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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 3010/2018, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
C.F./P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
TO NE del Foro di Roma (C.F. – PEC: C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1
quest'ultimo in Roma, alla via della Croce, 44 appellante principale/appellato incidentale
E
(C.F. e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._3
dagli avv.ti Enrico Iannotta (C.F. – PEC: C.F._4
) e TI D'ET Email_2
(C.F. – PEC: ) del Foro di Latina, C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via San Godenzo, 15 appellati principali/appellanti incidentali
E
(C.F. , Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
(C.F. in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità C.F._7
genitoriale sulla minore (C.F. , tutti Persona_1 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Tullia Torresi del Foro di Roma (C.F.
– PEC: ), elettivamente C.F._9 Email_4
domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Alberto Cadlolo, 90 appellati principali/appellanti incidentali
E
(C.F./ P. I.V.A. ), nella persona del Controparte_6 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Prota del Foro di Latina (C.F. – PEC: C.F._10 Email_5
) e LE RI del Foro di Roma (C.F. – PEC: C.F._11
) Email_6
appellata
E
(C.F. ) e Controparte_7 C.F._12 Controparte_8
(C.F. ) C.F._13
appellati contumaci
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4304/2018 emessa dal Tribunale di Roma
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 4304/2018, pubblicata in data 28.02.2018 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 54660/2013, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dagli attori in relazione al sinistro stradale occorso in Fondi (LT) in data 13.01.2013, ha statuito come segue: “a) dichiara il
Sig. responsabile in via esclusiva in merito al sinistro per cui Controparte_7 è causa;
b) condanna le parti convenute in solido al risarcimento dei danni quantificati in favore del Sig. nella complessiva somma di Controparte_2
euro 507.521,32, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
in favore della Sig.ra nella somma Controparte_3
di euro 120.000,00, in favore dei SI.ri e Controparte_4 CP_5
nella somma di euro 75.000,00 ciascuno, oltre interessi legali a far
[...]
data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo e in favore della Sig.ra
nella qualità di esercente la potestà sulla minore Controparte_5 [...]
nella somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali a far data dalla Per_1
pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) condanna le parti convenute in solido a corrispondere a titolo di danni patrimoniali ai SI.ri , Controparte_3
e , anche nella qualità di esercente la Controparte_4 Controparte_5
potestà sulla minore della somma di euro 20.000,00, oltre Persona_1
interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
d) condanna le parti convenute in solido a corrispondere alla intervenuta la complessiva somma di euro 14.380,92, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al soddisfo;
e) condanna le parti convenute in solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, quantificate in complessivi euro 46.000,00, di cui euro 44.000,00 per compensi ed euro 2.000,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
f) condanna parti convenute in solido a rifondere alla intervenuta le spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori come per legge”.
2. Con rituale atto di gravame, la ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte, previa sospensiva,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a. “annullare e riformare la sentenza n. 4304/2018 del 23 – 28.2.2018 del
Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
AO CO, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante”; b. “in ogni caso, anche per l'ipotesi di statuizione di una qualsiasi quota di responsabilità a carico dell'assicurato, procedere ad una nuova e corretta quantificazione del danno effettivamente residuato e comprovato, rigettando ogni ulteriore pretesa”;
c. “condannare gli appellati alla restituzione di tutto quanto loro versato dalla appellante sia a titolo di provvisionale che in esecuzione Pt_2
della sentenza di primo grado, che risultasse non più dovuto in esito al presente grado di giudizio, maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del versamento a quello dell'effettiva restituzione;
d. “condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in originale cartaceo in data
08.06.2018, si sono costituiti nel giudizio di gravame gli appellati CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
questi ultima in proprio e nella qualità di esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla minore contestando la fondatezza Persona_1
dell'appello e spiegando altresì appello incidentale, come da conclusioni rassegnate:
a. “rigettare l'istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. per difetto sia di fumus boni iuris che di periculum in mora”;
b. “rigettare l'appello avversario perché inammissibile ed infondato”;
c. “in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XII, Giudice dott.
CO, alle data 23-28 febbraio 2018, n. 4304 del 2018, nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale degli odierni appellati sulla base delle tabelle di riferimento del Tribunale di Roma invece che sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con ogni consequenziale pronuncia”; d. “con vittoria di spese, onorari e spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in originale cartaceo in data
14.06.2018, si è altresì costituita in giudizio la già Controparte_6
interveniente volontaria in primo grado, così concludendo:
a. “in via preliminare, rigettare la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i requisiti di legge, indubbiamente per quel che concerne la posizione dell'appellante per le ragioni Controparte_6
considerate”;
b. “nel merito, rigettare l'appello siccome proposto dalla
[...]
vverso la sentenza n. 4304/2018 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, Sezione XII Civile, in persona del Giudice
Monocratico d.ssa AO CO, perché inammissibile e/o improcedibile
e, comunque, infondato laddove si intenderebbero censurare parti della decisione favorevoli alla posizione della;
Controparte_6
c. “con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali, oltre
a rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge”.
5. Nel giudizio di gravame, sia che , già Controparte_7 Controparte_8
costituiti in primo grado, ancorché regolarmente intimati, sono rimasti contumaci;
nel corso del procedimento, e Controparte_4 CP_5
quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla minore si sono costituiti con autonoma Persona_1
comparsa, designando un altro Difensore.
6. Con ordinanza del 22.06.2018, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante principale, a scioglimento della relativa riserva, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella misura del 50% di tutte le somme oggetto di condanna. 7. Con ordinanza del 01.08.2024, la Corte, ritenuta la necessità di disporre una
C.T.U. ai fini della valutazione dei danni patiti da , ha Persona_2
nominato il collegio peritale, nelle persone dei dott.ri e Persona_3 Per_4
[...]
8. La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c. in data 29.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190, co. 3 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
**
9. Con l'appello principale, la a dedotto: Parte_1
a. quale primo motivo di gravame, la “errata valutazione della responsabilità delle parti e degli elementi probatori acquisiti”, sostenendo l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla parte convenuta e assicurata, in virtù della dinamica del sinistro, così come effettivamente svoltosi sulla scorta delle risultanze in atti. In particolare,
l'appellante principale ha evidenziato le pretese incongruenze dell'istruttoria svoltasi in primo grado, sottolineando la fidefacienza del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e, comunque, sia negando che l'esito dell'interrogatorio formale potesse vincolare la parte chiamata in manleva, sia evidenziando l'inattendibilità delle prove testimoniali espletate;
b. con la seconda doglianza, ha criticato la consistenza del danno accordato al chiedendo l'espletamento di C.T.U. (non espletata in CP_5
primo grado), ovvero l'adesione della Corte agli esiti della propria indagine tecnica di parte;
c. in terzo luogo, ha chiesto procedersi a diversa quantificazione, sia del danno non patrimoniale, sia del danno patrimoniale variamente riconosciuto in primo grado;
d. con il quarto motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della quantificazione, con conseguente liquidazione, dei danni riflessi subiti dai prossimi congiunti del danneggiato;
e. con il quinto motivo, ha formulato domanda di restituzione, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al reso, di quanto corrisposto in eccedenza all'esito del giudizio di appello, sia nei confronti degli attori, sia nei confronti dell'impresa interveniente;
f. in sesto luogo, ha puntualizzato di aver dedotto, in sede di scritti difensivi di primo grado, il limite massimale della polizza così come pari a €
2.500.000,00, in uno alla polizza stessa, offerta in comunicazione in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
10. Con l'appello incidentale (cfr. pag. 59 comparsa di risposta), gli appellati principali, con doglianza affidata ad unico motivo, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, laddove questa aveva fatto applicazione, in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, delle meno favorevoli tabelle del
Tribunale di Roma, in luogo del diverso riferimento tabellare del Tribunale di
Milano.
**
11. Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale occorso in Fondi (LT) in data 13.01.2013, alle ore 07.10 circa, tra l'autovettura FIAT 500 (vecchio modello, targata LT149348), condotta e di proprietà di , Controparte_2
e l'autovettura MINI PE (targata DL072TP), condotta da CP_7
e di proprietà di quest'ultima assicurata per
[...] Controparte_8
la responsabilità contro terzi con la compagnia Parte_1
(polizza n. N009890034895).
[...]
12. Per come è emerso dalle risultanze processuali in atti, il sinistro si svolgeva in
Fondi (LT) all'altezza dell'intersezione tra via Stazione e la strada laterale via
Coletta, nelle immediate vicinanze di un distributore di benzina “FINA”.
** 13. Venendo all'esame delle censure mosse alla sentenza impugnata, ritiene la Corte adita che l'appello principale sia parzialmente fondato, per quanto di seguito espresso.
Ed invero, appare in parte condivisibile la critica mossa in fatto dalla laddove l'appellante principale ha Parte_1
proposto una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, che si è pertanto svolto, alla luce delle risultanze in atti, nei termini che seguono.
Alle ore 07.10 circa del 13.01.2013, la vettura MINI PE, condotta da
, viaggiava in direzione del centro cittadino di Fondi (LT), Controparte_7
in area urbana e su strada a medio scorrimento;
il conducente procedeva a velocità elevata (e comunque oltre il limite previsto), nonché in stato di alterazione alcolica, nonostante le condizioni metereologiche e della strada non pienamente favorevoli.
Nel mentre la sopraggiungeva spedita, la FIAT 500, condotta CP_9
da , impegnava la carreggiata, immettendosi dalla Controparte_2
laterale via Coletta su via Stazione, svolgendo una parabola verso sinistra.
Dopo un vano tentativo di evitare la FIAT 500, sterzando bruscamente verso sinistra (il centro della carreggiata), la impattava contro CP_9
l'autovettura del che nel frattempo aveva appena completato la CP_5
propria manovra di immissione da via Coletta e si trovava dunque in prossimità dell'intersezione.
13.1 Ed invero, la dinamica dell'incidente così come ricostruita non trovava piena descrizione nel verbale dei Carabinieri intervenienti della Stazione di Fondi
(LT), che rilevavano inizialmente trattarsi, sulla scorta di quanto constatato sul posto in punto di dichiarazioni dei presenti e di danni alle vetture, di
“scontro laterale tra veicoli”.
Di contro, la dinamica che vede interessati un veicolo sopraggiungente (
[...]
) e un veicolo appena uscito dalla via laterale ( si CP_9 CP_10
appalesa coerente con quanto risulta dai reperti fotografici in atti, laddove la ha riportato segni di impatto sulla parte posteriore (il lamierato è CP_10
di limitata estensione) e sulla fiancata sinistra (parte posteriore), e la
[...]
sulla parte anteriore destra: situazione, questa, che è del tutto CP_9
rispondente alla dinamica per cui, immessasi dalla via laterale con parabola a sinistra (da via Coletta a via Stazione, direzione Fondi centro), la CP_10
era colpita nel lato più al centro della corsia di marcia, pur a fronte di un vano tentativo della sopraggiungente di schivare l'ostacolo CP_9
sterzando bruscamente a sinistra (verso il centro della strada).
13.2 Né è in alcun modo contestato che il conducente della provenisse CP_10
effettivamente da via Coletta, e dunque dal segnale di STOP, e si fosse così immesso nella direttrice principale, atteso che è lo stesso ad CP_5
aver riferito al Tribunale, in sede di interrogatorio formale, “[…] ricordo di essermi fermato allo stop e poi sono ripartito quando mi sono accorto che non arrivava nessuno”, rimanendo piuttosto contestato solo il momento temporale dell'immissione su via Stazione. Ed invero, nelle note autorizzate successive all'espletamento dell'interrogatorio formale, è la stessa parte attrice a puntualizzare “che l'incidente si verificava dopo che l'autovettura
Fiat 500, che proveniva da via Coletta, si era completamente immessa su via
Stazione ed aveva già percorso alcuni metri, trovandosi al momento dello scontro con l'autovettura Mini Cooper in corrispondenza della stazione di carburante ivi presente”.
Non si può, ancora, verosimilmente ipotizzare che l'immissione fosse avvenuta da tempo significativo, atteso che l'impatto è pacificamente avvenuto a pochi metri dall'intersezione tra via Stazione e via Coletta, nel brevissimo spazio ricompreso tra l'incrocio ed il distributore di benzina
“FINA”.
Il sinistro, così come ricostruito, è dunque pure globalmente coerente con quanto dichiarato dal nell'assoluta immediatezza dei fatti: “Sì, CP_7
questa mattina stavo a bordo della mia Mini Cooper targata DL072TP e, nell'occasione dovendomi ritirare a casa stavo percorrendo la via Stazione, con direzione di marcia centro Fondi, quando ad un tratto nei pressi del distributore di benzina Fina ho notato una vettura Fiat 500 di colore rosso che non curandosi del segnale di STOP, che aveva, usciva dalla traversa denominata via Coletta, e si immetteva sulla carreggiata, per cui avendomi ostruito la mia corsia di marcia, cercavo di evitarla, ma non riuscivo urtandola nella parte posteriore sinistra. Tale urto è stato dovuto alla mia manovra istintiva nel cercare di evitare la vettura che mi era uscita davanti
[…]”.
13.3 Invero, anche le prove testimoniali svolte in primo grado, complessivamente considerate, avvalorano la dinamica di uno scontro tra il veicolo sopraggiungente e un'auto appena immessasi sull'asse viario principale.
Nulla spostano, di contro, in punto di ricostruzione della dinamica dell'incidente, i disegni planimetrici offerti dagli operanti ed allegati al verbale di intervento, atteso che questi attestano, all'evidenza, la posizione dei veicoli ad incidente già verificatosi, senza riprodurre la dinamica né indicare le rispettive direzioni e posizioni originarie.
13.4 Non può in ogni caso condividersi, di contro, la prospettazione in diritto dell'appellante principale, laddove la stessa ritiene che il verbale redatto dagli operanti sia dotato di fidefacienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c.
Difatti, detto atto pubblico fa piena prova, per quanto interessa, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in propria presenza;
nel caso di specie, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo del sinistro solo alle ore 07.50, non avendo dunque potuto direttamente apprezzare la dinamica del sinistro, svoltosi alle ore 07.10/07.15. Di talché, allo stato, la ricostruzione della dinamica, così come effettuata dagli operanti, non è dotata di fede pubblica,
e rappresenta una prova liberamente valutabile dal giudice in uno agli altri elementi di prova acquisiti in atti.
L'assunto, già desumibile dai principi generali, nonché dalla lettera della legge, trova ampia condivisione anche nella giurisprudenza di Cassazione, che ha chiarito come “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino
a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – […] anche relativamente
“agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento […]”
(cfr. Cass., Sez. III, n. 29320/2022). Nel detto ordine di principi, anche la giurisprudenza citata da parte appellante (cfr. Cass., Sez. III, n. 3282/2006), allorché certifica la fidefacienza del verbale “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”, si riferisce dunque a dati immediatamente percepibili dai pubblici ufficiali, escludendo così la fede pubblica rispetto alle valutazioni da questi formulate.
Di qui, anche a prescindere dalla dicitura “scontro laterale tra veicoli”, inizialmente riportata a penna e poi sconfessata in sede di prova testimoniale dal Mar. C. CC , il verbale degli intervenienti Testimone_1
assume in ogni caso il valore probatorio semplice di cui all'art. 116 c.p.c., senza vincolare il giudice nella ricostruzione del fatto.
13.5 Merita invece condivisione l'ulteriore prospettazione con la quale la ostiene di non essere vincolata agli Parte_1
esiti confessori dell'interrogatorio formale reso dalla parte convenuta, allorché quest'ultima, all'udienza del 28.05.2015, ha confermato la versione dei fatti così come proposta da parte attrice. Ed invero, è principio pacifico quello per cui, nell'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo (quale è quello tra il conducente e l'assicuratore), il contenuto della confessione resa all'esito di interrogatorio formale non assurge a prova legale nei confronti del litisconsorte facoltativo, nei cui confronti assume piuttosto il valore di prova liberamente apprezzabile dal giudice;
di qui, gli esiti dell'interrogatorio medesimo non vincolano il giudice nella decisione della posizione dell'assicurazione, nei cui confronti continua a vigere l'ordinario criterio di riparto dei carichi di prova.
Tale principio è vieppiù confermato, mutatis mutandis, dal fatto che la legge, all'art. 2733 c.c. e così già per la fattispecie del litisconsorzio necessario, si è premurata di precisare che la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.
La prospettazione qui sposata dalla Corte, invero, trova amplissima condivisione nella giurisprudenza di legittimità, che non ha mancato di precisare, anche a collazione di propri precedenti, come nell'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria (Cass. 04/05/2004, n. 8458); e che, in particolare, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 13/05/2010, n.
11595)”. 13.6 Alla luce delle risultanze suindicate, la decisione del Tribunale di addossare l'intera responsabilità del sinistro al non appare condivisibile, CP_7
mentre sussiste una responsabilità concorrente in capo ai due conducenti, egualmente coinvolti nel sinistro, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito riportate.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., grava sul conducente l'obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o cose, ivi compresi altri veicoli e loro conducenti, causato dalla circolazione del veicolo. In caso di scontro tra più veicoli, al fine di ripartire la relativa responsabilità, il giudice è dunque tenuto, nella pacifica sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito, ad indagare l'avvenuto rispetto delle regole cautelari in capo ad entrambi i conducenti.
Nel caso di specie, si è visto come il alla guida della CP_7 [...]
, abbia proceduto a velocità tale da impedire l'arresto tempestivo CP_9
del veicolo, anche alla luce delle sfavorevoli condizioni metereologiche e della strada (il verbale di intervento, che su questo fa piena prova, riporta
“condizioni atmosferiche: pioggia in atto” e “fondo stradale: bagnato- pioggia”). Nel far ciò, lo stesso è senz'altro incorso nella violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S., che prevede espressamente, al co. 2, l'obbligo per il conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del [proprio] campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; vieppiù che, al successivo co. 3, la legge impone un livello ancor più ampio di cautela in prossimità degli incroci, laddove prevede che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni”, e, al co. 4, che “il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli […]”. Difatti, è del tutto verosimile che il abbia proceduto a velocità CP_7
superiore a quella consentita per la circolazione nel centro abitato, sì da non poter evitare l'impatto con l'autovettura FIAT 500, di lì a poco immessasi su via Stazione. Ed invero, l'elevata velocità trova diretto riscontro nell'impossibilità di arrestare la marcia, nonché negli ingenti danni riportati dal veicolo tamponato.
Tanto si afferma, evidenziando che il fondo stradale bagnato e le condizioni di pioggia avrebbero certamente imposto al un ancor più elevato CP_7
standard cautelare.
Al contempo, è stato del pari accertato dagli operanti come il si CP_7
trovasse, al momento del sinistro, in stato di alterazione alcolica lieve, in violazione del disposto dell'art. 186, co. 2, lett. a), recante un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0.8 g/l.
13.7 Ciò posto, la circostanza che il abbia pacificamente violato le CP_7
previsioni del Codice della Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, non essendo riuscito ad evitare l'impatto, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida del danneggiato, in linea con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, per cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass., Sez. III, n. 23431/2014).
Al riguardo, va posta in luce la violazione della regola cautelare in capo al allorché questi, pur a fronte del segnale di STOP che CP_5
insisteva su via Coletta, nella presenza tanto della segnaletica verticale, quanto della segnaletica orizzontale (come riportato nel verbale degli intervenienti), si immetteva comunque su via Stazione, così impegnando la carreggiata nel sopraggiungere della . CP_9
Pertanto, il danneggiato ha senz'altro violato l'art. 145 C.d.S., laddove al co.
5, prevede espressamente che “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente dall'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”, a precisazione della regola generale di cui al co. 1, per cui “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Tanto si afferma, nel rammentare che la giurisprudenza di Cassazione ha già da tempo precisato che “il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti
l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli
[…]” (cfr. Cass., Sez. III, n. 30993/2018).
In tal senso, non può che evidenziarsi, in questa sede, come il primo giudice abbia omesso di valorizzare la presenza del segnale di STOP e della relativa segnaletica orizzontale e così, in capo al il violato obbligo di CP_5
dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, ancorché questo si trovasse ancora in lontananza al momento dell'immissione.
Nella rilevata concorrente incidenza causale delle condotte del danneggiato e del danneggiante, alle quali va assegnata pari rilevanza, in parziale riforma della sentenza gravata, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al e al nella misura del 50% ciascuno. CP_7 CP_5
14. Meritano, altresì, accoglimento il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, che possono per connessione trattarsi unitariamente, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato dalla Corte che ha quantificato:
a. l'invalidità permanente nella misura del 65%, disattendendo, in sede di versione definitiva dell'elaborato peritale, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte attorea, che ritenevano piuttosto sussistente un danno biologico permanente nella misura del 100%;
b. l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) in mesi 5 (giorni 150), e l'invalidità temporanea parziale (al 75%) in giorni 80.
L'indagine tecnica ufficiosa, le cui risultanze vanno condivise perché frutto di un lavoro accurato e puntuale, ha, avuto, invero, un esito quasi sovrapponibile alla perizia svolta, su invito del giudice di prime cure, dai consulenti tecnici della compagnia assicuratrice, che aveva a suo tempo concluso:
a. per la quantificazione dell'invalidità permanente al 60%;
b. per la quantificazione dell'invalidità temporanea assoluta (al 100%) in giorni 90, e per la quantificazione dell'invalidità temporanea parziale
(al 75%) in giorni 90.
Il danno va, quindi, accertato nella misura suindicata, con conseguente riforma della pronuncia che ha stimato l'invalidità permanente, in difetto di accertamento tecnico, nella maggior misura del 75%.
15. Passando alla quantificazione del danno, con la propria censura incidentale,
l'appellato principale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, con riferimento al capo in cui questa ha fatto applicazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, delle cd. Tabelle del Tribunale di Roma,
e non già delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano.
Ad avviso della Corte, la censura è fondata, posto che, al fine di garantire l'uniformità di trattamento – in linea con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
– nonché per ragioni di certezza del diritto, è d'obbligo per il giudice adottare un criterio tabellare uniforme per la liquidazione equitativa del danno biologico. In tal senso, va condivisa la giurisprudenza di Cassazione che oramai costantemente afferma che “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento le tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che
l'eccezionalità imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (cfr. Cass., Sez. VI, n. 20292/2022). Dovendosi procedere ad una nuova liquidazione del danno, ritiene la Corte, in ossequio alla giurisprudenza sopra menzionata e in continuità con il proprio orientamento interpretativo, di dare applicazione ai criteri tabellari formulati dal
Tribunale di Milano, che maggiormente si attagliano alle specificità del caso concreto occorso all'esame.
Nell'effettuazione del conteggio trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di
Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nella fattispecie oggetto di causa, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle Tabelle milanesi approvate nel 2024 (ossia nella versione più recente, Cass. 24155/18), comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dalla gravità e dalla tipologia della lesione subita, fortemente limitativa delle attività di vita del CP_5
Non può, invece, trovare ingresso la personalizzazione del danno, il cui riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tali da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età che abbiano patito danni della stessa entità, mentre in proposito è mancato qualsiasi riscontro (Cass.
19922/23).
Di qui, ritenute condivisibili le stime dei CC.TT.UU., nell'applicazione del criterio di cui alle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del danneggiato (59 anni al momento del sinistro), della gravità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, il danno va quantificato nei termini che seguono:
- € 605.223,00 corrispondente a 65 punti di invalidità e comprensivi di incremento per sofferenza morale;
- € 17.250,00 per il danno non patrimoniale derivante da invalidità temporanea assoluta;
- € 6.900,00 per il danno non patrimoniale derivante da invalidità temporanea parziale.
Il danno non patrimoniale patito da risulta, quindi, pari Controparte_2
a complessivi € 629.373,00 e, per effetto della decurtazione del 50%, il risarcimento dovuto ammonta a € 314.686,50.
Per quanto attiene al risarcimento del danno da mancato guadagno, con particolare riferimento al reddito da lavoro dipendente vantato dal nei confronti della va CP_5 Controparte_6
ulteriormente accolta la censura proposta dall'appellante principale, risultando inidoneo alla relativa prova il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2010, 2011 e 2012.
Segnatamente, detta allegazione appare insufficiente a determinare la fondatezza della pretesa, atteso che - a prescindere dalla mancata erogazione degli emolumenti ad opera dell'impresa - si deve senz'altro presumere che il abbia beneficiato dei sostegni derivanti dalle erogazioni di CP_5
previdenza sociale, né ciò è stato tantomeno negato da alcuna delle parti coinvolte.
Con riguardo, da ultimo, alla censura relativa alla refusione delle spese mediche sostenute da , la Corte ritiene di condividere le Controparte_2
conclusioni tecniche del collegio peritale, il quale, in risposta al quarto quesito formulato dal Collegio, ha specificato che tra queste vanno ascritte “quelle relative alle consulenze specialistiche ed alla terapia fisica riabilitativa che ammontano a complessivi € 4.410,78 (quattromilaquattrocentodieci/78) […]”, in quanto direttamente legate al sinistro.
Le ulteriori spese, variamente documentate da parte attrice sin dal primo grado, rientrano tra gli esborsi superflui o comunque, nell'assenza della relativa prova circostanziata, non direttamente connesse all'incidente per cui è causa;
di talché, ne va negata la risarcibilità a carico dell'appellato, con conseguente riforma della pronuncia che ha accordato il maggior importo di € 75.000,00.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese mediche così come complessivamente quantificate andranno sopportate, alla luce della rilevata responsabilità concorrente, nella misura del 50% tra danneggiante e danneggiato, risultando pari a € 2.205,39.
