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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012184215000 SANZIONE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620170012184215000 notificata il 28/09/2022 per € 243,54 (sanzioni codice della strada, interessi e spese). Deduce quanto segue:
Prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981: le sanzioni risalgono al 2014, nessun atto interruttivo notificato.
Violazione art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente): mancano indicazioni obbligatorie (ufficio competente, responsabile procedimento, autorità giurisdizionale, termini e modalità di ricorso).
Chiede l'annullamento cartella,il rimborso delle somme eventualmente pagate e la condanna alle spese.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620170012184215000, deducendo motivi di illegittimità per intervenuta prescrizione e violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso non è stato notificato alla controparte, Agenzia delle Entrate -
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo. come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs.
546/1992, né è stata depositata prova della notifica.
Infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere notificato alla parte resistente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La mancata notifica determina l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 111 Cost., nonché dall'art. 1 del D.Lgs. 546/1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la notifica del ricorso alla controparte costituisce condizione di procedibilità e la sua omissione comporta l'inammissibilità (Cass. civ., sez. V, n. 15872/2016;
Cass. civ., sez. V, n. 3116/2019).
Nel caso di specie, non essendo stata effettuata la notifica, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Tra l'altro trattasi di contravvenzione stradale commessa con il veicolo Targa_1 la cui giurisdizione appartine al Giudice di pace competente per territorio.
Nulla sulle spese per la mancata notifica del ricorso ad ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1
Nulla sulle spese
Palermo 23.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170012184215000 SANZIONE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620170012184215000 notificata il 28/09/2022 per € 243,54 (sanzioni codice della strada, interessi e spese). Deduce quanto segue:
Prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981: le sanzioni risalgono al 2014, nessun atto interruttivo notificato.
Violazione art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente): mancano indicazioni obbligatorie (ufficio competente, responsabile procedimento, autorità giurisdizionale, termini e modalità di ricorso).
Chiede l'annullamento cartella,il rimborso delle somme eventualmente pagate e la condanna alle spese.
ADER non risulta costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620170012184215000, deducendo motivi di illegittimità per intervenuta prescrizione e violazione dell'art. 7 L. 212/2000.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorso non è stato notificato alla controparte, Agenzia delle Entrate -
Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo. come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs.
546/1992, né è stata depositata prova della notifica.
Infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere notificato alla parte resistente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La mancata notifica determina l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 111 Cost., nonché dall'art. 1 del D.Lgs. 546/1992.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la notifica del ricorso alla controparte costituisce condizione di procedibilità e la sua omissione comporta l'inammissibilità (Cass. civ., sez. V, n. 15872/2016;
Cass. civ., sez. V, n. 3116/2019).
Nel caso di specie, non essendo stata effettuata la notifica, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Tra l'altro trattasi di contravvenzione stradale commessa con il veicolo Targa_1 la cui giurisdizione appartine al Giudice di pace competente per territorio.
Nulla sulle spese per la mancata notifica del ricorso ad ADER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1
Nulla sulle spese
Palermo 23.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE