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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2677/2022 promossa da:
C.F. , P.I. in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, CF , giusta procura generale C.F._1
alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Per_1
Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento. Si elegge domicilio digitale presso il seguente Controparte_1
indirizzo di posta certificata: Email_1
appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Bianco CP_2 CodiceFiscale_2
(C.F. con studio in Gesualdo (AV) alla via Campo San Leonardo n. 62 , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 221/2022 Controparte_1 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, resa nell'ambito del giudizio n. 589/2021 R.G.
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, che dichiarava improcedibile la domanda di opposizione pagina 1 di 8 a decreto ingiuntivo n. 84/2021 emesso dal medesimo Giudice di pace, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 1.420,26, quale valore di rendimento di n. 2 buoni CP_2 postali fruttiferi di lire 500.000 serie AD emessi in data 23.7.1994 e 27.3.1995 dall'ufficio di
MO (AV).
Il primo motivo di appello riguarda la lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc, nella parte in cui l'opposizione è stata dichiarata tardiva;
la parte appellante ha altresì chiesto la revoca del d.i., riproponendo i motivi di opposizione e denunciando la violazione del D.M. Tesoro 23 luglio
1987, del D.M. Tesoro 19/12/2000, dell'art. 2002 c.c. essendo stato legittimo e corretto il comportamento di , con insussistenza di un legittimo affidamento del sottoscrittore del CP_1
buono, mero titolo di legittimazione, reiterando altresì l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 119 TUB.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare o Controparte_1
riformare la sentenza n. 221/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con conseguente revoca del DI n. 84/2021 per le motivazioni sopra articolate, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
-in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da in esecuzione decreto ingiuntivo n. 84/2021”. CP_1
Si costituiva nel presente grado di giudizio , chiedendo di respingere l'appello, perché CP_2 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, chiedendo di confermare la sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di prime cure, il giudizio veniva trattenuto per la decisione all'udienza del
5.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla tardività dell'opposizione
Il primo motivo di appello riguarda la lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c. da parte del giudice di pace, che dichiarava tardiva l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il d.i. n. 84/2021, emesso dal Giudice di Pace in data 12.5.2021 e depositato in data 13.5.2021.
Non vi è in atti la prova della notifica del d.i., ma in citazione l'opponente assume che lo stesso sia stato notificato in data 29.5.2021, con conseguente scadenza dei termini per proporre opposizione al
08/07/2021.
In data 2.7.2021 veniva spedita per la notifica l'atto di citazione in opposizione a d.i., tuttavia in atti no vi era la prova della data della notifica del d.i.
pagina 2 di 8 La giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo, ha precisato come “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.” (cfr. in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13594 del
21/05/2019 (Rv. 654201 - 01).
Stante l'incontestata assenza della prova in atti della data di notifica del d.i., in primo grado non vi era certezza della tardività, evenienza che non poteva essere ancorata alla data del deposito del d.i., in applicazione dei suesposti principi.
Il motivo di gravame va pertanto accolto e va integrata nel merito la pronuncia giudiziale, non rientrando la riforma della statuizione di improcedibilità nelle ipotesi di remissione al primo giudice di cui all'art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Nel merito
Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha insistito per la revoca dell'opposto d.i., denunciando la violazione del D.M. Tesoro 23 luglio 1987, del D.M. Tesoro 19/12/2000, dell'art. 2002
c.c. essendo stato legittimo e corretto il comportamento di , con insussistenza di un CP_1
legittimo affidamento del sottoscrittore del buono, mero titolo di legittimazione.
Orbene, la disciplina applicabile al caso in lite è l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, atteso che il decreto ministeriale del
Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pacificamente chiarito che i buoni postali non sono titoli di credito e che per gli stessi non opera il principio della letteralità, trattandosi di meri titoli di legittimazione (art. 2002 cod. civ.) e, conseguentemente, ad essi non trova applicazione pagina 3 di 8 l'art. 1992 comma I cod. civ., che prevede che al portatore sia dovuto l'importo ed applicate le clausole espressamente indicati nel titolo (Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005); da tale assunto la giurisprudenza non si è mai discostata, pur avendo dato rilevanza in altre pronunce al principio dell'affidamento riposto dal sottoscrittore sulle condizioni annotate sul buono all'atto della sottoscrizione (cfr. Cass.civ., sez, I, 28.2.2018, n.4761 Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017).
3. Sull'eccezione di prescrizione
La parte opponente, odierna appellante, ha sollevato in opposizione l'eccezione di prescrizione dei buoni azionati in via monitoria.
Invero i due buoni prodotti in atti appartengono alla serie AD, risultano emessi in data 23.7.1994 e
27.3.1995 dall'ufficio di MO (AV) ed entrambi sul retro recano la seguente dicitura:
Vi è poi la stampigliatura dalla quale si legge che
Orbene, in disparte la scarsa leggibilità della copia prodotta dal ricorrente in via monitoria, nella specie i buoni postali contenevano l'indicazione della scadenza (1^ gennaio successivo da quando cessa la fruttuosità e quindi dall'11esimo anno), conformemente al dm istitutivo che prevedeva che il buono raddoppiasse dopo 7 anni e triplicasse dopo 11, e l'indicazione del decorso della prescrizione da quando cessava di essere fruttifero, cioè dall'undicesimo anno;
invero, il termine di prescrizione nel buono era indicato come quinquennale, ma deve invece ritenersi decennale, in ragione della eterointegrazione del buono.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la prescrizione decennale del diritto alla riscossione è espressamente disposta dall'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 che, alla luce di quanto considerato, diventa fonte integrativa del negozio in esame, idoneo ad integrare, anche in itinere il contenuto del rapporto, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
23006 del 28/07/2023: In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che: “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie .. omissis…Da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.” (cfr. in termini Cass.
n. 19243/2023).
La disciplina dei buoni fruttiferi postali, come detto, può trovare la propria fonte anche in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ed, in particolare, nei decreti ministeriali che regolano ogni specifica serie dei buoni postali nonché il regime giuridico concretamente applicabile.
Spetta quindi ai risparmiatori consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di poiché, sebbene la relativa consegna sia onere dell'intermediario, ai sensi Controparte_1 dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta l'unica modalità di individuazione del termine di scadenza degli stessi e di decorrenza del termine prescrizionale del credito vantato dai sottoscrittori.
Secondo la giurisprudenza di merito largamente prevalente, i decreti ministeriali costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore, ove dal testo del buono sia chiaramente intellegibile al serie di appartenenza.
Quindi, sostituendo il temine decennale di prescrizione con quello di cinque anni risultante dal testo, il termine di prescrizione deve intendersi decorso rispettivamente nelle annualità 2015 e 2016 (10 anni oltre l'ultimo anno di fruttuosità), mentre la prima richiesta documentata in atti risale solo al 10.3.2021.
pagina 5 di 8 Ciò premesso, l'appello va accolto e riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'odierna parte appellata, alla luce dell'integrazione negoziale ope legis che impone di individuare il dies a quo della prescrizione dal termine di scadenza.
4. Sull'inapplicabilità della normativa finanziaria
Ai buoni postali, non può applicarsi l'art. 3, DPR 116/2007, relativo all'obbligo d'invio di comunicazioni a mezzo raccomandata a carico degli intermediari, finalizzato ad evitare la formazione dei cd. conti dormienti ossia quei depositi di denaro o i depositi di strumenti finanziari per i quali non sia stata fatta alcuna movimentazione in dieci anni: il buono postale fruttifero cartaceo, come nel caso di specie, non costituisce né un deposito di denaro, né un deposito si strumento finanziario, trattandosi di titolo di legittimazione materialmente consegnato al sottoscrittore e rimborsato alla scadenza previa restituzione dello stesso (in tal senso, Corte d'Appello Campobasso, n. 52 del 01/02/2017 e da ultimo
Corte appello Torino, sez. I, 30/06/2021, n. 751: Le tabelle ministeriali che recano i tassi di interesse sostitutivi rispetto a quelli portati dal buono postale ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione presso l'ufficio postale, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.).
Quanto poi al dedotto omesso obbligo informativo a carico di , attesa la natura di Controparte_1
documenti di legittimazione e la previsione della dicitura "a termine", era onere del titolare attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente azionare il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni emergevano già in peius dal testo del buono, laddove si richiamava un periodo quinquennale per la prescrizione, decorso l'undicesimo anno.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ.
Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio
2017). Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a
pagina 6 di 8 ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.” (Cass., sez. un. 2019, n. 3963).
Sebbene la sentenza in esame riguardasse l'applicazione del tasso di interessi, tuttavia dalla affermata natura di titoli di legittimazione, è possibile dedurre che per i buoni in questione - essendo parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento ritenuto necessario - la relativa pubblicazione di detti decreti, pertanto, è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti e non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente, giacché la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale è forma ideona a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Quanto detto risulta confermato dalle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. dec. nn.