16. Con riferimento al quarto motivo di gravame, con cui la
[...]
ha dedotto l'erroneità della quantificazione, nonché Parte_1
della relativa liquidazione, dei danni riflessi nei confronti dei prossimi congiunti di , la Corte ritiene di affermarne la fondatezza solo Controparte_2
parziale.
Essendo provata in atti la sussistenza del rapporto parentale, tale da confermare la legittimazione attiva dei congiunti, giova qui puntualizzare come il danno riflesso nei confronti degli stessi, ancorché senz'altro astrattamente configurabile, risulti allo stato fornito di prova nei soli riguardi della coniuge del danneggiato , dal momento che si può presumere, anche Controparte_3
alla luce di quanto versato in atti, che quest'ultima abbia patito una rilevante sofferenza per la situazione di infermità del congiunto e uno sconvolgimento delle proprie abitudini nell'ambito familiare.
Per la liquidazione del relativo danno, andrà piuttosto fatto uso delle Tabelle del
Tribunale di Roma, atteso che i riferimenti tabellari di Milano non hanno ancora elaborato un compiuto schema relativo ai danni riflessi dei prossimi congiunti del macroleso (sul punto, cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non
è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed.
2022)”.
In applicazione dei valori tabellari varati dal Tribunale di Roma nel 2025, tenendo conto della tipologia di rapporto di coniugio (punti 20), dell'età del danneggiato (punti 5) e dell'età del congiunto da risarcire (punti 3), nonché dell'invalidità permanente riportata (65%) e dell'assenza di alcuna allegazione relativa ad eventuali provvidenze di assistenza sociale accordate dallo Stato, in riforma della sentenza di prime cure, il danno patito da Controparte_3
ammonta a € 128.603,38 (punto base € 3.533,06 per danno soggettivo + €
3.533,06 per sconvolgimento della vita = € 7.066,12 x 28 punti x 65%).
Anche tale voce di danno, alla luce della ravvisata responsabilità concorrente, andrà dunque sopportata in egual misura (al 50%) dalle parti, risultando pari a €
64.302,70. Per gli altri congiunti (ossia i figli e la nipote, che all'epoca aveva poco più di due mesi), la pretesa risulta, di contro, sfornita di adeguati riscontri probatori, atteso che gli stessi hanno mancato di dedurre e provare alcunché in merito all'intensità del rapporto relazionale e affettivo effettivamente intercorrente con il danneggiato, con la conseguenza che il dedotto “danno non patrimoniale devastante” da liquidarsi in via equitativa (cfr. pag. 53 comparsa di risposta in appello) è rimasto allo stato della mera asserzione.
Il Collegio ritiene, infatti, condivisibile quell'impostazione per cui i congiunti risultano titolari di una posizione soggettiva direttamente (e non, al contrario, solo indirettamente) attinta dall'illecito, che in quanto tale soggiace alle ordinarie regole di riparto dei carichi probatori, se del caso facendo uso della prova presuntiva;
senza che ciò, segnatamente, esenti la parte dal dedurre e provare quantomeno i fatti noti alla base della presunzione (cfr. Cass., Sez. III,
n. 17058/2017; Cass., Sez. III, n. 2228/2012).
La pretesa avanzata dagli altri congiunti del danneggiato deve essere, quindi, rigettata.
17. In integrale accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, ritiene la Corte che, in riforma della sentenza di prime cure, vada disattesa la domanda della
[...]
interveniente volontaria in primo grado, di veder risarciti Controparte_6
i pretesi danni, subiti “a seguito della ridotta capacità produttiva dell'azienda da liquidarsi anche in via equitativa” (cfr. comparsa di intervento in primo grado).
Ed invero, allo stato, l'asserito danno non risulta assistito da adeguato compendio probatorio, sì da potersi effettivamente ritenere che l'impresa non abbia potuto altrimenti far fronte all'assenza per malattia del dipendente, ovvero che abbia per ciò subito un nocumento alla capacità produttiva o che abbia disatteso commesse avanzate da terzi.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza di prime cure andrà così riformata. 18. In conclusione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la parte appellante principale a condannata, in Parte_1
solido con il conducente ed il proprietario del veicolo rimasti contumaci, al pagamento delle somme complessive - calcolate all'attualità - di € 316.891,89 (€
314.686,50 +€ 2.205.39) in favore di e di € 64.302,70 Controparte_2
in favore di . Controparte_3
Trattandosi di debito di valore, ai danneggiati spettano, altresì, gli interessi compensativi calcolati devalutando gli importi suindicati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat.
19. Per quanto attiene al governo delle spese del procedimento, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della riconosciuta responsabilità concorrente in capo al danneggiante (e al suo assicuratore) e al danneggiato, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà per entrambi i gradi di giudizio, condannando in solido la Parte_1
e alla rifusione del restante 50% in Controparte_7 Controparte_8
favore di e di . Segue la Controparte_2 Controparte_3
liquidazione come da dispositivo, in ragione dell'importo accordato e alla stregua dei valori tabellari medi, avuto riguardo alla corrispondente complessità della controversia, con distrazione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra gli originari convenuti e la essendo l'impresa Controparte_6
intervenuta volontariamente in giudizio;
analogo provvedimento va adottato con riguardo alla posizione di e , in Controparte_4 Controparte_5
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
la cui partecipazione al giudizio è rimasta del tutto marginale e riferita
[...]
ai soli lamentati danni riflessi.
Segue la condanna degli appellati principali alla restituzione di quanto eventualmente già versato dalla in Parte_1 eccesso rispetto alle presenti statuizioni, sia all'esito della provvisionale disposta dal primo giudice, che in esecuzione della sentenza impugnata, anche per la parte non oggetto di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 4304/2018 emessa dal Tribunale di
Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto Parte_1
da e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) Dichiara che la responsabilità del sinistro va ascritta in via concorrente a CP_7
e a nella misura del 50% ciascuno:
[...] Controparte_2
2) Condanna, in solido tra loro, la Parte_1
e al risarcimento dei danni, in favore Controparte_7 Controparte_8
di , nella misura di € 316.891,89, oltre interessi legali e Controparte_2
rivalutazione secondo le indicazioni riportate in parte motiva;
3) Condanna, in solido tra loro, la Parte_1
e al risarcimento dei danni, in favore Controparte_7 Controparte_8
di , nella misura di € 64.302,70, oltre interessi legali e Controparte_3
rivalutazione secondo le indicazioni riportate in parte motiva;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dell'interveniente Controparte_6
5) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da
[...]
e , in proprio e nella qualità di CP_4 Controparte_5
esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra la
[...]
e da un Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
lato, e e , dall'altro, e condanna in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro la Parte_1 Controparte_7
e alla rifusione del restante 50%, che liquida, già al netto Controparte_8
della compensazione, in complessivi € 15.596,50, di cui € 1.000,00 per esborsi, per il primo grado e in € 13.077,50 per il grado di appello, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore dei
Difensori antistatari;
7) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra gli originari convenuti e la Controparte_6
8) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra gli originari convenuti e e , in proprio e Controparte_4 Controparte_5
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
9) condanna gli appellati principali alla restituzione di quanto eventualmente già versato dalla in eccesso rispetto alle Parte_1
presenti statuizioni, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dr. Alessandro Imperia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 3010/2018, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
C.F./P. I.V.A. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
TO NE del Foro di Roma (C.F. – PEC: C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1
quest'ultimo in Roma, alla via della Croce, 44 appellante principale/appellato incidentale
E
(C.F. e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, C.F._3
dagli avv.ti Enrico Iannotta (C.F. – PEC: C.F._4
) e TI D'ET Email_2
(C.F. – PEC: ) del Foro di Latina, C.F._5 Email_3
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via San Godenzo, 15 appellati principali/appellanti incidentali
E
(C.F. , Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
(C.F. in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità C.F._7
genitoriale sulla minore (C.F. , tutti Persona_1 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Tullia Torresi del Foro di Roma (C.F.
– PEC: ), elettivamente C.F._9 Email_4
domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Alberto Cadlolo, 90 appellati principali/appellanti incidentali
E
(C.F./ P. I.V.A. ), nella persona del Controparte_6 P.IVA_2
Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Prota del Foro di Latina (C.F. – PEC: C.F._10 Email_5
) e LE RI del Foro di Roma (C.F. – PEC: C.F._11
) Email_6
appellata
E
(C.F. ) e Controparte_7 C.F._12 Controparte_8
(C.F. ) C.F._13
appellati contumaci
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4304/2018 emessa dal Tribunale di Roma
**
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 4304/2018, pubblicata in data 28.02.2018 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 54660/2013, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dagli attori in relazione al sinistro stradale occorso in Fondi (LT) in data 13.01.2013, ha statuito come segue: “a) dichiara il
Sig. responsabile in via esclusiva in merito al sinistro per cui Controparte_7 è causa;
b) condanna le parti convenute in solido al risarcimento dei danni quantificati in favore del Sig. nella complessiva somma di Controparte_2
euro 507.521,32, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
in favore della Sig.ra nella somma Controparte_3
di euro 120.000,00, in favore dei SI.ri e Controparte_4 CP_5
nella somma di euro 75.000,00 ciascuno, oltre interessi legali a far
[...]
data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo e in favore della Sig.ra
nella qualità di esercente la potestà sulla minore Controparte_5 [...]
nella somma di euro 20.000,00, oltre interessi legali a far data dalla Per_1
pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) condanna le parti convenute in solido a corrispondere a titolo di danni patrimoniali ai SI.ri , Controparte_3
e , anche nella qualità di esercente la Controparte_4 Controparte_5
potestà sulla minore della somma di euro 20.000,00, oltre Persona_1
interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
d) condanna le parti convenute in solido a corrispondere alla intervenuta la complessiva somma di euro 14.380,92, oltre interessi legali a far data dalla domanda sino al soddisfo;
e) condanna le parti convenute in solido a rifondere alla parte attrice le spese di lite, quantificate in complessivi euro 46.000,00, di cui euro 44.000,00 per compensi ed euro 2.000,00 per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
f) condanna parti convenute in solido a rifondere alla intervenuta le spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori come per legge”.
2. Con rituale atto di gravame, la ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte, previa sospensiva,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a. “annullare e riformare la sentenza n. 4304/2018 del 23 – 28.2.2018 del
Tribunale di Roma, Sezione XII Civile, in persona del Giudice Dott.ssa
AO CO, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante”; b. “in ogni caso, anche per l'ipotesi di statuizione di una qualsiasi quota di responsabilità a carico dell'assicurato, procedere ad una nuova e corretta quantificazione del danno effettivamente residuato e comprovato, rigettando ogni ulteriore pretesa”;
c. “condannare gli appellati alla restituzione di tutto quanto loro versato dalla appellante sia a titolo di provvisionale che in esecuzione Pt_2
della sentenza di primo grado, che risultasse non più dovuto in esito al presente grado di giudizio, maggiorato di interessi e rivalutazione dal giorno del versamento a quello dell'effettiva restituzione;
d. “condannare gli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in originale cartaceo in data
08.06.2018, si sono costituiti nel giudizio di gravame gli appellati CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
questi ultima in proprio e nella qualità di esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla minore contestando la fondatezza Persona_1
dell'appello e spiegando altresì appello incidentale, come da conclusioni rassegnate:
a. “rigettare l'istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. per difetto sia di fumus boni iuris che di periculum in mora”;
b. “rigettare l'appello avversario perché inammissibile ed infondato”;
c. “in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione XII, Giudice dott.
CO, alle data 23-28 febbraio 2018, n. 4304 del 2018, nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale degli odierni appellati sulla base delle tabelle di riferimento del Tribunale di Roma invece che sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con ogni consequenziale pronuncia”; d. “con vittoria di spese, onorari e spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in originale cartaceo in data
14.06.2018, si è altresì costituita in giudizio la già Controparte_6
interveniente volontaria in primo grado, così concludendo:
a. “in via preliminare, rigettare la proposta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i requisiti di legge, indubbiamente per quel che concerne la posizione dell'appellante per le ragioni Controparte_6
considerate”;
b. “nel merito, rigettare l'appello siccome proposto dalla
[...]
vverso la sentenza n. 4304/2018 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, Sezione XII Civile, in persona del Giudice
Monocratico d.ssa AO CO, perché inammissibile e/o improcedibile
e, comunque, infondato laddove si intenderebbero censurare parti della decisione favorevoli alla posizione della;
Controparte_6
c. “con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese processuali, oltre
a rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge”.
5. Nel giudizio di gravame, sia che , già Controparte_7 Controparte_8
costituiti in primo grado, ancorché regolarmente intimati, sono rimasti contumaci;
nel corso del procedimento, e Controparte_4 CP_5
quest'ultima in proprio e nella qualità di esercente la potestà
[...]
genitoriale sulla minore si sono costituiti con autonoma Persona_1
comparsa, designando un altro Difensore.
6. Con ordinanza del 22.06.2018, la Corte, in parziale accoglimento dell'istanza di inibitoria proposta dall'appellante principale, a scioglimento della relativa riserva, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella misura del 50% di tutte le somme oggetto di condanna. 7. Con ordinanza del 01.08.2024, la Corte, ritenuta la necessità di disporre una
C.T.U. ai fini della valutazione dei danni patiti da , ha Persona_2
nominato il collegio peritale, nelle persone dei dott.ri e Persona_3 Per_4
[...]
8. La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle forme cartolari ex art. 127-ter c.p.c. in data 29.05.2025, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190, co. 3 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
**
9. Con l'appello principale, la a dedotto: Parte_1
a. quale primo motivo di gravame, la “errata valutazione della responsabilità delle parti e degli elementi probatori acquisiti”, sostenendo l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo alla parte convenuta e assicurata, in virtù della dinamica del sinistro, così come effettivamente svoltosi sulla scorta delle risultanze in atti. In particolare,
l'appellante principale ha evidenziato le pretese incongruenze dell'istruttoria svoltasi in primo grado, sottolineando la fidefacienza del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e, comunque, sia negando che l'esito dell'interrogatorio formale potesse vincolare la parte chiamata in manleva, sia evidenziando l'inattendibilità delle prove testimoniali espletate;
b. con la seconda doglianza, ha criticato la consistenza del danno accordato al chiedendo l'espletamento di C.T.U. (non espletata in CP_5
primo grado), ovvero l'adesione della Corte agli esiti della propria indagine tecnica di parte;
c. in terzo luogo, ha chiesto procedersi a diversa quantificazione, sia del danno non patrimoniale, sia del danno patrimoniale variamente riconosciuto in primo grado;
d. con il quarto motivo di gravame, ha dedotto l'erroneità della quantificazione, con conseguente liquidazione, dei danni riflessi subiti dai prossimi congiunti del danneggiato;
e. con il quinto motivo, ha formulato domanda di restituzione, maggiorata di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al reso, di quanto corrisposto in eccedenza all'esito del giudizio di appello, sia nei confronti degli attori, sia nei confronti dell'impresa interveniente;
f. in sesto luogo, ha puntualizzato di aver dedotto, in sede di scritti difensivi di primo grado, il limite massimale della polizza così come pari a €
2.500.000,00, in uno alla polizza stessa, offerta in comunicazione in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
10. Con l'appello incidentale (cfr. pag. 59 comparsa di risposta), gli appellati principali, con doglianza affidata ad unico motivo, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, laddove questa aveva fatto applicazione, in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, delle meno favorevoli tabelle del
Tribunale di Roma, in luogo del diverso riferimento tabellare del Tribunale di
Milano.
**
11. Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale occorso in Fondi (LT) in data 13.01.2013, alle ore 07.10 circa, tra l'autovettura FIAT 500 (vecchio modello, targata LT149348), condotta e di proprietà di , Controparte_2
e l'autovettura MINI PE (targata DL072TP), condotta da CP_7
e di proprietà di quest'ultima assicurata per
[...] Controparte_8
la responsabilità contro terzi con la compagnia Parte_1
(polizza n. N009890034895).
[...]
12. Per come è emerso dalle risultanze processuali in atti, il sinistro si svolgeva in
Fondi (LT) all'altezza dell'intersezione tra via Stazione e la strada laterale via
Coletta, nelle immediate vicinanze di un distributore di benzina “FINA”.
** 13. Venendo all'esame delle censure mosse alla sentenza impugnata, ritiene la Corte adita che l'appello principale sia parzialmente fondato, per quanto di seguito espresso.
Ed invero, appare in parte condivisibile la critica mossa in fatto dalla laddove l'appellante principale ha Parte_1
proposto una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, che si è pertanto svolto, alla luce delle risultanze in atti, nei termini che seguono.
