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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 19 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Mostarda, giusta delega allegata al ricorso in appello;
Appellante
e
1 , CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Chiattelli, per procura allegata alla memoria di costituzione;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 246/23 del Tribunale di Rieti, depositata il 5.6.2023
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio l'8.8.2009 ed hanno CP_1 Parte_1
avuto due figlie, (nata il [...]) e (nata il [...]); Per_1 Per_2
con ricorso depositato il 4.3.2020, ha adito il Tribunale di Rieti, Parte_1
per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito a , CP_1
con previsione dell'affidamento condiviso delle figlie collocate prevalentemente presso la madre e riconoscimento del proprio diritto di visita, nonché con previsione di un assegno per il loro mantenimento, a suo carico, del complessivo importo mensile di € 400,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo che fosse addebitata al marito, in quanto (asseritamente) autore di violenze psicofisiche nei suoi confronti e nei confronti delle bambine;
ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore e che fossero previsti incontri protetti con il padre;
ha chiesto altresì che fosse posto, a carico di quest'ultimo,
2 un assegno per il mantenimento di e complessivamente pari ad Per_1 Per_2
€ 800,00 mensili e, per sé, dell'importo di € 300,00 mensili;
all'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimento del 23.6.2020, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie, collocate presso la madre e il diritto per il padre di vederle due pomeriggi a settimana in presenza della madre o della nonna materna;
ha altresì posto a carico di un Parte_1
assegno per il mantenimento delle minori di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con ordinanza del 9.2.2021, la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato l'ordinanza presidenziale, prevedendo che gli incontri protetti padre-figlie avvenissero con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
espletata una CTU, con ordinanza del 25.7.2022, le bambine sono state affidate ai Servizi Sociali, incaricati anche di curarne la presa in carico da parte del e di un'attività di monitoraggio;
i coniugi sono stati invitati ad CP_2
intraprendere un percorso di sostegno genitoriale, nonché un percorso psicologico individuale;
assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 246/23, il Tribunale, respinta ogni altra domanda, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi addebitandola a;
ha confermato l'affidamento di e Parte_1 Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali, incaricati di coinvolgere il in un'attività di CP_2
monitoraggio; le ha collocate prevalentemente presso la madre e ha regolamentato il diritto di visita del padre;
ha sollecitato le parti a proseguire il percorso di sostegno genitoriale e quello psicologico individuale;
ha posto a carico di un assegno, per il mantenimento delle figlie, del Parte_1
complessivo importo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle relative spese
3 straordinarie;
ha compensato le spese di lite in ragione della metà, ponendo la residua metà a carico del ricorrente;
con ricorso depositato il 2.1.2024, ha impugnato esclusivamente Parte_1
l'avvenuto addebito della separazione e la sua condanna al pagamento della metà delle spese del primo grado del giudizio;
si è costituita contestando la fondatezza dell'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato con provvedimento dell'8.1.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere investe, essenzialmente, l'avvenuto addebito della separazione a , non avendo nessuna delle parti censurato la Parte_1
sentenza di primo grado quanto al disposto affidamento della prole ai Servizi
Sociali, al collocamento delle bambine presso la madre ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre.
Tali capi della decisione, pertanto, sono passati in giudicato e non possono essere oggetto di valutazione da parte del Collegio in questa sede.
In ordine alla pronuncia di addebito della separazione, giova premettere che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito
4 che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020) e che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte rileva come, nel caso di specie, non abbia adeguatamente CP_1
dimostrato che i comportamenti psicologicamente e fisicamente violenti - addebitati all'appellante nei confronti suoi e della figlia abbiano avuto Per_1
un'efficacia determinante nel far venir meno la comunione di vita morale e spirituale, preesistente tra le parti.
In particolare, già nel costituirsi nel primo grado del giudizio, ha CP_1
evidenziato che “Nel ripercorrere l'iter matrimoniale emerge che il sig. in Pt_1
più occasioni ha abbandonato la casa coniugale e ciò è accaduto nell'ottobre dell'anno
2014 per farvi ritorno nel gennaio dell'anno 2015, poi dal 29 giugno 2015 sino a settembre 2015 ed, ancora, nel giugno 2016 sino all'ottobre del medesimo anno e, da ultimo, dal mese di luglio 2019 sino alla data odierna. Trattasi di ripetuti ed ingiustificati abbandoni come accaduto subito dopo la nascita della secondogenita
, 02.08.2016, affetta da una grave patologia che ne ha comportato il ricovero Per_2
5 ospedaliero al Bambino Gesù per ben quattro mesi non consecutivi, allorchè il
[...]
abbandonava la casa coniugale per trasferirsi dai propri genitori per tornare Pt_1
dopo cinque mesi”.
Benchè, dunque, abbia introdotto il giudizio di separazione nel Parte_1
mese di marzo 2020, già quanto allegato da nel proprio atto di CP_1
costituzione -depositato il 22.5.2020-, evidenzia che la crisi coniugale avesse radici ben più remote, non avendo mai la stessa neppure rappresentato che, a seguito dei menzionati, reiterati, allontanamenti e dei successivi rientri del coniuge nella casa coniugale, sia mai effettivamente ripresa l'affectio coniugalis tra le parti.
Analogamente, la CTU nominata dal Tribunale, nel ripercorrere la storia del rapporto tra le parti, sentite ripetutamente le stesse e la rispettiva narrazione degli eventi in cui sono state coinvolte, ha evidenziato come, di fatto, la relazione tra e non sia mai stata solida, quanto, CP_1 Parte_1
piuttosto, costellata da continui litigi, anche prima della nascita delle bambine.
ha, infatti, riferito al perito che, già subito dopo la celebrazione CP_1
del matrimonio, i coniugi litigavano anche per delle banalità, “anche se entrava una mosca”, “anche per un caffè”; che evitava di invitare ospiti a casa per paura che il marito le facesse fare “figuracce creando problemi”; che la situazione era peggiorata dopo la nascita di , in quanto il suo principale interesse era Per_1
quello di aver cura della figlia;
che aveva, quindi, proposto al marito di rivolgersi ad un terapista di coppia, ma non vi erano stati miglioramenti;
che, già nel 2014, si era allontanato, per la prima volta, dalla casa Parte_1
familiare; che, quando aveva solo tre anni, l'uomo le aveva già Per_1
comunicato la propria intenzione di separarsi e, successivamente, le aveva inviato altre due lettere per informarla di tale propria intenzione;
che
6 altrettante volte si era nuovamente allontanato dalla casa familiare;
che era stato “un andirivieni continuo”, tanto che il concepimento di era Per_2
avvenuto in “una occasione fortuita”; che, durante l'intera gravidanza, l'uomo aveva insistito per porvi termine.
E' la stessa appellata, dunque, a riconoscere che la nascita della seconda figlia, lungi dall'essere stato neppure un tentativo di riavvicinamento tra i coniugi, era stato il frutto di un incontro occasionale.
Inoltre, subito dopo la nascita di (nel 2016) -sempre secondo quanto Per_2
riferito da era iniziato un periodo molto difficile, contrassegnato CP_1
da “litigi importanti” e dall'assenza del marito, durante il ricovero cui la bambina era stata sottoposta nei primi mesi di vita;
per i successivi due anni,
si era “sistemato in una cameretta”; i due avevano continuato a Parte_1
litigare e, nonostante lei si sforzasse di evitare il conflitto nell'interesse delle figlie, il coniuge aveva continuato a provocarla, portandola al limite della sopportazione.
Quando, poi, il marito le aveva comunicato la propria intenzione di avviare la separazione, le liti erano divenute ancora più accese e, a suo dire, connotate da un comportamento violento del coniuge nei suoi confronti e in quelli della figlia.
Non è un caso che l'unica denuncia querela sporta da nei CP_1
confronti di per le violenze a costui addebitate (per cui il Parte_1
procedimento penale risulta essere ancora in corso) sia successiva all'introduzione del giudizio di separazione da parte di quest'ultimo.
Così ricostruito dalle stesse parti l'evolversi del rapporto matrimoniale, il
Collegio non può che prendere atto del fatto che gli episodi di violenza ascritti
7 a -senz'altro riprovevoli e per i quali si sta procedendo nella Parte_1
sede opportuna- sono stati solo il culmine di una crisi coniugale da lungo tempo preesistente: in verità, non sembra neppure mai essersi creato tra le parti un solido rapporto affettivo, che, piuttosto, risulta contrassegnato da incomprensioni e intolleranze reciproche, manifestatesi già da subito dopo l'avvio della convivenza matrimoniale.
In questa prospettiva, dunque, la Corte ritiene che non abbia CP_1
fornito alcuna prova del fatto che la crisi del rapporto sia stata causalmente determinata solo dalle intemperanze del coniuge e che, quindi, non ricorrano gli estremi per addebitare la separazione a . Parte_1
Il relativo capo della sentenza, pertanto, dev'essere riformato, con conseguente rigetto della domanda formulata da , di addebito della CP_1
separazione al ricorrente.
L'appellante ha altresì richiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato condannato al pagamento della metà delle spese del primo grado del giudizio, in favore della controparte.
Invero, tale condanna trovava il proprio fondamente proprio nell'addebito della separazione al ricorrente.
Venuto meno tale presupposto, la sentenza di primo grado dev'essere riformata anche per tale aspetto, con integrale compensazione delle spese del primo grado della lite.
Il tenore della presente decisione, invece, implica la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Rieti n. 246/23, depositata il 5.6.2023, respinge la domanda di addebito della separazione, formulata da;
CP_1
compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
condanna al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio, liquidate in € 6.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al
15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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