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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
,N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Contenzioso della Lombardia, in forza di procura speciale autenticata per atto notaio Controparte_2 di Roma rep. n. 180134, racc. 12348 del 22.06.2023, col patrocinio dell'avv. Persona_1
CAPIZZI EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE 36 95127 CATANIA, presso il difensore.
ATTRICE contro
C.F. ), col patrocinio dell'avv. DE SIO FRANCESCO, CP_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Ugo Foscolo n. 8 20121 MILANO, presso il difensore.
CONVENUTO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_4 P.IVA_2 sede legale in Volano (TN), via zona industriale nr. 10 CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito: Nel merito: Respingere l'opposizione proposta da ed in conseguenza: Accertare e dichiarare la legittimità di tutti gli atti opposti, e CP_3 confermare la regolarità e legittimità dell'esecuzione; -Accertare e dichiarare che
[...]
aveva il pieno diritto di procedere all'esecuzione forzata per cui è opposizione;
Controparte_1
pagina 1 di 6 Dichiarare che pertanto le somme pignorate al terzo – , devono essere assegnate all'Agente CP_4 della Riscossione;
- In via subordinata, sospendere il giudizio in attesa dell'esito dei giudizi promossi dal sig. avanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e al Giudice dell'Esecuzione del CP_3 Tribunale di IMoara;
- In ogni caso ove il Tribunale dovesse ritenere fondata l'opposizione, accertare e dichiarare che l'eventuale accoglimento dell'opposizione non è dipesa dalla attività dell
[...]
, con le dovute conseguenze in punto di spese di lite;
- Spese e compensi di lite anche Controparte_5 della fase cautelare.”
Per il convenuto “ CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare - rigettare le domande formulate dall' CP_1 Controparte_5
con l'atto di citazione datato 10 aprile 2024, risultando pacifica l'illegittimità dell'azione
[...] esecutiva mobiliare presso terzi perché, come dedotto e documentato dal signor con il CP_3 ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c. e ribadito al paragrafo C. della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data 27 settembre 2024, promossa dall'
[...]
di Brescia: a) in spregio all'obbligatoria Parte_1 sospensione dell'esecuzione sancita dal IV comma dell'art. 14 della Direttiva n. 2021/24/UE, così come già accertato nella fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Raffaele Moschettino, con il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva reso in data 25 gennaio 2024, nonché b) in forza del titolo uniforme formatosi in palese violazione del fondamentale CodiceFiscale_2 diritto di difesa e posto in esecuzione nonostante l'intervenuta prescrizione del diritto a procedere in executivis. - con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”
Per la convenuta nessuna. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di un pignoramento presso il terzo notificato in data 23.10.2023 il Controparte_4 debitore proponeva con ricorso dd. 11.11.2023 opposizione all'esecuzione, a norma CP_3 dell'art. 615, comma 2 c.p.c. (cfr. doc. 1 opponente), allegando che: a) il titolo esecutivo uniforme RO.PCV414_20220729 (cfr. allegato all'avviso di pagamento sub doc. 1 convenuto), sul quale si fonda l'azione esecutiva deve ritenersi illegittimo perché formatosi in Romania all'esito di un procedimento civile svolto illegittimamente in sua contumacia, in assenza di notifica dell'atto introduttivo in lingua italiana;
b) dopo essere venuto a conoscenza di ciò ha promosso in Romania giudizio di revisione della sentenza rumena pregiudizievole, ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo nonché opposizione all'azione esecutiva promossa dall' , mediante affidamento all' Controparte_6 Controparte_1 del titolo uniforme sopra citato per la riscossione del credito relativo, adducendo l'illegittimità del titolo nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva secondo il diritto rumeno;
c) quest'ultimo giudizio è ancora in corso;
d) a norma dell'art. 14 della Direttiva n. 2010/24/UE l'Autorità adita, ossia nel caso di specie l'
[...]
italiana ha l'obbligo di sospendere l'azione esecutiva qualora il debitore contesti il titolo CP_1 avanti alle autorità dello Stato richiedente, come avvenuto nel caso di specie e ciò a seguito pagina 2 di 6 dell'obbligatoria informativa da parte delle autorità dello Stato richiedente ovvero dello stesso interessato.
Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovereto con ordinanza dd. 25.01.2023 disponeva la sospensione della procedura esecutiva, a norma dell'art. 624 c.p.c. ritenendo di dover fare applicazione dell'invocato art. 14 Direttiva nr. 2010/24/UE e dell'art. 9 d.lvo nr. 149 del 2012, avendo il debitore dimostrato che pende in Romania, avanti al Tribunale di IMoara, giudizio di opposizione all'esecuzione e ritenendo che l'esecuzione non avrebbe dovuto neppure essere iniziata, a prescindere dal fatto che gli obblighi di comunicazione da parte delle autorità rumeno fossero o meno stati assolti. Il medesimo giudice, compensate le spese di lite per la fase cautelare, ritenendo che l'illegittima messa in esecuzione del titolo opposto è stata causata da un inadempimento dell'agenzia fiscale in CP_6 ordine agli obblighi di comunicazione riguardo alla pendenza del giudizio in Romania, fissava in gg. 90 il termine per l'inizio della presente causa di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 12.04.2024 l' Controparte_5 promuoveva il presente giudizio di merito chiedendo ed allegando: a) In via preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione perché il titolo esecutivo uniforme non risulta in alcun modo sospeso né sussiste il fumus delle ragioni esposte dall'opponente riguardo alla sua pretesa illegittimità fondandosi su mere affermazioni labiali e non sussiste neppure un pericolo nel ritardo, dal momento che sussiste già un precedente pignoramento presso terzi, avviato da altro creditore, che impegna totalmente la quota pignorabile dello stipendio del debitore;
b) nel merito non sussiste alcuna certezza in ordine alle ragioni addotte dall'opponente per argomentare l'illegittimità del titolo esecutivo, anche per la poca garanzia degli atti rumeni tradotti in lingua italiana in assenza di asseverazione e considerando che eventuali provvedimenti adottati in Romania non potrebbero avere effetto nel nostro ordinamento;
c) il titolo esecutivo uniforme si fonda su una sentenza del Tribunale di IM, ormai passata in giudicato, che ha riconosciuto l'opponente come responsabile, insieme ad altri, dello stato di dissesto della società ed appare del tutto legittimo come legittima deve ritenersi CP_7 l'azione esecutiva promossa in Italia su richiesta delle autorità straniere.
Così illustrate le reciproche posizioni delle parti, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda preliminare avanzata dall'attrice di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione. Come chiarito col decreto dd. 02.01.2025 il suddetto provvedimento ha natura para-cautelare e, a norma dell'art. 624, comma 2 c.p.c., per ottenerne la revoca in via cautelare occorre proporre reclamo avanti al Collegio, mentre nella presente fase di merito l'oggetto del giudizio attiene alla fondatezza o meno dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. L'accertamento della piena legittimità dell'azione esecutiva promossa dal creditore potrà certo provocare la revoca della sospensione e la ripresa della procedura, ma quale effetto di una decisione nel merito della causa, non quale decisione cautelare, sicché tutte le argomentazioni spese in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora non sono in alcun modo pertinenti nella presente fase di merito e ciò perché in pagina 3 di 6 questa sede l'accertamento del buon diritto del creditore ad agire in via di esecuzione forzata non potrà che essere pieno.
Ciò precisato è, tuttavia, ancora opportuno meglio precisare l'oggetto del presente giudizio alla luce del decreto legislativo nr., 149 del 2012 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, che deve trovare pacificamente applicazione al caso in esame, ripercorrendo brevemente le norme maggiormente significative.
Per ciò che interessa nella presente causa, vanno evidenziate le seguenti norme:
• l'art. 8, comma 1 che dispone che: “l'autorità richiedente può formulare domanda al recupero soltanto: a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione (…)”;
• l'art. 8, comma 2 secondo il quale: “le domande di recupero dei crediti (…) sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari”;
• l'art. 9, comma 1 secondo il quale il debitore che “intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito (…) deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti” (comma 1);
• l'art. 9, commi 2 e 3 secondo i quali la promozione di un'azione di cui al comma 1 comporta l'obbligo dell'autorità richiedente di informare l'autorità adita della contestazione, mentre “gli uffici di collegamento che ricevono dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria della stessa autorità richiedente, dispongono (…) la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e nel danno comunicazione (…)”;
• l'art. 10 che in buona sostanza impone l'emissione di un nuovo titolo uniforme ed una nuova richiesta di assistenza nel caso in cui si verifichi la necessità di una modifica della domanda (in aumento o in riduzione), a seguito della decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dall'interessato.
Alla luce di questa disciplina è possibile trarre queste conclusioni: a) il titolo unitario uniforme può legittimare un'azione esecutiva per la riscossione di un credito dello Stato membro richiedente nello Stato membro adito solo se non contestato, salva solo l'espressa richiesta motivata di procedere nonostante la contestazione;
b) i motivi di contestazione del credito e del titolo possono essere decisi solo dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, nella specie la Romania;
c) nel caso sia stata promossa contestazione del credito presso le autorità competenti dello Stato membro richiedente (la Romania) l'esecuzione eventualmente intrapresa nello Stato membro adito è obbligatoriamente sospesa ex lege a cura dagli uffici di collegamento che hanno ricevuto la richiesta (l italiana: cfr. art. 3 d.lvo nr. 149 del 2012), a prescindere che Controparte_1
pagina 4 di 6 la notizia della contestazione sia stata fornita dall'autorità richiedente ovvero dallo stesso interessato, sempre fatta salva istanza contraria dell'autorità richiedente, come è logico che sia se si pone mente al fatto che il titolo uniforme costituisce titolo esecutivo solo se non sia contestato ovvero, una volta intervenuta la contestazione nello Stato membro richiedente, questa non sia decisa e rigettata dalle autorità competenti.
Alla luce di queste conclusioni appare evidente che non può costituire oggetto del presente giudizio la contestazione di merito del titolo originario (la sentenza rumena passato in giudicato che ha accertato il credito) ovvero del titolo uniforme che ha reso possibile la richiesta di assistenza in Italia, perché questo oggetto appartiene in via esclusiva alla giurisdizione rumena. Sono, pertanto, non pertinenti tutte le argomentazioni spese dall'attrice sulla pretesa legittimità del titolo straniero in forza del quale è stato formato il titolo unitario uniforme, semplicemente perché del tutto estranee al presente giudizio.
Non solo, ma appare evidente che la decisione rumena in ordine alla contestazione del credito avrà diretta efficacia sull'azione esecutiva promossa in Italia, in adempimento della relativa richiesta di assistenza, perché confermerà la legittimità o meno del titolo uniforme sulla quale essa si fonda ovvero determinerà una modifica della domanda, con necessaria emissione di un nuovo titolo uniforme, in forza del quale promuovere una nuova e diversa azione esecutiva, sicché i dubbi sollevati dalla difesa dell'attrice in ordine all'efficacia nel nostro ordinamento di una decisione straniera non hanno motivo di porsi.
Unico oggetto del presente giudizio, in ragione dei motivi di opposizione proposti dal convenuto nell'originario ricorso e riproposti nella comparsa di costituzione e risposta, è, pertanto, se l'azione esecutiva promossa non dovesse neppure essere iniziata ovvero dovesse essere sospesa in ragione della pendenza in Romania di una contestazione del credito e del suo titolo. In tal caso, infatti, come si è visto si deve ritenere che il titolo uniforme non abbia in realtà forza di titolo esecutivo.
Ebbene il convenuto ha dimostrato a mezzo di documenti in lingua rumena, ma tradotti in italiano sia pure in assenza di asseverazione, di aver promosso richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di
IM (cfr. doc.ti 7 e 7bis conv.) nonché in data 31.10.2022 opposizione all'esecuzione davanti il
Tribunale di IMoara adducendo la nullità del titolo per vizio di notifica e la prescrizione dell'azione esecutiva (cfr. doc. 9bis conv. ), con attestazione della pendenza del procedimento al 26.10.2023, essendo fissata la prossima udienza al 21.11.2023 (cfr. doc. 10bis conv.). La contestazione svolta dall'attrice in ordine alla traduzione appare puramente formale e non sorretta da una specifica allegazione che in Romania non risulta pendente alcun procedimento di questo tipo. D'altra parte, non vige alcun divieto di produzione in lingua straniera ma solo la possibilità di disporne la traduzione, a norma dell'art. 123 c.p.c. che nella specie non si è ritenuto di disporre perché non vi era alcun elemento dal quale desumere l'inattendibilità della traduzione italiana già depositata dalla parte interessata. Come sopra si è precisato nella presente sede non si può svolgere alcun giudizio in ordine alla fondatezza o meno dei motivi di contestazioni sollevati avanti all'autorità rumene, perché sottratte alla giurisdizione italiana, mentre assume decisiva rilevanza la circostanza acclarata secondo la quale al momento del pignoramento presso terzi (02.10.2023 cfr. doc. 3 attr.) era ancora pendente la contestazione del credito in Romania e ciò toglie efficacia esecutiva del titolo uniforme sulla cui base il pignoramento è stato effettuato. D'altra parte non è stata neppure allegata la circostanza della motivata pagina 5 di 6 richiesta di procedere comunque da parte dell'autorità richiedente pur in presenza della contestazione e, pertanto, la conclusione di cui sopra si impone.
La possibile circostanza che le autorità rumene abbiano omesso di informare le autorità italiane della contestazione del credito promossa dal debitore in Romania, se può giustificare l'attivazione della comunque illegittima attivazione della procedura esecutiva, non giustifica tuttavia l'insistenza dell'attrice dopo esserne venuta a conoscenza ad opera dell'interessato, mediante l'opposizione all'esecuzione, come emerge con certezza dall'art. 9 d.lvo nr. 149 del 2012, sopra riportato, che impone all'autorità procedente di sospendere la procerura. Né può essere in alcun modo accolta la richiesta di sospensione del presente processo in attesa della conclusione di quello rumeno, perché la sospensione ex lege prevista dal cit. art. 9 è costruita come un obbligo per le autorità amministrative, che devono reciprocamente scambiarsi le dovute informazioni.
Si deve dunque concludere che l'attrice non ha alcun diritto di agire in via di esecuzione forzata sulla base del titolo uniforme invocato, non avendo questo efficacia esecutiva, per effetto della contestazione del credito che il debitore ha promosso nello Stato membro richiedente, ossia in Romania.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei valori tariffari per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione, dal momento che la causa è stata istruita a mezzo unicamente di prove documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che non ha diritto ad agire in via di esecuzione Controparte_5 forzata sulla base del titolo esecutivo uniforme RO.PCV414_20220729 contro in CP_3 quanto, essendo oggetto di contestazione in Romania, la procedura esecutiva resta necessariamente sospesa.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_5 CP_3 si liquidano in € 4.237,00 oltre15 % per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Rovereto, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dies Riccardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Contenzioso della Lombardia, in forza di procura speciale autenticata per atto notaio Controparte_2 di Roma rep. n. 180134, racc. 12348 del 22.06.2023, col patrocinio dell'avv. Persona_1
CAPIZZI EDOARDO, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE 36 95127 CATANIA, presso il difensore.
ATTRICE contro
C.F. ), col patrocinio dell'avv. DE SIO FRANCESCO, CP_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Ugo Foscolo n. 8 20121 MILANO, presso il difensore.
CONVENUTO
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_4 P.IVA_2 sede legale in Volano (TN), via zona industriale nr. 10 CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.).
Le parti hanno concluso come segue.
Per l'attrice: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale adito: Nel merito: Respingere l'opposizione proposta da ed in conseguenza: Accertare e dichiarare la legittimità di tutti gli atti opposti, e CP_3 confermare la regolarità e legittimità dell'esecuzione; -Accertare e dichiarare che
[...]
aveva il pieno diritto di procedere all'esecuzione forzata per cui è opposizione;
Controparte_1
pagina 1 di 6 Dichiarare che pertanto le somme pignorate al terzo – , devono essere assegnate all'Agente CP_4 della Riscossione;
- In via subordinata, sospendere il giudizio in attesa dell'esito dei giudizi promossi dal sig. avanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e al Giudice dell'Esecuzione del CP_3 Tribunale di IMoara;
- In ogni caso ove il Tribunale dovesse ritenere fondata l'opposizione, accertare e dichiarare che l'eventuale accoglimento dell'opposizione non è dipesa dalla attività dell
[...]
, con le dovute conseguenze in punto di spese di lite;
- Spese e compensi di lite anche Controparte_5 della fase cautelare.”
Per il convenuto “ CP_3
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare - rigettare le domande formulate dall' CP_1 Controparte_5
con l'atto di citazione datato 10 aprile 2024, risultando pacifica l'illegittimità dell'azione
[...] esecutiva mobiliare presso terzi perché, come dedotto e documentato dal signor con il CP_3 ricorso ex art. 615, II comma, c.p.c. e ribadito al paragrafo C. della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio in data 27 settembre 2024, promossa dall'
[...]
