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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n r.g. 1054/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio in LA CA (Rc), alla via Umberto I n. 36 presso lo studio professionale del proprio difensore Avv. Francesco Serafino
- RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Leone e Cecilia Chiara Roggero del Foro di Roma
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Rocchetto in Via Francesco
Protetti, 32, Vibo Valentia
- RESISTENTE-
OGGETTO: azione negatoria servitù
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha agito in giudizio al fine di Parte_2
ottenere una pronuncia di accertamento negativo di servitù nei confronti della CP_1
A sostegno della sua domanda ha dedotto di essere comproprietario del fondo sito in
[...]
RI (VV) alla contrada Serricella, censito in catasto al Foglio n. 9 part.lla n.158, in forza di successione ereditaria legittima a seguito del decesso del padre , deceduto in Persona_1
data 21.3.2023 e già comproprietario del fondo medesimo in forza di atto pubblico del
18.02.1998 Rep. 15801 per Notar in RR AN BR (VV); ha rilevato che Telecom Per_2
Italia S.p.A. ha collocato all'interno della sua proprietà “abusivamente e senza alcuna
autorizzazione”, un impianto di telefonia con appoggio, ad esclusivo servizio di terzi e che il detto impianto è poi divenuto di proprietà di , odierna resistente, giusto atto di CP_1
trasferimento di ramo d'azienda del 29.03.2021 rep. 16086, racc. 8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793; ha dedotto di avere interesse ai sensi dell'art. 949 c.c. ad ottenere pronuncia di accertamento negativo della servitù di fatto esercitata dalla . Ha evidenziato che è CP_1
proprio onere provare l'esistenza di turbative o molestie sul fondo e il suo rapporto di possesso con lo stesso, mentre spetta alla dimostrare il fondamento delle sue pretese CP_1
su un fondo di cui non è proprietaria. Ha quindi dedotto che le turbative e le molestie emergono dalla documentazione prodotta, mentre la sua relazione con il fondo è provata dalla qualità di erede legittimo, rafforzata dall'aver agito in giudizio a tutela del bene.
Ha infine rilevato che ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 952/03 la servitù di telefonia può costituirsi esclusivamente per contratto o per atto amministrativo autoritario, assenti nel caso di specie.
Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dalla nonché di accertare l'inesistenza di un diritto di servitù in capo alla stessa, con CP_1
condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha dedotto il difetto di legittimazione CP_1
attiva del ricorrente, sulla base del fatto che non risulta dalla documentazione prodotta che egli sia effettivamente comproprietario del terreno. Ha altresì dedotto che le opere oggetto di causa siano state eseguite con il consenso dell'allora proprietario, il quale sarebbe stato tra pagina 2 di 6 l'altro tenuto ad esprimerlo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 592/03, che prevede alcune limitazioni legali della proprietà quando via sia la necessità di garantire un servizio di pubblica utilità. Il defunto padre dell'odierno ricorrente non avrebbe dunque potuto opporsi all'installazione del materiale necessario al servizio di telefonia. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito dell'udienza del 10.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta il sottoscritto Magistrato ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che ai fini della legittimazione ad agire la giurisprudenza è
granitica nel ritenere che la stessa vada valutata sulla scorta della prospettazione fatta nella domanda. Nel caso di specie il ricorrente dichiara di agire nella sua qualità di erede legittimo,
come tale successore nei diritti derivanti dalla proprietà sul fondo oggetto di causa, ragion per cui va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, è d'uopo evidenziare che “in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene
(che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via
incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di
legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la
dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo
valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della
titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro,
al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (così ex multis Cass.
1905/2023).
pagina 3 di 6 La ratio sottesa a questa minore rigidità sul piano probatorio è da individuarsi nel fatto che l'azione in esame è diretta al riconoscimento della libertà del fondo e non del dominio.
Rientra quindi nel potere istituzionale del giudice del merito valutare se gli elementi forniti siano sufficienti ad esaurire il così delimitato "onus probandi".
