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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ); Parte_8 C.F._8
(c.f. ); Parte_9 C.F._9
(c.f. ; Parte_10 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._11
(c.f. ), entrambi del Foro di Reggio Emilia, ed C.F._12
elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_2
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per
l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica
Pag. 2 di 12 piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 3 di 12 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici Parte_3
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_4
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_5
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_7
- negli anni scolastici 2020/2021, Parte_8
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_10
2023/2024;
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 4 di 12 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 07.01.2025
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, pre vio deposito di note scritte entro il
25.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_1
dal 01.9.2022 al 31.08.202 3;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_2
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_3
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
Pag. 5 di 12 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_4
dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_5
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_6
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_7
dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_8
decorrente dal 23.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 0 1.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_9
dal 01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.6.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_10
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 06.9.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 12 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può esser e utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qua lificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività indivi duate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e i l DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1 , dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 7 di 12 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanz iario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
Pag. 8 di 12 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine dell e attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. GPS e contratti di lavoro/immissione a ruolo).
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a rico noscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente
Pag. 9 di 12 richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 8.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 2 9961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 1.500,00 ), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 644/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
Pag. 10 di 12 a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi Parte_3
sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2022 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_5
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_6
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_7
- agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre Parte_8
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_9
soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
Pag. 11 di 12 € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_10
soddisfo.
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro €
4.080,48 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 644/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
(c.f. ; Parte_4 C.F._4
(c.f. ); Parte_5 C.F._5
(c.f. ); Parte_6 C.F._6
(c.f. ); Parte_7 C.F._7
(c.f. ); Parte_8 C.F._8
(c.f. ); Parte_9 C.F._9
(c.f. ; Parte_10 C.F._10
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv
Stefano Vaccari (c.f. e dall'avv. Massimo Ferrari C.F._11
(c.f. ), entrambi del Foro di Reggio Emilia, ed C.F._12
elettivamente domiciliati in Reggio Emilia, alla Via della Torre n. 4
ricorrenti contro (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
convenuto contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “- accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite CP_2
accredito sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per
l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica
Pag. 2 di 12 piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 3 di 12 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_1
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici Parte_3
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_4
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023 ; Parte_5
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_6
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_7
- negli anni scolastici 2020/2021, Parte_8
2022/2023 e 2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_10
2023/2024;
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Pag. 4 di 12 Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il convenuto non si CP_1
costituisce ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 07.01.2025
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, pre vio deposito di note scritte entro il
25.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio nei seguenti anni scolastici:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_1
dal 01.9.2022 al 31.08.202 3;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_2
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_3
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
Pag. 5 di 12 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_4
dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_5
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_6
01.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_7
dal 01.09.2022 al 31.08.2023;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_8
decorrente dal 23.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 0 1.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s.
2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente Parte_9
dal 01.09.2022 al 31.08.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.6.2024;
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_10
decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 06.9.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Pag. 6 di 12 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può esser e utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qua lificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività indivi duate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e i l DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1 , dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa
Pag. 7 di 12 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanz iario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
Pag. 8 di 12 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine dell e attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro permanenza nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. GPS e contratti di lavoro/immissione a ruolo).
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va condannato a rico noscere ai ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente
Pag. 9 di 12 richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 8.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 2 9961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro , scaglione di valore fino a
5.200,00 euro (valore della domanda di valore più elevato tra quelle proposte dai singoli ricorrenti € 1.500,00 ), valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti e dell'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 644/2024
R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
Pag. 10 di 12 a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi Parte_3
sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2022 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_4
soddisfo;
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_5
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_6
- all'anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_7
- agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di € 1.500,00 a favore di , oltre Parte_8
interessi sino al soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_9
soddisfo;
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
Pag. 11 di 12 € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_10
soddisfo.
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con CP_2
distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi e in euro €
4.080,48 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, 6/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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