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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 1396/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Vincenzo Sergio Parte_1 C.F._1
VITALE, P.zza Maria Adelaide di Savoia, n. 5,
Milano
- parte attrice opponente - contro
(C.F./ P.Iva: ), con il proc. dom. Avv.to Teodora TEOFILATTO, Piazzale CP_1 P.IVA_1
Luigi Sturzo, n. 15, Roma
- parte convenuta opposta -
Le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 23.2.2024, iscritto a ruolo il 26.2.2024, il sig. ha Parte_1 opposto il decreto ingiuntivo n. 144/2024 (n. 7753/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Monza Contro il 13-15.1.2024 a favore di (nel prosieguo, per brevità, per l'importo di € CP_1
10.361,03 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), azionato in relazione a credito ceduto – nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 – da
[...] Contro
a e relativo a contratto di locazione finanziaria (avente Controparte_2 ad oggetto il veicolo BMW 218d tg. FF999XL), risolto da per inadempimento CP_2 del sig. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, la difesa attorea – per quanto qui di interesse – ha invocato:
a) la nullità della procura alle liti (e, così, degli atti conseguenti e successivi) conferita da all'Avv.to Teodora TEOFILATTO, perché rilasciata dall'Avv.to Giovanni SC (Presidente Contro del CdA di , iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Roma e, quindi, ex art. 18 L. 247/2012 – esercente attività professionale incompatibile con la carica di amministratore di società commerciale (cfr. pagg.
4-5 dell'atto di citazione); Contr b) l'omessa notifica/comunicazione della cessione del credito da a Controparte_3
(cfr. pagg.
5-6 dell'atto di citazione); c) la circostanza che il credito di cui è causa non è oggetto dell'accordo quadro di cessione
, cessione in ogni caso avvenuta in momento successivo alla cessazione di CP_4 efficacia dell'accordo quadro de quo (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di citazione); d) l'inesatta determinazione del debito facente capo al sig. per mancata valorizzazione Pt_1 del corrispettivo del patto di riacquisto dell'auto a carico del concessionario e, comunque, essendo stato il veicolo venduto per somma inferiore al suo valore (cfr. pagg.
7-8 dell'atto di citazione); Contr e) l'assoluta incertezza delle modalità del calcolo da parte di (cfr. pagg.
8-9 dell'atto di citazione).
Contro
costituitasi in giudizio in qualità di mandataria di ha contestato la Controparte_3 fondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, chiedendo – attribuita esecutività ex art. 648 c.p.c. – di confermare il d.i.; con vittoria delle spese di lite (da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario), nonché condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. D. DE GIORGIO); riassegnato il procedimento allo scrivente;
convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss.
c.p.c. (cfr. decreto 20.5.2024 in pari data depositato a PCT); attribuita – in accoglimento della istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta – esecutività al d.i. e rigettate le istanze istruttorie articolate dall'opponente (senza che quella opposta abbia chiesto l'ammissione di mezzi di prova), non avendo alcuna delle parti avanzato istanza per la fissazione dei termini, la causa è stata ritenuta matura per la decisione (cfr. ordinanza 25.7.2024, depositata a PCT in pari data, da intendere qui trascritta); il 13.2.2025, il procedimento – su conclusioni rassegnate come a PCT e previa fissazione di termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord.
25.7.2024 cit.) – viene deciso, con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
************** Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass.,
Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019);
ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa e delle eccezioni ivi fatte valere (vale a dire, convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies ss. c.p.c., con le note depositate per l'udienza cartolare dell'11.7.2024, non avendo le difese avanzato richiesta di fissazione di termini per depositare le memorie ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3,
Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del
10.6.2020). I motivi di opposizione fatti valere dal sig. sono infondati e vanno respinti. Pt_1
Infatti, esaminati – con approccio schematico ed in via di sintesi – i profili di doglianza invocati dalla parte odierna attrice (nello stesso ordine con cui sono esposti nello scritto introduttivo), si osserva ciò che segue.
a) Nullità della procura alle liti. Contro Parte opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti conferita al difensore di Contro essendo stata questa rilasciata dal Presidente del CdA di Avv.to G. SC, che – ex art. 18 L. n. 247/2012 – non può ricoprire tale carica, stante l'incompatibilità di essa con la iscrizione all'albo degli avvocati. Pure parte opponente ammette che l'incompatibilità sussiste laddove la carica societaria comporti pieni poteri gestori, situazione questa che nel caso di specie sarebbe dimostrata
“proprio perché (G. SC - ndr) ha conferito la procura speciale all'avv. Teofilatto per avviare la procedura monitoria de qua” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione).
La tesi di parte opponente non merita di essere condivisa, dal momento che il mero rilascio di procura alle liti alla volta dell'introduzione di azione monitoria (per un credito, tra l'altro, di importo obiettivamente assai modesto) non si presta ad essere inteso quale indice di un reale ed effettivo potere di gestione della società.
Quanto, poi, ai dati esposti nelle “note conclusive” di parte opponente in relazione ai poteri gestori di G. SC quale presidente del CdA che si ricaverebbero dall'esame della visura Contro camerale di (cfr. pagg.
2-3 delle “note conclusive”), trattasi di deduzioni tardive e, perciò, inammissibili per le ragioni esposte nell'incipit di questa motivazione.
Inoltre, ferme le considerazioni che precedono, anche laddove si volesse aderire alla tesi attorea dell'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e la carica di Presidente del Contro CdA di in ragione dei poteri di gestione concretamente esercitati per la carica), non si giungerebbe comunque alla conclusione – prospettata dalla difesa opponente – della nullità della procura alle liti rilasciata all'Avv.to TEOFILATTO. Infatti, l'aver assunto la carica societaria – in tesi – violando la norma sull'incompatibilità prevista dalla legge professionale forense, potrebbe comportare per l'avvocato presidente Contro del CdA di conseguenze sul piano disciplinare (dal lato dell'ordine professionale) e Contro risarcitorie (dal lato di , ma senza che ne risulti travolta la validità degli atti compiuti in quale Presidente del CdA;
introducendo, altrimenti, un elemento in grado di pregiudicare la sicurezza dei rapporti giuridici in un contesto in cui chi tratta con la società – stante quanto ricavabile dalla visura camerale di essa – è legittimato a ritenere la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo alla persona fisica che ricopre la carica, vale a dire, l'organo della persona giuridica.
Contr b) Omessa notifica/comunicazione della cessione del credito da a Controparte_3
Sul punto è sufficiente osservare come, pur volendo ritenere che il sig. non abbia Pt_1 ricevuto – prima della notifica del d.i. opposto – la comunicazione della cessione del credito da a la circostanza sarebbe priva di qualsiasi rilievo per CP_2 Controparte_3 la decisione, avendo la giurisprudenza di legittimità fatto presente che “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (Cass., Sez. 3, Sent. n. 1770 del 28.1.2014; cfr., altresì, Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 12734 del 13.5.2021).
c) Estraneità del credito di cui è causa all'accordo quadro di cessione / Cristallo. Contr
Al riguardo, si osserva che, a fronte della doglianza sollevata dall'opponente con l'atto di Contro citazione (cfr. pagg.
6-7 dello scritto introduttivo), ha replicato che il sig. ha fatto Pt_1 riferimento ai < criteri di identificazione dei crediti di cui alla sola “Parte 1” dell'Allegato, quella relativa, appunto, ai contratti di finanziamento, omettendo del tutto il riferimento ai criteri riportati nella “Parte 2”, relativa ai Crediti originati da contratti di Leasing, ai quali è invece riconducibile il contratto de quo >> (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Quanto esposto dalla difesa opposta è suffragato dal dato documentale (cfr. doc. n. 2-2bis Contro del fascicolo;
d'altro canto, la difesa attorea nulla di specifico ha replicato in relazione alla necessità di considerare anche la “Parte 2” dell'Allegato, avendo – anche nelle “note conclusive” – effettuato un mero richiamo al “contenuto dell'opposizione a decreto ingiuntivo sull'argomento”.
Quanto, poi, al fatto che la cessione del credito sarebbe stata effettuata in data successiva alla cessazione dell'efficacia temporale dell'accordo quadro (in particolare, secondo la tesi attorea, il 22.7.2022, con accordo scaduto il 19.7.2022), fermo che – come rilevato dalla difesa Contro di e comprovato dalla documentazione riversata agli atti del giudizio (cfr. docc. 2bis e Contro 3bis fascicolo – l'accordo è stato rinnovato, con conseguente perdurante efficacia temporale di esso, comunque, l'argomentazione addotta dall'odierno attore a sostegno della opposizione non merita di essere condivisa, altro essendo la comunicazione della cessione del credito (avvenuta, in tesi, il 27.7.2022), altro la cessione (risalente al 18.7.2022).
D'altro canto, la difesa del sig. ha sostenuto il profilo di doglianza in esame proprio Pt_1 muovendo dalla data della “lettera di comunicazione della cessione” (27.7.2022 - cfr. pag. 7 dell'atto di citazione), dato che conferma la confusione tra i due concetti (cessione del credito,
[atto negoziale consensuale che – per il suo perfezionamento – esige solo lo scambio del consenso tra cedente e cessionario] / comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. [da collegare – come attestato pure dal tenore del secondo comma di detto articolo – non al perfezionamento della fattispecie della cessione, bensì al tema della eventuale efficacia liberatoria per il debitore del pagamento effettuato a favore del cedente]).
d) Omessa valorizzazione del corrispettivo del patto di riacquisto e valore dell'auto.
L'opponente ha eccepito la violazione del patto di riacquisto da parte della concessionaria al valore predeterminato di € 6.896,25 e da ciò – secondo la tesi attorea – la necessità di conteggiare a favore del sig. tale importo (e non quello di € 4.414,79 a cui risulta Pt_1 essere stata venduta l'autovettura restituita dall'odierno attore). Contro Al riguardo, si osserva che – come evidenziato dalla difesa di – il patto di riacquisto alle condizioni concordate prevedeva che il riacquisto dovesse avvenire “alla scadenza della locazione finanziaria o sua proroga”, cosicché la risoluzione del leasing per inadempimento ha reso inefficace il patto de quo per difetto di integrazione del presupposto previsto dalla clausola contrattuale;
tenendo altresì conto che – sempre in base alle condizioni negoziali – il prezzo di riacquisto indicato era da intendere “al netto di eventuali danni rilevati sul veicolo” e “al netto degli importi contrattualmente previsti a carico dell'utilizzatore per eccedenze chilometriche”. Quanto, poi, al valore dell'auto (a prescindere da quello indicato nel patto di riacquisto) si osserva ciò che segue.
E' dato documentale – cfr. comunicazione 10.3.2022 (prodotta sub doc. n. 13 del fascicolo Contr monitorio) – che , preso atto dell'inadempimento dell'utilizzatore all'obbligazione di pagamento di cui al leasing – ha informato il sig. che “una volta restituito il veicolo Pt_1
… l'importo complessivo relativo al contratto di leasing verrà diminuito dell'importo ricavato dalla vendita del veicolo o dalla sua riallocazione in base al bollettino Eurotax, importo al netto di IVA e di eventuali danni e/o eccedenze chilometriche riportate nel verbale di riconsegna o nell'eventuale perizia. A tale ultimo proposito La informiamo che in sede di restituzione il nostro incaricato al ritiro Le sottoporrà l'alternativa di scegliere un perito da incaricare di comune accordo oppure di voler ricevere un elenco di tre periti indipendenti tra i quali scegliere e a cui la nostra società, quale concedente, darà incarico per la perizia”. Ora, la contestazione del prezzo a cui l'autoveicolo è stato acquistato (€ 4.414,79, somma che non è contestato essere stata detratta a vantaggio del sig. non può muovere Pt_1 esclusivamente dalla cifra risultante dal “listino Eurotax” (unico elemento addotto dalla parte opponente con lo scritto introduttivo), dovendo – semmai e con onere di allegazione e prova gravante sull'odierno attore – essere argomentata in base alle concrete condizioni dell'auto al momento della restituzione di essa.
Esaminato, poi, quanto esposto dalla difesa attorea nelle “note scritte in sostituzione di udienza” circa la documentazione prodotta da controparte sub docc. nn. 8 e 9 relativamente al valore del mezzo restituito, l'unico profilo specifico è quello di cui all'adeguamento degli pneumatici (€ 700,00 per passaggio da quelli di tipo “V” a quelli “W”), aspetto in relazione al quale, ammesso che il libretto di circolazione consentisse di utilizzare, in alternativa agli pneumatici “W”, quelli “V”, non è contestato che i primi abbiano un valore maggiore, cosicché il costo di adeguamento per la dotazione che originariamente equipaggiava il veicolo risulta essere stato legittimamente conteggiato in sede di determinazione del valore dell'autovettura resa dall'utilizzatore.
Contr e) Incertezza sulle modalità del calcolo da parte di .
Le modalità di calcolo – già indicate con sufficiente chiarezza nel ricorso per d.i. – sono state Contro ulteriormente esplicate da nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pagg. 8-11), cosicché, da un lato, la contestazione del tutto generica che si legge alle pagg.
8-9 dell'atto di citazione non è elemento che può condurre ad accogliere l'opposizione e, d'altro lato, anche a fronte degli articolati chiarimenti di cui alle pagg.
8-11 cit., nulla di ulteriore è stato argomentato da parte opponente, la quale – tanto “note scritte in sostituzione di udienza”, quanto nelle “note conclusive” – si è limitata ad un mero richiamo all'atto di citazione.
**************
Quanto al regolamento delle spese di lite, esse come per legge seguono la soccombenza, con conseguente condanna della parte attrice opponente a rifonderle a quella convenuta opposta per l'importo liquidato in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e dell'oggetto della causa, l'esigua durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, con la precisazione che, ex art.4, comma1, D.M. n.55/2014 cit., si procede a diminuire nella misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata alla predisposizione ed al deposito a PCT delle note sostitutive dell'udienza, assente attività istruttoria), sia per la “fase decisionale”
(stante la semplificazione di tale fase, con sentenza emessa ex art. 281 sexies, comma 1,
c.p.c. a seguito di “trattazione scritta” ex art.127 ter c.p.c., pur se con termine per depositare brevi note conclusive).
Da respingere, invece, è la richiesta della difesa opposta di condannare la controparte ex Contro art. 96 c.p.c., dal momento che, in relazione al primo comma dell'art. 96 cit., non ha provato di aver sofferto danni specificatamente attribuibili alla instaurazione del giudizio di Contro opposizione al d.i. (tenuto pure conto che – accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. – dispone di titolo esecutivo sin dal 25.7.2024) e, quanto al terzo comma di detto articolo, facendo difetto i presupposti di legge, con valutazione circa l'integrazione di essi demandata alla discrezionale del giudicante.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 25.7.2024 e che, in ogni caso, acquisisce ora piena efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. chiesta da parte opposta nei confronti di quella opponente;
- condanna la parte attrice opponente a rifondere le spese di lite del presente giudizio a quella convenuta opposta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri e accessori dovuti per legge, 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n.
55/2014, nonché – se tali spese sono state sostenute – rimborso C.U., marca da bollo e costi di notifica;
con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva.
Monza, 13 febbraio 2025 il Giudice
Nicola GRECO