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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4379/2025 depositato il 02/11/2025, relativo alla sentenza n.
318/2025 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza della sentenza di questa corte nr. 318/2025, con riferimento al pagamento delle spese di lite. Parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha seguito correttamente l'iter previsto dall'art. 70 Dlgs. 546/1992, avendo depositato il ricorso, copia della sentenza nr. 318/2025 di cui ha chiesto l'ottemperanza e l'atto di intimazione e messa in mora. In particolare, la sentenza e l'atto di messa in mora sono stati notificati alla controparte il 30/8/2025
a mezzo pec, come previsto dalla vigente formulazione dell'art. 70 Dlgs. 546/1992. l ricorso è stato proposto dopo la scadenza dei termini previsti dal comma secondo del suindicato art. 70.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, quindi, non ha fornito prova di aver eseguito il pagamento posto a suo carico nella sentenza di condanna sopra citata. E' necessario, pertanto, procedere alla nomina di un commissario ad acta che, in sostituzione della parte inadempiente, emetta, nelle forme di legge, i provvedimenti indispensabili e idonei per effettuare il pagamento delle spese di lite indicate in sentenza e pari ad €.450 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori se dovuti, ed oltre spese di contributo unificato.
Il pagamento dovrà essere eseguito per tale importo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di messa in mora, ed oltre le spese del presente giudizio di ottemperanza che si liquidano in complessivi €.250, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Il commissario ad acta viene nominato attingendo all'albo regionale istituito dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, individuato dal sistema informatico mediante scorrimento automatico dei nominativi dei professionisti iscritti, in persona della dott.ssa Nominativo_1, a favore della quale si liquida il compenso di €.400 oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Il commissario, previa adozione dei provvedimenti necessari, eseguirà i pagamenti sopra indicati, incluso quello relativo al suo compenso, entro il termine di mesi due dalla comunicazione della presente sentenza.
All'esito depositerà, entro gg.15, dettagliata relazione a questo giudice, che procederà ad emettere l'ordinanza di chiusura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, così provvede:
- nomina Commissario ad acta la dott.ssa Nominativo_1, la quale provvederà ad eseguire a favore del ricorrente il pagamento degli importi indicati in parte motiva, a lui dovuti dalla parte resistente in forza della sentenza di questa corte nr. 318/2025;
- concede al commissario il termine di mesi due dalla comunicazione per l'esecuzione del mandato affidatogli ed ulteriore termine di gg. 15 dalla scadenza del primo termine per il deposito in segreteria della relazione scritta;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €.250, oltre oneri ulteriori, se dovuti, ed al pagamento del compenso al commissario ad acta dott.ssa Nominativo_1, che liquida in €.X, oltre oneri ulteriori, se dovuti. Caserta, 22/2/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4379/2025 depositato il 02/11/2025, relativo alla sentenza n.
318/2025 sezione 01
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza della sentenza di questa corte nr. 318/2025, con riferimento al pagamento delle spese di lite. Parte resistente non si costituiva in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha seguito correttamente l'iter previsto dall'art. 70 Dlgs. 546/1992, avendo depositato il ricorso, copia della sentenza nr. 318/2025 di cui ha chiesto l'ottemperanza e l'atto di intimazione e messa in mora. In particolare, la sentenza e l'atto di messa in mora sono stati notificati alla controparte il 30/8/2025
a mezzo pec, come previsto dalla vigente formulazione dell'art. 70 Dlgs. 546/1992. l ricorso è stato proposto dopo la scadenza dei termini previsti dal comma secondo del suindicato art. 70.
Parte resistente non si è costituita in giudizio, quindi, non ha fornito prova di aver eseguito il pagamento posto a suo carico nella sentenza di condanna sopra citata. E' necessario, pertanto, procedere alla nomina di un commissario ad acta che, in sostituzione della parte inadempiente, emetta, nelle forme di legge, i provvedimenti indispensabili e idonei per effettuare il pagamento delle spese di lite indicate in sentenza e pari ad €.450 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri ulteriori se dovuti, ed oltre spese di contributo unificato.
Il pagamento dovrà essere eseguito per tale importo, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di messa in mora, ed oltre le spese del presente giudizio di ottemperanza che si liquidano in complessivi €.250, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Il commissario ad acta viene nominato attingendo all'albo regionale istituito dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, individuato dal sistema informatico mediante scorrimento automatico dei nominativi dei professionisti iscritti, in persona della dott.ssa Nominativo_1, a favore della quale si liquida il compenso di €.400 oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Il commissario, previa adozione dei provvedimenti necessari, eseguirà i pagamenti sopra indicati, incluso quello relativo al suo compenso, entro il termine di mesi due dalla comunicazione della presente sentenza.
All'esito depositerà, entro gg.15, dettagliata relazione a questo giudice, che procederà ad emettere l'ordinanza di chiusura.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, così provvede:
- nomina Commissario ad acta la dott.ssa Nominativo_1, la quale provvederà ad eseguire a favore del ricorrente il pagamento degli importi indicati in parte motiva, a lui dovuti dalla parte resistente in forza della sentenza di questa corte nr. 318/2025;
- concede al commissario il termine di mesi due dalla comunicazione per l'esecuzione del mandato affidatogli ed ulteriore termine di gg. 15 dalla scadenza del primo termine per il deposito in segreteria della relazione scritta;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €.250, oltre oneri ulteriori, se dovuti, ed al pagamento del compenso al commissario ad acta dott.ssa Nominativo_1, che liquida in €.X, oltre oneri ulteriori, se dovuti. Caserta, 22/2/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca