Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 23.10.2024, da
(C.F. C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Verbania Fondotoce, Via Motta Santa 36
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Verbania Fondotoce, Via Motta Santa 36
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra DISABATO (C.F. – Fax C.F._3
n. 0323/401431 – Pec , con Studio in Verbania, Via Roma n. 18, presso Email_1
la quale rispettivamente eleggono domicilio giusta procura in atti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
C O N D I Z I O N I disporre a carico del SI. un assegno di concorso di mantenimento della moglie Parte_1 SI.ra pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, tramite accredito in c/c entro e non Parte_2
oltre il giorno 20 di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT dare atto che il marito si è già trasferito in altro immobile e che per asportare i Parte_1
propri beni dalla casa coniugale la SI.ra si impegna a consentire un accesso in loco;
Pt_2
in occasione della domanda di separazione e divorzio, nell'ambito degli accordi tra i coniugi, atti
titolo gratuito, la propria quota indivisa, pari al 50%, di proprietà della casa coniugale sita in
Fondotoce Via Motta Santa 36 acquistata con atto rogato dal Notaio del Persona_1
07/05/1997 Rep. N 3159 – Racc. n. 707, identificata in catasto fabbricati del Comune di Verbania,
Fraz Fondotoce, e con atto di compravendita a rogito del notaio di Stresa del Persona_2
22 febbraio 2007 rep. 74100 come segue: • Piano interrato S1, fg. 23, part 134, sub 2 C6 classe IV consistenza 43 mq, rendita 148,79 €; • Piano interrato S1, fg 23, part 134, sub 3, C2, classe 3, consistenza 10 Mq, rendita 9,30 €; • Piano T-1-2, fg. 23, mapp 134, sub 4, cat A/2, classe 1, consitenza 9 vani, rendita 836,66 €; • Catasto terreni fg 23, part 253, prato arborato di classe 2, sup 85 mq, redditi dominicale 0,33 €, redditi agrario 0,31 € nuda proprietà, intervenuta morte dell'usufruttuario; • Catasto terreni fg 23, part 254, prato arborato di classe 2, sup 75 mq, redditi dominicale 0,29 €, redditi agrario 0,27 € nuda proprietà, intervenuta morte dell'usufruttuario; •
Catasto terreni fg 23, part 362, prato arborato di classe 2, sup 104 mq, redditi dominicale 0,40 €, redditi agrario 0,38 €, piena proprietà. La quota del 50% della proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto in cui si trova con tutti gli annessi e connessi, affissi ed infissi, accessori e pertinenze, usi e servitù attive e passive apparenti, con la concessione di ogni azione, ragione, diritto inerenti alla proprietà e al possesso. La parte cedente dichiara e garantisce che quanto ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi e vincoli di qualsiasi specie, ipoteche, sequestri, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli. Fa eccezione l'ipoteca giudiziale a favore di in relazione al prestito chirografario n. 3476140, e prestito CP_1
chirografario n. 1471720, della quale il SI. a propria cura e spese, provvederà alla Parte_1
cancellazione della menzionata ipoteca giudiziale in data antecedente alla cessione della propria quotà di proprietà dell'immobile alla SI.ra . Le spese notarili necessarie per l'atto Parte_2
di trasferimento immobiliare saranno sostenute dal SI. Il trasferimento della quota di Pt_1
proprietà, avverrà presso lo Studio del Notaio , entro e non oltre sei mesi Persona_3 dall'emissione della sentenza di separazione, salvo documentati impedimenti burocratici.
Dare atto che la IG.ra si impegna a propria cura e spese, contestualmente all'atto di Pt_2
cessione anzidetto, ad accollarsi il 100% del mutuo residuo il cui creditore è
[...]
con rapporto n. 07 800 30000008 stipulato il 05/06/2000 con un debito Controparte_2 residuo al 31/12/2023 pari ad € 28.511,20, con espressa ed integrale liberazione del IG. Pt_1
da ogni impegno e/o vincolo anche nei confronti dell'ente creditore.
[...]
Dare atto che, prima del rogito notarile di cessione della quota del 50% della casa coniugale in favore della SI.ra il SI. dovrà procedere a propria cura e spese alla cancellazione Pt_2 Pt_1 della menzionata ipoteca giudiziale trascritta da in relazione al prestito chirografario n. CP_1
3476140 e prestito chirografario n. 1471720;
Dare atto che la SI.ra con il puntuale adempimento di quanto sopra indicato, dichiara Pt_2
espressamente di non avere pretese da far valere nei confronti del marito né tanto meno pendenze di carattere patrimoniale relativamente al predetto immobile. Dalla data del trasferimento dell'immobile all'intestataria, tutte le utenze/imposte e tasse saranno a carico della medesima. Le spese relative alla predisposizione della relazione tecnica saranno a carico del IG. . Parte_1
Dare atto che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi
Decorsi i termini di legge si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in località
Cavandone il 18/05/1985, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 39 parte II Serie A dell'anno 1985, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR
396/2000;
Determinare in € 200,00 (duecento/00), l'importo dell'assegno divorzile che il SI. Pt_1
verserà a entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese tramite
[...] Parte_2
accredito in c/c e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
Le spese di giudizio sono a carico del SI. Parte_1
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23.10.2024, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Verbania Cavandone (VB) il 18/05/1985 nonché, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127 ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà atto che il marito si è già trasferito in altro immobile e che per asportare i Parte_1
propri beni dalla casa coniugale, si impegna a consentire un accesso in loco;
Parte_2
si dà, inoltre, atto che il si impegna e si obbliga a trasferire alla moglie, Parte_1 Pt_2
a titolo gratuito, la propria quota indivisa, pari al 50%, di proprietà della casa coniugale sita
[...]
in Fondotoce Via Motta Santa 36 acquistata con atto rogato dal Notaio del Persona_1
07/05/1997 Rep. N 3159 – Racc. n. 707, identificata in catasto fabbricati del Comune di Verbania,
Fraz Fondotoce, e con atto di compravendita a rogito del notaio di Stresa del Persona_2
22 febbraio 2007 rep. 74100 come segue:
• Piano interrato S1, fg. 23, part 134, sub 2 C6 classe IV consistenza 43 mq, rendita 148,79 €; • Piano interrato S1, fg 23, part 134, sub 3, C2, classe 3, consistenza 10 Mq, rendita 9,30 €;
• Piano T-1-2, fg. 23, mapp 134, sub 4, cat A/2, classe 1, consitenza 9 vani, rendita 836,66 €; • Catasto terreni fg 23, part 253, prato arborato di classe 2, sup 85 mq, redditi dominicale 0,33 €, redditi agrario
0,31 € nuda proprietà, intervenuta morte dell'usufruttuario;
• Catasto terreni fg 23, part 254, prato arborato di classe 2, sup 75 mq, redditi dominicale 0,29 €, redditi agrario 0,27 € nuda proprietà, intervenuta morte dell'usufruttuario;
• Catasto terreni fg 23, part 362, prato arborato di classe 2, sup 104 mq, redditi dominicale 0,40 €, redditi agrario 0,38 €, piena proprietà.; la quota del 50% della proprietà dell'immobile verrà ceduta nello stato di fatto in cui si trova con tutti gli annessi e connessi, affissi ed infissi, accessori e pertinenze, usi e servitù attive e passive apparenti, con la concessione di ogni azione, ragione, diritto inerenti alla proprietà e al possesso. La parte cedente dichiara e garantisce che quanto ceduto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, libera da pesi e vincoli di qualsiasi specie, ipoteche, sequestri, pignoramenti e trascrizioni pregiudizievoli. Fa eccezione l'ipoteca giudiziale a favore di in relazione al prestito CP_1
chirografario n. 3476140, e prestito chirografario n. 1471720, della quale il a Parte_1
propria cura e spese, provvederà alla cancellazione della menzionata ipoteca giudiziale in data antecedente alla cessione della propria quota di proprietà dell'immobile a Parte_2
Si dà atto che le spese notarili necessarie per l'atto di trasferimento immobiliare saranno sostenute da il trasferimento della quota di proprietà, avverrà presso lo Studio del Notaio Parte_1 , entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza di separazione, salvo Persona_3
documentati impedimenti burocratici.
Si dà, altresì, atto che si impegna a propria cura e spese, contestualmente all'atto di Parte_2
cessione anzidetto, ad accollarsi il 100% del mutuo residuo il cui creditore è
[...]
con rapporto n. 07 800 30000008 stipulato il 05.06.2000 con un debito Controparte_2
residuo al 31.12.2023 pari ad € 28.511,20, con espressa ed integrale liberazione di Parte_1 da ogni impegno e/o vincolo anche nei confronti dell'ente creditore. Inoltre, prima del rogito notarile di cessione della quota del 50% della casa coniugale in favore di Parte_2 Parte_1
dovrà procedere a propria cura e spese alla cancellazione della menzionata ipoteca giudiziale trascritta da in relazione al prestito chirografario n. 3476140 e prestito chirografario n. 1471720; CP_1
Inoltre, si dà atto che con il puntuale adempimento di quanto sopra indicato, Parte_2
dichiara espressamente di non avere pretese da far valere nei confronti del marito né tanto meno pendenze di carattere patrimoniale relativamente al predetto immobile. Dalla data del trasferimento dell'immobile all'intestataria, tutte le utenze/imposte e tasse saranno a carico della medesima. Le spese relative alla predisposizione della relazione tecnica saranno a carico di Parte_1
Si dà, infine, atto che le autovetture già intestate a ciascun coniuge, rimarranno in uso e proprietà esclusiva dei medesimi.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in Verbania il 18/05/1985 pone a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di concorso di Parte_1 mantenimento della moglie pari ad € 200,00 (duecento/00) mensili, tramite Parte_2
accredito in c/c entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 13/01/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco