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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5738 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
BERGAMINI MARIA CRISTINA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
ORLANDI ANTONELLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come in memoria autorizzata del 26/05/2025, il convenuto come in comparsa di costituzione e risposta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Castelfranco Emilia (MO) in data 22/12/2018 e dalla loro unione è nato il figlio il giorno 08/03/2020. Per_1
2. Con ricorso del 06/10/2023 ha domandato la separazione con addebito al marito Parte_1
e formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra i genitori e il figlio minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito , concordando con la separazione, ma Controparte_1
senza addebito a sé, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito dell'udienza del 23/01/2024, con ordinanza ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. sono stati pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti di interesse del nucleo.
5. In particolare, stante l'eccessiva conflittualità genitoriale riscontrata, è stato fatto intervenire il
Servizio sociale, che ha poi trasmesso al Tribunale una prima relazione datata 12/09/2024, a seguito della quale, con ordinanza del 29/10/2024, stante il riscontrato sopravvenuto disinteresse, morale e materiale, del padre nei confronti di ne è stato disposto l'affidamento esclusivo rafforzato alla Per_1
madre (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
Il Servizio sociale ha quindi inviato una seconda relazione il 13/05/2025, successivamente alla quale, il 10/06/2025, si è tenuta discussione orale conclusiva della causa, infine decisa nella camera di consiglio del giorno seguente.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Da respingere, invece, la richiesta della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma, c.c.).
Dalla stessa narrazione della ricorrente emerge infatti come gli atteggiamenti irosi e prepotenti del
, di cui si duole la – peraltro allegati in modo generico e rimasti CP_1 Parte_1
sostanzialmente privi di prova – rappresentino non già causa, quanto piuttosto conseguenza della rottura dell'unione coniugale, già in precedenza intervenuta e, non a caso, pressoché contestualmente esitata nell'abbandono della casa familiare da parte della madre assieme al figlio minore.
C) Va, poi, confermato l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato di alla madre (art. 337 Per_1
quater, ultimo comma, c.c.), stante il persistente totale disinteresse, morale e materiale, mostrato dal padre nei suoi confronti.
Come attestato in modo inequivocabile dalle relazioni pervenute dal Servizio sociale, infatti, il
, al di là delle parole, ha cessato in concreto di interessarsi al bambino dall'inizio dell'anno CP_1
2024, ossia, in sostanza, all'indomani del radicarsi del presente procedimento.
2 Il rilievo riceve, peraltro, ulteriore conferma nel fatto che, a seguito della rinuncia in data 01/10/2024 al mandato difensivo del Difensore con cui il convenuto si è costituito, quest'ultimo non ha provveduto a nominare sostituto, rinunciando pertanto, a propria volta, a partecipare attivamente al processo.
Anche per tali ragioni, oltre che per la sua assai tenera età, il bambino non è stato ascoltato, risultando l'incombente manifestamente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.).
D) viene collocato con la madre nell'abitazione di residenza di quest'ultima sita in Castelfranco Per_1
Emilia, via Guercino n. 5, di proprietà della nonna materna, presso la quale pure il minore avrà residenza, soluzione attuata sin dall'inizio del procedimento, gradita a che non sussiste motivo Per_1
di mutare.
Non si procede, di conseguenza, ad assegnare la casa familiare.
E) Le frequentazioni con il padre sono regolate per il tramite del Servizio sociale, che sarà onere del padre, qualora ne abbia interesse, contattare, in giorni e orari stabiliti dall'Ente.
F) Sul fronte economico, il padre continuerà a essere onerato, a far data dal 23/01/2024 (data in cui tale misura è stata stabilita in corso di causa), della corresponsione alla madre di un assegno per il mantenimento ordinario della prole di euro 400,00 mensili (per il periodo precedente, dal 30/10/2023 al 23/01/2024, euro 250,00 mensili), oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale.
Un simile importo posto a carico del , certamente non esiguo per un bambino della tenera CP_1
età di si giustifica poiché egli non lo frequenta, e dunque il mantenimento diretto è a integrale Per_1
carico della madre, nonché per il fatto che la ex casa familiare di Castelfranco Emilia, via Emilia
Ovest n. 144 B, è a rimasta in uso al convenuto.
L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS verrà, inoltre, integralmente incassato dalla madre, genitore di esclusivo riferimento del minore.
G) Da respingere, invece, l “Istanza ex art 473 bis.36 c.p.c. co. 3” in data 17/02/2025 della ricorrente, reiterata con le note conclusive del 26/05/2025, di “ordinare a nato in [...] il Controparte_2
10/2/1988 (cod. fisc. ), residente in Castelfranco Emilia (MO), Fraz. Gaggio, C.F._3 via Emilia Ovest n. 144/B, in qualità di conduttore dell'immobile locato dal Sig. , Controparte_1
nato a [...] il [...] (CF ), di versare direttamente alla C.F._2 ricorrente la somma di € 403,20 mensili”, avendo la creditrice a disposizione il più agevole e utile strumento di cui all'art. 473-bis. 37 c.p.c., da azionare secondo le relative modalità.
H) Ancora da respingere, poi, la richiesta della moglie di ricevere dal marito un assegno per il proprio mantenimento (art. 156, primo comma, c.c.) tenuto conto:
- dell'importo del contributo per il mantenimento ordinario della prole di cui è già onerato il
3 ; CP_1
- della brevissima durata del matrimonio;
- della sicura capacità lavorativa della ricorrente, giovane donna, in salute, laureata, che si può avvalere del quotidiano prezioso ausilio della propria madre (nonna materna) nella gestione del figlio minore, e dunque senz'altro in grado (o, meglio, ex art. 4 Cost., con il dovere) di incrementare i propri redditi e autonomizzarsi, qualora non lo sia già.
I) La prevalente soccombenza del convenuto, risultante dall'esito complessivo del giudizio, giustifica la sua condanna a rifondere alla ricorrente ½ delle spese di lite, compensandosi tra le parti il restante
½.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, e dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Il convenuto pagherà pertanto a tale titolo alla ricorrente euro 2.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
il 08/09/1986) e (nato a [...] il Controparte_1
09/06/1975) che hanno contratto matrimonio civile in data 22/12/2018 a CASTELFRANCO
EMILIA (MO), come risulta dall'atto n. 53, parte 1, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO);
2. respinge la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito;
3. affida il figlio minore della coppia nato il giorno 08/03/2020, in via esclusiva rafforzata Per_1
alla madre cui viene attribuito il potere di assumere in autonomia (dunque Parte_1 anche senza la volontà o con l'espresso dissenso del padre ) le decisioni di Controparte_1
maggiore interesse per il bambino relative a salute, educazione, istruzione e residenza abituale;
4. colloca il figlio minore della coppia nell'abitazione di residenza della madre sita in Castelfranco
Emilia, via Guercino n. 5, di proprietà della nonna materna, presso la quale pure il bambino avrà residenza;
5. regola le frequentazioni tra il figlio minore della coppia e il padre in forma protetta per il tramite del Servizio sociale, in giorni e orari stabiliti dal Servizio stesso cui , qualora Controparte_1
4 ne abbia interesse, avrà l'onere di rivolgersi:
6. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con decorrenza dal 23/01/2024 (in precedenza euro 250,00 mensili dal 30/10/2023 al 23/01/2024) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25/09/2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la madre ricorrente a fare domanda all'INPS e a incassare Parte_1
5 integralmente l'assegno unico per la prole;
8. respinge la domanda della moglie di ricevere dal marito un contributo per il proprio mantenimento;
9. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 15% per
IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite;
11. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale (Unione Comuni del
Sorbara) incaricato di organizzare incontri in forma protetta tra il figlio minore e il padre qualora quest'ultimo lo contatti e ne faccia richiesta;
12. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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