6903/2021 e 11045/2020) e della giurisprudenza di merito, dalle quali emerge il principio generale secondo cui, nel caso di mancata consegna del prospetto informativo, non è possibile considerare derogato il regime prescrizionale decennale.
Sul punto, merita attenzione il fatto che, con l'introduzione del D.M. 19/12/2000, Controparte_1
è stata onerata di consegnare all'atto dell'acquisto del BPF, anche il Foglio Informativo, il che rileverebbe anche dal punto di vista della tutela consumeristica, onde evitare pratiche commerciali scorrette. Tuttavia, il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato ed il pagamento degli interessi medio tempore maturati dovevano essere desunti dalla denominazione della serie di appartenenza nonché dalla consultazione del decreto ministeriale di riferimento.
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente, infatti, di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti CP_1
dal sistema bancario. Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n.
508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere
pagina 7 di 8 l'interesse del risparmio del sottoscrittore (cfr. in termini Cassazione civile sez. I, 20/12/2024,
n.33631). In definitiva, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza gravata.
§ Sulle spese di lite
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la complessità delle questioni e la peculiarità del giudizio, nella rinnovata discrezionalità espressa dalla
Corte Costit n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 221/2022 del Giudice di Pace CP_1 CP_1 di Sant'Angelo dei Lombardi e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza, revoca il d.i. n. 84/2021 del
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
AVELLINO, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2677/2022 promossa da:
C.F. , P.I. in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, CF , giusta procura generale C.F._1
alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Per_1
Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento. Si elegge domicilio digitale presso il seguente Controparte_1
indirizzo di posta certificata: Email_1
appellante contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Bianco CP_2 CodiceFiscale_2
(C.F. con studio in Gesualdo (AV) alla via Campo San Leonardo n. 62 , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 221/2022 Controparte_1 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, resa nell'ambito del giudizio n. 589/2021 R.G.
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, che dichiarava improcedibile la domanda di opposizione pagina 1 di 8 a decreto ingiuntivo n. 84/2021 emesso dal medesimo Giudice di pace, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 1.420,26, quale valore di rendimento di n. 2 buoni CP_2 postali fruttiferi di lire 500.000 serie AD emessi in data 23.7.1994 e 27.3.1995 dall'ufficio di
MO (AV).
Il primo motivo di appello riguarda la lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc, nella parte in cui l'opposizione è stata dichiarata tardiva;
la parte appellante ha altresì chiesto la revoca del d.i., riproponendo i motivi di opposizione e denunciando la violazione del D.M. Tesoro 23 luglio
1987, del D.M. Tesoro 19/12/2000, dell'art. 2002 c.c. essendo stato legittimo e corretto il comportamento di , con insussistenza di un legittimo affidamento del sottoscrittore del CP_1
buono, mero titolo di legittimazione, reiterando altresì l'eccezione di prescrizione proposta in primo grado, oltre che l'inapplicabilità dell'art. 119 TUB.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare o Controparte_1
riformare la sentenza n. 221/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con conseguente revoca del DI n. 84/2021 per le motivazioni sopra articolate, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
-in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da in esecuzione decreto ingiuntivo n. 84/2021”. CP_1
Si costituiva nel presente grado di giudizio , chiedendo di respingere l'appello, perché CP_2 infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, chiedendo di confermare la sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di prime cure, il giudizio veniva trattenuto per la decisione all'udienza del
5.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla tardività dell'opposizione
Il primo motivo di appello riguarda la lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 c.p.c. da parte del giudice di pace, che dichiarava tardiva l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il d.i. n. 84/2021, emesso dal Giudice di Pace in data 12.5.2021 e depositato in data 13.5.2021.
Non vi è in atti la prova della notifica del d.i., ma in citazione l'opponente assume che lo stesso sia stato notificato in data 29.5.2021, con conseguente scadenza dei termini per proporre opposizione al
08/07/2021.
In data 2.7.2021 veniva spedita per la notifica l'atto di citazione in opposizione a d.i., tuttavia in atti no vi era la prova della data della notifica del d.i.
pagina 2 di 8 La giurisprudenza di legittimità, in un caso analogo, ha precisato come “Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al "dies a quo", ossia alla data di notificazione del decreto, che al "dies ad quem", ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il "dies ad quem", non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati significativi e, segnatamente, addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenente il decreto notificato, in quanto recante la data di smistamento del plico presso l'ufficio postale, ma non anche quella di effettivo recapito al destinatario.” (cfr. in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13594 del
21/05/2019 (Rv. 654201 - 01).
