Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2022, proposto da
ON PR, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Baldascino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n° P-CE/L/N/2020/104364 EM-DOM- 2020, notificato all'odierno ricorrente in data 06 dicembre 2021, con il quale è stata respinta l'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del cittadino extracomunitario ED LI ZA nato il [...] con la seguente motivazione: “ Visto il parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dall'Ispettorato Territoriale del lavoro, per il seguente motivo: “ Si conferma il parere negativo in quanto la documentazione reddituale trasmessa al SUI a seguito dell'avvio della procedura di rigetto art. 10 bis L.n° 241/90, non risulta utile ai fini della revisione dello stesso. Il volume d'affari, rilevato dal Modello IVA, viene considerato per la regolarizzazione di un lavoratore subordinato, nel settore agricolo. Il D.L.34/2020 prevede che il datore di lavoro che intende regolarizzare un lavoratore quale COLF debba essere in possesso di un reddito imponibile annuo di almeno 20.000, euro, quale unico percettore di reddito nel nucleo familiare. Tale reddito si desume dal modello dichiarazione redditi persone fisiche che, nel caso in esame risulta inferiore ai 20.000 euro previsti dalla normativa. ( Art. 9 CO 2 Decreto 27/05/2020) ”.
2) della precedente nota, di cui se ne ignorano gli estremi ed il contenuto con la quale ai sensi dell'art. 10 bis della legge n° 241/90 sono stati comunicati al dichiarante i motivi che ostano all'accoglimento della dichiarazione di emersione;
3) del parere negativo espresso dal ITL di cui se ne ignorano gli estremi e contenuto;
4) Di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso ha ad oggetto il provvedimento prot. n° P-CE/L/N/2020/104364 EM-DOM2020, notificato al ricorrente in data 06 dicembre 2021, con il quale è stata respinta l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del cittadino extracomunitario ED LI ZA nato il [...] con la seguente motivazione: “ Visto il parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dall’Ispettorato Territoriale del lavoro, per il seguente motivo: “ Si conferma il parere negativo in quanto la documentazione reddituale trasmessa al SUI a seguito dell’avvio della procedura di rigetto art. 10 bis L.n° 241/90, non risulta utile ai fini della revisione dello stesso. Il volume d’affari, rilevato dal Modello IVA, viene considerato per la regolarizzazione di un lavoratore subordinato, nel settore agricolo. Il D.L.34/2020 prevede che il datore di lavoro che intende regolarizzare un lavoratore quale COLF debba essere in possesso di un reddito imponibile annuo di almeno 20.000, euro, quale unico percettore di reddito nel nucleo familiare. Tale reddito si desume dal modello dichiarazione redditi persone fisiche che, nel caso in esame risulta inferiore ai 20.000 euro previsti dalla normativa. ( Art. 9 CO 2 Decreto 27/05/2020) ”.
1.1. Il ricorrente ha contestato tale decisione riferendo come non corrispondesse al vero il presupposto dell’impugnato diniego, potendo egli contare su un reddito da imprenditore agricolo, con volume d’affari superiore agli € 90.000,00.
1.2. Pertanto, ha proposto il ricorso in epigrafe indicato, affidandolo ai seguenti motivi: “ Violazione di legge- violazione e difetto di applicazione convertito in legge il 17 luglio 2020 n° 77 – violazione delle faq ministeriali per la emersione da lavoro irregolare pubblicate in data 04 agosto 2020 eccesso di potere- difetto di istruttoria difetto di motivazione e del presupposto illogicità manifesta- sviamento ”, sottolineando come, per quanto riguarda i presupposti reddituali, per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori come, quindi, fosse palese il difetto di istruttoria che ha condotto all’adozione del provvedimento in questione.
Ha, quindi, concluso per l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita, depositando memoria il 16 marzo 2022, con cui ha insistito per la correttezza del suo operato, domandando che il ricorso venisse respinto, previo rigetto della richiesta cautelare, non assistita dai presupposti per il suo accoglimento.
1.4. Il Collegio, con ordinanza Tar Napoli, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 609 ha respinto la domanda cautelare.
1.5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 marzo 2025, tenutasi da remoto, in assenza delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.6. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. Il ricorrente ha presentato istanza per l’emersione ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 34/2020 per il lavoratore ZA ED LI con mansione di collaboratore familiare, indicando come reddito imponibile annuo (dichiarazione dei redditi) 20.000 euro, in quanto unico percettore di reddito nell’ambito del nucleo familiare.
Occorre premettere che l’art. 103, co. 6, d.lgs. n. 34/2020 stabilisce che “ 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza. ”
Il D.M. 27/5/2020, al riguardo, ha stabilito all’art. 9, co. 2, che, per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore, quale persona fisica: - ad € 20.000 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da un solo soggetto percettore di reddito; - ad € 27.000 annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
A ciò si aggiunga che “ per l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ” (cfr. art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020 n. 137).
La capacità reddituale del datore di lavoro rappresenta, quindi, uno dei presupposti essenziali per l'ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, essendo essa richiesta “ al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397; e, nello stesso senso, anche, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 16 luglio 2019, n. 808).
3. Ciò posto, il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia correttamente applicato i suddetti principi.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti e comprovato dalla documentazione reddituale in atti che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, non raggiungesse tali livelli reddituali (reddito per un totale imponibile pari a € 824,00 – cfr. all. 4 alla memoria dell’amministrazione).
4. Sostiene parte ricorrente che, per quanto attiene alla figura dell’imprenditore agricolo, dovrebbe aversi riguardo ad un parametro distinto rispetto a quello tenuto in considerazione dall’amministrazione resistente, risultando con riferimento alla sua attività un volume di affari ai fini i.v.a. pari ad € 90.000.
4.1. La tesi non persuade.
Come condivisibilmente osservato dall’amministrazione resistente, infatti, il valore costituito dal “volume d’affari” ricomprende il totale complessivo delle operazioni rilevanti ai fini i.v.a. riconducibili ad un soggetto i.v.a. e tiene conto di tutti i costi di gestione della stessa, inclusi anche quelli posti al fuori di tale campo, non rappresentativi di capacità reddituale e che, quindi, non sono riportati nella relativa dichiarazione (eventuale costo della manodopera, ammortamento dei beni strumentali). Nell’ambito della dichiarazione I.V.A. presentata dal ricorrente, per quanto riguarda il valore della “produzione netta” risulta riportato il valore “0”.
Inoltre, dalle verifiche eseguite presso l’Agenzia delle Entrate, relativamente agli anni 2020 e 2021, per quanto riguarda la dichiarazione IRAP, il risultato è “dati inesistenti”, non essendo, quindi, rinvenibile documentazione idonea a verificare la situazione economica della ditta individuale del ricorrente ma solo quelle relative al contribuente / persona fisica, come si ricava, anche dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente.
A tali considerazioni va aggiunto che i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori non vanno dichiarati fiscalmente e quindi, non sono visualizzabili dall’ Agenzia delle Entrate né tantomeno sono stati allegati alla documentazione prodotta ai fini del riesame. CT 1366/22 PAL N. R.G. 1166/22 4.
Tali circostanze, puntualmente riportate dall’amministrazione resistente nelle sue difese, non risultano contraddette dal ricorso introduttivo che, di fatto, ripropone la medesima tesi che è stata veicolata con le osservazioni al preavviso di rigetto (cfr. all. n. 2 alla memoria dell’amministrazione) e che sono state smentite dall’amministrazione con il provvedimento di diniego in seguito ad un supplemento di istruttoria.
Né al riguardo è stata offerta ulteriore documentazione integrativa da cui trarre degli elementi fattuali a sostegno di quanto sostenuto dal ricorrente.
5. Il ricorso, pertanto, va respinto; tuttavia, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO