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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41475 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DR CA, nato 11 13/12/1973 ad Atina avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LV OR, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma che il 20 dicembre 2023 aveva applicato nei confronti di CA DR la misura interdittiva della sospensione, per dodici mesi, dallo svolgimento del pubblico ufficio esercitato presso AS Spa-Gruppo FS italiane in quanto gravemente indiziato di diversi delitti (corruzione per atto Penale Sent. Sez. 6 Num. 41475 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/10/2024 contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e turbata libertà degli incanti). Secondo l'ipotesi accusatoria, confermata dai giudici della cautela, il ricorrente, funzionario della direzione appalti ed acquisti di AS - oltre che responsabile del settore gallerie, RUP della DG 1/20, componente della commissione di gara della DG 105/21 e soggetto che aveva contribuito a redigere i criteri ed i requisiti tecnici del disciplinare delle gare indicate - insieme a LO NE - dirigente della Direzione appalti ed acquisti di AS, addetto allo studio e alla stesura delle procedure amministrative di affidamento incluse DG 1/20, DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21- con atti contrari ai doveri di ufficio (consegna di documenti riservati relativi ai capitolati e ai bandi di concorso in stesura prima della loro pubblicazione, incontri con gli imprenditori interessati alle gare, avvicinamento e pressioni sui commissari di gara, ecc.) e turbando la procedura di gara DG 105/21, aveva fornito un canale preferenziale per gli affidamenti delle gare bandite da AS spa, per milioni di euro, alle società SE.GI . spa, amministrata da Stefano IC, Consorzio Stabile Aurora, amministrato da EL TT, Procogen RL, amministrata di fatto da NT MU IA, tutte clienti della ER RL di OM IN e IO LE che in cambio offrivano loro raccomandazioni, in sede politica ed istituzionale, ai fini della riconferma in posizioni apicali o il ricollocamento in altri organismi di diritto pubblico. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo quattro motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319 e 323 cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con adesione acritica alla tesi accusatoria e con argomenti apodittici, ha ritenuto "irrilevante" la comprovata carenza di legittimazione funzionale del ricorrente in ordine ai reati contestati, atteso il suo ruolo tecnico e la collocazione in una Direzione di AS Spa non deputata alla stipula di appalti, di redazione di bandi e disciplinari, spettanti ad altre Direzioni ed Uffici. 2.2. Con il secondo censura vizio di motivazione in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con argomenti apparenti e mero richiamo all'ordinanza genetica, ha ignorato le prospettazioni difensive secondo cui: a) dagli atti di indagine non risultasse l'avvenuta consegna della pen drive o di altri documenti relativi alle gare contestate;
b) dalle intercettazioni non emergesse alcuna condotta agevolativa o interferenza da parte del ricorrente, attesa peraltro la liceità dei rapporti di questi con gli imprenditori e la natura degli incontri (conviviali o tecnici), e in quelle del 9 giugno 2022 si evincesse persino che le richieste di intervento sulle commissioni non venissero esaudite. Con riferimento alla gara DG 105/21 l'aggiudicazione a IC era antecedente agli incontri con DR, nominato in sostituzione del collega, EA LI, solo a marzo del 2022; con riferimento alla gara DG 1/20 il ricorrente era stato nominato RUP il 19 dicembre 2018, cioè anni prima dell'espletamento della procedura di gara espletata da altro ufficio e comunque senza interventi di DR. Inoltre, le aggiudicazioni dei lotti 1 e 8 all'imprenditore TT erano avvenute dopo la perquisizione del luglio 2022 tanto da escludersi qualsiasi possibile interferenza del ricorrente che oltre ad essere privo di competenza funzionale si era mostrato contrario a qualsiasi intermediazione, tanto da generare malumore da parte degli imprenditori, come risulta proprio dalle intercettazioni riportate alle pagg. 17-19 del ricorso. 2.3. Con il terzo motivo censura l'apparenza della motivazione con riferimento all'esistenza di una promessa corruttiva e alla conoscenza di essa da parte del ricorrente non solo per la posizione meramente tecnica e subordinata di questi, tale da non essere coinvolto dagli avvicendamenti di vertice all'AS Spa, ma anche perché fondata sulle millanterie degli altri indagati che avevano mostrato risentimento nei suoi riguardi. 2.4. Con il quarto motivo censura l'apparenza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale del riesame non ha tenuto conto dei motivi di appello che, anziché fondarsi sull' incensuratezza di DR, valorizzavano l'interruzione di qualunque suo contatto con gli imprenditori e, dunque, sulla non reiterabilità delle condotte;
