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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 611/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
DI NARDO DI MAIO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni GABRIELE del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 125/24 del 3 giugno 2024 in tema di separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Sulmona ha definito il giudizio di separazione tra i coniugi e Parte_1
che si sono uniti in matrimonio (con rito concordatario) l'8 giugno 1985, regolando Controparte_1
nei seguenti termini i rapporti economici non essendovi contrasto tra le parti sulla pronunzia in ordine
1 allo status e sull'affido e collocamento dei tre figli oramai maggiorenni sebbene non ancora (eccetto la primogenita economicamente autosufficienti. Per_1
La casa coniugale, sita in Sulmona, è stata affidata al con il quale pacificamente convive il CP_1
più piccolo . Per_2
La invece, in compagnia dell'altro figlio, , si è trasferita nell'immobile di IL, Parte_1 Per_3
destinato, in costanza di matrimonio, a casa vacanza e pertanto è stata rigettata la richiesta della stessa di vedersi non solo assegnato il predetto immobile, ma anche di porre a carico del coniuge di provvedere, nella misura del 50%, al pagamento delle utenze.
Con riguardo, poi, agli altri aspetti patrimoniali, è stato riconosciuto il diritto della moglie a percepire un contributo a titolo di mantenimento che, all'esito dell'istruttoria svolta (ed in particolare dalle risultanze degli accertamenti tributari condotti dalla Guardia di Finanza di Sulmona), è stato quantificato nella misura di € 200,00 mensili.
Quanto al mantenimento del figlio , il Tribunale ha sostanzialmente confermato la Per_3 statuizione adottata all'esito dell'udienza presidenziale ponendo a carico del la somma di € CP_1
250,00 (inferiore rispetto a quanto invece stimato come dovuto, per € 500,00, da questa Corte
Territoriale adita dalla con reclamo ai sensi dell'allora art 708 ultimo comma cpc) da Parte_1
corrispondere però direttamente nei confronti del predetto figlio.
1.1.2. Un capitolo a parte ha riguardato la delibazione delle rispettive domande di addebito motivate su diversi presupposti.
Ed infatti, secondo la il coniuge ha posto in essere una serie di condotte violente sfociate Parte_1 nell'episodio dell'agosto 2019 in cui, a seguito di un litigio, il dopo aver lanciato al suo CP_1 indirizzo un oggetto, l'ha anche colpita con uno schiaffo al volto.
Di contro, il marito ha accusato la moglie di intrattenere una relazione sentimentale con un altro uomo, , come comprovato anche dalle conversazioni telefoniche. Persona_4
Entrambe le domande sono state rigettate per carenza di prova e segnatamente per il mancato raggiungimento della dimostrazione dell'esistenza di un nesso causale diretto tra le condotte sopra descritte ed il venir meno dell'affectio maritalis.
1.2. La decisione del tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata dalla Parte_1
attraverso l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato la mancata ammissione di alcuni file audio invero prodotti in allegato alla seconda memoria ex art 183 cpc che il giudice istruttore ha ritenuto avere un formato non compatibile con quanto stabilito nel provvedimento della DGSIA del 16 aprile 2014.
2 Con il secondo motivo, invece, la ha lamentato l'errata ed anche l'omessa motivazione in Parte_1
ordine al mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del coniuge.
Infine, l'ultima doglianza ha investito il quantum dell'assegno mantenimento in ordine al quale è stata reiterata la richiesta della somma complessiva (perché comprensiva anche della parte spettante al figlio) di € 1.200,00.
Il ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto CP_1
ed anche il Procuratore Generale, a cui gli atti sono stati trasmessi ha concluso analogamente.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
Anzitutto, ed ai fini della delimitazione del perimetro del thema decidendum del presente giudizio, occorre evidenziare che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per quanto concerne i seguenti aspetti:
a) Fondatezza in punto di an debetaur, del diritto della e del figlio maggiorenne, ma Parte_1
non ancora economicamente autosufficiente, , a percepire il mantenimento dal Per_3
CP_1
b) Rigetto della domanda di addebito proposta da quest'ultimo nei confronti della moglie per presunta violazione del dovere di fedeltà;
c) Assegnazione della casa coniugale di Sulmona al CP_1
Con riguardo, invece, alle altre questioni deve osservarsi quanto segue.