di Brescia: a) in spregio all'obbligatoria Parte_1 sospensione dell'esecuzione sancita dal IV comma dell'art. 14 della Direttiva n. 2021/24/UE, così come già accertato nella fase cautelare dal Giudice dell'Esecuzione, Dott. Raffaele Moschettino, con il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva reso in data 25 gennaio 2024, nonché b) in forza del titolo uniforme formatosi in palese violazione del fondamentale CodiceFiscale_2 diritto di difesa e posto in esecuzione nonostante l'intervenuta prescrizione del diritto a procedere in executivis. - con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge”
Per la convenuta nessuna. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di un pignoramento presso il terzo notificato in data 23.10.2023 il Controparte_4 debitore proponeva con ricorso dd. 11.11.2023 opposizione all'esecuzione, a norma CP_3 dell'art. 615, comma 2 c.p.c. (cfr. doc. 1 opponente), allegando che: a) il titolo esecutivo uniforme RO.PCV414_20220729 (cfr. allegato all'avviso di pagamento sub doc. 1 convenuto), sul quale si fonda l'azione esecutiva deve ritenersi illegittimo perché formatosi in Romania all'esito di un procedimento civile svolto illegittimamente in sua contumacia, in assenza di notifica dell'atto introduttivo in lingua italiana;
b) dopo essere venuto a conoscenza di ciò ha promosso in Romania giudizio di revisione della sentenza rumena pregiudizievole, ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo nonché opposizione all'azione esecutiva promossa dall' , mediante affidamento all' Controparte_6 Controparte_1 del titolo uniforme sopra citato per la riscossione del credito relativo, adducendo l'illegittimità del titolo nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione esecutiva secondo il diritto rumeno;
c) quest'ultimo giudizio è ancora in corso;
d) a norma dell'art. 14 della Direttiva n. 2010/24/UE l'Autorità adita, ossia nel caso di specie l'
[...]
italiana ha l'obbligo di sospendere l'azione esecutiva qualora il debitore contesti il titolo CP_1 avanti alle autorità dello Stato richiedente, come avvenuto nel caso di specie e ciò a seguito pagina 2 di 6 dell'obbligatoria informativa da parte delle autorità dello Stato richiedente ovvero dello stesso interessato.
Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Rovereto con ordinanza dd. 25.01.2023 disponeva la sospensione della procedura esecutiva, a norma dell'art. 624 c.p.c. ritenendo di dover fare applicazione dell'invocato art. 14 Direttiva nr. 2010/24/UE e dell'art. 9 d.lvo nr. 149 del 2012, avendo il debitore dimostrato che pende in Romania, avanti al Tribunale di IMoara, giudizio di opposizione all'esecuzione e ritenendo che l'esecuzione non avrebbe dovuto neppure essere iniziata, a prescindere dal fatto che gli obblighi di comunicazione da parte delle autorità rumeno fossero o meno stati assolti. Il medesimo giudice, compensate le spese di lite per la fase cautelare, ritenendo che l'illegittima messa in esecuzione del titolo opposto è stata causata da un inadempimento dell'agenzia fiscale in CP_6 ordine agli obblighi di comunicazione riguardo alla pendenza del giudizio in Romania, fissava in gg. 90 il termine per l'inizio della presente causa di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 12.04.2024 l' Controparte_5 promuoveva il presente giudizio di merito chiedendo ed allegando: a) In via preliminare la revoca della sospensione dell'esecuzione perché il titolo esecutivo uniforme non risulta in alcun modo sospeso né sussiste il fumus delle ragioni esposte dall'opponente riguardo alla sua pretesa illegittimità fondandosi su mere affermazioni labiali e non sussiste neppure un pericolo nel ritardo, dal momento che sussiste già un precedente pignoramento presso terzi, avviato da altro creditore, che impegna totalmente la quota pignorabile dello stipendio del debitore;
b) nel merito non sussiste alcuna certezza in ordine alle ragioni addotte dall'opponente per argomentare l'illegittimità del titolo esecutivo, anche per la poca garanzia degli atti rumeni tradotti in lingua italiana in assenza di asseverazione e considerando che eventuali provvedimenti adottati in Romania non potrebbero avere effetto nel nostro ordinamento;
c) il titolo esecutivo uniforme si fonda su una sentenza del Tribunale di IM, ormai passata in giudicato, che ha riconosciuto l'opponente come responsabile, insieme ad altri, dello stato di dissesto della società ed appare del tutto legittimo come legittima deve ritenersi CP_7 l'azione esecutiva promossa in Italia su richiesta delle autorità straniere.