sull' assenza di incarichi operativi, tra i quali non rientra il "piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021"; sulla mancanza di attualità da valutare rispetto alla prima iscrizione di DR nel registro degli indagati, avvenuta il 18 dicembre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato come la motivazione riguardante la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Roma non meriti censure in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, attraverso una puntuale ed autonoma valutazione, ha esaminatc‘una per una/tutte le emergenze investigative costituite principalmente dalle intercettazioni ambientali svolte nell'ufficio della ER RL, società di consulenza di OM IN e IO LE, che forniva ai propri clienti 3 notizie riservate e canali preferenziali per vincere le gare bandite da AS spa servendosi di funzionari, come CA DR, a cui garantiva raccomandazioni e progressioni in carriera all'interno della società pubblica. Detto compendio era stato ulteriormente arricchito dalle intercettazioni telefoniche degli indagati, dagli accertamenti bancari della Guardia di finanza, dalla documentazione sequestrata e da numerosi servizi di osservazione e controllo che avevano dato conto della non occasionalità degli incontri non solo tra i titolari della società di consulenza, IN e LE, ed pubblici ufficiali ma anche tra questi ultimi e gli imprenditori clienti della ER RL che poi si assicuravano l'aggiudicazione degli appalti pubblici di AS oggetto di contestazione. Le censure proposte dal ricorso non solo tentano di sollecitare una diversa interpretazione delle conversazioni captate, non consentita in questa sede in assenza di manifeste illogicità del provvedimento impugnato, ma parcellizzano la lettura del dato inequivoco offerto dalle intercettazioni, a loro volta suffragate e chiarite sia dai servizi di osservazione, volti ad identificare i soggetti coinvolti nei numerosi incontri antecedenti alle singole aggiudicazioni, sia dai documenti delle gare pubbliche con rispettivi vincitori. 3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di legittimazione funzionale del ricorrente in ordine ai reati contestati, è manifestamente infondato. 3.1. Va premesso che all'epoca dei fatti DR era: a) responsabile del settore Galleria AS, nelle strutture "Ponti e Viadotti e Gallerie" e "Assetto Infrastrutture Rete", inserita nella Direzione Operation e Coordinamento Territoriale;
b) responsabile unico del procedimento (Rup) della DG 1/20 e componente della commissione;
c) redattore dei criteri e dei requisiti tecnici del disciplinare della gara DG 105/21 (pag. 14). 3.2. Il Tribunale, con una motivazione priva di illogicità e operando una lettura sistematica dei numerosi elementi indiziari acquisiti nel corso della complessa attività investigativa, ha ricostruito i fatti dando atto che era risultata la messa a disposizione di DR al servizio della ER RL, facente capo al cd gruppo IN (OM IN e IO LE), al fine di fornire informazioni e documenti, utili alle imprese sue fittizie clienti, prima della pubblicazione dei bandi di gara degli appalti in corso di svolgimento presso AS (DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21) o altri (DG 1/20 e DG 180/21), così asservendo la propria funzione. 3.3. In particolare, il provvedimento impugnato, al fine di inferire la prova dell'accordo corruttivo volto a turbare l'andamento delle gare pubbliche di AS oggetto di contestazione, ha richiamato il contenuto delle intercettazioni, collegandole in modo coerente, e ne ha desunto gli elementi gravemente indiziari quali: 4 HA\ - gli effettivi rapporti tra le aziende clienti della ER RL (SE.GI . spa, amministrata da Stefano IC;
Consorzio Stabile Aurora, amministrato da EL TT;
Procogen RL, amministrata di fatto da NT MU IA) e i titolari di questa, OM IN e IO LE, che svolgevano attività di intermediazione, dietro fittizi contratti di consulenza, con i funzionari dell'AS per assicurare alloro clienti l'aggiudicazione delle gare di appalto (pagg. 9-14); - le preoccupazioni di alcune società, clienti della ER RL di OM IN e IO LE, che l'avvicendamento ai vertici di AS potesse incidere sulla loro aggiudicazione degli appalti, ricevendo la rassicurazione che fosse irrilevante, perché «l'importante è che si tengono lì i marescialli a presidiare il fortino» (così la conversazione tra IO LE e EL TT del Consorzio Stabile Aurora, seguita da quella tra LE e MA AN del Gruppo F.S.), intendendo per marescialli «i funzionari che si occupavano delle singole gare di appalto di loro interesse» (pag. 14), nella specie DR e NE;
- il malcontento di alcuni imprenditori per la mancata aggiudicazione di alcune gare e la rivendicazione di LE di avere il merito, con la ER RL, di avere consentito di ottenere diverse aggiudicazioni a favore delle società di EL TT, di IU HI e di IC (pag. 15); - l'irritazione dell'imprenditore EL TT nei confronti di LE e IN per la mancata aggiudicazione della gara DG 105/21 a causa del comportamento inadeguato dei pubblici ufficiali che per questo erano tenuti a "compensare" facendogli vincere altre gare vista l'utilità che ricevevano e l'asservimento della funzione («il problema è che dopo loro chiedono a noi cose che noi gli facciamo... anche perché poi quello che chiedo non è così semplice eh... anche perché quello che chiedono loro.., la promozione, la sistemazione sulla carta sembra semplice ma dentro AS...» pag. 15); - il richiamo esplicito di LE a DR (e UZ), quale cruciale referente all'interno di AS per le aggiudicazioni a favore dei clienti della ER RL (LE «Questo è un lavoro che uno deve mette da parte... deve guadagnà perché comunque la baracca la puoi reggere tre/quattro anni, poi ti devi riconvertì su altre cose....e cioè non so se me spiego...cioè qui va tutto bene, ok ? Poi se domani mattina UZ lo spostano eh...e DR...succede qualcosa...do vai dopo ? Eh ?»; IA «oggi sei forte, domani ti possono cambiare le carte...non hai lo stesso appeal» pag. 17, conversazione tra LE e IA). Alle utilità promesse o ricevute da CA DR da parte di LE e IN, il provvedimento impugnato ha dedicato un intero paragrafo (pagg.26-30) e ha richiamato non solo le esplicite conversazioni intercettate sulle richieste, a favore dell'indagato, di promozioni (a pag. 29 è riportato il messaggio estrapolato dal cellulare di IN in cui scrive «la lista te la ricordo era Dom considerazione e 5 protezione Margherita capo personale CA dirige e cambio impianti...») oltre che la rivendicazione di LE di avere ottenuto la riconferma proprio di DR («quella di CA la portiamo a casa ! ci vuole un pochino di tempo perché questi stanno fermi eh, ma la portano a casa alla fine la riorganizzazione», pag. 27), ma ha menzionato soprattutto gli incontri di LE e IN con IE ET, neo direttore delle risorse umane e gestione del personale AS, al quale era stato consegnato un fogliettino che conteneva i nomi dei tre pubblici ufficiali di AS, tra cui DR, per cui si chiedevano avanzamenti di carriera (si vede il verbale di sommarie informazioni rese proprio da IE ET il 29 dicembre 2023, pag. 29). Peraltro, dall'informativa della Guardia di finanza del 12 giugno 2023 era emerso che, nonostante le perquisizioni presso ER immediatamente conosciute nell'ambiente di AS, l'indagato non solo aveva mantenuto incarichi di responsabilità, ma era stato persino nominato componente della struttura operativa «Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina» il 31 agosto 2022 e responsabile di «Geotecnica e gallerie» all'interno della Direzione tecnica in virtù della disposizione organizzativa del 28 luglio 2022, con decorrenza 1 agosto 2022. 3.4. Inoltre, il provvedimento impugnato ha spiegato, con argomenti logici e coerenti, perché gli appuntamenti e gli incontri, prima di LE e NE (4 e 5 ottobre 2021) e poi di LE e DR (26-28 ottobre 2021), comprovati anche da servizi di osservazione della Polizia giudiziaria, fossero volti alla consegna a LE dei documenti sulle procedure di appalto DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21 per milioni di euro (accordi-quadro, relativi alle gare, prima che venissero pubblicati, disciplinari e pen-drive contenente tutta la documentazione pubblicata il 6 dicembre 2021 sulla piattaforma AS) e che i pubblici ufficiali si erano impegnati a consegnare su espressa richiesta di LE (intercettazione del 4 ottobre 2022 e servizio di osservazione per l'incontro tra NE e LE, pag. 18; intercettazioni del 26-28 ottobre 2021 e servizio di osservazione per l'incontro tra DR e LE, pag. 18). L'ulteriore conferma circa la consegna da parte di DR della pen -drive a LE è rinvenuta, dall'ordinanza impugnata, in due inequivoci dati probatori tra loro univocamente convergenti: a) l'intercettazione del 23 dicembre 2021 tra LE e Rizzo in cui si menzionano sia la data della ricezione, sia la finalità di questa («gli ho dato un mese e mezzo fa gli accordi-quadro che stavano per uscire...No, gli ho dato la chiavetta, con i disciplinari, prima che venissero pubblicati...Bhe non tutte le aziende ce le hanno... loro un mese prima ce l'avevano» (pag. 19); b) l'esito positivo della perquisizione avvenuta negli uffici di OM IN e IO LE, presso la ER RL, 1'11 luglio 2022 in cui era stata trovata la pen-drive e tutta la documentazione sulle menzionate gare pubbliche. 6 iJA 3.5. Rispetto a questo quadro di riferimento, fondato su elementi obiettivi oltre che sulla capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate, il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza perché non svolge una ragionata censura del complessivo percorso della motivazione del provvedimento impugnato e si risolve nella rilettura degli elementi di fatto o in una generica ed atomistica critica del complessivo ed articolato contesto corruttivo, così non rispondente al necessario onere di specificazione. Il Tribunale, infatti, ha fornito una valutazione analitica, autonoma e non manifestamente illogica proprio sui punti indicati con l'atto di riesame cosicché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 3.6. Non sussiste neanche l'ipotizzata violazione di legge per assenza di legittimazione funzionale del pubblico ufficiale. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità il delitto di corruzione rientra tra i reati propri funzionali, con la conseguenza che il comportamento oggetto del patto corruttivo, così come "l'atto dell'ufficio", non devono necessariamente essere ricompresi tra quelli attinenti alle specifiche mansioni attribuite al pubblico ufficiale, bastando che appartengano alle competenze della struttura cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri, Rv. 285886; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martinelli, Rv. 247373). Il provvedimento impugnato ha fornito un'adeguata risposta alle argomentazioni difensive sul punto dando atto della persistente e pervasiva influenza esercitata in concreto da DR espressa: a) dal suo ruolo di rilievo nelle gare di appalto di cui erano state rivelate le informazioni e consegnati i documenti alla ER RL;
b) dalla nomina come componente della commissione del lotto 2 della DG 105/2021 in sostituzione di LI a seguito degli incontri con i soci ER RL e con gli imprenditori loro clienti che avevano vinto le gare (IC e EL TT); c) dell'impegno assuntosi, con IN e LE, presso i loro uffici della ER RL, di verificare se «in commissione c'era qualcuno con cui si potesse parlare», commentando le valutazioni delle offerte fatte dalla commissione raccomandandosi con gli interlocutori di non riferirlo («fermatevi qua, non vi ho detto niente, queste cose.. .fate succede un casino... poi vediamo se possiamo fare qualcosa sugli altri», anche mostrando di volere aiutare le imprese di TT e rassicurando perché «le cose le sistemiamo, vanno organizzate», pag. 31). 3.7. Né può valere, come sostenuto dalla difesa, che DR avendo escluso l'avvicinamento dei componenti di una commissione avesse mostrato di 7 rfn essere contrario a qualsiasi intermediazione. Infatti, nella stessa conversazione, il ricorrente aveva tranquillizzato i suoi interlocutori affermando di essere in grado di contattare altre commissioni aggiudicatrici, così mostrando, ed ammettendo, di avere margini di intervento per perseguire gli interessi privati di LE e IN. 3.8. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, diversamente dagli assunti difensivi, ha correttamente spiegato perché la consegna di documenti e la rivelazione di informazioni su diverse procedure di gara, operate dall'indagato, trovassero la loro ragione giustificativa nell'asservimento della funzione e nell' indebita presa in carico dell'interesse del gruppo IN al fine di ottenere promozioni e nomine. Attraverso dette condotte non solo risulta compromesso il generale dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, ma emerge la continuativa violazione di specifici obblighi di ufficio che imponevano a DR, per evidenti ragioni, di non consegnare a LE e IN, cioè alla ER RL, documenti di cui era vietata la divulgazione e di non favorire alcune società nell'espletamento di gare pubbliche milionarie, anticipando loro criteri e informazioni, così da indirizzare la scelta degli aggiudicatari in base a criteri occulti ed estranei agli interessi dell'ente. 3.9. Il Tribunale ha correntemente spiegato come il patto corruttivo si fosse sviluppato attraverso la triangolazione tra la ER RL, le società clienti di questa che tramite fittizi contratti di consulenza dissimulavano l'erogazione di somme di denaro a IN e LE per la loro attività illecita e il pubblico funzionario che si metteva a disposizione degli imprenditori coinvolti per ottenere promozioni o sistemazioni, anche con contatti diretti in bar e ristoranti. Questa collaudata struttura corruttiva è stata ben descritta, nelle sue dinamiche e relazioni, dagli stessi dirigenti della ER RL proprio nelle conversazioni intercettate in cui spiegavano di non temere l'avvicendamento dei vertici di AS perché erano i marescialli, cioè i funzionari, a garantire l'aggiudicazione delle gare alle società loro clienti;
quegli stessi marescialli, come DR, che i servizi di osservazione avevano accertato incontrate IN, LE e gli imprenditori in locali romani, fuori dalle sedi istituzionali. I motivi di ricorso oltre a declinare preclusi argomenti di merito, come il significato dei dialoghi o le ragioni amicali degli incontri, censurano la qualificazione giuridica proponendo generiche rivalutazioni in fatto, fondate su presunte millanterie del ricorrente sconfessate proprio dal ricco compendio investigativo, senza alcun confronto con il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alle condotte che rientrano tra gli atti contrari ai doveri di ufficio nei termini di cui al par.
3.2 che precede. 4. Il quarto motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari, è generico. 8 O La Consigliera estensora Il PE nte Secondo un costante orientamento di questa Corte, espresso in materia di reati contro la Pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all'apparato amministrativo, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi che rendano l'esigenza effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 dell'11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato convergenti circostanze di fatto espressive del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose: a) la spregiudicatezza e continuatività dei rapporti intrattenuti da DR con i soci ER, tali da avere consentito agli imprenditori che ricevevano la sua intermediazione di aggiudicarsi appalti per milioni di euro;
b) l'esperienza e le relazioni che l'indagato si è assicurato all'interno di AS, dimostrate dalle rassicurazioni circa le sue capacità di avvicinare diverse commissioni di gara;
c) l'ottenimento da parte di DR di nuovi ed ulteriori incarichi nonostante l'indagine in corso. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari è sufficiente richiamare come le intercettazioni abbiano comprovato la protrazione delle condotte del ricorrente sino al giugno 2022. Alla logicità e coerenza di tali assunti DR oppone l'interruzione dei suoi rapporti con gli imprenditori, elemento del tutto irrilevante atteso che costituisce la ragionevole conseguenza dell'applicazione delle misure cautelari e dell'intervento giudiziario. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LV OR, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma che il 20 dicembre 2023 aveva applicato nei confronti di CA DR la misura interdittiva della sospensione, per dodici mesi, dallo svolgimento del pubblico ufficio esercitato presso AS Spa-Gruppo FS italiane in quanto gravemente indiziato di diversi delitti (corruzione per atto Penale Sent. Sez. 6 Num. 41475 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 03/10/2024 contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione e turbata libertà degli incanti). Secondo l'ipotesi accusatoria, confermata dai giudici della cautela, il ricorrente, funzionario della direzione appalti ed acquisti di AS - oltre che responsabile del settore gallerie, RUP della DG 1/20, componente della commissione di gara della DG 105/21 e soggetto che aveva contribuito a redigere i criteri ed i requisiti tecnici del disciplinare delle gare indicate - insieme a LO NE - dirigente della Direzione appalti ed acquisti di AS, addetto allo studio e alla stesura delle procedure amministrative di affidamento incluse DG 1/20, DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21- con atti contrari ai doveri di ufficio (consegna di documenti riservati relativi ai capitolati e ai bandi di concorso in stesura prima della loro pubblicazione, incontri con gli imprenditori interessati alle gare, avvicinamento e pressioni sui commissari di gara, ecc.) e turbando la procedura di gara DG 105/21, aveva fornito un canale preferenziale per gli affidamenti delle gare bandite da AS spa, per milioni di euro, alle società SE.GI . spa, amministrata da Stefano IC, Consorzio Stabile Aurora, amministrato da EL TT, Procogen RL, amministrata di fatto da NT MU IA, tutte clienti della ER RL di OM IN e IO LE che in cambio offrivano loro raccomandazioni, in sede politica ed istituzionale, ai fini della riconferma in posizioni apicali o il ricollocamento in altri organismi di diritto pubblico. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo quattro motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 319 e 323 cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con adesione acritica alla tesi accusatoria e con argomenti apodittici, ha ritenuto "irrilevante" la comprovata carenza di legittimazione funzionale del ricorrente in ordine ai reati contestati, atteso il suo ruolo tecnico e la collocazione in una Direzione di AS Spa non deputata alla stipula di appalti, di redazione di bandi e disciplinari, spettanti ad altre Direzioni ed Uffici. 2.2. Con il secondo censura vizio di motivazione in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con argomenti apparenti e mero richiamo all'ordinanza genetica, ha ignorato le prospettazioni difensive secondo cui: a) dagli atti di indagine non risultasse l'avvenuta consegna della pen drive o di altri documenti relativi alle gare contestate;
b) dalle intercettazioni non emergesse alcuna condotta agevolativa o interferenza da parte del ricorrente, attesa peraltro la liceità dei rapporti di questi con gli imprenditori e la natura degli incontri (conviviali o tecnici), e in quelle del 9 giugno 2022 si evincesse persino che le richieste di intervento sulle commissioni non venissero esaudite. Con riferimento alla gara DG 105/21 l'aggiudicazione a IC era antecedente agli incontri con DR, nominato in sostituzione del collega, EA LI, solo a marzo del 2022; con riferimento alla gara DG 1/20 il ricorrente era stato nominato RUP il 19 dicembre 2018, cioè anni prima dell'espletamento della procedura di gara espletata da altro ufficio e comunque senza interventi di DR. Inoltre, le aggiudicazioni dei lotti 1 e 8 all'imprenditore TT erano avvenute dopo la perquisizione del luglio 2022 tanto da escludersi qualsiasi possibile interferenza del ricorrente che oltre ad essere privo di competenza funzionale si era mostrato contrario a qualsiasi intermediazione, tanto da generare malumore da parte degli imprenditori, come risulta proprio dalle intercettazioni riportate alle pagg. 17-19 del ricorso. 2.3. Con il terzo motivo censura l'apparenza della motivazione con riferimento all'esistenza di una promessa corruttiva e alla conoscenza di essa da parte del ricorrente non solo per la posizione meramente tecnica e subordinata di questi, tale da non essere coinvolto dagli avvicendamenti di vertice all'AS Spa, ma anche perché fondata sulle millanterie degli altri indagati che avevano mostrato risentimento nei suoi riguardi. 2.4. Con il quarto motivo censura l'apparenza della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari in quanto il Tribunale del riesame non ha tenuto conto dei motivi di appello che, anziché fondarsi sull' incensuratezza di DR, valorizzavano l'interruzione di qualunque suo contatto con gli imprenditori e, dunque, sulla non reiterabilità delle condotte;
sull' assenza di incarichi operativi, tra i quali non rientra il "piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021"; sulla mancanza di attualità da valutare rispetto alla prima iscrizione di DR nel registro degli indagati, avvenuta il 18 dicembre 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato come la motivazione riguardante la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale di Roma non meriti censure in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, attraverso una puntuale ed autonoma valutazione, ha esaminatc‘una per una/tutte le emergenze investigative costituite principalmente dalle intercettazioni ambientali svolte nell'ufficio della ER RL, società di consulenza di OM IN e IO LE, che forniva ai propri clienti 3 notizie riservate e canali preferenziali per vincere le gare bandite da AS spa servendosi di funzionari, come CA DR, a cui garantiva raccomandazioni e progressioni in carriera all'interno della società pubblica. Detto compendio era stato ulteriormente arricchito dalle intercettazioni telefoniche degli indagati, dagli accertamenti bancari della Guardia di finanza, dalla documentazione sequestrata e da numerosi servizi di osservazione e controllo che avevano dato conto della non occasionalità degli incontri non solo tra i titolari della società di consulenza, IN e LE, ed pubblici ufficiali ma anche tra questi ultimi e gli imprenditori clienti della ER RL che poi si assicuravano l'aggiudicazione degli appalti pubblici di AS oggetto di contestazione. Le censure proposte dal ricorso non solo tentano di sollecitare una diversa interpretazione delle conversazioni captate, non consentita in questa sede in assenza di manifeste illogicità del provvedimento impugnato, ma parcellizzano la lettura del dato inequivoco offerto dalle intercettazioni, a loro volta suffragate e chiarite sia dai servizi di osservazione, volti ad identificare i soggetti coinvolti nei numerosi incontri antecedenti alle singole aggiudicazioni, sia dai documenti delle gare pubbliche con rispettivi vincitori. 3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di legittimazione funzionale del ricorrente in ordine ai reati contestati, è manifestamente infondato. 3.1. Va premesso che all'epoca dei fatti DR era: a) responsabile del settore Galleria AS, nelle strutture "Ponti e Viadotti e Gallerie" e "Assetto Infrastrutture Rete", inserita nella Direzione Operation e Coordinamento Territoriale;
b) responsabile unico del procedimento (Rup) della DG 1/20 e componente della commissione;
c) redattore dei criteri e dei requisiti tecnici del disciplinare della gara DG 105/21 (pag. 14). 3.2. Il Tribunale, con una motivazione priva di illogicità e operando una lettura sistematica dei numerosi elementi indiziari acquisiti nel corso della complessa attività investigativa, ha ricostruito i fatti dando atto che era risultata la messa a disposizione di DR al servizio della ER RL, facente capo al cd gruppo IN (OM IN e IO LE), al fine di fornire informazioni e documenti, utili alle imprese sue fittizie clienti, prima della pubblicazione dei bandi di gara degli appalti in corso di svolgimento presso AS (DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21) o altri (DG 1/20 e DG 180/21), così asservendo la propria funzione. 3.3. In particolare, il provvedimento impugnato, al fine di inferire la prova dell'accordo corruttivo volto a turbare l'andamento delle gare pubbliche di AS oggetto di contestazione, ha richiamato il contenuto delle intercettazioni, collegandole in modo coerente, e ne ha desunto gli elementi gravemente indiziari quali: 4 HA\ - gli effettivi rapporti tra le aziende clienti della ER RL (SE.GI . spa, amministrata da Stefano IC;
Consorzio Stabile Aurora, amministrato da EL TT;
Procogen RL, amministrata di fatto da NT MU IA) e i titolari di questa, OM IN e IO LE, che svolgevano attività di intermediazione, dietro fittizi contratti di consulenza, con i funzionari dell'AS per assicurare alloro clienti l'aggiudicazione delle gare di appalto (pagg. 9-14); - le preoccupazioni di alcune società, clienti della ER RL di OM IN e IO LE, che l'avvicendamento ai vertici di AS potesse incidere sulla loro aggiudicazione degli appalti, ricevendo la rassicurazione che fosse irrilevante, perché «l'importante è che si tengono lì i marescialli a presidiare il fortino» (così la conversazione tra IO LE e EL TT del Consorzio Stabile Aurora, seguita da quella tra LE e MA AN del Gruppo F.S.), intendendo per marescialli «i funzionari che si occupavano delle singole gare di appalto di loro interesse» (pag. 14), nella specie DR e NE;