Alle ore 07.10 circa del 13.01.2013, la vettura MINI PE, condotta da
, viaggiava in direzione del centro cittadino di Fondi (LT), Controparte_7
in area urbana e su strada a medio scorrimento;
il conducente procedeva a velocità elevata (e comunque oltre il limite previsto), nonché in stato di alterazione alcolica, nonostante le condizioni metereologiche e della strada non pienamente favorevoli.
Nel mentre la sopraggiungeva spedita, la FIAT 500, condotta CP_9
da , impegnava la carreggiata, immettendosi dalla Controparte_2
laterale via Coletta su via Stazione, svolgendo una parabola verso sinistra.
Dopo un vano tentativo di evitare la FIAT 500, sterzando bruscamente verso sinistra (il centro della carreggiata), la impattava contro CP_9
l'autovettura del che nel frattempo aveva appena completato la CP_5
propria manovra di immissione da via Coletta e si trovava dunque in prossimità dell'intersezione.
13.1 Ed invero, la dinamica dell'incidente così come ricostruita non trovava piena descrizione nel verbale dei Carabinieri intervenienti della Stazione di Fondi
(LT), che rilevavano inizialmente trattarsi, sulla scorta di quanto constatato sul posto in punto di dichiarazioni dei presenti e di danni alle vetture, di
“scontro laterale tra veicoli”.
Di contro, la dinamica che vede interessati un veicolo sopraggiungente (
[...]
) e un veicolo appena uscito dalla via laterale ( si CP_9 CP_10
appalesa coerente con quanto risulta dai reperti fotografici in atti, laddove la ha riportato segni di impatto sulla parte posteriore (il lamierato è CP_10
di limitata estensione) e sulla fiancata sinistra (parte posteriore), e la
[...]
sulla parte anteriore destra: situazione, questa, che è del tutto CP_9
rispondente alla dinamica per cui, immessasi dalla via laterale con parabola a sinistra (da via Coletta a via Stazione, direzione Fondi centro), la CP_10
era colpita nel lato più al centro della corsia di marcia, pur a fronte di un vano tentativo della sopraggiungente di schivare l'ostacolo CP_9
sterzando bruscamente a sinistra (verso il centro della strada).
13.2 Né è in alcun modo contestato che il conducente della provenisse CP_10
effettivamente da via Coletta, e dunque dal segnale di STOP, e si fosse così immesso nella direttrice principale, atteso che è lo stesso ad CP_5
aver riferito al Tribunale, in sede di interrogatorio formale, “[…] ricordo di essermi fermato allo stop e poi sono ripartito quando mi sono accorto che non arrivava nessuno”, rimanendo piuttosto contestato solo il momento temporale dell'immissione su via Stazione. Ed invero, nelle note autorizzate successive all'espletamento dell'interrogatorio formale, è la stessa parte attrice a puntualizzare “che l'incidente si verificava dopo che l'autovettura
Fiat 500, che proveniva da via Coletta, si era completamente immessa su via
Stazione ed aveva già percorso alcuni metri, trovandosi al momento dello scontro con l'autovettura Mini Cooper in corrispondenza della stazione di carburante ivi presente”.
Non si può, ancora, verosimilmente ipotizzare che l'immissione fosse avvenuta da tempo significativo, atteso che l'impatto è pacificamente avvenuto a pochi metri dall'intersezione tra via Stazione e via Coletta, nel brevissimo spazio ricompreso tra l'incrocio ed il distributore di benzina
“FINA”.
Il sinistro, così come ricostruito, è dunque pure globalmente coerente con quanto dichiarato dal nell'assoluta immediatezza dei fatti: “Sì, CP_7
questa mattina stavo a bordo della mia Mini Cooper targata DL072TP e, nell'occasione dovendomi ritirare a casa stavo percorrendo la via Stazione, con direzione di marcia centro Fondi, quando ad un tratto nei pressi del distributore di benzina Fina ho notato una vettura Fiat 500 di colore rosso che non curandosi del segnale di STOP, che aveva, usciva dalla traversa denominata via Coletta, e si immetteva sulla carreggiata, per cui avendomi ostruito la mia corsia di marcia, cercavo di evitarla, ma non riuscivo urtandola nella parte posteriore sinistra. Tale urto è stato dovuto alla mia manovra istintiva nel cercare di evitare la vettura che mi era uscita davanti
[…]”.
13.3 Invero, anche le prove testimoniali svolte in primo grado, complessivamente considerate, avvalorano la dinamica di uno scontro tra il veicolo sopraggiungente e un'auto appena immessasi sull'asse viario principale.
Nulla spostano, di contro, in punto di ricostruzione della dinamica dell'incidente, i disegni planimetrici offerti dagli operanti ed allegati al verbale di intervento, atteso che questi attestano, all'evidenza, la posizione dei veicoli ad incidente già verificatosi, senza riprodurre la dinamica né indicare le rispettive direzioni e posizioni originarie.
13.4 Non può in ogni caso condividersi, di contro, la prospettazione in diritto dell'appellante principale, laddove la stessa ritiene che il verbale redatto dagli operanti sia dotato di fidefacienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c.
Difatti, detto atto pubblico fa piena prova, per quanto interessa, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in propria presenza;
nel caso di specie, i Carabinieri sono intervenuti sul luogo del sinistro solo alle ore 07.50, non avendo dunque potuto direttamente apprezzare la dinamica del sinistro, svoltosi alle ore 07.10/07.15. Di talché, allo stato, la ricostruzione della dinamica, così come effettuata dagli operanti, non è dotata di fede pubblica,
e rappresenta una prova liberamente valutabile dal giudice in uno agli altri elementi di prova acquisiti in atti.
L'assunto, già desumibile dai principi generali, nonché dalla lettera della legge, trova ampia condivisione anche nella giurisprudenza di Cassazione, che ha chiarito come “con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino
a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – […] anche relativamente
“agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento […]”
(cfr. Cass., Sez. III, n. 29320/2022). Nel detto ordine di principi, anche la giurisprudenza citata da parte appellante (cfr. Cass., Sez. III, n. 3282/2006), allorché certifica la fidefacienza del verbale “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”, si riferisce dunque a dati immediatamente percepibili dai pubblici ufficiali, escludendo così la fede pubblica rispetto alle valutazioni da questi formulate.
Di qui, anche a prescindere dalla dicitura “scontro laterale tra veicoli”, inizialmente riportata a penna e poi sconfessata in sede di prova testimoniale dal Mar. C. CC , il verbale degli intervenienti Testimone_1
assume in ogni caso il valore probatorio semplice di cui all'art. 116 c.p.c., senza vincolare il giudice nella ricostruzione del fatto.
13.5 Merita invece condivisione l'ulteriore prospettazione con la quale la ostiene di non essere vincolata agli Parte_1
esiti confessori dell'interrogatorio formale reso dalla parte convenuta, allorché quest'ultima, all'udienza del 28.05.2015, ha confermato la versione dei fatti così come proposta da parte attrice. Ed invero, è principio pacifico quello per cui, nell'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo (quale è quello tra il conducente e l'assicuratore), il contenuto della confessione resa all'esito di interrogatorio formale non assurge a prova legale nei confronti del litisconsorte facoltativo, nei cui confronti assume piuttosto il valore di prova liberamente apprezzabile dal giudice;
di qui, gli esiti dell'interrogatorio medesimo non vincolano il giudice nella decisione della posizione dell'assicurazione, nei cui confronti continua a vigere l'ordinario criterio di riparto dei carichi di prova.
Tale principio è vieppiù confermato, mutatis mutandis, dal fatto che la legge, all'art. 2733 c.c. e così già per la fattispecie del litisconsorzio necessario, si è premurata di precisare che la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.
La prospettazione qui sposata dalla Corte, invero, trova amplissima condivisione nella giurisprudenza di legittimità, che non ha mancato di precisare, anche a collazione di propri precedenti, come nell'ipotesi di litisconsorzio meramente facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria (Cass. 04/05/2004, n. 8458); e che, in particolare, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il contenuto della confessione stragiudiziale resa dal conducente del veicolo assicurato non è vincolante nei confronti del confitente, né nei confronti dell'impresa di assicurazioni, ma soltanto liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. 13/05/2010, n.
11595)”. 13.6 Alla luce delle risultanze suindicate, la decisione del Tribunale di addossare l'intera responsabilità del sinistro al non appare condivisibile, CP_7
mentre sussiste una responsabilità concorrente in capo ai due conducenti, egualmente coinvolti nel sinistro, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito riportate.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., grava sul conducente l'obbligo di risarcire il danno prodotto a persone o cose, ivi compresi altri veicoli e loro conducenti, causato dalla circolazione del veicolo. In caso di scontro tra più veicoli, al fine di ripartire la relativa responsabilità, il giudice è dunque tenuto, nella pacifica sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito, ad indagare l'avvenuto rispetto delle regole cautelari in capo ad entrambi i conducenti.
Nel caso di specie, si è visto come il alla guida della CP_7 [...]
, abbia proceduto a velocità tale da impedire l'arresto tempestivo CP_9
del veicolo, anche alla luce delle sfavorevoli condizioni metereologiche e della strada (il verbale di intervento, che su questo fa piena prova, riporta
“condizioni atmosferiche: pioggia in atto” e “fondo stradale: bagnato- pioggia”). Nel far ciò, lo stesso è senz'altro incorso nella violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S., che prevede espressamente, al co. 2, l'obbligo per il conducente di “sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del [proprio] campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; vieppiù che, al successivo co. 3, la legge impone un livello ancor più ampio di cautela in prossimità degli incroci, laddove prevede che “in particolare, il conducente deve regolare la velocità […] in prossimità delle intersezioni”, e, al co. 4, che “il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli […]”. Difatti, è del tutto verosimile che il abbia proceduto a velocità CP_7
superiore a quella consentita per la circolazione nel centro abitato, sì da non poter evitare l'impatto con l'autovettura FIAT 500, di lì a poco immessasi su via Stazione. Ed invero, l'elevata velocità trova diretto riscontro nell'impossibilità di arrestare la marcia, nonché negli ingenti danni riportati dal veicolo tamponato.
Tanto si afferma, evidenziando che il fondo stradale bagnato e le condizioni di pioggia avrebbero certamente imposto al un ancor più elevato CP_7
standard cautelare.
Al contempo, è stato del pari accertato dagli operanti come il si CP_7
trovasse, al momento del sinistro, in stato di alterazione alcolica lieve, in violazione del disposto dell'art. 186, co. 2, lett. a), recante un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0.8 g/l.
13.7 Ciò posto, la circostanza che il abbia pacificamente violato le CP_7
previsioni del Codice della Strada ed abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione, non essendo riuscito ad evitare l'impatto, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida del danneggiato, in linea con il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, per cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass., Sez. III, n. 23431/2014).
Al riguardo, va posta in luce la violazione della regola cautelare in capo al allorché questi, pur a fronte del segnale di STOP che CP_5
insisteva su via Coletta, nella presenza tanto della segnaletica verticale, quanto della segnaletica orizzontale (come riportato nel verbale degli intervenienti), si immetteva comunque su via Stazione, così impegnando la carreggiata nel sopraggiungere della . CP_9
Pertanto, il danneggiato ha senz'altro violato l'art. 145 C.d.S., laddove al co.
5, prevede espressamente che “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente dall'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”, a precisazione della regola generale di cui al co. 1, per cui “i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Tanto si afferma, nel rammentare che la giurisprudenza di Cassazione ha già da tempo precisato che “il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti
l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli
[…]” (cfr. Cass., Sez. III, n. 30993/2018).
In tal senso, non può che evidenziarsi, in questa sede, come il primo giudice abbia omesso di valorizzare la presenza del segnale di STOP e della relativa segnaletica orizzontale e così, in capo al il violato obbligo di CP_5
dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, ancorché questo si trovasse ancora in lontananza al momento dell'immissione.
Nella rilevata concorrente incidenza causale delle condotte del danneggiato e del danneggiante, alle quali va assegnata pari rilevanza, in parziale riforma della sentenza gravata, la responsabilità del sinistro deve essere ascritta al e al nella misura del 50% ciascuno. CP_7 CP_5
14. Meritano, altresì, accoglimento il secondo e il terzo motivo dell'appello principale, che possono per connessione trattarsi unitariamente, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale nominato dalla Corte che ha quantificato:
a. l'invalidità permanente nella misura del 65%, disattendendo, in sede di versione definitiva dell'elaborato peritale, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte attorea, che ritenevano piuttosto sussistente un danno biologico permanente nella misura del 100%;
b. l'invalidità temporanea assoluta (al 100%) in mesi 5 (giorni 150), e l'invalidità temporanea parziale (al 75%) in giorni 80.
L'indagine tecnica ufficiosa, le cui risultanze vanno condivise perché frutto di un lavoro accurato e puntuale, ha, avuto, invero, un esito quasi sovrapponibile alla perizia svolta, su invito del giudice di prime cure, dai consulenti tecnici della compagnia assicuratrice, che aveva a suo tempo concluso:
a. per la quantificazione dell'invalidità permanente al 60%;
b. per la quantificazione dell'invalidità temporanea assoluta (al 100%) in giorni 90, e per la quantificazione dell'invalidità temporanea parziale
(al 75%) in giorni 90.
Il danno va, quindi, accertato nella misura suindicata, con conseguente riforma della pronuncia che ha stimato l'invalidità permanente, in difetto di accertamento tecnico, nella maggior misura del 75%.
15. Passando alla quantificazione del danno, con la propria censura incidentale,
l'appellato principale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, con riferimento al capo in cui questa ha fatto applicazione, ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, delle cd. Tabelle del Tribunale di Roma,
e non già delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano.
Ad avviso della Corte, la censura è fondata, posto che, al fine di garantire l'uniformità di trattamento – in linea con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
– nonché per ragioni di certezza del diritto, è d'obbligo per il giudice adottare un criterio tabellare uniforme per la liquidazione equitativa del danno biologico. In tal senso, va condivisa la giurisprudenza di Cassazione che oramai costantemente afferma che “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento le tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che
l'eccezionalità imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (cfr. Cass., Sez. VI, n. 20292/2022). Dovendosi procedere ad una nuova liquidazione del danno, ritiene la Corte, in ossequio alla giurisprudenza sopra menzionata e in continuità con il proprio orientamento interpretativo, di dare applicazione ai criteri tabellari formulati dal
Tribunale di Milano, che maggiormente si attagliano alle specificità del caso concreto occorso all'esame.
Nell'effettuazione del conteggio trovano ingresso i criteri dettati dalla Corte di
Cassazione, proprio in relazione alle Tabelle di Milano, secondo cui “attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo” (Cass. 7892/24).
Nella fattispecie oggetto di causa, ricorrono i presupposti per l'applicazione integrale delle Tabelle milanesi approvate nel 2024 (ossia nella versione più recente, Cass. 24155/18), comprensive della quota diretta a risarcire il danno morale, atteso che la sofferenza soggettiva, ovvero l'afflizione morale, ben può desumersi dalla gravità e dalla tipologia della lesione subita, fortemente limitativa delle attività di vita del CP_5
Non può, invece, trovare ingresso la personalizzazione del danno, il cui riconoscimento presuppone che il danneggiato indichi - e provi - le particolarità della propria situazione, tali da giustificare una maggiorazione dei parametri approntati dalle Tabelle per soggetti della medesima età che abbiano patito danni della stessa entità, mentre in proposito è mancato qualsiasi riscontro (Cass.
19922/23).
Di qui, ritenute condivisibili le stime dei CC.TT.UU., nell'applicazione del criterio di cui alle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del
Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del danneggiato (59 anni al momento del sinistro), della gravità dei postumi permanenti e dell'inabilità temporanea, il danno va quantificato nei termini che seguono:
- € 605.223,00 corrispondente a 65 punti di invalidità e comprensivi di incremento per sofferenza morale;
- € 17.250,00 per il danno non patrimoniale derivante da invalidità temporanea assoluta;
- € 6.900,00 per il danno non patrimoniale derivante da invalidità temporanea parziale.
Il danno non patrimoniale patito da risulta, quindi, pari Controparte_2
a complessivi € 629.373,00 e, per effetto della decurtazione del 50%, il risarcimento dovuto ammonta a € 314.686,50.
Per quanto attiene al risarcimento del danno da mancato guadagno, con particolare riferimento al reddito da lavoro dipendente vantato dal nei confronti della va CP_5 Controparte_6
ulteriormente accolta la censura proposta dall'appellante principale, risultando inidoneo alla relativa prova il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2010, 2011 e 2012.
Segnatamente, detta allegazione appare insufficiente a determinare la fondatezza della pretesa, atteso che - a prescindere dalla mancata erogazione degli emolumenti ad opera dell'impresa - si deve senz'altro presumere che il abbia beneficiato dei sostegni derivanti dalle erogazioni di CP_5
previdenza sociale, né ciò è stato tantomeno negato da alcuna delle parti coinvolte.
Con riguardo, da ultimo, alla censura relativa alla refusione delle spese mediche sostenute da , la Corte ritiene di condividere le Controparte_2
conclusioni tecniche del collegio peritale, il quale, in risposta al quarto quesito formulato dal Collegio, ha specificato che tra queste vanno ascritte “quelle relative alle consulenze specialistiche ed alla terapia fisica riabilitativa che ammontano a complessivi € 4.410,78 (quattromilaquattrocentodieci/78) […]”, in quanto direttamente legate al sinistro.
Le ulteriori spese, variamente documentate da parte attrice sin dal primo grado, rientrano tra gli esborsi superflui o comunque, nell'assenza della relativa prova circostanziata, non direttamente connesse all'incidente per cui è causa;
di talché, ne va negata la risarcibilità a carico dell'appellato, con conseguente riforma della pronuncia che ha accordato il maggior importo di € 75.000,00.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata, le spese mediche così come complessivamente quantificate andranno sopportate, alla luce della rilevata responsabilità concorrente, nella misura del 50% tra danneggiante e danneggiato, risultando pari a € 2.205,39.
16. Con riferimento al quarto motivo di gravame, con cui la
[...]
ha dedotto l'erroneità della quantificazione, nonché Parte_1
della relativa liquidazione, dei danni riflessi nei confronti dei prossimi congiunti di , la Corte ritiene di affermarne la fondatezza solo Controparte_2
parziale.
Essendo provata in atti la sussistenza del rapporto parentale, tale da confermare la legittimazione attiva dei congiunti, giova qui puntualizzare come il danno riflesso nei confronti degli stessi, ancorché senz'altro astrattamente configurabile, risulti allo stato fornito di prova nei soli riguardi della coniuge del danneggiato , dal momento che si può presumere, anche Controparte_3
alla luce di quanto versato in atti, che quest'ultima abbia patito una rilevante sofferenza per la situazione di infermità del congiunto e uno sconvolgimento delle proprie abitudini nell'ambito familiare.
Per la liquidazione del relativo danno, andrà piuttosto fatto uso delle Tabelle del
Tribunale di Roma, atteso che i riferimenti tabellari di Milano non hanno ancora elaborato un compiuto schema relativo ai danni riflessi dei prossimi congiunti del macroleso (sul punto, cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 13540/2023: “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti “ in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non
è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio», come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice “…valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato» (punto 17 delle “domande e risposte”, all.2 delle tabelle milanesi ed.
2022)”.
In applicazione dei valori tabellari varati dal Tribunale di Roma nel 2025, tenendo conto della tipologia di rapporto di coniugio (punti 20), dell'età del danneggiato (punti 5) e dell'età del congiunto da risarcire (punti 3), nonché dell'invalidità permanente riportata (65%) e dell'assenza di alcuna allegazione relativa ad eventuali provvidenze di assistenza sociale accordate dallo Stato, in riforma della sentenza di prime cure, il danno patito da Controparte_3
ammonta a € 128.603,38 (punto base € 3.533,06 per danno soggettivo + €
3.533,06 per sconvolgimento della vita = € 7.066,12 x 28 punti x 65%).
Anche tale voce di danno, alla luce della ravvisata responsabilità concorrente, andrà dunque sopportata in egual misura (al 50%) dalle parti, risultando pari a €
64.302,70. Per gli altri congiunti (ossia i figli e la nipote, che all'epoca aveva poco più di due mesi), la pretesa risulta, di contro, sfornita di adeguati riscontri probatori, atteso che gli stessi hanno mancato di dedurre e provare alcunché in merito all'intensità del rapporto relazionale e affettivo effettivamente intercorrente con il danneggiato, con la conseguenza che il dedotto “danno non patrimoniale devastante” da liquidarsi in via equitativa (cfr. pag. 53 comparsa di risposta in appello) è rimasto allo stato della mera asserzione.
Il Collegio ritiene, infatti, condivisibile quell'impostazione per cui i congiunti risultano titolari di una posizione soggettiva direttamente (e non, al contrario, solo indirettamente) attinta dall'illecito, che in quanto tale soggiace alle ordinarie regole di riparto dei carichi probatori, se del caso facendo uso della prova presuntiva;
senza che ciò, segnatamente, esenti la parte dal dedurre e provare quantomeno i fatti noti alla base della presunzione (cfr. Cass., Sez. III,
n. 17058/2017; Cass., Sez. III, n. 2228/2012).
La pretesa avanzata dagli altri congiunti del danneggiato deve essere, quindi, rigettata.
17. In integrale accoglimento dell'ulteriore motivo di gravame, ritiene la Corte che, in riforma della sentenza di prime cure, vada disattesa la domanda della
[...]
interveniente volontaria in primo grado, di veder risarciti Controparte_6
i pretesi danni, subiti “a seguito della ridotta capacità produttiva dell'azienda da liquidarsi anche in via equitativa” (cfr. comparsa di intervento in primo grado).
Ed invero, allo stato, l'asserito danno non risulta assistito da adeguato compendio probatorio, sì da potersi effettivamente ritenere che l'impresa non abbia potuto altrimenti far fronte all'assenza per malattia del dipendente, ovvero che abbia per ciò subito un nocumento alla capacità produttiva o che abbia disatteso commesse avanzate da terzi.
Anche sul punto, pertanto, la sentenza di prime cure andrà così riformata. 18. In conclusione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la parte appellante principale a condannata, in Parte_1
solido con il conducente ed il proprietario del veicolo rimasti contumaci, al pagamento delle somme complessive - calcolate all'attualità - di € 316.891,89 (€
314.686,50 +€ 2.205.39) in favore di e di € 64.302,70 Controparte_2
in favore di . Controparte_3
Trattandosi di debito di valore, ai danneggiati spettano, altresì, gli interessi compensativi calcolati devalutando gli importi suindicati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi al tasso legale sulle somme via via rivalutate anno per anno sulla base degli indici Istat.
19. Per quanto attiene al governo delle spese del procedimento, alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della riconosciuta responsabilità concorrente in capo al danneggiante (e al suo assicuratore) e al danneggiato, ricorrono i presupposti per disporne la compensazione nella misura della metà per entrambi i gradi di giudizio, condannando in solido la Parte_1
e alla rifusione del restante 50% in Controparte_7 Controparte_8
favore di e di . Segue la Controparte_2 Controparte_3
liquidazione come da dispositivo, in ragione dell'importo accordato e alla stregua dei valori tabellari medi, avuto riguardo alla corrispondente complessità della controversia, con distrazione in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra gli originari convenuti e la essendo l'impresa Controparte_6
intervenuta volontariamente in giudizio;
analogo provvedimento va adottato con riguardo alla posizione di e , in Controparte_4 Controparte_5
proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
la cui partecipazione al giudizio è rimasta del tutto marginale e riferita
[...]
ai soli lamentati danni riflessi.
Segue la condanna degli appellati principali alla restituzione di quanto eventualmente già versato dalla in Parte_1 eccesso rispetto alle presenti statuizioni, sia all'esito della provvisionale disposta dal primo giudice, che in esecuzione della sentenza impugnata, anche per la parte non oggetto di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 4304/2018 emessa dal Tribunale di
Roma, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla
[...]
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto Parte_1
da e , così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) Dichiara che la responsabilità del sinistro va ascritta in via concorrente a CP_7
e a nella misura del 50% ciascuno:
[...] Controparte_2
2) Condanna, in solido tra loro, la Parte_1
e al risarcimento dei danni, in favore Controparte_7 Controparte_8
di , nella misura di € 316.891,89, oltre interessi legali e Controparte_2
rivalutazione secondo le indicazioni riportate in parte motiva;
3) Condanna, in solido tra loro, la Parte_1
e al risarcimento dei danni, in favore Controparte_7 Controparte_8
di , nella misura di € 64.302,70, oltre interessi legali e Controparte_3
rivalutazione secondo le indicazioni riportate in parte motiva;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno formulata dell'interveniente Controparte_6
5) Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da
[...]
e , in proprio e nella qualità di CP_4 Controparte_5
esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
6) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra la
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e da un Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
lato, e e , dall'altro, e condanna in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro la Parte_1 Controparte_7
e alla rifusione del restante 50%, che liquida, già al netto Controparte_8
della compensazione, in complessivi € 15.596,50, di cui € 1.000,00 per esborsi, per il primo grado e in € 13.077,50 per il grado di appello, oltre oneri accessori e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore dei
Difensori antistatari;
7) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra gli originari convenuti e la Controparte_6
8) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra gli originari convenuti e e , in proprio e Controparte_4 Controparte_5
nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
9) condanna gli appellati principali alla restituzione di quanto eventualmente già versato dalla in eccesso rispetto alle Parte_1
presenti statuizioni, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dr. Alessandro Imperia.