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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Quartarella 12, c.f. , elettivamente domiciliata in Modica, Via Fosso Tantillo C.F._1
14/a, presso lo studio dell'Avv. Barbara Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Quartarella 12 c.f. ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 25.09.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali. pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 18.01.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1
in data 04.12.2008 a Modica, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 174, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008, e dal quale sono nati figli il 28.2.2009 e Persona_1
il 23.3.2013; Per_2
la ricorrente ha, altresì, chiesto l'affidamento congiunto dei figli minori e il loro collocamento presso di lei con diritto di visita per il padre, di porre in capo al resistente il pagamento della somma di euro
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50 % delle Persona_1 Per_2
spese straordinarie, nonché di disporre la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore;
comparso personalmente all'udienza dinnanzi al Presidente, svoltasi in data 04.05.2023, CP_1
si è limitato a dichiarare che avrebbe voluto continuare a fare il padre e il marito, ha affermato di
[...]
riuscire appena a pagare le spese di affitto ed a pensare al proprio sostentamento, pur invero aggiungendo che ove la moglie e i figli ritornassero a casa provvederebbe lui ai loro bisogni;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, esperito alla suddetta udienza, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e, con separata ordinanza del 12-15.05.2023, è stato disposto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, senza alcuna rigida calendarizzazione degli incontri padre – figli, rimessi all'accordo tra le parti, nonché è stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00, al netto dell'assegno unico riconosciuto per l'intero alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il resistente, seppur personalmente comparso all'udienza presidenziale, è rimasto contumace relativamente al giudizio di merito, atteso che il medesimo non si è in alcun modo costituito nel relativo giudizio dinnanzi al giudice istruttore;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
25.09.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione esclusivamente di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato e comparso all'udienza presidenziale del 04.05.2023; nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle pagina 2 di 4 doglianze esposte da parte ricorrente, nonché il comportamento tenuto dalla parte resistente che non ha depositato alcun atto difensivo, nulla eccependo, né prendendo alcuna posizione sui fatti oggetto di causa, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
relativamente all'affidamento dei figli minori e , rispettivamente di anni Persona_1 Per_2
quindici e undici, e alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno confermare quanto disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 12-15.05.2023, stante la condivisione sul punto da parte della Avveduto, ovvero l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e senza prevedere allo stato alcuna rigida calendarizzazione degli incontri tra il padre e i figli, che vanno rimessi in primo luogo agli accordi tra le parti, con esclusione tuttavia del pernotto in caso di disaccordo dei minori ed essendo del resto emerso che sebbene il padre li chiami tutti i giorni, tuttavia si limita ogni tanto a portarli con sé, ma senza che gli stessi rimangano poi a casa dello steso a dormire, per come dichiarato dalla ricorrente senza che sul punto il pur sentito in udienza CP_1
nulla abbia dedotto o eccepito alcunché; passando alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del in favore CP_1
dei figli minori e può confermarsi quanto già previsto con l'ordinanza ex art. Persona_1 Per_2
708 cpc del 12.05.2023 e determinare in euro 300,00 al mese l'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente e da versarsi in favore della Avveduto, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie, stante che il resistente è rimasto a vivere nella casa nella casa familiare condotta in locazione per la quale paga (e continua a pagare) una pigione di euro 350,00, ed è inoltre titolare di una panineria a Modica, e sebbene abbia dichiarato di riuscire appena a pagare le spese di affitto ed a mangiare, nel contempo è pur vero che ha aggiunto che ove moglie e figli ritornassero a casa provvederebbe lui ai loro bisogni, dimostrando pertanto che ha una capacità di guadagno e del resto nessuna attività di ristorazione potrebbe restare sul mercato ove non producesse degli utili per poter continuare l'attività, apparendo perciò poco credibile le dichiarazioni del resiste in ordine alla insufficienza dei propri redditi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_2 Controparte_1
contratto matrimonio a Modica, in data 04.12.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 174, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
pagina 3 di 4 Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre Avveduto, regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di contributo Controparte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 300,00 entro Persona_1 Per_2
giorno 5, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
3.1.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183/2023 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Quartarella 12, c.f. , elettivamente domiciliata in Modica, Via Fosso Tantillo C.F._1
14/a, presso lo studio dell'Avv. Barbara Arena, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Quartarella 12 c.f. ; C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza camerale del 25.09.2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con concessione di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali. pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto che: con ricorso depositato in data 18.01.2023, ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia Parte_1
della sua separazione personale da , con il quale ha contratto matrimonio concordatario Controparte_1
in data 04.12.2008 a Modica, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 174, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008, e dal quale sono nati figli il 28.2.2009 e Persona_1
il 23.3.2013; Per_2
la ricorrente ha, altresì, chiesto l'affidamento congiunto dei figli minori e il loro collocamento presso di lei con diritto di visita per il padre, di porre in capo al resistente il pagamento della somma di euro
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50 % delle Persona_1 Per_2
spese straordinarie, nonché di disporre la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore;
comparso personalmente all'udienza dinnanzi al Presidente, svoltasi in data 04.05.2023, CP_1
si è limitato a dichiarare che avrebbe voluto continuare a fare il padre e il marito, ha affermato di
[...]
riuscire appena a pagare le spese di affitto ed a pensare al proprio sostentamento, pur invero aggiungendo che ove la moglie e i figli ritornassero a casa provvederebbe lui ai loro bisogni;
rimasto, dunque, vano il tentativo di conciliazione delle parti, esperito alla suddetta udienza, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e, con separata ordinanza del 12-15.05.2023, è stato disposto l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, senza alcuna rigida calendarizzazione degli incontri padre – figli, rimessi all'accordo tra le parti, nonché è stato posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00, al netto dell'assegno unico riconosciuto per l'intero alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il resistente, seppur personalmente comparso all'udienza presidenziale, è rimasto contumace relativamente al giudizio di merito, atteso che il medesimo non si è in alcun modo costituito nel relativo giudizio dinnanzi al giudice istruttore;
acquisite, dunque, le note per trattazione scritta depositate dalla sola parte attrice, all'udienza del
25.09.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione esclusivamente di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale;
gli atti sono stati trasmessi al P.M. in sede per il parere;
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto , non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato e comparso all'udienza presidenziale del 04.05.2023; nel merito la domanda di separazione è fondata;
invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle pagina 2 di 4 doglianze esposte da parte ricorrente, nonché il comportamento tenuto dalla parte resistente che non ha depositato alcun atto difensivo, nulla eccependo, né prendendo alcuna posizione sui fatti oggetto di causa, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto più che i coniugi vivevano separati già anteriormente al ricorso;
relativamente all'affidamento dei figli minori e , rispettivamente di anni Persona_1 Per_2
quindici e undici, e alle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno confermare quanto disposto in seno all'ordinanza presidenziale del 12-15.05.2023, stante la condivisione sul punto da parte della Avveduto, ovvero l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e senza prevedere allo stato alcuna rigida calendarizzazione degli incontri tra il padre e i figli, che vanno rimessi in primo luogo agli accordi tra le parti, con esclusione tuttavia del pernotto in caso di disaccordo dei minori ed essendo del resto emerso che sebbene il padre li chiami tutti i giorni, tuttavia si limita ogni tanto a portarli con sé, ma senza che gli stessi rimangano poi a casa dello steso a dormire, per come dichiarato dalla ricorrente senza che sul punto il pur sentito in udienza CP_1
nulla abbia dedotto o eccepito alcunché; passando alla determinazione dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del in favore CP_1
dei figli minori e può confermarsi quanto già previsto con l'ordinanza ex art. Persona_1 Per_2
708 cpc del 12.05.2023 e determinare in euro 300,00 al mese l'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente e da versarsi in favore della Avveduto, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie, stante che il resistente è rimasto a vivere nella casa nella casa familiare condotta in locazione per la quale paga (e continua a pagare) una pigione di euro 350,00, ed è inoltre titolare di una panineria a Modica, e sebbene abbia dichiarato di riuscire appena a pagare le spese di affitto ed a mangiare, nel contempo è pur vero che ha aggiunto che ove moglie e figli ritornassero a casa provvederebbe lui ai loro bisogni, dimostrando pertanto che ha una capacità di guadagno e del resto nessuna attività di ristorazione potrebbe restare sul mercato ove non producesse degli utili per poter continuare l'attività, apparendo perciò poco credibile le dichiarazioni del resiste in ordine alla insufficienza dei propri redditi;
in relazione alla natura della controversia le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
Controparte_1
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_2 Controparte_1
contratto matrimonio a Modica, in data 04.12.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modica al n. 174, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2008;
pagina 3 di 4 Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre Avveduto, regolamentando il diritto di visita con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad a titolo di contributo Controparte_1 Parte_2
al mantenimento dei figli minori e , la somma mensile di euro 300,00 entro Persona_1 Per_2
giorno 5, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
Spese compensate.
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
3.1.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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