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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 188/2023 V.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Collegio civile - riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella ConIGliere dr. Gianfranco Placentino ConIGliere relatore sciogliendo la riserva assunta nel procedimento promosso da:
( e ( , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Valerio Di Stasio, PEC come da registri di giustizia reclamanti nei confronti di
nella persona del Curatore, Controparte_1
Avv. Domenico FIORDA del Foro di Campobasso PEC come da registri di giustizia reclamata ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso del 5/4/2023, i IGg. e hanno chiesto la nomina di un Parte_1 Parte_2 curatore per l'eredità giacente della IG.ra deceduta l'11/07/2016, deducendo la Controparte_1 rinuncia all'eredità da parte dei chiamati testamentari (testamento olografo pubblicato il 30/12/16) ,
[...]
e , nipoti della de cuius e figli di , quest'ultimo unico figlio della stessa CP_2 CP_3 Parte_2 de cuius. Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente e nominato l'avv. Domenico Fiorda curatore, il quale ha prestato giuramento il 25/5/2023. Con istanza del 15/6/2023, il curatore ha richiesto la cessazione della curatela, ritenendo accettata tacitamente l'eredità da
[...]
, figlio della de cuius e padre dei rinunciatari eredi testamentari e , deceduto il Pt_2 CP_2 CP_3
21/11/2020, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9/4/2019 e di atti gestionali compiuti in vita (riscossione di somme di denaro) , in periodo di tempo antecedente la rinuncia dei chiamati alla successione testamentaria. I ricorrenti si sono opposti a tale richiesta rilevando che non Parte_2 era destinatario di una delazione valida al momento degli atti e che pertanto non avesse facoltà di accettare l'eredità della defunta madre.
Con ordinanza del 27/11/2023 n. cronologico 1669/2023, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la cessazione dell'eredità giacente della IG.ra dando rilievo al principio di retroattività Controparte_1 della rinuncia stabilito dall'art. 521 c.c. Il giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito della rinuncia all'eredità da parte dei nipoti della de cuius, questi ultimi debbano essere considerati come mai chiamati alla successione. Tale rinuncia avrebbe determinato l'apertura della successione legittima in favore dell'unico figlio della de cuius, . Aperta la successione legittima, il Tribunale ha rilevato che Parte_2 gli atti da quest'ultimo compiuti in vita hanno costituito una accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, essendo già aperta una procedura di eredità giacente per , i creditori della IG.ra Parte_2 [...]
potrebbero far valere le loro ragioni nell'ambito dell'eredità giacente di quest'ultimo. CP_1
Pag. 1 a 3 2. Con reclamo ex art. 739 c.p.c., i IGg. e hanno chiesto la riforma Parte_1 Parte_2 integrale dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 27/11/2023. In particolare, hanno domandato la prosecuzione della curatela dell'eredità giacente della IG.ra , sostenendo la necessità di Controparte_1 garantire la tutela dei creditori della de cuius. Hanno inoltre richiesto la condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento;
2.1 con memoria depositata il 12/2/2024, l'avv. Domenico Fiorda, in qualità di curatore dell'eredità giacente della IG.ra , previa precisazione della sua posizione, a suo dire non conflittuale Controparte_1 ma esclusivamente finalizzata a chiarire la vicenda ereditaria nei suoi corretti termini ermeneutici, ha difeso la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 27/11/2023, deducendo la validità dell'accettazione dell'eredità effettuata da anteriormente alla rinuncia all'eredità da parte Parte_2 degli eredi testamentari,
2.3 all'udienza del 12/11/2024 le parti hanno depositato telematicamente note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3. Il reclamo è articolato su due distinti motivi come di seguito argomentati.
3.1 Con il primo motivo, i reclamanti hanno lamentato l'erronea applicazione degli artt. 457 e 521 c.c. da parte del Tribunale di Campobasso. Secondo i reclamanti, il giudice di primo grado avrebbe attribuito erroneamente rilevanza a una presunta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
, nonostante al momento del compimento dei relativi atti mancassero i presupposti della Pt_2 vocazione e della delazione;
hanno inoltre sottolineato che il principio di cui all'art. 521 c.c. va coordinato con l'art. 457 c.c. per cui la successione legittima non può concorrere con quella testamentaria di talché il principio di retroattività della rinuncia non potrebbe estendersi agli atti compiuti da un soggetto che, al momento della successione, non era ancora validamente chiamato. L'eventuale accettazione compiuta in tali circostanze risulterebbe inutiliter data, essendo il diritto di accettare subordinato alla sussistenza di entrambe queste condizioni;
3.2 con il secondo motivo, i reclamanti hanno ripreso le argomentazioni già sviluppate nel primo motivo sviluppando ulteriormente la relazione tra il principio di retroattività della rinuncia ex art. 521 c.c. e l'art. 457 c.c. e adducendo ulteriori motivi a sostegno dell'invalidità degli atti d'accettazione di
[...]
; hanno inoltre evidenziato che la possibile confusione tra il patrimonio della de cuius e quello di Pt_2
comprometterebbe la possibilità di soddisfare in modo ordinato le pretese creditorie, Parte_2 violando il principio di tutela dei creditori sancito dall'ordinamento.
4. I motivi di reclamo sono infondati.
4.1. I reclamanti hanno dedotto il principio generale di cui all'art. 457 c.c. in base al quale “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”, cosicché gli atti di accettazione della successione legittima posti in essere da sarebbero stati invalidi Parte_2 proprio per l'insussistenza di una successione legittima al momento dell'accettazione; il figlio Pt_2 non avrebbe potuto accettare una delazione e una vocazione non ancora sussistente al momento dell'accettazione, con conseguente nullità di detti atti di accettazione;
secondo i reclamanti il figlio avrebbe potuto porre in essere una valida accettazione solo in epoca successiva al venir meno Pt_2 della successione testamentaria a seguito della rinuncia dei chiamati alla successione testamentaria.
Ritiene la corte che gli assunti di parte reclamante siano contrastanti con l'espressa previsione della retroattività della rinuncia prevista dall'art. 521 cc, secondo il quale chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato;
la dedotta necessità di un'accettazione dell'ulteriore chiamato successiva alla rinuncia ai fini della sua validità, avrebbe senso nel caso la legge non avesse disposto nulla in ordine alla retroattività della rinuncia;
proprio per il fatto che la rinuncia ha efficacia retroattiva, deve ritenersi che la delazione testamentaria non si sia mai verificata, e che gli atti di accettazione effettuati dall'ulteriore chiamato, erede per successione legittima, prima della rinuncia, conservino la loro efficacia proprio in considerazione del venir meno della successione testamentaria.
Pag. 2 a 3 5. Trattandosi di procedimento in camera di conIGlio, non contenzioso, ma in materia di giurisdizione volontaria, il procedimento non è suscettibile di determinare una posizione di soccombenza, non sussistendo contrasto tra eredi e nulla avendo richiesto la curatela dell'eredità giacente in ordine alle spese di reclamo.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
PQM
- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza del Tribunale di Campobasso n. cronologico 1669/2023;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Campobasso, il 20/3/25.
Si comunichi.
Il ConIGliere relatore Il Presidente dr. Gianfranco Placentino dr. Maria Grazia D'Errico
Pag. 3 a 3
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Collegio civile - riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella ConIGliere dr. Gianfranco Placentino ConIGliere relatore sciogliendo la riserva assunta nel procedimento promosso da:
( e ( , rappresentati e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Valerio Di Stasio, PEC come da registri di giustizia reclamanti nei confronti di
nella persona del Curatore, Controparte_1
Avv. Domenico FIORDA del Foro di Campobasso PEC come da registri di giustizia reclamata ha emesso il seguente
DECRETO
1. Con ricorso del 5/4/2023, i IGg. e hanno chiesto la nomina di un Parte_1 Parte_2 curatore per l'eredità giacente della IG.ra deceduta l'11/07/2016, deducendo la Controparte_1 rinuncia all'eredità da parte dei chiamati testamentari (testamento olografo pubblicato il 30/12/16) ,
[...]
e , nipoti della de cuius e figli di , quest'ultimo unico figlio della stessa CP_2 CP_3 Parte_2 de cuius. Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente e nominato l'avv. Domenico Fiorda curatore, il quale ha prestato giuramento il 25/5/2023. Con istanza del 15/6/2023, il curatore ha richiesto la cessazione della curatela, ritenendo accettata tacitamente l'eredità da
[...]
, figlio della de cuius e padre dei rinunciatari eredi testamentari e , deceduto il Pt_2 CP_2 CP_3
21/11/2020, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9/4/2019 e di atti gestionali compiuti in vita (riscossione di somme di denaro) , in periodo di tempo antecedente la rinuncia dei chiamati alla successione testamentaria. I ricorrenti si sono opposti a tale richiesta rilevando che non Parte_2 era destinatario di una delazione valida al momento degli atti e che pertanto non avesse facoltà di accettare l'eredità della defunta madre.
Con ordinanza del 27/11/2023 n. cronologico 1669/2023, il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la cessazione dell'eredità giacente della IG.ra dando rilievo al principio di retroattività Controparte_1 della rinuncia stabilito dall'art. 521 c.c. Il giudice di prime cure ha ritenuto che, a seguito della rinuncia all'eredità da parte dei nipoti della de cuius, questi ultimi debbano essere considerati come mai chiamati alla successione. Tale rinuncia avrebbe determinato l'apertura della successione legittima in favore dell'unico figlio della de cuius, . Aperta la successione legittima, il Tribunale ha rilevato che Parte_2 gli atti da quest'ultimo compiuti in vita hanno costituito una accettazione tacita dell'eredità. Pertanto, essendo già aperta una procedura di eredità giacente per , i creditori della IG.ra Parte_2 [...]
potrebbero far valere le loro ragioni nell'ambito dell'eredità giacente di quest'ultimo. CP_1
Pag. 1 a 3 2. Con reclamo ex art. 739 c.p.c., i IGg. e hanno chiesto la riforma Parte_1 Parte_2 integrale dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 27/11/2023. In particolare, hanno domandato la prosecuzione della curatela dell'eredità giacente della IG.ra , sostenendo la necessità di Controparte_1 garantire la tutela dei creditori della de cuius. Hanno inoltre richiesto la condanna del resistente al pagamento delle spese del procedimento;
2.1 con memoria depositata il 12/2/2024, l'avv. Domenico Fiorda, in qualità di curatore dell'eredità giacente della IG.ra , previa precisazione della sua posizione, a suo dire non conflittuale Controparte_1 ma esclusivamente finalizzata a chiarire la vicenda ereditaria nei suoi corretti termini ermeneutici, ha difeso la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 27/11/2023, deducendo la validità dell'accettazione dell'eredità effettuata da anteriormente alla rinuncia all'eredità da parte Parte_2 degli eredi testamentari,
2.3 all'udienza del 12/11/2024 le parti hanno depositato telematicamente note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3. Il reclamo è articolato su due distinti motivi come di seguito argomentati.
3.1 Con il primo motivo, i reclamanti hanno lamentato l'erronea applicazione degli artt. 457 e 521 c.c. da parte del Tribunale di Campobasso. Secondo i reclamanti, il giudice di primo grado avrebbe attribuito erroneamente rilevanza a una presunta accettazione tacita dell'eredità da parte di
[...]
, nonostante al momento del compimento dei relativi atti mancassero i presupposti della Pt_2 vocazione e della delazione;
hanno inoltre sottolineato che il principio di cui all'art. 521 c.c. va coordinato con l'art. 457 c.c. per cui la successione legittima non può concorrere con quella testamentaria di talché il principio di retroattività della rinuncia non potrebbe estendersi agli atti compiuti da un soggetto che, al momento della successione, non era ancora validamente chiamato. L'eventuale accettazione compiuta in tali circostanze risulterebbe inutiliter data, essendo il diritto di accettare subordinato alla sussistenza di entrambe queste condizioni;
3.2 con il secondo motivo, i reclamanti hanno ripreso le argomentazioni già sviluppate nel primo motivo sviluppando ulteriormente la relazione tra il principio di retroattività della rinuncia ex art. 521 c.c. e l'art. 457 c.c. e adducendo ulteriori motivi a sostegno dell'invalidità degli atti d'accettazione di
[...]
; hanno inoltre evidenziato che la possibile confusione tra il patrimonio della de cuius e quello di Pt_2
comprometterebbe la possibilità di soddisfare in modo ordinato le pretese creditorie, Parte_2 violando il principio di tutela dei creditori sancito dall'ordinamento.
4. I motivi di reclamo sono infondati.
4.1. I reclamanti hanno dedotto il principio generale di cui all'art. 457 c.c. in base al quale “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”, cosicché gli atti di accettazione della successione legittima posti in essere da sarebbero stati invalidi Parte_2 proprio per l'insussistenza di una successione legittima al momento dell'accettazione; il figlio Pt_2 non avrebbe potuto accettare una delazione e una vocazione non ancora sussistente al momento dell'accettazione, con conseguente nullità di detti atti di accettazione;
secondo i reclamanti il figlio avrebbe potuto porre in essere una valida accettazione solo in epoca successiva al venir meno Pt_2 della successione testamentaria a seguito della rinuncia dei chiamati alla successione testamentaria.
Ritiene la corte che gli assunti di parte reclamante siano contrastanti con l'espressa previsione della retroattività della rinuncia prevista dall'art. 521 cc, secondo il quale chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato;
la dedotta necessità di un'accettazione dell'ulteriore chiamato successiva alla rinuncia ai fini della sua validità, avrebbe senso nel caso la legge non avesse disposto nulla in ordine alla retroattività della rinuncia;
proprio per il fatto che la rinuncia ha efficacia retroattiva, deve ritenersi che la delazione testamentaria non si sia mai verificata, e che gli atti di accettazione effettuati dall'ulteriore chiamato, erede per successione legittima, prima della rinuncia, conservino la loro efficacia proprio in considerazione del venir meno della successione testamentaria.
Pag. 2 a 3 5. Trattandosi di procedimento in camera di conIGlio, non contenzioso, ma in materia di giurisdizione volontaria, il procedimento non è suscettibile di determinare una posizione di soccombenza, non sussistendo contrasto tra eredi e nulla avendo richiesto la curatela dell'eredità giacente in ordine alle spese di reclamo.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
PQM
- rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza del Tribunale di Campobasso n. cronologico 1669/2023;
- nulla per le spese del presente procedimento;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte della reclamante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Campobasso, il 20/3/25.
Si comunichi.
Il ConIGliere relatore Il Presidente dr. Gianfranco Placentino dr. Maria Grazia D'Errico
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