3.1. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato il provvedimento con cui, in corso di causa, non
è stata concessa l'autorizzazione al deposito dei file audio delle registrazioni delle conversazioni avvenute tra i coniugi il 26 agosto 2019.
Brevemente, occorre procedere ricostruire l'esatto andamento dei fatti e quindi è possibile affermare che:
- Con l'ordinanza del 31 agosto 2022, di ammissione delle prove, è stato stabilito che non è ammessa “ la produzione dei file audio contenenti i messaggi vocali scambiati tra le parti in data 26.08.2019, non essendo ricompreso tale formato tra quelli ammessi ai sensi dell'art. 13
Provvedimento DGSIA 16.04.2014. Non ammette il deposito di tali file su altro supporto CD,
DVD o USB, in quanto tardivo”;
3 - Alla successiva udienza, il procuratore della ha formulato riserva di appello Parte_1
avverso tale decisione specificando comunque che non vi è stato alcun divieto all'utilizzo del contenuto di tali registrazioni;
- All'udienza di precisazione delle conclusioni (segnatamente a quella del 22 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023) non è stata reiterata la richiesta istruttoria sulla quale vi è stato il diniego del giudice istruttore;
- Infatti, la in sede di note di trattazione del 20 dicembre 2022 ha così Parte_1
(genericamente) concluso “precisa le proprie conclusioni come rese nell'atto introduttivo del giudizio, nelle memorie integrative e memorie successive, nonché verbali di causa tutti”;
Deve farsi pertanto applicazione del principio oramai consolidato in ambito giurisprudenziale secondo cui “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione” (cfr Cass Civ, Sez II, 27.2.2019 n. 5741).
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni sin qui svolte il primo motivo di appello deve essere disatteso.
Soltanto in sede di appello, la ha riproposto la questione della ammissione della Parte_1
produzione dei files audio e quindi tardivamente.
Ad ogni buon conto, e per le ragioni di cui in seguito meglio si dirà, la mancata ammissione di tale materiale documentale non è destinata a riverberare conseguenze sulle sorti della lite in forza delle ragioni che verranno di seguito meglio esplicitate.
3.2.1. La seconda doglianza articolata dall'appellante ha riguardato la domanda di addebito della separazione al coniuge.
Il motivo, diversamente dal precedente, è fondato e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
In effetti, sul punto la sentenza di primo grado non ha preso posizione sulle circostanze allegate e men che meno sulle risultanze dell'istruttoria espletata in corso di causa (segnatamente sulle prove orali) limitandosi a rappresentare l'assenza di un riscontro probatorio sull'esistenza di un nesso causale tra la condotta asseritamente violativa dei doveri coniugali ed il venir meno dell'affectio maritalis.
4 Aggiungendo, altresì, che già da tempo il rapporto coniugale era entrato in una fase di crisi irreversibile.
Ne discende, quindi, l'indispensabilità di procedere ad un corretto inquadramento del tema introdotto dalla sia in punto di diritto che in fatto. Parte_1
3.2.2. Sul primo aspetto, occorre innanzitutto richiamare la posizione assunta dalla giurisprudenza che in ordine all'incidenza della condotta violenta perpetrata da uno dei coniugi sulla declaratoria di addebito ha, in estrema sintesi, rappresentato quanto segue:
- “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle violenze. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr Cass Civ, Sez I, 24.10.2022 n. 31351);
- “In materia di separazione dei coniugi, in caso di violenze fisiche, queste anche se si concretano in un unico episodio di percosse giustificano oltre che la pronuncia di separazione personale anche la declaratoria di addebitabilità all'autore. Anzi in tal caso il giudice non deve nemmeno valutare la condotta del coniuge vittima delle violenze, e rimane irrilevante anche il fatto della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr Corte Appello Bari, sez. I, 9.11.2022 n. 1628);
- “…in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione. Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità…….e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge. Dette condotte, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale
5 conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione
e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità” (cfr Cass Civ, Sez I, 29.11.2024 n. 30721);
In altri termini, è possibile, facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale, affermare che certamente le condotte violente, quand'anche estrinsecantesi in un unico episodio, per la loro gravità
(determinata aprioristicamente ed anche prescindendo dall'incidenza sul venir meno dell'affectio maritalis) sono idonee a fondare e giustificare la declaratoria di addebito.
Nell'ottica, infatti, di un equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, il disvalore da attribuire all'atteggiamento violento riveste una valenza assorbente e quindi, una volta soddisfatto l'assolvimento dell'onere probatorio in capo alla parte che propone la domanda, determina l'accoglimento della domanda di addebito.
3.2.3. Tali principi vanno a questo punto necessariamente coordinati con le risultanze probatorie di causa ed a tal fine merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
All'udienza del 25 ottobre 2022, è stata escussa la cugina dell'appellante, Controparte_2
la quale ha dichiarato: “…la notte tra il 16 ed il 17 agosto 2019 mi trovavo a Pratola Peligna e sono stata raggiunta telefonicamente dalla sig.ra che mi riferiva di essere stata costretta a Parte_1
scappare di casa a causa delle percosse subite dal marito e mi chiedeva di raggiungerla all'uscita dell'autostrada di Pratola Peligna” aggiungendo “…appena salita in macchina, vedevo che la
[...]
aveva il volto tumefatto ed il labbro inferiore spaccato….la stessa piangeva e tremava…la Pt_1
volevo accompagnare al Pronto Soccorso ma lei non ha voluto ed io sono rimasta a farle compagnia tutta la notte. Mi ero spaventata e non volevo lasciarla sola…..Ho visto in altre occasioni, nel periodo indicato, la con segni rossi al braccio.” Parte_1
Alla stessa udienza, la madre della , ha dichiarato “…ero presente Parte_1 Controparte_3 quando mai FI disse al marito “stasera non voglio dormire con te” ed il marito le rispose
“perchè”. Io, pensando che volessero parlare tra di loro, mi sono allontanata per andare in cameretta e subito dopo ho sentito dei bicchieri rompersi per cui sono tornata indietro per vedere cosa stesse succedendo, ed allora ho visto mio nipote, , che si era frapposto tra i due Per_3
coniugi ed io ho subito abbracciato da dietro ed è finito tutto li. Non è successo niente”. CP_1
Alla successiva udienza dell'8 novembre 2022, il figlio della coppia, , ha riferito “la sera Per_3
del 19 agosto 2019, tornai a casa dopo il lavoro e mentre mangiavo sul balcone, è iniziata una discussione tra i miei genitori. Mio padre scagliò un piatto o un bicchiere, non ricordo se era l'uno
o l'altro, verso mia madre, dopo di che la discussione è proseguita all'interno dell'abitazione e mio padre ha dato uno schiaffo a mia madre. Dopo lo schiaffo sono intervento, ho separato i due portando
6 mia madre in cucina, mentre mio padre è rimasto in sala, cercando di entrare in cucina, ed io mi sono frapposto posizionandomi davanti la porta della cucina. La discussione è proseguita per un paio di minuti, sono state dette frasi offensive da mio padre di cui non ricordo il contenuto, non ricordo cosa rispondeva mia madre, ma comunque la discussione è rimasta vivace. Ricordo che è intervenuto il vicino di casa che conosciamo, sig. che ha portato mio padre a fare Testimone_1
una passeggiata per farlo calmare. Mio padre, mentre il vicino di casa lo portava via, ha cercato di colpire mia madre allargando il braccio, ma non ricordo se a mano chiusa o aperta, e non ricordo se l'ha presa. Non ricordo il motivo della discussione”.
