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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. GO IN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 97/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Russo, C.F. C.F._2
, fax 0645471649 PEC Walter Miceli, C.F.
[...] Email_1 [...]
, fax 0916419038, PEC Fabio Ganci, C.F. C.F._3 Email_2 [...]
, fax 0916419038, PEC e MA AU, C.F. C.F._4 Email_3 [...]
fax 079-9570282, PEC C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliata in Sassari, nella Via G. Alivia, 1, presso e nello studio dell'Avv.
MA AU,
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA,
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PELLEGRINI” di Sassari, tutti rappresentati e difesi dai dottori Maria Chiara Demuro e Fabio Bonavitacola, domiciliati presso l'intestato di Sassari, via Angioy n. 1, Controparte_2
RESISTENTI
1 OGGETTO: riconoscimento progressione professionale docente precario.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, l'Ufficio scolastico regionale e l'istituto superiore N. Pellegrini di Sassari Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione degli artt. 485 e
526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico dell'Istituto Superiore N. Pellegrini di Sassari (SSIS00300L), decreto Prot. n. 1619 del 28/01/2016 registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Sassari in data ignota, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente
l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici
e nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010.; SI CHIEDE DI - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- condannare
l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di
2 pari qualifica;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre ruolo;
- condannare l'amministrazione resistente ad applicare, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato e il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. - condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. *** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere una docente abilitata per la classe di concorso A058 (Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria).
- Di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data CP_3
01.09.2014;
- Di aver prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_3 prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 1996/1997– contratto dal 11/10/1996 al
19/06/1997 per n. 7 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso IPAA di Bonorva e presso l'IPAA di Bono, per n. 18ore di servizio settimanali;
contratto dal 26/02/1996 al 19/06/1997, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso Liceo Classico di
Ozieri; - a.s. 1997/1998–contratto dal 30/09/1997 al 30/06/1998, per n. 14 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITG Devilla di
3 Sassari e presso IPAA di Bono;
a.s. 1999/2000 – contratto dal 27/10/1999 al 30/06/2000, per n. 18ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058 , presso IPAA di Bonorva e presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2000/2001 – contratto dal
19/09/2000 al 13/02/2001, per n. 8 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso Liceo Scientifico di Porto Torres;
contratto dal
14/02/2001 al 30/06/2001, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono;
- a.s. 2001/2002 contratto dal
01/09/2001 al 30/06/2002, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono;
- a.s. 2002/2003 – contratto dal
01/09/2002 al 30/06/2003, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono, come da certificato di servizio allegato;
- a.s. 2003/2004- contratto dal 01/09/2003 al 30/06/2004, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITCG di Ozieri e di Sassari;
- a.s. 2004/2005– contratto dal 09/09/2004 al 30/06/2005, per Persona_1
n. 17 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, Per presso IPAA di Olbia e presso di Perfugas;
- a.s. 2005/2006– contratto dal
01/09/2005 al 30/06/2006, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia e presso ITCG di Alghero;
- a.s.
2006/2007– contratto dal 01/09/2006 al 30/06/2007, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia e presso ITCG di Alghero;
- a.s. 2007/2008 – contratto dal 01/09/2007 al 30/06/2008, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia;
- a.s. 2008/2009 – contratto dal 01/09/2008 al 30/06/2009, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia;
- a.s. 2009/2010 – contratto dal 30/09/2009 al 30/06/2010, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2010/2011 – contratto dal 11/09/2010 al 30/06/2011, per n. 19 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2011/2012 – contratto dal 12/09/2011 al 30/06/2012, per n. 22 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITG
Devilla di Sassari;
- a.s. 2012/2013 – contratto dal 14/09/2012 al 30/06/2013, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso
ITG Devilla di Sassari;
- a.s. 2013/2014 – contratto dal 13/09/2013 al 30/06/2014, per
4 n. 17 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITCG di Ozieri;
- Che durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del , in applicazione CP_1 dell'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, le è stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio;
- Che in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, nel frattempo assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 1619 del 28/01/2016 registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Sassari in data ignota), è stata applicata la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, ai sensi della quale – fermo restando che nulla è dovuto a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
- Che, inoltre, sempre in sede di ricostruzione della carriera, le è stato applicato il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, che prevede: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni.
Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
5 - Che tutto ciò ha integrato una violazione del principio di non discriminazione tra gli insegnanti precari e gli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Costituitasi, parte resistente ha eccepito la prescrizione decennale e quinquennale delle pretese di controparte, il difetto di legittimazione passiva del resistente per CP_1
l'eventuale violazione della direttiva comunitaria e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note conclusionali del 1° aprile 2023, parte ricorrente, dato atto del fatto che il servizio computato e riconosciuto dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione di carriera in atti è coerente con il servizio effettivamente prestato, ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale sul punto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che relativamente ai periodi di assunzione a tempo determinato dal 1996 al 2014 documentalmente provati dalla ricorrente, parte resistente nulla ha contestato.
Va inoltre sottolineata la rinuncia della alla domanda avente ad oggetto la Pt_1 ricostruzione della carriera tenuto conto del servizio preruolo svolto.
Passando alle altre domande proposte, va evidenziato che le recenti pronunce della
Cassazione, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. n. 17314/2020 e n. 31150/2019), hanno affermato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Quanto alla prima questione, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent.
13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10).
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere
6 legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Tale questione è stata affrontata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 22558/2016 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti
a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra esposti, dunque, va esclusa la conformità al diritto UE delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio, che al contrario le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Per ciò che concerne la domanda finalizzata a ottenere l'applicazione in favore della ricorrente della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, va osservato che nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, con eliminazione della fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che
“il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto
a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il
7 valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Facendo applicazione letterale della norma, parte resistente ha collocato la ricorrente immessa in ruolo dopo il 1° settembre 2010 nella fascia 0/8, anche se a tale data quest'ultima aveva già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. Tale operazione realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1° settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita;
chi, invece, lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine, dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale anziché quella superiore della fascia 3/8.
La Cassazione, con la sentenza n. 2924/2020, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che
“nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente, che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione. Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14.
Quanto alla eccezione di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie non può applicarsi la prescrizione quinquennale, perché il credito vantato dal ricorrente non è meramente retributivo, ma deriva anche dalla violazione di una direttiva comunitaria self- executing che concretizza un'ipotesi di responsabilità contrattuale soggetta alla ordinaria
8 prescrizione decennale, va osservato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10219/2020, ha ritenuto di non condividere l'orientamento secondo cui con la domanda fondata sul principio di non discriminazione si fa valere una pretesa di natura risarcitoria basata sulla violazione del diritto dell'Unione con conseguente responsabilità dello Stato derivante dalla mancata o tardiva attuazione di direttive eurounitarie, responsabilità che è stata qualificata di natura contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione. Tale orientamento, infatti, opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self-executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario.
Non è questa però l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, giacché la clausola 4 dell'Accordo Quadro, nell'escludere in via generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all'assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato. Ciò implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta. Ne discende - ha osservato ancora la Corte di Cassazione - che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. n. 4 e 5, perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sul presupposto
9 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità, hanno affermato che “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la “tassatività” della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. S.U. n. 575/2003).
Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019;
Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo. Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico
10 rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione valorizzata dalla Corte
Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti.
Va detto, inoltre, che il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché
l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto e inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato (cfr. Corte Cost. n. 143/1969).
Dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso, quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato.
Concludendo, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte con la citata sentenza n. 10219/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio è stato confermato da
Cassazione n. 18695/2024.
11 Venendo al caso in esame, l'adesione al principio così sancito dalla Suprema Corte impone di riconoscere alla parte ricorrente le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini in precedenza indicati e nei limiti dell'intervenuta prescrizione, in forza della quale devono ritenersi estinti tutti i diritti di credito maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del presente ricorso. Conseguentemente, sono prescritte tutte le differenze retributive maturate anteriormente alla notifica del ricorso.
Quanto alle spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, appare equa una loro compensazione al 50%, con condanna di parte resistente alla rifusione del restante 50%. Ai fini della loro quantificazione si farà riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 scaglione valore
5.200,00 – 26.000,00.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera;
2) Per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dovute a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze di parte resistente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36,
l. 724/94;
3) Accerta il diritto in favore della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
4) Per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dovute a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento dell'applicabilità in favore della ricorrente della
12 clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/94;
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro 1.300,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Salvatore Russo, Walter Miceli, Fabio Ganci
e MA AU dichiaratisi antistatari, compensando tra le parti il restante 50%.
Tempio Pausania, 04/11/2025
Il giudice
GO IN
13
In persona del dott. GO IN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 97/2018 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Salvatore Russo, C.F. C.F._2
, fax 0645471649 PEC Walter Miceli, C.F.
[...] Email_1 [...]
, fax 0916419038, PEC Fabio Ganci, C.F. C.F._3 Email_2 [...]
, fax 0916419038, PEC e MA AU, C.F. C.F._4 Email_3 [...]
fax 079-9570282, PEC C.F._5 Email_4 elettivamente domiciliata in Sassari, nella Via G. Alivia, 1, presso e nello studio dell'Avv.
MA AU,
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA,
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. PELLEGRINI” di Sassari, tutti rappresentati e difesi dai dottori Maria Chiara Demuro e Fabio Bonavitacola, domiciliati presso l'intestato di Sassari, via Angioy n. 1, Controparte_2
RESISTENTI
1 OGGETTO: riconoscimento progressione professionale docente precario.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, l'Ufficio scolastico regionale e l'istituto superiore N. Pellegrini di Sassari Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione degli artt. 485 e
526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del cc;
- previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico dell'Istituto Superiore N. Pellegrini di Sassari (SSIS00300L), decreto Prot. n. 1619 del 28/01/2016 registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Sassari in data ignota, nella parte in cui tale provvedimento non riconosce integralmente e immediatamente
l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine a tutti gli effetti giuridici ed economici
e nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010.; SI CHIEDE DI - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- condannare
l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto
Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di
2 pari qualifica;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre ruolo;
- condannare l'amministrazione resistente ad applicare, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile ratione temporis, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato e il servizio d'insegnamento prestato con i contratti a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. - condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. *** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere una docente abilitata per la classe di concorso A058 (Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria).
- Di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del in data CP_3
01.09.2014;
- Di aver prestato, prima dell'immissione in ruolo, servizio d'insegnamento alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da CP_3 prospetto riassuntivo che segue: - a.s. 1996/1997– contratto dal 11/10/1996 al
19/06/1997 per n. 7 ore di servizio settimanale, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso IPAA di Bonorva e presso l'IPAA di Bono, per n. 18ore di servizio settimanali;
contratto dal 26/02/1996 al 19/06/1997, per n. 9 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso Liceo Classico di
Ozieri; - a.s. 1997/1998–contratto dal 30/09/1997 al 30/06/1998, per n. 14 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITG Devilla di
3 Sassari e presso IPAA di Bono;
a.s. 1999/2000 – contratto dal 27/10/1999 al 30/06/2000, per n. 18ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058 , presso IPAA di Bonorva e presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2000/2001 – contratto dal
19/09/2000 al 13/02/2001, per n. 8 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, presso Liceo Scientifico di Porto Torres;
contratto dal
14/02/2001 al 30/06/2001, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono;
- a.s. 2001/2002 contratto dal
01/09/2001 al 30/06/2002, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono;
- a.s. 2002/2003 – contratto dal
01/09/2002 al 30/06/2003, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Bono, come da certificato di servizio allegato;
- a.s. 2003/2004- contratto dal 01/09/2003 al 30/06/2004, per n. 18 ore di servizio settimanali, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITCG di Ozieri e di Sassari;
- a.s. 2004/2005– contratto dal 09/09/2004 al 30/06/2005, per Persona_1
n. 17 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, Per presso IPAA di Olbia e presso di Perfugas;
- a.s. 2005/2006– contratto dal
01/09/2005 al 30/06/2006, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia e presso ITCG di Alghero;
- a.s.
2006/2007– contratto dal 01/09/2006 al 30/06/2007, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia e presso ITCG di Alghero;
- a.s. 2007/2008 – contratto dal 01/09/2007 al 30/06/2008, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia;
- a.s. 2008/2009 – contratto dal 01/09/2008 al 30/06/2009, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Olbia;
- a.s. 2009/2010 – contratto dal 30/09/2009 al 30/06/2010, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2010/2011 – contratto dal 11/09/2010 al 30/06/2011, per n. 19 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso IPAA di Perfugas;
- a.s. 2011/2012 – contratto dal 12/09/2011 al 30/06/2012, per n. 22 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITG
Devilla di Sassari;
- a.s. 2012/2013 – contratto dal 14/09/2012 al 30/06/2013, per n. 18 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso
ITG Devilla di Sassari;
- a.s. 2013/2014 – contratto dal 13/09/2013 al 30/06/2014, per
4 n. 17 ore settimanali di servizio, per l'insegnamento nella classe di concorso A058, presso ITCG di Ozieri;
- Che durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del , in applicazione CP_1 dell'art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994 secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, le è stato negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio;
- Che in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente, nel frattempo assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 1619 del 28/01/2016 registrato presso la Tesoreria provinciale dello stato di Sassari in data ignota), è stata applicata la disposizione contenuta nell'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994, ai sensi della quale – fermo restando che nulla è dovuto a titolo di scatti di anzianità maturati durante il periodo di precariato – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”;
- Che, inoltre, sempre in sede di ricostruzione della carriera, le è stato applicato il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti prevista dallo stesso accordo del 19 luglio 2011 esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, che prevede: “Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni.
Analogamente, il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
5 - Che tutto ciò ha integrato una violazione del principio di non discriminazione tra gli insegnanti precari e gli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Costituitasi, parte resistente ha eccepito la prescrizione decennale e quinquennale delle pretese di controparte, il difetto di legittimazione passiva del resistente per CP_1
l'eventuale violazione della direttiva comunitaria e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note conclusionali del 1° aprile 2023, parte ricorrente, dato atto del fatto che il servizio computato e riconosciuto dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione di carriera in atti è coerente con il servizio effettivamente prestato, ha rinunciato espressamente alla domanda giudiziale sul punto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Va innanzitutto rilevato che relativamente ai periodi di assunzione a tempo determinato dal 1996 al 2014 documentalmente provati dalla ricorrente, parte resistente nulla ha contestato.
Va inoltre sottolineata la rinuncia della alla domanda avente ad oggetto la Pt_1 ricostruzione della carriera tenuto conto del servizio preruolo svolto.
Passando alle altre domande proposte, va evidenziato che le recenti pronunce della
Cassazione, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. n. 17314/2020 e n. 31150/2019), hanno affermato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Quanto alla prima questione, la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato
“comparabile”, chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello Stato (v. sent.
13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa C-177/10).
Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere
6 legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Tale questione è stata affrontata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 22558/2016 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti
a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
In virtù dei principi giurisprudenziali sopra esposti, dunque, va esclusa la conformità al diritto UE delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio, che al contrario le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato, prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità.
Per ciò che concerne la domanda finalizzata a ottenere l'applicazione in favore della ricorrente della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, va osservato che nel configurare un'unica fascia iniziale 0/8, con eliminazione della fascia 3/8, il C.C.N.L.
14 agosto 2011 ha previsto all'art. 2 comma 2 con riguardo a tutto il personale scolastico che
“il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva 'ad personam' il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto
a percepire, 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il
7 valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Facendo applicazione letterale della norma, parte resistente ha collocato la ricorrente immessa in ruolo dopo il 1° settembre 2010 nella fascia 0/8, anche se a tale data quest'ultima aveva già maturato un'anzianità in pregressi servizi a termine. Tale operazione realizza una evidente disparità di trattamento tra coloro che alla data del 1° settembre 2010 avevano già prestato servizio per l'Amministrazione scolastica: chi lo ha prestato in ruolo, infatti, ha il diritto ad ottenere o conservare la fascia 3/8 anche dopo l'entrata in vigore del CCNL che l'ha abolita;
chi, invece, lo ha prestato nell'ambito di rapporti a termine, dopo il compimento di 3 anni di anzianità continua a percepire la retribuzione iniziale anziché quella superiore della fascia 3/8.