- il malcontento di alcuni imprenditori per la mancata aggiudicazione di alcune gare e la rivendicazione di LE di avere il merito, con la ER RL, di avere consentito di ottenere diverse aggiudicazioni a favore delle società di EL TT, di IU HI e di IC (pag. 15); - l'irritazione dell'imprenditore EL TT nei confronti di LE e IN per la mancata aggiudicazione della gara DG 105/21 a causa del comportamento inadeguato dei pubblici ufficiali che per questo erano tenuti a "compensare" facendogli vincere altre gare vista l'utilità che ricevevano e l'asservimento della funzione («il problema è che dopo loro chiedono a noi cose che noi gli facciamo... anche perché poi quello che chiedo non è così semplice eh... anche perché quello che chiedono loro.., la promozione, la sistemazione sulla carta sembra semplice ma dentro AS...» pag. 15); - il richiamo esplicito di LE a DR (e UZ), quale cruciale referente all'interno di AS per le aggiudicazioni a favore dei clienti della ER RL (LE «Questo è un lavoro che uno deve mette da parte... deve guadagnà perché comunque la baracca la puoi reggere tre/quattro anni, poi ti devi riconvertì su altre cose....e cioè non so se me spiego...cioè qui va tutto bene, ok ? Poi se domani mattina UZ lo spostano eh...e DR...succede qualcosa...do vai dopo ? Eh ?»; IA «oggi sei forte, domani ti possono cambiare le carte...non hai lo stesso appeal» pag. 17, conversazione tra LE e IA). Alle utilità promesse o ricevute da CA DR da parte di LE e IN, il provvedimento impugnato ha dedicato un intero paragrafo (pagg.26-30) e ha richiamato non solo le esplicite conversazioni intercettate sulle richieste, a favore dell'indagato, di promozioni (a pag. 29 è riportato il messaggio estrapolato dal cellulare di IN in cui scrive «la lista te la ricordo era Dom considerazione e 5 protezione Margherita capo personale CA dirige e cambio impianti...») oltre che la rivendicazione di LE di avere ottenuto la riconferma proprio di DR («quella di CA la portiamo a casa ! ci vuole un pochino di tempo perché questi stanno fermi eh, ma la portano a casa alla fine la riorganizzazione», pag. 27), ma ha menzionato soprattutto gli incontri di LE e IN con IE ET, neo direttore delle risorse umane e gestione del personale AS, al quale era stato consegnato un fogliettino che conteneva i nomi dei tre pubblici ufficiali di AS, tra cui DR, per cui si chiedevano avanzamenti di carriera (si vede il verbale di sommarie informazioni rese proprio da IE ET il 29 dicembre 2023, pag. 29). Peraltro, dall'informativa della Guardia di finanza del 12 giugno 2023 era emerso che, nonostante le perquisizioni presso ER immediatamente conosciute nell'ambiente di AS, l'indagato non solo aveva mantenuto incarichi di responsabilità, ma era stato persino nominato componente della struttura operativa «Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina» il 31 agosto 2022 e responsabile di «Geotecnica e gallerie» all'interno della Direzione tecnica in virtù della disposizione organizzativa del 28 luglio 2022, con decorrenza 1 agosto 2022. 3.4. Inoltre, il provvedimento impugnato ha spiegato, con argomenti logici e coerenti, perché gli appuntamenti e gli incontri, prima di LE e NE (4 e 5 ottobre 2021) e poi di LE e DR (26-28 ottobre 2021), comprovati anche da servizi di osservazione della Polizia giudiziaria, fossero volti alla consegna a LE dei documenti sulle procedure di appalto DG 105/21, DG 106/21, DG 107/21 per milioni di euro (accordi-quadro, relativi alle gare, prima che venissero pubblicati, disciplinari e pen-drive contenente tutta la documentazione pubblicata il 6 dicembre 2021 sulla piattaforma AS) e che i pubblici ufficiali si erano impegnati a consegnare su espressa richiesta di LE (intercettazione del 4 ottobre 2022 e servizio di osservazione per l'incontro tra NE e LE, pag. 18; intercettazioni del 26-28 ottobre 2021 e servizio di osservazione per l'incontro tra DR e LE, pag. 18). L'ulteriore conferma circa la consegna da parte di DR della pen -drive a LE è rinvenuta, dall'ordinanza impugnata, in due inequivoci dati probatori tra loro univocamente convergenti: a) l'intercettazione del 23 dicembre 2021 tra LE e Rizzo in cui si menzionano sia la data della ricezione, sia la finalità di questa («gli ho dato un mese e mezzo fa gli accordi-quadro che stavano per uscire...No, gli ho dato la chiavetta, con i disciplinari, prima che venissero pubblicati...Bhe non tutte le aziende ce le hanno... loro un mese prima ce l'avevano» (pag. 19); b) l'esito positivo della perquisizione avvenuta negli uffici di OM IN e IO LE, presso la ER RL, 1'11 luglio 2022 in cui era stata trovata la pen-drive e tutta la documentazione sulle menzionate gare pubbliche. 6 iJA 3.5. Rispetto a questo quadro di riferimento, fondato su elementi obiettivi oltre che sulla capacità dimostrativa delle conversazioni intercettate, il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza perché non svolge una ragionata censura del complessivo percorso della motivazione del provvedimento impugnato e si risolve nella rilettura degli elementi di fatto o in una generica ed atomistica critica del complessivo ed articolato contesto corruttivo, così non rispondente al necessario onere di specificazione. Il Tribunale, infatti, ha fornito una valutazione analitica, autonoma e non manifestamente illogica proprio sui punti indicati con l'atto di riesame cosicché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 3.6. Non sussiste neanche l'ipotizzata violazione di legge per assenza di legittimazione funzionale del pubblico ufficiale. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità il delitto di corruzione rientra tra i reati propri funzionali, con la conseguenza che il comportamento oggetto del patto corruttivo, così come "l'atto dell'ufficio", non devono necessariamente essere ricompresi tra quelli attinenti alle specifiche mansioni attribuite al pubblico ufficiale, bastando che appartengano alle competenze della struttura cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Alessandri, Rv. 285886; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Martinelli, Rv. 247373). Il provvedimento impugnato ha fornito un'adeguata risposta alle argomentazioni difensive sul punto dando atto della persistente e pervasiva influenza esercitata in concreto da DR espressa: a) dal suo ruolo di rilievo nelle gare di appalto di cui erano state rivelate le informazioni e consegnati i documenti alla ER RL;
b) dalla nomina come componente della commissione del lotto 2 della DG 105/2021 in sostituzione di LI a seguito degli incontri con i soci ER RL e con gli imprenditori loro clienti che avevano vinto le gare (IC e EL TT); c) dell'impegno assuntosi, con IN e LE, presso i loro uffici della ER RL, di verificare se «in commissione c'era qualcuno con cui si potesse parlare», commentando le valutazioni delle offerte fatte dalla commissione raccomandandosi con gli interlocutori di non riferirlo («fermatevi qua, non vi ho detto niente, queste cose.. .fate succede un casino... poi vediamo se possiamo fare qualcosa sugli altri», anche mostrando di volere aiutare le imprese di TT e rassicurando perché «le cose le sistemiamo, vanno organizzate», pag. 31). 3.7. Né può valere, come sostenuto dalla difesa, che DR avendo escluso l'avvicinamento dei componenti di una commissione avesse mostrato di 7 rfn essere contrario a qualsiasi intermediazione. Infatti, nella stessa conversazione, il ricorrente aveva tranquillizzato i suoi interlocutori affermando di essere in grado di contattare altre commissioni aggiudicatrici, così mostrando, ed ammettendo, di avere margini di intervento per perseguire gli interessi privati di LE e IN. 3.8. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato, diversamente dagli assunti difensivi, ha correttamente spiegato perché la consegna di documenti e la rivelazione di informazioni su diverse procedure di gara, operate dall'indagato, trovassero la loro ragione giustificativa nell'asservimento della funzione e nell' indebita presa in carico dell'interesse del gruppo IN al fine di ottenere promozioni e nomine. Attraverso dette condotte non solo risulta compromesso il generale dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, ma emerge la continuativa violazione di specifici obblighi di ufficio che imponevano a DR, per evidenti ragioni, di non consegnare a LE e IN, cioè alla ER RL, documenti di cui era vietata la divulgazione e di non favorire alcune società nell'espletamento di gare pubbliche milionarie, anticipando loro criteri e informazioni, così da indirizzare la scelta degli aggiudicatari in base a criteri occulti ed estranei agli interessi dell'ente. 3.9. Il Tribunale ha correntemente spiegato come il patto corruttivo si fosse sviluppato attraverso la triangolazione tra la ER RL, le società clienti di questa che tramite fittizi contratti di consulenza dissimulavano l'erogazione di somme di denaro a IN e LE per la loro attività illecita e il pubblico funzionario che si metteva a disposizione degli imprenditori coinvolti per ottenere promozioni o sistemazioni, anche con contatti diretti in bar e ristoranti. Questa collaudata struttura corruttiva è stata ben descritta, nelle sue dinamiche e relazioni, dagli stessi dirigenti della ER RL proprio nelle conversazioni intercettate in cui spiegavano di non temere l'avvicendamento dei vertici di AS perché erano i marescialli, cioè i funzionari, a garantire l'aggiudicazione delle gare alle società loro clienti;
quegli stessi marescialli, come DR, che i servizi di osservazione avevano accertato incontrate IN, LE e gli imprenditori in locali romani, fuori dalle sedi istituzionali. I motivi di ricorso oltre a declinare preclusi argomenti di merito, come il significato dei dialoghi o le ragioni amicali degli incontri, censurano la qualificazione giuridica proponendo generiche rivalutazioni in fatto, fondate su presunte millanterie del ricorrente sconfessate proprio dal ricco compendio investigativo, senza alcun confronto con il consolidato orientamento di questa Corte in ordine alle condotte che rientrano tra gli atti contrari ai doveri di ufficio nei termini di cui al par.
3.2 che precede. 4. Il quarto motivo di ricorso, sulle esigenze cautelari, è generico. 8 O La Consigliera estensora Il PE nte Secondo un costante orientamento di questa Corte, espresso in materia di reati contro la Pubblica amministrazione commessi da soggetti intranei all'apparato amministrativo, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi che rendano l'esigenza effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 dell'11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha correttamente valorizzato convergenti circostanze di fatto espressive del pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose: a) la spregiudicatezza e continuatività dei rapporti intrattenuti da DR con i soci ER, tali da avere consentito agli imprenditori che ricevevano la sua intermediazione di aggiudicarsi appalti per milioni di euro;
b) l'esperienza e le relazioni che l'indagato si è assicurato all'interno di AS, dimostrate dalle rassicurazioni circa le sue capacità di avvicinare diverse commissioni di gara;
c) l'ottenimento da parte di DR di nuovi ed ulteriori incarichi nonostante l'indagine in corso. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari è sufficiente richiamare come le intercettazioni abbiano comprovato la protrazione delle condotte del ricorrente sino al giugno 2022. Alla logicità e coerenza di tali assunti DR oppone l'interruzione dei suoi rapporti con gli imprenditori, elemento del tutto irrilevante atteso che costituisce la ragionevole conseguenza dell'applicazione delle misure cautelari e dell'intervento giudiziario. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024