L'altro teste, all'udienza del 21 novembre 2022, ha dichiarato “..dopo circa Testimone_2 mezz'ora da quando abbiamo lasciato la casa della abbiamo sentito urlare quest'ultima, Parte_1
abbiamo sentito rumore di bicchieri e piatti rotti e il urlare ed inveire contro la coniuge CP_1 appellandola “puttana”, “zoccola” aggiungendo “….Ha detto anche alla moglie “tu lo dai a tutti, sei una rovina famiglie, io ti ammazzo”, mentre la piangeva e diceva “ai, mi fai male”. Parte_1
Questo ho sentito dal mio balcone…… ho chiamato al telefono la che non rispondeva, ma Parte_1 che ho visto, poco dopo, uscire di casa piangendo e prendere l'automobile…… Vero che il figlio
era presente e urlava al padre di smetterla di picchiare la madre”. Per_3
Di tenore sostanzialmente identico si è rivelata poi la deposizione di “Vero che dopo Testimone_1 circa mezz'ora da quando abbiamo lasciato la casa della abbiamo sentito urlare Parte_1 quest'ultima, abbiamo sentito rumore di bicchieri e piatti rotti e il urlare ed inveire contro la CP_1 coniuge appellandola “puttana”, “zoccola….. io mi portavo di corsa a casa della e dopo Parte_1 che quest'ultima mi ha aperto, vedevo il fuori di sé che ha colpito ancora la coniuge in viso CP_1
e con pugni al corpo ed alla spalla…… anche durante le estati precedenti al 2019 ho sentito, dalla mia abitazione ed in più occasioni, il urlare frasi ingiuriose e minacciose contro la CP_1 [...]
. Pt_1
3.2.3. Dal quadro probatorio così come tratteggiato possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
Nella serata del 19 agosto 2019, all'interno dell'abitazione di IL vi è stato certamente un diverbio tra i coniugi a seguito del quale il dopo aver proferito alcune espressioni offensive CP_1 all'indirizzo della moglie, ha colpito la stessa.
A tale riguardo, infatti, la deposizione del teste , indifferente alle parti, deve ritenersi Testimone_1
senza dubbio attendibile.
Un ulteriore riscontro di attendibilità è poi giunto dalla rappresentazione fornita dagli altri testimoni in quanto:
7 - Lo stesso è intervenuto presso l'immobile occupato dalla coppia invitando il Tes_1 CP_1
ad uscire fuori per calmarsi;
- La è salita a bordo della vettura ed ha raggiunto Sulmona dove in effetti è stata Parte_1
incontrata dalla cugina;
Controparte_2
- Il figlio , testimone oculare dell'occorso, si è limitato a riferire di uno schiaffo e di Per_3
essere quindi intervenuto per separare i propri genitori;
ha inoltre aggiunto del tentativo del padre di provare a colpire ancora una volta la madre, senza però riuscirvi;
Si tratta, pertanto, una volta accertata la sussistenza storica del fatto, di stabilire se possa trattarsi di una condotta idonea ai fini della declaratoria di addebito.
Sul punto, richiamandosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza, la risposta non può che essere positiva.
Nella ricostruzione dell'episodio, alla luce di quanto riferito dai testimoni escussi, ricorre certamente il requisito della gravità.
Nonostante, non vi sia stata la produzione di certificazione medica attestante eventuali lesioni subite dalla e benchè la madre dell'appellante abbia chiarito che anche il abbia riportato Parte_1 CP_1 nell'alterco qualche graffio alla gola, alcune aspetti della condotta assunta da quest'ultimo devono ritenersi idonei ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito
Le ragioni della lite si sono rivelate estremamente futili essendo derivate dalla dichiarazione della
[...]
di non volere dormire in compagnia del marito. Pt_1
La reazione del anche volendo tenere in debita considerazione il comportamento tenuto CP_1 dall'appellante, si è rivelata eccessiva e spropositata avendo questi colpito una volta con uno schiaffo la moglie ed avendo tentato di fare la stessa cosa anche in un momento successivo tant'è vero che soltanto la provvidenziale presenza del figlio ha scongiurato che l'episodio degenerasse. Per_3
A nulla rileva, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti la circostanza che tale litigio sia stato determinato dalla gelosia nutrita dal il quale pensava che la moglie intrattenesse una relazione CP_1
sentimentale (rivelatesi invero insussistente) con un altro uomo.
Sulla scorta, pertanto, delle considerazioni svolte,il secondo motivo deve pertanto essere accolto e di conseguenza la dichiarata l'addebito della separazione a . Controparte_1
3.3.L'ultima doglianza, infine, concerne l'aspetto patrimoniale della vicenda.
A tale riguardo, l'appellante ha lamentato sia il rigetto della domanda di assegnazione della casa di
Sulmona con obbligo per il di provvedere al pagamento delle spese sia la quantificazione del CP_1
mantenimento (anche per il figlio) ed infine la scelta di disporre, in assenza di una specifica domanda, che per quest'ultimo la somma di denaro fosse direttamente corrisposta in suo favore dal padre.
8 Orbene, le questioni, diverse tra loro, devono essere esaminate partitamente.
3.3.1.Quanto all'assegnazione della casa di IL è sufficiente osservare che:
- certamente non si tratta della casa coniugale, bensì di un immobile destinato a casa vacanza in cui tuttavia la si è trasferita, a seguito della separazione, unitamente al figlio , Parte_1 Per_3
studente universitario a Pescara;
- nel giudizio di separazione, al pari di quanto avviene per quello di divorzio, il tema dell'assegnazione riguarda unicamente la casa coniugale e segue la collocazione dei figli ancorchè maggiorenni;
- nella fattispecie, la sentenza ha disposto l'assegnazione della casa coniugale di Sulmona al CP_1
e sul punto non vi è stata impugnazione;
- quanto all'altro immobile di IL, eventuali questioni sull'assegnazione (peraltro non oggetto neppure di specifica censura) potranno essere fatti valere in un separato e distinto giudizio di scioglimento della comunione legale tra coniugi;
- resta il dato incontroverso relativo al fatto che la è comunque proprietaria nella misura Parte_1
del 50% del predetto immobile;
- per quanto concerne, invece, l'ulteriore profilo della contribuzione alle spese, trattasi di un aspetto che ben potrà essere risolto in sede di quantificazione dell'assegno di mantenimento;
3.3.2. A tale riguardo, come già anticipato, il primo giudice ha posto a carico del di provvedere CP_1 al mantenimento della moglie e del figlio per un importo rispettivamente di € 200,00 e di € 250,00.
L'appellante, reiterando le richieste avanzate in primo grado, ha chiesto il maggior importo di €
1.200,00.
Una delle argomentazioni svolte nel corso del giudizio ha riguardato l'esito del reclamo proposto avverso l'ordinanza presidenziale.
In quel caso, infatti, questa Corte ha per quanto concerne il figlio , quantificato Per_3
l'ammontare del mantenimento dovuto dal padre nella misura di € 500,00.
A tale riguardo, il provvedimento è stato così motivato “Quanto all'assegno per il figlio, deve invece rilevarsi che la somma riconosciuta pare assolutamente insufficiente a garantirne il mantenimento, anche sommandola ai suoi modesti redditi: per cui quell'assegno viene elevato ad € 500 al mese”.
Nella valutazione dei fatti, occorre tener conto delle seguenti circostanze:
- Così come verificatosi nel corso del giudizio, anche in sede di gravame, è persistito il divario reddituale tra i coniugi;
la infatti ha dichiarato negli ultimi anni (come da Parte_1 dichiarazioni dei redditi depositate sino all'anno 2023) una somma di poco superiore ai
3.000,00 euro;
per converso, il ha percepito reddito di lavoratore dipendente (essendo CP_1
9 assunto presso la ditta Marelli) per un ammontare di circa 28.000 euro annui;
lo stesso, però,
a partire dall'anno 2022, è andato in pensione e mensilmente percepisce (come da estratto conto) una somma di € 1.691,27;
- L'appellato è gravato dall'obbligo di fornire la sua assistenza al figlio che condivide Per_2 con lui l'abitazione di Sulmona;
- Non ha trovato riscontro l'ulteriore assunto, sostenuto dall'appellante relativo ad un'indennità suppletiva da parte del in quanto le movimentazioni dell'estratto conto evidenziano, CP_1
tra le entrate mensili, unicamente la pensione percepita nella misura sopra indicata;
- Il TFR percepito nell'anno 2022, in corrispondenza del pensionamento, non può rilevare ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in quanto per tale voce l'ordinamento appronta una particolare forma di tutela all'ex coniuge. Per tale ragione, deve essere disattesa la richiesta formulata dall'appellante (nella note depositate il 19 gennaio 2025) di intimare alla controparte il deposito delle movimentazioni bancarie per l'anno 2022;
- Non vi è dubbio, alla luce di quanto accertato in corso di causa, sul fatto che la Parte_1
svolga attività lavorativa nel periodo estivo presso una struttura alberghiera di IL IN
(trattasi del Hotel Ristorante Cri Cri, come confermato anche dal teste ); Testimone_3
- Non vi è motivo per dubitare, altresì, che nella restante parte dell'anno, la stessa svolga in nero attività lavorativa di parrucchiera. A tale riguardo, la versione fornita sempre dal teste sulla gratuità delle prestazioni rese in favore di amiche non si appalesa Testimone_3
verosimile;
- La stessa è proprietaria, seppur pro quota con il fratello, di un altro immobile in Parte_1
Sulmona diverso rispetto a quello adibito a casa coniugale (acquistato in costanza di matrimonio
- La FI , all'udienza del 21 novembre 2022, ha dichiarato “Lavorava anche in Persona_5 casa in camera mia e più volte l'ho anche aiutata. Non so se attualmente svolge ancora tale lavoro. Preciso che mia madre per tale lavoro veniva remunerata” aggiungendo anche dello svolgimento dell'ulteriore attività di pulizia presso altre case della zona di IL;
- Con l'atto di appello, la ha prodotto un certificato medico del 15 giugno 2024 in Parte_1
cui sono indicate una serie di patologie di cui la stessa sarebbe affetta (cardiopatia, ipertiroidismo, coxartrosi, calcolosi e mioma uterino). Risulta di sin troppa chiara evidenza che lo scopo perseguito mediante tale produzione sia dimostrare (nell'ottica di una maggiore quantificazione dell'assegno di mantenimento) la inidoneità al lavoro della appellante stessa.
Sulla rilevanza ai fini della decisione di tale documentazione vanno svolte considerazioni in rito e di merito. Sul versante in rito, nonostante la data della certificazione risulti successiva
10 alla pubblicazione della sentenza impugnata, non sono state neppure allegate le ragioni che hanno impedito alla di depositare tale certificazione nel corso del primo grado. Parte_1
Ove si volessero comunque superare tali obiezioni (invero espressamente avanzate anche dalla parte appellata) resta l'ulteriore e decisivo dato dell'inidoneità probatoria della stessa ad attestare l'esistenza di una stretta incidenza causale tra tale quadro patologico (sul quale invero un effettivo riscontro in termini di gravità e rilevanza) e l'impossibilità per l'odierna appellante a svolgere attività lavorativa;
- Il figlio della coppia , iscritto al corso di laurea in economia e management, ha Per_3 svolto l'attività di cameriere specificando di aver interrotto tale lavoro nel 2022;
3.3.3. In definitiva, è possibile affermare che l'ammontare del mantenimento in favore della
[...]
nella stessa misura stabilita dal Tribunale di Sulmona deve essere condiviso e quindi Pt_1
confermato.
Allo stato, infatti, l'ammontare del mantenimento in favore della appellante deve ritenersi congruo dovendosi operare un equo bilanciamento delle circostanze a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono.
A tal fine, non può non rilevare che, occupando un bene di proprietà (seppur in quota) la Parte_1
non si trova costretta a dover far fronte ad esborsi ulteriori per la locazione di una residenza.
3.3.4. A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi per quanto concerne il mantenimento dovuto al figlio . Per_3
Anche in tal caso, non essendovi questione sull'an (peraltro non oggetto di impugnazione incidentale) resta da operare una stima del contributo dovuto.
Il ragazzo, nato nel 1999, e quindi oramai ventiseienne, risulta frequentare l'università.
Non è stato allegato né prodotto alcunchè in ordine al percorso sin qui compiuto il che non consente di conoscere quanto esami sono stati dati ed il numero di quelli che ancora mancano.
Di certo vi è che, non risulta stabilmente inserito nel circuito lavorativo avendo egli Per_3 svolto, saltuariamente, l'attività di cameriere.
Allo stato, non può ritenersi adeguatamente dimostrato l'assunto peraltro sostenuto soltanto in sede di note conclusive) circa l'assunzione presso una ditta con uno stipendio mensile di € 1.500,00.
Anche in tal caso, tenendo conto che il figlio delle parti vive stabilmente nella casa di IL (e che dunque debbano essere considerate le spese per le utenze), si reputa equo porre a carico del padre con decorrenza dalla data del ricorso per separazione, la somma di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione secondo indici ISTAT.
11 La ragione di una diversa e (seppur di poco inferiore) misura rispetto a quella stabilita sempre da parte di questa Corte Territoriale all'esito del reclamo avverso l'ordinanza presidenziale va individuata nel lasso di tempo trascorso (oramai quattro anni circa) ed al fatto che ciò nonostante,
non abbia ancora dato prova di aver ultimato gli studi. Per_3
Tale somma deve essere corrisposta direttamente in favore della e pertanto, anche su tale Parte_1 aspetto specifico l'impugnazione sollevata deve trovare accoglimento.
E' sufficiente osservare, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “La legittimazione "iure proprio" del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste anche nel caso in cui il figlio sia lontano dalla casa genitoriale, per motivi di studio, purché, la casa genitoriale rimanga in concreto un punto di riferimento stabile presso la quale il figlio fa sistematico ritorno, e purché, il genitore sia quello che provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento agli studi” (cfr Cass Civ, sez I, 8.7.2022 n. 21749).
Ne consegue, correttamente interpretando tale indirizzo interpretativo, che in assenza di una specifica domanda del figlio maggiorenne, il mantenimento deve essere corrisposto direttamente a mani del genitore presso il quale lo stesso convive abitualmente.
4. In conclusione, quindi, anche il terzo motivo deve trovare accoglimento ed il deve ritenersi CP_1
tenuto a corrispondere a per il mantenimento del figlio , maggiorenne, Parte_1 Per_3
ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza dalla data del ricorso per separazione.
5.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo che devono seguire il principio della soccombenza con compensazione nella misura della metà (atteso l'accoglimento della domanda di addebito e la parziale fondatezza delle richieste economiche).
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
12 e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dello Stato essendo ammessa al gratuito patrocinio la somma di € Parte_1
2.665,60 (con compensazione di 1/2 di € 5.331,20) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione (valore della controversia indeterminabile bassa complessità con riduzione l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Seguono analogamente la soccombenza con identica compensazione per essere liquidate come da dispositivo anche le spese del presente grado attenendosi allo stesso valore con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta e riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 125/24 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la separazione dei coniugi deve essere addebitata a per le causali di cui in motivazione;
Controparte_1
b) pone a carico di di corrispondere a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1
figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di Per_3
€ 300,00 da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza dalla data del ricorso per separazione.
c) conferma nel resto la sentenza impugnata;
d) condanna alla rifusione, in favore dello Stato essendo la ammessa Controparte_1 Parte_1
al gratuito patrocinio, delle spese del primo grado che liquida in € 2.665,60 per compensi professionali oltre accessori se dovuti come per legge;
e) condanna alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Controparte_1 della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 73,50 (pari ad ½ di € 147,00) per spese e di € 2.431,10 (pari ad ½ di € 4.862,20) per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
13 Così in L'Aquila deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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