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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9740/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Giugliano in Campania Parte_1
(NA) alla via Via S. Francesco D'Assisi n. 52, presso lo studio dell'avv. Mattia D'Alterio che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; elettivamente domiciliato in n Napoli alla Via E. Nicolardi n. 5, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Antonio Valentino, dal quale è rappresentato e difeso con giusta procura in atti;
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 866/2024, pubblicata in data 29.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3254/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 proposto appello avverso n. 866/2024 del 11.04.2024, depositata in cancelleria in data 29/07/2024, emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3254/2023.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato citava in giudizio l e Parte_1 il per far accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità ed inefficacia della cartella di Controparte_2 pagamento n. 071 2022 0067543113 000, notificata in data 06.10.2022, ed avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., deducendo di non aver ricevuto la notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata. Il giudice di pace accoglieva la domanda, e per l'effetto, dichiarava l'illegittimità della pretesa creditoria e/o l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella di pagamento n.
071 2022 0067543113 000.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava qualificata come azione recuperatoria ex art. 22, l.
689/1981 (oggi art. 7, d.lgs. n. 150/2011) in luogo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
b) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio;
nonché c) l'erronea condanna di al pagamento delle spese di Parte_1 lite del giudizio di primo grado.
Si è costituito evidenziando preliminarmente: 1) l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 giacché lo stesso non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e
348 ter, 434 e 436 bis c.p.c.; 2) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113, 339 e 342 c.p.c.;
3) la nullità della procura conferita da ad avvocato del libero foro;
4) la corretta qualificazione della CP_3 domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. operata dal giudice di prime cure e dunque la non assoggettabilità della stessa a termine decadenziale;
5) la competenza del giudice adito.
Seppur ritualmente citato, il on si costituiva in giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Innanzitutto, è opportuno soffermarsi sulle eccezioni pregiudiziali poste della parte appellata.
Con la prima eccezione, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113, 339
e 342 c.p.c., ossia per inappellabilità delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità.
A tal proposito, sembra doveroso premettere che l'art. 113 c.p.c. trova applicazione ai giudizi il cui valore non eccede € 1.100,00; ed ancora, che l'art. 113 c.p.c. conosce alcune rilevanti eccezioni, tra cui quella prevista dall'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011, che afferma che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non può in alcun caso essere deciso secondo equità dal Giudice di Pace.
Predetta eccezione è interpretata dalla giurisprudenza in via estensiva, in modo da comprendere anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti dalla violazione delle norme sul codice della strada, avente ad oggetto la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione. In tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale ha sostenuto che è: “del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (Cass., ord., n. 17212 del 2017).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Con la seconda eccezione, l'appellato lamenta l'inammissibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. La norma in questione prevede un'ipotesi di inammissibilità conseguente ad un giudizio prognostico a carattere discrezionale dello stesso giudice del gravame, in virtù del quale deve risultare che l'impugnazione sia manifestamente infondata e che l'eventuale decisione sarà ragionevolmente riformata nel successivo grado di giudizio.
La previsione normativa svolge una duplice funzione: da un lato, consente di accelerare i tempi del giudizio, conducendo ad una rapida conclusione del procedimento, da un altro, ha anche una funzione sanzionatoria per la parte che tenta, invano, impugnazioni pretestuose e meramente dilatatorie dei tempi del giudizio.
Nel caso oggetto del presente giudizio, si riscontra che, prima facie, l'impugnazione non possa considerarsi manifestamente infondata, alla luce delle questioni problematiche sottese alla decisione, le quali, peraltro, sono state oggetto di intervento legislativo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, circostanza che rende, ormai, pacifico l'esito del presente giudizio. Ne consegue che, a seguito di un'attenta analisi, non
è possibile sostenere che il giudizio di appello de quo sia connotato di quei caratteri, quali la pretestuosità
e manifesta infondatezza, che giustificano una pronuncia di inammissibilità.
L'eccezione, dunque, va respinta.
La parte appellata eccepisce anche la nullità della procura alle liti, avendo l Parte_1
nominato un avvocato del libero foro, mentre avrebbe dovuto avvalersi della rappresentanza
[...]
e difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Sul punto, è possibile richiamare quando affermato dalla Corte di Cassazione: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa Controparte_4 riservati dalla convenzione con la stessa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1933 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro (nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione Pt_1 dell' a mezzo dell'uno o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto Pt_1 di legge, senza necessità di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. Un., n.
30008/2019). Dalla giurisprudenza evidenziata si desume che l' non sia Parte_1 tenuta ad alcun onere probatorio;
la pronuncia presume, al contrario, una tendenziale libertà organizzativa dell'amministrazione, la quale potrà sceglie il rappresentante e difensore in considerazione sia delle esigenze gestorie proprie che dell'Avvocatura dello Stato.
Anche predetta eccezione va rispinta. Tanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., disattende l'eccezione di incompetenza per territorio annullando la cartella di pagamento impugnata per l'illegittima iscrizione a ruolo avvenuta nonostante la mancanza di un titolo esecutivo non essendo stata fornita la prova della notifica del verbale di accertamento.
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, depositata il 22.09.2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della
Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del
2017).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento. Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle
Sezioni Unite, la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato andava Controparte_1 riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011.
Ne consegue che, poiché ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Frattamaggiore in favore del Giudice di Pace di Napoli, sarebbe stata fondata, essendo i verbali sottesi alla cartella di pagamento emessi dal e poiché l'opposizione Controparte_2 recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica della cartella, termini che invece risultano non osservati (cartella notificata il 06.10.2022 e ricorso depositato in data 21.07.2023), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda che consente di assorbire anche la dichiarazione di incompetenza per territorio.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, è stato introdotto il comma
1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9740/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore n. 866/2024, pubblicata in data 29.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3254/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
2. condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del presente giudizio Controparte_1 CP_3 che si liquidano in € 460,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il primo grado e € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
come per legge per il secondo grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 7.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9740/2024, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Giugliano in Campania Parte_1
(NA) alla via Via S. Francesco D'Assisi n. 52, presso lo studio dell'avv. Mattia D'Alterio che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; elettivamente domiciliato in n Napoli alla Via E. Nicolardi n. 5, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Antonio Valentino, dal quale è rappresentato e difeso con giusta procura in atti;
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore, n. 866/2024, pubblicata in data 29.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3254/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha Parte_1 proposto appello avverso n. 866/2024 del 11.04.2024, depositata in cancelleria in data 29/07/2024, emessa dal Giudice di pace di Frattamaggiore nel giudizio RG n. 3254/2023.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato citava in giudizio l e Parte_1 il per far accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità ed inefficacia della cartella di Controparte_2 pagamento n. 071 2022 0067543113 000, notificata in data 06.10.2022, ed avente ad oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del C.d.S., deducendo di non aver ricevuto la notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata. Il giudice di pace accoglieva la domanda, e per l'effetto, dichiarava l'illegittimità della pretesa creditoria e/o l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla cartella di pagamento n.
071 2022 0067543113 000.
L'appellante ha evidenziato: a) che la domanda andava qualificata come azione recuperatoria ex art. 22, l.
689/1981 (oggi art. 7, d.lgs. n. 150/2011) in luogo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, dunque, dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di riscossione;
b) che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per territorio;
nonché c) l'erronea condanna di al pagamento delle spese di Parte_1 lite del giudizio di primo grado.
Si è costituito evidenziando preliminarmente: 1) l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 giacché lo stesso non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e
348 ter, 434 e 436 bis c.p.c.; 2) l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113, 339 e 342 c.p.c.;
3) la nullità della procura conferita da ad avvocato del libero foro;
4) la corretta qualificazione della CP_3 domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. operata dal giudice di prime cure e dunque la non assoggettabilità della stessa a termine decadenziale;
5) la competenza del giudice adito.
Seppur ritualmente citato, il on si costituiva in giudizio, ne va, pertanto, dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Innanzitutto, è opportuno soffermarsi sulle eccezioni pregiudiziali poste della parte appellata.
Con la prima eccezione, l'appellato deduce l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 113, 339
e 342 c.p.c., ossia per inappellabilità delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità.
A tal proposito, sembra doveroso premettere che l'art. 113 c.p.c. trova applicazione ai giudizi il cui valore non eccede € 1.100,00; ed ancora, che l'art. 113 c.p.c. conosce alcune rilevanti eccezioni, tra cui quella prevista dall'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011, che afferma che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non può in alcun caso essere deciso secondo equità dal Giudice di Pace.
Predetta eccezione è interpretata dalla giurisprudenza in via estensiva, in modo da comprendere anche il giudizio di opposizione a una cartella di pagamento per sanzioni derivanti dalla violazione delle norme sul codice della strada, avente ad oggetto la mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione. In tal senso, si è pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale ha sostenuto che è: “del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (Cass., ord., n. 17212 del 2017).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Con la seconda eccezione, l'appellato lamenta l'inammissibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. La norma in questione prevede un'ipotesi di inammissibilità conseguente ad un giudizio prognostico a carattere discrezionale dello stesso giudice del gravame, in virtù del quale deve risultare che l'impugnazione sia manifestamente infondata e che l'eventuale decisione sarà ragionevolmente riformata nel successivo grado di giudizio.
La previsione normativa svolge una duplice funzione: da un lato, consente di accelerare i tempi del giudizio, conducendo ad una rapida conclusione del procedimento, da un altro, ha anche una funzione sanzionatoria per la parte che tenta, invano, impugnazioni pretestuose e meramente dilatatorie dei tempi del giudizio.
Nel caso oggetto del presente giudizio, si riscontra che, prima facie, l'impugnazione non possa considerarsi manifestamente infondata, alla luce delle questioni problematiche sottese alla decisione, le quali, peraltro, sono state oggetto di intervento legislativo e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, circostanza che rende, ormai, pacifico l'esito del presente giudizio. Ne consegue che, a seguito di un'attenta analisi, non
è possibile sostenere che il giudizio di appello de quo sia connotato di quei caratteri, quali la pretestuosità
e manifesta infondatezza, che giustificano una pronuncia di inammissibilità.
L'eccezione, dunque, va respinta.
La parte appellata eccepisce anche la nullità della procura alle liti, avendo l Parte_1
nominato un avvocato del libero foro, mentre avrebbe dovuto avvalersi della rappresentanza
[...]
e difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Sul punto, è possibile richiamare quando affermato dalla Corte di Cassazione: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa Controparte_4 riservati dalla convenzione con la stessa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1933 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro (nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione Pt_1 dell' a mezzo dell'uno o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto Pt_1 di legge, senza necessità di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. Un., n.
30008/2019). Dalla giurisprudenza evidenziata si desume che l' non sia Parte_1 tenuta ad alcun onere probatorio;
la pronuncia presume, al contrario, una tendenziale libertà organizzativa dell'amministrazione, la quale potrà sceglie il rappresentante e difensore in considerazione sia delle esigenze gestorie proprie che dell'Avvocatura dello Stato.
Anche predetta eccezione va rispinta. Tanto premesso, l'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione della domanda promossa in primo grado, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate. Come è noto, infatti la giurisprudenza consolidata suole distinguere tre tipologie di opposizioni da proporre, a seguito di notifica di cartella esattoriale: 1) opposizione ex art. 615 c.p.c., qualora si intendesse contestare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, anche successivi rispetto alla formazione del titolo;
tale rimedio è proponibile fino al momento della vendita o assegnazione dei beni pignorati;
2) opposizione ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui l'opponente lamentasse la sussistenza di vizi formali afferenti alla cartella esattoriale;
in tal caso il rimedio è esperibile entro il termine di 20 giorni decorrenti dal singolo atto esecutivo;
3) opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori in tal caso il termine entro il quale proporre ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., disattende l'eccezione di incompetenza per territorio annullando la cartella di pagamento impugnata per l'illegittima iscrizione a ruolo avvenuta nonostante la mancanza di un titolo esecutivo non essendo stata fornita la prova della notifica del verbale di accertamento.
Proprio su questa questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, depositata il 22.09.2017, componendo un contrasto esistente nella giurisprudenza della
Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del
2017).
Nel caso di specie l'opponente eccepisce proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento. Ebbene, in applicazione di tale principio, condividendosi le ragioni per le quali lo stesso è stato affermato dalle
Sezioni Unite, la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato andava Controparte_1 riqualificata come opposizione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011.
Ne consegue che, poiché ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Frattamaggiore in favore del Giudice di Pace di Napoli, sarebbe stata fondata, essendo i verbali sottesi alla cartella di pagamento emessi dal e poiché l'opposizione Controparte_2 recuperatoria per censurare l'omessa notifica del verbale irrogativo della sanzione si sarebbe dovuta proporre nelle forme e nei termini di cui all'art. 7, d. lgs. 150 del 2011, da computarsi dalla data di notifica della cartella, termini che invece risultano non osservati (cartella notificata il 06.10.2022 e ricorso depositato in data 21.07.2023), con conseguente pronuncia di inammissibilità della domanda che consente di assorbire anche la dichiarazione di incompetenza per territorio.
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, è stato introdotto il comma
1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9740/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Frattamaggiore n. 866/2024, pubblicata in data 29.07.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3254/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure;
2. condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del presente giudizio Controparte_1 CP_3 che si liquidano in € 460,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge per il primo grado e € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
come per legge per il secondo grado;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis D.P.R. 115/2002.
Aversa, 7.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lorella Triglione