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito prova documentale della proprietà del fondo in capo al defunto genitore ed ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante la sua qualità di erede sulla scorta del principio secondo cui l'onere della prova della qualità
d'erede è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è
dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss. CC (ex multis Cass. 13738/2005).
La resistente dal canto suo non ha contestato la qualità di erede di , Parte_1
limitandosi a ipotizzare che, in seguito alla successione, lo stesso avrebbe potuto alienare l'immobile, congettura avulsa dai fatti di causa e comunque incompatibile con l'azione in giudizio di Parte_1
Tanto chiarito in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, occorre valutare se siano legittime le installazioni effettuate da Telecom Italia e oggi di proprietà della . CP_1
Nulla quaestio sull'esistenza delle installazioni e sulla loro origine per come ricostruita dal ricorrente, posto che vi è produzione fotografica in atti e non vi è alcuna contestazione sul punto da parte della . Tanto premesso, non risulta dimostrata la circostanza, invero CP_1
solo accennata dalla , che l'originario proprietario avrebbe prestato il consenso CP_1
all'installazione della palificazione per il passaggio della linea telefonica. Orbene, stante il dettato dell'art. 1350 c.c., tale eventuale manifestazione negoziale di assenso avrebbe in ogni caso dovuto essere espressa attraverso la forma scritta che, nelle ipotesi di atti costitutivi di servitù, è tassativamente richiesta ab substantiam.
pagina 4 di 6 Con specifico riferimento ai servizi di telecomunicazione, va inoltre richiamata la normativa specifica. La materia è ora disciplinata dagli artt. 52-53 del decreto legislativo1 agosto 2003,
n.259 (ex artt. 91 e 92) ovvero il Codice delle comunicazioni elettroniche.
Va detto che l'art.52 disciplina l'ipotesi di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato (comprese le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti) ed ove i fili o cavi siano senza appoggio, questi possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Diversamente le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti
connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono
imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166
come stabilisce il successivo art. 53.
Applicando i detti principi al caso di specie, emerge dalla documentazione fotografica e dalla planimetria in atti l'effettiva collocazione delle opere all'interno della proprietà nonché la tipologia delle stesse, le quali essendo “con appoggio” sono disciplinate dall'art. 53 appena citato.
È, dunque, chiara l'impostazione del legislatore: nel caso in cui si debba attraversare lo spazio aereo di una proprietà o nel caso si debba passare davanti al prospetto senza finestre e porte,
ben può imporsi il sacrificio al privato in ragione della pubblica utilità dell'opera, ma in tutti gli altri casi (passaggio senza appoggio dinanzi a prospetti con finestre e porte o un qualunque passaggio con appoggio) il sacrificio al privato può essere imposto, senza il suo consenso, solo con provvedimento dell'Autorità che valuterà la portata dei sacrifici imposti al privato e che non vi siano altre possibilità per il passaggio delle condutture senza sacrifici per il privato;
né, del resto, può ritenersi che l'attività del concessionario, sia pure di pubblico interesse, possa esplicarsi senza alcun limite. Ebbene non vi è in atti traccia del consenso del precedente proprietario alle opere eseguite né risulta alcun procedimento ablatorio sul fondo pagina 5 di 6 oggetto di causa. In conclusione, considerato che la normativa prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritario e che non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell'opera, né altro provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore nonché l'illegittimità delle opere eseguite dalla Telecom Italia S.p.A., oggi trasferite alla sul fondo di Controparte_1
proprietà dell'odierno ricorrente, in RI (VV) alla contrada Serricella, foglio n. 9
part.lla n.158;
2) condanna la società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessive € 2650, di cui € 98, per esborsi ed € 2.552 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.p.a. ed I.v.a. da distrarre in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Vibo Valentia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n r.g. 1054/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio in LA CA (Rc), alla via Umberto I n. 36 presso lo studio professionale del proprio difensore Avv. Francesco Serafino
- RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Leone e Cecilia Chiara Roggero del Foro di Roma
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosario Rocchetto in Via Francesco
Protetti, 32, Vibo Valentia
- RESISTENTE-
OGGETTO: azione negatoria servitù
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha agito in giudizio al fine di Parte_2
ottenere una pronuncia di accertamento negativo di servitù nei confronti della CP_1
A sostegno della sua domanda ha dedotto di essere comproprietario del fondo sito in
[...]
RI (VV) alla contrada Serricella, censito in catasto al Foglio n. 9 part.lla n.158, in forza di successione ereditaria legittima a seguito del decesso del padre , deceduto in Persona_1
data 21.3.2023 e già comproprietario del fondo medesimo in forza di atto pubblico del
18.02.1998 Rep. 15801 per Notar in RR AN BR (VV); ha rilevato che Telecom Per_2
Italia S.p.A. ha collocato all'interno della sua proprietà “abusivamente e senza alcuna
autorizzazione”, un impianto di telefonia con appoggio, ad esclusivo servizio di terzi e che il detto impianto è poi divenuto di proprietà di , odierna resistente, giusto atto di CP_1
trasferimento di ramo d'azienda del 29.03.2021 rep. 16086, racc. 8643, registrato il 07.04.2021 al n. 28793; ha dedotto di avere interesse ai sensi dell'art. 949 c.c. ad ottenere pronuncia di accertamento negativo della servitù di fatto esercitata dalla . Ha evidenziato che è CP_1
proprio onere provare l'esistenza di turbative o molestie sul fondo e il suo rapporto di possesso con lo stesso, mentre spetta alla dimostrare il fondamento delle sue pretese CP_1
su un fondo di cui non è proprietaria. Ha quindi dedotto che le turbative e le molestie emergono dalla documentazione prodotta, mentre la sua relazione con il fondo è provata dalla qualità di erede legittimo, rafforzata dall'aver agito in giudizio a tutela del bene.
Ha infine rilevato che ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 952/03 la servitù di telefonia può costituirsi esclusivamente per contratto o per atto amministrativo autoritario, assenti nel caso di specie.
Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dalla nonché di accertare l'inesistenza di un diritto di servitù in capo alla stessa, con CP_1
condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio la , la quale ha dedotto il difetto di legittimazione CP_1
attiva del ricorrente, sulla base del fatto che non risulta dalla documentazione prodotta che egli sia effettivamente comproprietario del terreno. Ha altresì dedotto che le opere oggetto di causa siano state eseguite con il consenso dell'allora proprietario, il quale sarebbe stato tra pagina 2 di 6 l'altro tenuto ad esprimerlo ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 592/03, che prevede alcune limitazioni legali della proprietà quando via sia la necessità di garantire un servizio di pubblica utilità. Il defunto padre dell'odierno ricorrente non avrebbe dunque potuto opporsi all'installazione del materiale necessario al servizio di telefonia. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito dell'udienza del 10.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta il sottoscritto Magistrato ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente occorre rilevare che ai fini della legittimazione ad agire la giurisprudenza è
granitica nel ritenere che la stessa vada valutata sulla scorta della prospettazione fatta nella domanda. Nel caso di specie il ricorrente dichiara di agire nella sua qualità di erede legittimo,
come tale successore nei diritti derivanti dalla proprietà sul fondo oggetto di causa, ragion per cui va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Sul punto, è d'uopo evidenziare che “in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene
(che, pertanto, il giudice, specie se contestata, come nella specie, deve sempre accertare, sia pur in via
incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di
legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la
dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo
valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della
titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro,
al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura
obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (così ex multis Cass.
1905/2023).
pagina 3 di 6 La ratio sottesa a questa minore rigidità sul piano probatorio è da individuarsi nel fatto che l'azione in esame è diretta al riconoscimento della libertà del fondo e non del dominio.
Rientra quindi nel potere istituzionale del giudice del merito valutare se gli elementi forniti siano sufficienti ad esaurire il così delimitato "onus probandi".
Nel caso di specie il ricorrente ha fornito prova documentale della proprietà del fondo in capo al defunto genitore ed ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante la sua qualità di erede sulla scorta del principio secondo cui l'onere della prova della qualità
d'erede è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è
dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss. CC (ex multis Cass. 13738/2005).
La resistente dal canto suo non ha contestato la qualità di erede di , Parte_1
limitandosi a ipotizzare che, in seguito alla successione, lo stesso avrebbe potuto alienare l'immobile, congettura avulsa dai fatti di causa e comunque incompatibile con l'azione in giudizio di Parte_1
Tanto chiarito in ordine alla legittimazione attiva dell'attore, occorre valutare se siano legittime le installazioni effettuate da Telecom Italia e oggi di proprietà della . CP_1
Nulla quaestio sull'esistenza delle installazioni e sulla loro origine per come ricostruita dal ricorrente, posto che vi è produzione fotografica in atti e non vi è alcuna contestazione sul punto da parte della . Tanto premesso, non risulta dimostrata la circostanza, invero CP_1
solo accennata dalla , che l'originario proprietario avrebbe prestato il consenso CP_1
all'installazione della palificazione per il passaggio della linea telefonica. Orbene, stante il dettato dell'art. 1350 c.c., tale eventuale manifestazione negoziale di assenso avrebbe in ogni caso dovuto essere espressa attraverso la forma scritta che, nelle ipotesi di atti costitutivi di servitù, è tassativamente richiesta ab substantiam.
pagina 4 di 6 Con specifico riferimento ai servizi di telecomunicazione, va inoltre richiamata la normativa specifica. La materia è ora disciplinata dagli artt. 52-53 del decreto legislativo1 agosto 2003,
n.259 (ex artt. 91 e 92) ovvero il Codice delle comunicazioni elettroniche.
Va detto che l'art.52 disciplina l'ipotesi di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato (comprese le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti) ed ove i fili o cavi siano senza appoggio, questi possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Diversamente le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti
connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono
imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166
come stabilisce il successivo art. 53.
Applicando i detti principi al caso di specie, emerge dalla documentazione fotografica e dalla planimetria in atti l'effettiva collocazione delle opere all'interno della proprietà nonché la tipologia delle stesse, le quali essendo “con appoggio” sono disciplinate dall'art. 53 appena citato.
È, dunque, chiara l'impostazione del legislatore: nel caso in cui si debba attraversare lo spazio aereo di una proprietà o nel caso si debba passare davanti al prospetto senza finestre e porte,
ben può imporsi il sacrificio al privato in ragione della pubblica utilità dell'opera, ma in tutti gli altri casi (passaggio senza appoggio dinanzi a prospetti con finestre e porte o un qualunque passaggio con appoggio) il sacrificio al privato può essere imposto, senza il suo consenso, solo con provvedimento dell'Autorità che valuterà la portata dei sacrifici imposti al privato e che non vi siano altre possibilità per il passaggio delle condutture senza sacrifici per il privato;
né, del resto, può ritenersi che l'attività del concessionario, sia pure di pubblico interesse, possa esplicarsi senza alcun limite. Ebbene non vi è in atti traccia del consenso del precedente proprietario alle opere eseguite né risulta alcun procedimento ablatorio sul fondo pagina 5 di 6 oggetto di causa. In conclusione, considerato che la normativa prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritario e che non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell'opera, né altro provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200 nei valori medi.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della servitù oggetto dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore nonché l'illegittimità delle opere eseguite dalla Telecom Italia S.p.A., oggi trasferite alla sul fondo di Controparte_1
proprietà dell'odierno ricorrente, in RI (VV) alla contrada Serricella, foglio n. 9
part.lla n.158;
2) condanna la società alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessive € 2650, di cui € 98, per esborsi ed € 2.552 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, C.p.a. ed I.v.a. da distrarre in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Vibo Valentia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6