Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 367 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GIUGNO ALESSIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da parte ricorrente dichiara che lo stesso possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dal 20.06.23.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso, la parte ricorrente, in contraddittorio con l proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento Parte ricorrente, che aveva, in precedenza,
dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 10.1.2024, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il chiesto riconoscimento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio,
CP_ resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo che precede. Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento dal 20.06.23.. Le suddette conclusioni,
vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo. Può, quindi, affermarsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del diritto con diritto dell'indennità di accompagnamento dal
20.06.23. Tenuto conto dello spostamento della decorrenza dal momento in cui è
maturato il prescritto requisito sanitario rispetto a quello indicato nella domanda,
appare giusto compensare interamente, fra le parti, le spese processuali.
CP_ Rimangono, definitivamente, a carico dell le spese per la consulenza tecnica già
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro liquidate.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/03/2025.
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro