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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.12.2025:
Visto il provvedimento del 4.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1184/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI PI
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got RI
PI ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Bernini n. 59 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Puccio, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via Ludovico
Ariosto n. 34, presso lo studio dell'Avv. Diego Ferraro, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio di Torino del 27.4.2017 Rep. n. 81957Racc. n. Persona_1
P.IVA_1
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
2 Convenuto Contumace
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di , ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio e non costituito
1) CO e , in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 4.445,09 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) CO e , in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi €
2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza esecutiva per legge.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia ha chiesto la Parte_1
condanna di e della al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 11.6.2018, alle ore
20,30 circa, a Partinico.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte stava percorrendo a bordo del proprio motociclo Yamaha
TMAX Tg. CX62267 la via Parrini, quando giunto all'incrocio con via Leonardo da Vinci veniva colpito dall'autovettura “Fiat Punto”,
Tg. EL879KV, di proprietà del sig. e dallo stesso Controparte_2
condotta (assicurata per la rca con la giusta Controparte_3
polizza n. 30/158178460), il quale, provenendo da detta strada non rispettava il segnale di STOP ivi sussistente e si immetteva sul tratto della via Parrini, proprio nel momento in cui vi transitava l'odierno attore, così urtandolo e facendolo rovinare pesantemente per terra………A seguito del sinistro, l'attore veniva prontamente condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di
Partinico, ove i sanitari di turno gli riscontravano frattura dell'epifisi distale a carico del II – III e IV metatarso: concludeva
4 chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_3
fondatezza delle domande formulate dall'attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla compagnia di assicurazioni convenuta ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di cui all'art. 145 D. lgs. 209/2005, applicabile ad incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore del Codice delle
Assicurazioni.
Nel merito, la domanda risarcitoria va accolta nei termini di seguito precisati.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla
5 circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza dell'obbligo imposto al conducente dal segnale di Stop, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. N.
8008/2009).
Per quanto riguarda la disciplina da osservarsi nell'attraversamento di incroci, il conducente che impegna l'incrocio con diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal diritto di precedenza, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela, riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti all'incrocio.
L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30.4.1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o
6 imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Da quanto acquisito emerge che la dinamica dell'incidente, contestata dalla Compagnia di Assicurazione, può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo che hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida del convenuto.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
Il teste che si trovava sul posto al momento Testimone_1
dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “………Io ero in via Leonardo da Vinci alla guida della mia auto verso le 20,00 dietro una Fiat Punto di colore rosso………….All'incrocio con via Parrini ho visto la Punto sbattere e ho visto che davanti c'era una moto. La moto proveniva da via Parrini la Fiat Punto rossa doveva attraversare l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Parrini (dove si trova un segnale di
STOP)………..I punti d'urto hanno riguardato la parte anteriore della Punto e la parte sx della moto che a causa dell'urto è caduta sulla destra……….Mi sono fermato e anche il conducente della
Punto si è fermato il conducente della moto era dolorante nella
7 gamba gli faceva male il piede era a terra, gli ho chiesto se voleva che chiamassimo il 118 ma lui ha risposto che c'era la moglie in zona che è arrivata subito……….. Io ho lasciato il mio recapito quindi mi sono allontanato”.
Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente della Fiat
Punto al quale va, pertanto, ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro e, pertanto, la convenuta va condannata, Controparte_3
in solido con il responsabile civile convenuto a Controparte_2
risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro in esame.
L'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu dott
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_2
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 3%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 1 gg e della ITP in 30 gg. al 75% e in ulteriori 20 gg. al 25%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in ossequio al disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. (aggiornato al DM 18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità), questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 3% e l'età all'epoca del
8 sinistro - anni 46 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore in € 2.843,96.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di € 56,18 in valori attuali, per ogni giorno di inabilità assoluta, ed € 1.544,95 per l'invalidità temporanea in applicazione dei nuovi parametri approvati con DM
18.7.2025.
Nulla si liquida per spese mediche stante la mancanza di certificazioni che attestino l'esborso di spese mediche.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad € 4.445,09.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la
9 data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 4.445,09 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Nulla si liquida per i danni al mezzo in mancanza di adeguato supporto probatorio. In ragione del criterio legale della soccombenza e la Controparte_2
Compagnia convenuta vanno condannati, in Controparte_3
soldo tra loro, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.
10 In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 16.12.2025
Il Got
RI PI
11
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16.12.2025:
Visto il provvedimento del 4.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1184/2023 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
RI PI
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got RI
PI ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1184/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente TRA
elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
Bernini n. 59 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Puccio, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via Ludovico
Ariosto n. 34, presso lo studio dell'Avv. Diego Ferraro, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in Notaio di Torino del 27.4.2017 Rep. n. 81957Racc. n. Persona_1
P.IVA_1
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
2 Convenuto Contumace
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di , ritualmente evocato in Controparte_2
giudizio e non costituito
1) CO e , in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 4.445,09 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) CO e , in Controparte_2 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi €
2.400,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza esecutiva per legge.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia ha chiesto la Parte_1
condanna di e della al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 11.6.2018, alle ore
20,30 circa, a Partinico.
Allegava l'attore che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte stava percorrendo a bordo del proprio motociclo Yamaha
TMAX Tg. CX62267 la via Parrini, quando giunto all'incrocio con via Leonardo da Vinci veniva colpito dall'autovettura “Fiat Punto”,
Tg. EL879KV, di proprietà del sig. e dallo stesso Controparte_2
condotta (assicurata per la rca con la giusta Controparte_3
polizza n. 30/158178460), il quale, provenendo da detta strada non rispettava il segnale di STOP ivi sussistente e si immetteva sul tratto della via Parrini, proprio nel momento in cui vi transitava l'odierno attore, così urtandolo e facendolo rovinare pesantemente per terra………A seguito del sinistro, l'attore veniva prontamente condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di
Partinico, ove i sanitari di turno gli riscontravano frattura dell'epifisi distale a carico del II – III e IV metatarso: concludeva
4 chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la Controparte_3
fondatezza delle domande formulate dall'attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_2
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla compagnia di assicurazioni convenuta ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di cui all'art. 145 D. lgs. 209/2005, applicabile ad incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore del Codice delle
Assicurazioni.
Nel merito, la domanda risarcitoria va accolta nei termini di seguito precisati.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla
5 circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza dell'obbligo imposto al conducente dal segnale di Stop, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. N.
8008/2009).
Per quanto riguarda la disciplina da osservarsi nell'attraversamento di incroci, il conducente che impegna l'incrocio con diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal diritto di precedenza, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela, riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti all'incrocio.
L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30.4.1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o
6 imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Da quanto acquisito emerge che la dinamica dell'incidente, contestata dalla Compagnia di Assicurazione, può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo che hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida del convenuto.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
Il teste che si trovava sul posto al momento Testimone_1
dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “………Io ero in via Leonardo da Vinci alla guida della mia auto verso le 20,00 dietro una Fiat Punto di colore rosso………….All'incrocio con via Parrini ho visto la Punto sbattere e ho visto che davanti c'era una moto. La moto proveniva da via Parrini la Fiat Punto rossa doveva attraversare l'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Parrini (dove si trova un segnale di
STOP)………..I punti d'urto hanno riguardato la parte anteriore della Punto e la parte sx della moto che a causa dell'urto è caduta sulla destra……….Mi sono fermato e anche il conducente della
Punto si è fermato il conducente della moto era dolorante nella
7 gamba gli faceva male il piede era a terra, gli ho chiesto se voleva che chiamassimo il 118 ma lui ha risposto che c'era la moglie in zona che è arrivata subito……….. Io ho lasciato il mio recapito quindi mi sono allontanato”.
Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente della Fiat
Punto al quale va, pertanto, ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro e, pertanto, la convenuta va condannata, Controparte_3
in solido con il responsabile civile convenuto a Controparte_2
risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro in esame.
L'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu dott
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_2
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 3%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 1 gg e della ITP in 30 gg. al 75% e in ulteriori 20 gg. al 25%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in ossequio al disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. (aggiornato al DM 18.7.2025 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità), questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 3% e l'età all'epoca del
8 sinistro - anni 46 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore in € 2.843,96.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma complessiva di € 56,18 in valori attuali, per ogni giorno di inabilità assoluta, ed € 1.544,95 per l'invalidità temporanea in applicazione dei nuovi parametri approvati con DM
18.7.2025.
Nulla si liquida per spese mediche stante la mancanza di certificazioni che attestino l'esborso di spese mediche.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad € 4.445,09.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la
9 data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore, va corrisposta la somma di € 4.445,09 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Nulla si liquida per i danni al mezzo in mancanza di adeguato supporto probatorio. In ragione del criterio legale della soccombenza e la Controparte_2
Compagnia convenuta vanno condannati, in Controparte_3
soldo tra loro, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.
10 In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 16.12.2025
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