La Cassazione, con la sentenza n. 2924/2020, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, affermando che
“nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-
14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Nel caso di specie la mancata applicazione della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una disparità di trattamento a sfavore della parte ricorrente, che impone di procedere alla disapplicazione della limitazione in questione. Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia e, per l'effetto, il pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 0-2 e la fascia stipendiale 3-8 fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14.
Quanto alla eccezione di parte ricorrente secondo cui nel caso di specie non può applicarsi la prescrizione quinquennale, perché il credito vantato dal ricorrente non è meramente retributivo, ma deriva anche dalla violazione di una direttiva comunitaria self- executing che concretizza un'ipotesi di responsabilità contrattuale soggetta alla ordinaria
8 prescrizione decennale, va osservato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10219/2020, ha ritenuto di non condividere l'orientamento secondo cui con la domanda fondata sul principio di non discriminazione si fa valere una pretesa di natura risarcitoria basata sulla violazione del diritto dell'Unione con conseguente responsabilità dello Stato derivante dalla mancata o tardiva attuazione di direttive eurounitarie, responsabilità che è stata qualificata di natura contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione. Tale orientamento, infatti, opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self-executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario.
Non è questa però l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, giacché la clausola 4 dell'Accordo Quadro, nell'escludere in via generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all'assunto a termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato. Ciò implica che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta. Ne discende - ha osservato ancora la Corte di Cassazione - che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. n. 4 e 5, perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.
Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, occorre innanzitutto ribadire il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, le quali, risolvendo il contrasto sorto sull'applicabilità ai rapporti a termine succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sul presupposto
9 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 presuppone l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità, hanno affermato che “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e
2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la “tassatività” della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. S.U. n. 575/2003).
Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019;
Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo. Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico
10 rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione valorizzata dalla Corte
Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti.
Va detto, inoltre, che il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché
l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto e inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato (cfr. Corte Cost. n. 143/1969).
Dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso, quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato.
Concludendo, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Corte con la citata sentenza n. 10219/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. Tale principio è stato confermato da
Cassazione n. 18695/2024.
11 Venendo al caso in esame, l'adesione al principio così sancito dalla Suprema Corte impone di riconoscere alla parte ricorrente le differenze retributive connesse alla corretta ricostruzione della carriera nei termini in precedenza indicati e nei limiti dell'intervenuta prescrizione, in forza della quale devono ritenersi estinti tutti i diritti di credito maturati prima dei cinque anni antecedenti alla notifica del presente ricorso. Conseguentemente, sono prescritte tutte le differenze retributive maturate anteriormente alla notifica del ricorso.
Quanto alle spese di lite, attesa la soccombenza reciproca, appare equa una loro compensazione al 50%, con condanna di parte resistente alla rifusione del restante 50%. Ai fini della loro quantificazione si farà riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 scaglione valore
5.200,00 – 26.000,00.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta il diritto della parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato (prima dell'immissione in ruolo) dedotti in giudizio, con effetto sulla posizione stipendiale e sulla ricostruzione di carriera;
2) Per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dovute a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze di parte resistente, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36,
l. 724/94;
3) Accerta il diritto in favore della ricorrente all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° settembre 2010, con conseguente diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
4) Per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate nei cinque anni antecedenti alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, dovute a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento dell'applicabilità in favore della ricorrente della
12 clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 724/94;
5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura del 50%, che liquida per detta frazione in complessivi euro 1.300,00 per esborsi e compensi (non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Salvatore Russo, Walter Miceli, Fabio Ganci
e MA AU dichiaratisi antistatari, compensando tra le parti il restante 50%.
Tempio Pausania, 04/11/2025
Il giudice
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