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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 827/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IS AG e IR CE;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Controparte_1 C.F._2
Manzoni; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 19.08.2021 in GA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2021), dalla cui unione non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Hanno altresì chiesto che, all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e ordinare all'Ufficiale dello Stato
1 civile del Comune di GA di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
Posto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio. A tale proposito il
Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti muovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 19.08.2021 in GA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale
Comune, al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2021);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto;
- provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Dr.ssa Ilaria De Pasquale;
- spese al definitivo.
2 Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 827/2025, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IS AG e IR CE;
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Controparte_1 C.F._2
Manzoni; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 19.08.2021 in GA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune, al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2021), dalla cui unione non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Hanno altresì chiesto che, all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge, il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e ordinare all'Ufficiale dello Stato
1 civile del Comune di GA di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi.
Posto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio. A tale proposito il
Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti muovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 19.08.2021 in GA (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale
Comune, al n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2021);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui al ricorso congiunto;
- provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Dr.ssa Ilaria De Pasquale;
- spese al definitivo.
2 Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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