Stante l'incontestata assenza della prova in atti della data di notifica del d.i., in primo grado non vi era certezza della tardività, evenienza che non poteva essere ancorata alla data del deposito del d.i., in applicazione dei suesposti principi.
Il motivo di gravame va pertanto accolto e va integrata nel merito la pronuncia giudiziale, non rientrando la riforma della statuizione di improcedibilità nelle ipotesi di remissione al primo giudice di cui all'art. 353 c.p.c. vigente ratione temporis.
2. Nel merito
Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha insistito per la revoca dell'opposto d.i., denunciando la violazione del D.M. Tesoro 23 luglio 1987, del D.M. Tesoro 19/12/2000, dell'art. 2002
c.c. essendo stato legittimo e corretto il comportamento di , con insussistenza di un CP_1
legittimo affidamento del sottoscrittore del buono, mero titolo di legittimazione.
Orbene, la disciplina applicabile al caso in lite è l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n. 588/1974, atteso che il decreto ministeriale del
Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo pacificamente chiarito che i buoni postali non sono titoli di credito e che per gli stessi non opera il principio della letteralità, trattandosi di meri titoli di legittimazione (art. 2002 cod. civ.) e, conseguentemente, ad essi non trova applicazione pagina 3 di 8 l'art. 1992 comma I cod. civ., che prevede che al portatore sia dovuto l'importo ed applicate le clausole espressamente indicati nel titolo (Corte Cost. n. 508/1995; Cass. n. 27809/2005); da tale assunto la giurisprudenza non si è mai discostata, pur avendo dato rilevanza in altre pronunce al principio dell'affidamento riposto dal sottoscrittore sulle condizioni annotate sul buono all'atto della sottoscrizione (cfr. Cass.civ., sez, I, 28.2.2018, n.4761 Sez. 1 - , Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017).
3. Sull'eccezione di prescrizione
La parte opponente, odierna appellante, ha sollevato in opposizione l'eccezione di prescrizione dei buoni azionati in via monitoria.
Invero i due buoni prodotti in atti appartengono alla serie AD, risultano emessi in data 23.7.1994 e
27.3.1995 dall'ufficio di MO (AV) ed entrambi sul retro recano la seguente dicitura:
Vi è poi la stampigliatura dalla quale si legge che
Orbene, in disparte la scarsa leggibilità della copia prodotta dal ricorrente in via monitoria, nella specie i buoni postali contenevano l'indicazione della scadenza (1^ gennaio successivo da quando cessa la fruttuosità e quindi dall'11esimo anno), conformemente al dm istitutivo che prevedeva che il buono raddoppiasse dopo 7 anni e triplicasse dopo 11, e l'indicazione del decorso della prescrizione da quando cessava di essere fruttifero, cioè dall'undicesimo anno;
invero, il termine di prescrizione nel buono era indicato come quinquennale, ma deve invece ritenersi decennale, in ragione della eterointegrazione del buono.
pagina 4 di 8 Nel caso di specie, la prescrizione decennale del diritto alla riscossione è espressamente disposta dall'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 che, alla luce di quanto considerato, diventa fonte integrativa del negozio in esame, idoneo ad integrare, anche in itinere il contenuto del rapporto, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
23006 del 28/07/2023: In tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi).).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito sul punto che: “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie .. omissis…Da tale data di scadenza inizia dunque il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.” (cfr. in termini Cass.
n. 19243/2023).
La disciplina dei buoni fruttiferi postali, come detto, può trovare la propria fonte anche in atti normativi e amministrativi che integrano il negozio ed, in particolare, nei decreti ministeriali che regolano ogni specifica serie dei buoni postali nonché il regime giuridico concretamente applicabile.
Spetta quindi ai risparmiatori consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di poiché, sebbene la relativa consegna sia onere dell'intermediario, ai sensi Controparte_1 dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta l'unica modalità di individuazione del termine di scadenza degli stessi e di decorrenza del termine prescrizionale del credito vantato dai sottoscrittori.
Secondo la giurisprudenza di merito largamente prevalente, i decreti ministeriali costituiscono fonte legale di conoscenza del regime giuridico applicabile, a prescindere dalla materiale consegna del prospetto informativo da parte dell'intermediario al risparmiatore, ove dal testo del buono sia chiaramente intellegibile al serie di appartenenza.
Quindi, sostituendo il temine decennale di prescrizione con quello di cinque anni risultante dal testo, il termine di prescrizione deve intendersi decorso rispettivamente nelle annualità 2015 e 2016 (10 anni oltre l'ultimo anno di fruttuosità), mentre la prima richiesta documentata in atti risale solo al 10.3.2021.
pagina 5 di 8 Ciò premesso, l'appello va accolto e riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'odierna parte appellata, alla luce dell'integrazione negoziale ope legis che impone di individuare il dies a quo della prescrizione dal termine di scadenza.
4. Sull'inapplicabilità della normativa finanziaria
Ai buoni postali, non può applicarsi l'art. 3, DPR 116/2007, relativo all'obbligo d'invio di comunicazioni a mezzo raccomandata a carico degli intermediari, finalizzato ad evitare la formazione dei cd. conti dormienti ossia quei depositi di denaro o i depositi di strumenti finanziari per i quali non sia stata fatta alcuna movimentazione in dieci anni: il buono postale fruttifero cartaceo, come nel caso di specie, non costituisce né un deposito di denaro, né un deposito si strumento finanziario, trattandosi di titolo di legittimazione materialmente consegnato al sottoscrittore e rimborsato alla scadenza previa restituzione dello stesso (in tal senso, Corte d'Appello Campobasso, n. 52 del 01/02/2017 e da ultimo
Corte appello Torino, sez. I, 30/06/2021, n. 751: Le tabelle ministeriali che recano i tassi di interesse sostitutivi rispetto a quelli portati dal buono postale ha la sola funzione di consentire al risparmiatore di verificare, al momento della riscossione presso l'ufficio postale, la correttezza della liquidazione e quindi l'ammontare del proprio credito, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.).
Quanto poi al dedotto omesso obbligo informativo a carico di , attesa la natura di Controparte_1
documenti di legittimazione e la previsione della dicitura "a termine", era onere del titolare attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente azionare il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi e, d'altra parte, tali informazioni emergevano già in peius dal testo del buono, laddove si richiamava un periodo quinquennale per la prescrizione, decorso l'undicesimo anno.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “E' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ.
Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio
2017). Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a
pagina 6 di 8 ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.” (Cass., sez. un. 2019, n. 3963).
Sebbene la sentenza in esame riguardasse l'applicazione del tasso di interessi, tuttavia dalla affermata natura di titoli di legittimazione, è possibile dedurre che per i buoni in questione - essendo parte di serie emesse con decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sono indicate le caratteristiche dei titoli e ogni altro elemento ritenuto necessario - la relativa pubblicazione di detti decreti, pertanto, è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti e non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente, giacché la pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale è forma ideona a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti.
Quanto detto risulta confermato dalle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. dec. nn.
6903/2021 e 11045/2020) e della giurisprudenza di merito, dalle quali emerge il principio generale secondo cui, nel caso di mancata consegna del prospetto informativo, non è possibile considerare derogato il regime prescrizionale decennale.
Sul punto, merita attenzione il fatto che, con l'introduzione del D.M. 19/12/2000, Controparte_1
è stata onerata di consegnare all'atto dell'acquisto del BPF, anche il Foglio Informativo, il che rileverebbe anche dal punto di vista della tutela consumeristica, onde evitare pratiche commerciali scorrette. Tuttavia, il dies ad quem entro il quale esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato ed il pagamento degli interessi medio tempore maturati dovevano essere desunti dalla denominazione della serie di appartenenza nonché dalla consultazione del decreto ministeriale di riferimento.
La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente, infatti, di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al CP_1
1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto agli strumenti finanziari offerti CP_1
dal sistema bancario. Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n.
508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte
Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere
pagina 7 di 8 l'interesse del risparmio del sottoscrittore (cfr. in termini Cassazione civile sez. I, 20/12/2024,
n.33631). In definitiva, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza gravata.
§ Sulle spese di lite
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la complessità delle questioni e la peculiarità del giudizio, nella rinnovata discrezionalità espressa dalla
Corte Costit n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 221/2022 del Giudice di Pace CP_1 CP_1 di Sant'Angelo dei Lombardi e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza, revoca il d.i. n. 84/2021 del
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
AVELLINO, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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