Art. 2.
All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato e' tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.
All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.
L'impiegato e' tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene lo importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.