Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 501
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale

    Il ricorso non è stato notificato alla controparte come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. 546/1992, rendendo il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Violazione art. 7 L. 212/2000

    Il ricorso non è stato notificato alla controparte come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. 546/1992, rendendo il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.

  • Inammissibile
    Richiesta di rimborso

    Il ricorso non è stato notificato alla controparte come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. 546/1992, rendendo il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.

  • Altro
    Richiesta di condanna alle spese

    Nulla sulle spese per la mancata notifica del ricorso ad ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 501
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 501
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo