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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4065 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto, rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata a [...] la Molara (BN) il 15.04.1957, entrambi Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. ROSITO ANGELO, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
opponenti
E in persona del suo rappresentante legale p.t., quale procuratrice di CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_3
CANTONE SAMELA LOREDANA, unitamente agli Avv.ti BARBARO
ALESSANDRO ed ALOI ANDREA, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata al precetto opposto;
opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
citavano in giudizio la nella qualità di procuratrice di Parte_2 CP_1
per ivi vedere accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia Parte_3 dell'atto di precetto del 21.11.2023, notificato loro il 13.12.2023, attesa l'inesistenza del diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata in danno degli attori sia per carenza di legittimazione attiva che per insussistenza di un titolo idoneo (giacchè il titolo esecutivo portato nel precetto era una ipoteca volontaria costituita dal loro dante
1 causa nel 2005 e cancellata nel 2011, al momento in cui gli odierni opponenti acquistavano l'immobile originariamente concesso in ipoteca alla
[...]
appartenente al . Controparte_2 Controparte_3
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando l'avversa domanda e depositando la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione alla la Parte_3
certificazione del credito ex art. 50 TUB, l'iscrizione ipotecaria, il contratto di mutuo e le visure storiche degli immobili a sostegno della propria tesi.
Trattandosi di causa di natura documentale, per la quale – in applicazione del nuovo rito – le parti avevano già depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla prima udienza la causa veniva direttamente rinviata per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 14.11.2024, quindi, la causa veniva direttamente riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri atti.
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento, non avendo parte opposta fornito la prova della propria legittimazione attiva, nonostante la specifica contestazione sollevata dagli opponenti.
E' consolidato principio giurisprudenziale in materia, infatti, quello espresso dalla VI
Sezione della Cassazione con la nota ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, secondo la quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Alla luce della ratio della normativa vigente in materia, improntata ad uno snellimento dell'iter di cessione dei crediti in blocco, che non impone particolari requisiti formali ed anzi mira a rendere più agevole la circolazione dei crediti bancari1,
2 gli ultimi sviluppi giurisprudenziali (già seguiti reiteratamente anche dalla sottoscritta) hanno chiarito che la prova della legittimazione attiva non è circoscritta al deposito del contratto di cessione, con allegato l'elenco degli specifici crediti ceduti, essendo il creditore libero di fornire la prova suddetta anche secondo modalità alternative;
del resto anche il citato consolidato principio giurisprudenziale implica che la legittimazione attiva della cessionaria ed, in particolare, l'inclusione nel contratto di cessione in blocco proprio dello specifico contratto azionato, ben può essere provato anche semplicemente facendo ricorso al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Corollario al citato principio, quindi, è l'ultima precisazione che è dato leggere in diverse recenti pronunce della Cassazione: non necessitando di formule sacramentali, la prova dell'effettiva cessione proprio del credito azionato ben può essere data anche semplicemente per presunzioni, purchè abbiano i connotati di cui all'art. 2729 c.c.
Con l'ordinanza n. 17944 del 22.6.20232, in particolare, la III sezione della
Cassazione ha avuto modo di chiarire che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (principio richiamato, ex multis, anche da
Cassazione civile sez. I, 08/11/2024 n. 28790).
Orbene, nel presente giudizio non veniva depositato né il contratto di cessione, né
l'elenco dei crediti ceduti e dall'esame di tutta la documentazione acquisita non
cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. 2 Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3405 del 06/02/2024, non massimata, in ordine alle presunzioni.
3 possono evincersi indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla legittimazione attiva di parte opposta;
nonostante la specifica contestazione, infatti, come già evidenziato la si limitava a depositare la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione CP_1
senza alcuna indicazione specifica dei crediti ceduti (nell'estratto, in Parte_3
verità è riportato un link al quale accedere per verificare le posizioni cedute, ma al momento della stesura della presente detto link non risultava funzionante) e non è idonea a sopperire detta carenza l'ulteriore documentazione depositata (la certificazione del credito ex art. 50 TUB, l'iscrizione ipotecaria, il contratto di mutuo e le visure storiche degli immobili) trattandosi di documentazione in gran parte pubblica e, quindi, accessibile a chiunque e per il resto comunque non strettamente collegata alla legittimazione attiva.
L'opposizione, quindi, merita accoglimento con condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 direttamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva di parte opposta;
2) Condanna la nella qualità, a rimborsare direttamente in favore CP_1 dell'Avv. Angelo Rosito ex art. 93 c.p.c. le spese di lite che si liquidano in €
545,00 per C.U. e diritti ed € 4.905,00 per onorari ex D.M. 147/2022 (di cui €
1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, come per legge.
Benevento, 12/03/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. 5997 del 2006: “L'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca