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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite RG 1119/2025, RG 1181/2025 e RG 1532/2025 promosse da
[...]
, ed , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
forza di procure depositate nei fascicoli informatici, dagli avv. Giovanni Rinaldi, Walter
EL, FA GA e IC ER ricorrenti
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con separati ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., i sig.
[...]
, ed , premesso di aver lavorato Parte_1 Parte_2 Parte_3
come docenti alle dipendenze del (in breve anche solo Controparte_1
Cont
) in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche, hanno lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti.
I ricorrenti hanno pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, come CP_1
meglio precisato nelle conclusioni dei ricorsi, il pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti, rispettivamente:
- quanto a negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2023/2024, per complessivi euro 4.516,48;
- quanto a negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi Parte_2
euro 3.376,86;
- quanto a negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per complessivi Parte_3
euro 3.537,93;
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito CP_1
la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione e chiedendone pertanto la reiezione. Il ha altresì eccepito la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
Deve premettersi in fatto che sono pacifici i periodi di insegnamento dei ricorrenti, in esecuzione di contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9°
C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la
2 fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia
tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
“La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è
obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie
d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, che ha disposto, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e
3 contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012).
L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'orami consolidato orientamento della Corte di Cassazione, alle cui motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., è necessario “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228
del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della
4 cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio
diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la Pagina 6 di 8
perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore
sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare
all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in
nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024 n.
29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968)
5 Deve pertanto escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), di cui all'art. 1, 54, della L. n. 228/2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, come evincibile dai principi di diritto espressi in via del tutto generale dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Nella specie non è contestato che i ricorrenti non abbiano chiesto di fruire dei giorni di ferie indicati nei ricorsi e che, quindi, non siano stati autorizzati a fruirne, trovandosi pertanto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, in una condizione di disponibilità, ben diversa rispetto a quella di chi sia in ferie.
In ogni caso il convenuto non ha assolto all'onere probatorio da cui era CP_1
gravato, non avendo dimostrato di avere invitato parte ricorrente ad fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che “la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale
invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso
6 che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 20 giugno 2023 n. 17643).
La prescrizione decorre pertanto soltanto dalla risoluzione di ciascun rapporto di lavoro.
Essendo il termine di prescrizione decennale (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3021; Cass. 29 maggio 2018 n. 13473; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1757 ) e tenuto conto degli aa.ss. cui si riferiscono le domande, nessun credito risulta pertanto prescritto.
Il convenuto non ha contestato i conteggi elaborati dai ricorrenti, né CP_1
quanto ai giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita
(giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e
35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), agli eventuali periodi di assenza, ai giorni di festività sopresse complessivamente spettanti, ai giorni di ferie richiesti in corso di anno scolastico e a quelli residui, né quanto all'ammontare dello “stipendio giornaliero” e, quindi, dell'indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni residui per l'importo dello “stipendio giornaliero”).
Per la quantificazione dei crediti deve pertanto farsi riferimento ai conteggi in atti, in quanto non specificamente contestati dal . CP_1
Su tali somme spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, antistatario. Ai sensi del medesimo art 4 co. 2, dal momento dell'avvenuta riunione dei procedimenti (e quindi nella specie per la fase decisionale), spetta un unico compenso, con
7 un minimo aumento attesa la serialità del contenzioso e il limitato impegno richiesto per la differenziazione delle posizioni.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di indennità CP_2
sostitutiva delle ferie non godute, con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi,
rispettivamente a complessivi euro 4.516,48, a Parte_1 Pt_2
complessivi euro 3.376,86, a complessivi euro 3.537,93, il tutto
[...] Parte_3
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Giovanni Rinaldi, Walter EL, FA GA e IC ER.
Genova, 28 ottobre 2025
Il Giudice
AR ID TT
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa AR ID SCOTTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite RG 1119/2025, RG 1181/2025 e RG 1532/2025 promosse da
[...]
, ed , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
forza di procure depositate nei fascicoli informatici, dagli avv. Giovanni Rinaldi, Walter
EL, FA GA e IC ER ricorrenti
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Lorenzo Calvi (delegato dal dirigente pro tempore dell' ) Controparte_3
convenuto dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con separati ricorsi, poi riuniti ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., i sig.
[...]
, ed , premesso di aver lavorato Parte_1 Parte_2 Parte_3
come docenti alle dipendenze del (in breve anche solo Controparte_1
Cont
) in forza di reiterati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche, hanno lamentato di non aver goduto integralmente delle ferie maturate nel corso di detti contratti.
I ricorrenti hanno pertanto convenuto in giudizio il chiedendo, come CP_1
meglio precisato nelle conclusioni dei ricorsi, il pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti, rispettivamente:
- quanto a negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2023/2024, per complessivi euro 4.516,48;
- quanto a negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per complessivi Parte_2
euro 3.376,86;
- quanto a negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per complessivi Parte_3
euro 3.537,93;
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito CP_1
la fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione e chiedendone pertanto la reiezione. Il ha altresì eccepito la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa è stata discussa oralmente e viene decisa, con sentenza con motivazione contestuale, senza necessità di attività istruttoria.
Le domande sono fondate per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto.
Deve premettersi in fatto che sono pacifici i periodi di insegnamento dei ricorrenti, in esecuzione di contratti a tempo determinato indicati nei ricorsi.
La disciplina delle ferie dei docenti era inizialmente contenuta nell'art. 13 co. 9°
C.C.N.L. 29 novembre 2007 del comparto scuola (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) ai cui sensi “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la
2 fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative”.
Ai sensi del successivo art. 19, “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia
tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di
impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
“La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è
obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e
l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie
d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine” (Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968).
Successivamente è peraltro intervenuto l'art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, che ha disposto, in via generale, che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e
3 contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto” (e cioè dal 7 luglio 2012).
L'art. 1, ai commi 54-56, legge n. 228/2012 ha tuttavia introdotto alcune deroghe a tale principio, stabilendo che:
- “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di
sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
(comma 55);
- “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
(comma 56).
Secondo l'orami consolidato orientamento della Corte di Cassazione, alle cui motivazioni può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., è necessario “interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228
del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della
4 cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio
diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la Pagina 6 di 8
perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore
sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare
all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. 21. Pertanto, in
nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”
(Cass. 5 maggio 2022 n. 14268; Cass. 15 maggio 2024 n. 13440; Cass. 6 novembre 2024 n.
29597; Cass. 7 maggio 2025 n. 11968)
5 Deve pertanto escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative), di cui all'art. 1, 54, della L. n. 228/2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Tale principio trova applicazione non soltanto al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ma a tutti i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, come evincibile dai principi di diritto espressi in via del tutto generale dalle sentenze citate (cfr. in particolare Cass.. 14268/2002, n. 13440/2024 e 11968/2025).
Nella specie non è contestato che i ricorrenti non abbiano chiesto di fruire dei giorni di ferie indicati nei ricorsi e che, quindi, non siano stati autorizzati a fruirne, trovandosi pertanto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, in una condizione di disponibilità, ben diversa rispetto a quella di chi sia in ferie.
In ogni caso il convenuto non ha assolto all'onere probatorio da cui era CP_1
gravato, non avendo dimostrato di avere invitato parte ricorrente ad fruire delle ferie e di averla informata che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita delle stesse e della relativa indennità, né tantomeno ha indicato eventuali giorni di ferie fruiti nel corso degli anni scolastici di cui si discute, né d'altro canto, come più volte evidenziato, possono ritenersi automaticamente fruiti i giorni di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Quanto poi all'eccezione di prescrizione deve rilevarsi che “la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale
invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso
6 che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. 20 giugno 2023 n. 17643).
La prescrizione decorre pertanto soltanto dalla risoluzione di ciascun rapporto di lavoro.
Essendo il termine di prescrizione decennale (Cass. 10 febbraio 2020 n. 3021; Cass. 29 maggio 2018 n. 13473; Cass. 29 gennaio 2016 n. 1757 ) e tenuto conto degli aa.ss. cui si riferiscono le domande, nessun credito risulta pertanto prescritto.
Il convenuto non ha contestato i conteggi elaborati dai ricorrenti, né CP_1
quanto ai giorni di ferie complessivamente spettanti in relazione all'anzianità conseguita
(giorni da calcolarsi ai sensi degli artt. 19 CCNL Comparto scuola 2006-2009 e
35 CCNL Comparto istruzione e ricerca 2019-2021, a partire da 32/30 giorni, in proporzione al servizio prestato), agli eventuali periodi di assenza, ai giorni di festività sopresse complessivamente spettanti, ai giorni di ferie richiesti in corso di anno scolastico e a quelli residui, né quanto all'ammontare dello “stipendio giornaliero” e, quindi, dell'indennità sostitutiva (calcolata moltiplicando i giorni residui per l'importo dello “stipendio giornaliero”).
Per la quantificazione dei crediti deve pertanto farsi riferimento ai conteggi in atti, in quanto non specificamente contestati dal . CP_1
Su tali somme spetta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalle singole maturazioni annuali al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della serialità del contenzioso, delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della minima attività processuale svolta), con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti, antistatario. Ai sensi del medesimo art 4 co. 2, dal momento dell'avvenuta riunione dei procedimenti (e quindi nella specie per la fase decisionale), spetta un unico compenso, con
7 un minimo aumento attesa la serialità del contenzioso e il limitato impegno richiesto per la differenziazione delle posizioni.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione,
eccezione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di indennità CP_2
sostitutiva delle ferie non godute, con riferimento agli anni scolastici indicati nei ricorsi,
rispettivamente a complessivi euro 4.516,48, a Parte_1 Pt_2
complessivi euro 3.376,86, a complessivi euro 3.537,93, il tutto
[...] Parte_3
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalle singole maturazioni annuali al saldo;
- condanna altresì il convenuto a rifondere ai ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Giovanni Rinaldi, Walter EL, FA GA e IC ER.
Genova, 28 ottobre 2025
Il Giudice
AR ID TT
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