Così illustrate le reciproche posizioni delle parti, va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda preliminare avanzata dall'attrice di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione. Come chiarito col decreto dd. 02.01.2025 il suddetto provvedimento ha natura para-cautelare e, a norma dell'art. 624, comma 2 c.p.c., per ottenerne la revoca in via cautelare occorre proporre reclamo avanti al Collegio, mentre nella presente fase di merito l'oggetto del giudizio attiene alla fondatezza o meno dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. L'accertamento della piena legittimità dell'azione esecutiva promossa dal creditore potrà certo provocare la revoca della sospensione e la ripresa della procedura, ma quale effetto di una decisione nel merito della causa, non quale decisione cautelare, sicché tutte le argomentazioni spese in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora non sono in alcun modo pertinenti nella presente fase di merito e ciò perché in pagina 3 di 6 questa sede l'accertamento del buon diritto del creditore ad agire in via di esecuzione forzata non potrà che essere pieno.
Ciò precisato è, tuttavia, ancora opportuno meglio precisare l'oggetto del presente giudizio alla luce del decreto legislativo nr., 149 del 2012 che ha dato attuazione alla Direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, che deve trovare pacificamente applicazione al caso in esame, ripercorrendo brevemente le norme maggiormente significative.
Per ciò che interessa nella presente causa, vanno evidenziate le seguenti norme:
• l'art. 8, comma 1 che dispone che: “l'autorità richiedente può formulare domanda al recupero soltanto: a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione (…)”;
• l'art. 8, comma 2 secondo il quale: “le domande di recupero dei crediti (…) sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari”;
• l'art. 9, comma 1 secondo il quale il debitore che “intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito (…) deve adire l'organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti” (comma 1);
• l'art. 9, commi 2 e 3 secondo i quali la promozione di un'azione di cui al comma 1 comporta l'obbligo dell'autorità richiedente di informare l'autorità adita della contestazione, mentre “gli uffici di collegamento che ricevono dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato dell'avvenuta impugnazione presso l'organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria della stessa autorità richiedente, dispongono (…) la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e nel danno comunicazione (…)”;
• l'art. 10 che in buona sostanza impone l'emissione di un nuovo titolo uniforme ed una nuova richiesta di assistenza nel caso in cui si verifichi la necessità di una modifica della domanda (in aumento o in riduzione), a seguito della decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dall'interessato.
Alla luce di questa disciplina è possibile trarre queste conclusioni: a) il titolo unitario uniforme può legittimare un'azione esecutiva per la riscossione di un credito dello Stato membro richiedente nello Stato membro adito solo se non contestato, salva solo l'espressa richiesta motivata di procedere nonostante la contestazione;
b) i motivi di contestazione del credito e del titolo possono essere decisi solo dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente, nella specie la Romania;
c) nel caso sia stata promossa contestazione del credito presso le autorità competenti dello Stato membro richiedente (la Romania) l'esecuzione eventualmente intrapresa nello Stato membro adito è obbligatoriamente sospesa ex lege a cura dagli uffici di collegamento che hanno ricevuto la richiesta (l italiana: cfr. art. 3 d.lvo nr. 149 del 2012), a prescindere che Controparte_1
pagina 4 di 6 la notizia della contestazione sia stata fornita dall'autorità richiedente ovvero dallo stesso interessato, sempre fatta salva istanza contraria dell'autorità richiedente, come è logico che sia se si pone mente al fatto che il titolo uniforme costituisce titolo esecutivo solo se non sia contestato ovvero, una volta intervenuta la contestazione nello Stato membro richiedente, questa non sia decisa e rigettata dalle autorità competenti.
Alla luce di queste conclusioni appare evidente che non può costituire oggetto del presente giudizio la contestazione di merito del titolo originario (la sentenza rumena passato in giudicato che ha accertato il credito) ovvero del titolo uniforme che ha reso possibile la richiesta di assistenza in Italia, perché questo oggetto appartiene in via esclusiva alla giurisdizione rumena. Sono, pertanto, non pertinenti tutte le argomentazioni spese dall'attrice sulla pretesa legittimità del titolo straniero in forza del quale è stato formato il titolo unitario uniforme, semplicemente perché del tutto estranee al presente giudizio.
Non solo, ma appare evidente che la decisione rumena in ordine alla contestazione del credito avrà diretta efficacia sull'azione esecutiva promossa in Italia, in adempimento della relativa richiesta di assistenza, perché confermerà la legittimità o meno del titolo uniforme sulla quale essa si fonda ovvero determinerà una modifica della domanda, con necessaria emissione di un nuovo titolo uniforme, in forza del quale promuovere una nuova e diversa azione esecutiva, sicché i dubbi sollevati dalla difesa dell'attrice in ordine all'efficacia nel nostro ordinamento di una decisione straniera non hanno motivo di porsi.
Unico oggetto del presente giudizio, in ragione dei motivi di opposizione proposti dal convenuto nell'originario ricorso e riproposti nella comparsa di costituzione e risposta, è, pertanto, se l'azione esecutiva promossa non dovesse neppure essere iniziata ovvero dovesse essere sospesa in ragione della pendenza in Romania di una contestazione del credito e del suo titolo. In tal caso, infatti, come si è visto si deve ritenere che il titolo uniforme non abbia in realtà forza di titolo esecutivo.
Ebbene il convenuto ha dimostrato a mezzo di documenti in lingua rumena, ma tradotti in italiano sia pure in assenza di asseverazione, di aver promosso richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di
IM (cfr. doc.ti 7 e 7bis conv.) nonché in data 31.10.2022 opposizione all'esecuzione davanti il
Tribunale di IMoara adducendo la nullità del titolo per vizio di notifica e la prescrizione dell'azione esecutiva (cfr. doc. 9bis conv. ), con attestazione della pendenza del procedimento al 26.10.2023, essendo fissata la prossima udienza al 21.11.2023 (cfr. doc. 10bis conv.). La contestazione svolta dall'attrice in ordine alla traduzione appare puramente formale e non sorretta da una specifica allegazione che in Romania non risulta pendente alcun procedimento di questo tipo. D'altra parte, non vige alcun divieto di produzione in lingua straniera ma solo la possibilità di disporne la traduzione, a norma dell'art. 123 c.p.c. che nella specie non si è ritenuto di disporre perché non vi era alcun elemento dal quale desumere l'inattendibilità della traduzione italiana già depositata dalla parte interessata. Come sopra si è precisato nella presente sede non si può svolgere alcun giudizio in ordine alla fondatezza o meno dei motivi di contestazioni sollevati avanti all'autorità rumene, perché sottratte alla giurisdizione italiana, mentre assume decisiva rilevanza la circostanza acclarata secondo la quale al momento del pignoramento presso terzi (02.10.2023 cfr. doc. 3 attr.) era ancora pendente la contestazione del credito in Romania e ciò toglie efficacia esecutiva del titolo uniforme sulla cui base il pignoramento è stato effettuato. D'altra parte non è stata neppure allegata la circostanza della motivata pagina 5 di 6 richiesta di procedere comunque da parte dell'autorità richiedente pur in presenza della contestazione e, pertanto, la conclusione di cui sopra si impone.
La possibile circostanza che le autorità rumene abbiano omesso di informare le autorità italiane della contestazione del credito promossa dal debitore in Romania, se può giustificare l'attivazione della comunque illegittima attivazione della procedura esecutiva, non giustifica tuttavia l'insistenza dell'attrice dopo esserne venuta a conoscenza ad opera dell'interessato, mediante l'opposizione all'esecuzione, come emerge con certezza dall'art. 9 d.lvo nr. 149 del 2012, sopra riportato, che impone all'autorità procedente di sospendere la procerura. Né può essere in alcun modo accolta la richiesta di sospensione del presente processo in attesa della conclusione di quello rumeno, perché la sospensione ex lege prevista dal cit. art. 9 è costruita come un obbligo per le autorità amministrative, che devono reciprocamente scambiarsi le dovute informazioni.
Si deve dunque concludere che l'attrice non ha alcun diritto di agire in via di esecuzione forzata sulla base del titolo uniforme invocato, non avendo questo efficacia esecutiva, per effetto della contestazione del credito che il debitore ha promosso nello Stato membro richiedente, ossia in Romania.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo mediante applicazione dei valori tariffari per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione, dal momento che la causa è stata istruita a mezzo unicamente di prove documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che non ha diritto ad agire in via di esecuzione Controparte_5 forzata sulla base del titolo esecutivo uniforme RO.PCV414_20220729 contro in CP_3 quanto, essendo oggetto di contestazione in Romania, la procedura esecutiva resta necessariamente sospesa.
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_5 CP_3 si liquidano in € 4.237,00 oltre15 % per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Rovereto, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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