Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 441 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 441 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Restituzione della caparra
TRA
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Cuneo, Via Vernante n. 41, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
GIACOMO TOMMASO BELTRUTTI (c.f. CP_1
; n. fax 0171/933728); C.F._2
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da CP_2 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. CARLO CIANCI (c.f. ; n. fax C.F._4
0171/426940, PEC ), presso il quale ha eletto Email_1
domicilio in Cuneo, Piazza Galimberti n. 11;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in via telematica in vista dell'udienza del 13.2.2025. In particolare:
- per la ricorrente: “Voglia il Tribunale ordinario di Cuneo, contrariis reiectis: ...
1
1) condannare la signora alla restituzione a favore della signora CP_2
dei 5.000,00 euro corrispostile a titolo di caparra Parte_1
confirmatoria come da scrittura privata tra loro sottoscritta in data 7 maggio
2021;
2) condannare la signora a pagare, a favore della signora CP_2 [...]
, gli interessi legali maturati sull'importo di cui al punto che Parte_1
precede con decorrenza dal 22 dicembre 2021 (in quanto data di avvenuta comunicazione della domanda di mediazione) e fino al saldo effettivo;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e con aumento del 30% del compenso che sarebbe altrimenti liquidabile a norma del comma 1-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia del 10 marzo
2014 n. 55, stante l'avvenuto utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti depositati nell'ambito del processo civile telematico;
e, del pari, con vittoria delle spese, competenze ed onorari della fase
d'attivazione della procedura di mediazione infruttuosamente esperita”;
- per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale Ordinario di Cuneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione;
NEL MERITO
In Via Principale
• respingersi tutte le domande formulate dalla ricorrente , in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
• accertare e dichiarare il grave inadempimento della ricorrente in Parte_1 relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato e per l'effetto accertare e dichiarare legittimo il diritto della di recedere dal preliminare CP_2 di compravendita dell'immobile in Beinette (CN) Via Giovanni XXIII n. 16 e il conseguente diritto della stessa di ritenere (trattenere) la caparra CP_2
confirmatoria di Euro 5.000,00 versata dalla;
Parte_1
• con vittoria di spese legali per compensi e rimborso forfettario del presente giudizio, oltre ad esposti, IVA e CPA come per legge con vittoria delle spese, e
2 con aumento del 30% ex art. 4 co.
1-bis D.M. 55/2014.
In Via Riconvenzionale
• accertare e dichiarare il grave inadempimento della ricorrente in Parte_1 relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato e per l'effetto condannare la ricorrente a risarcire la resistente del danno Parte_1 CP_2 conseguente alla perdita dei benefici fiscali c.d. prima casa sull'acquisto dell'attuale immobile in Diano Castello e pari alla maggiorazione dell'imposta di registro calcolata in complessivi Euro 3.724,50 oltre interessi legali, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• accertare e dichiarare che la ricorrente è responsabile dei danni agli Parte_1 apparati elettrici dell'immobile di proprietà della resistente e per l'effetto CP_2
condannare la ricorrente a risarcire alla resistente il danno Parte_1 CP_2
conseguente, pari al costo di ripristino delle pulsantiere ed apparati elettrici che si chiede nella misura di Euro 1.000,00 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In Subordine, per mero tuziorismo difensivo e nella denegata ipotesi in cui siano ritenute in tutto od in parte fondate le domande della ricorrente
• disporre tra le parti la compensazione giudiziale delle somme dovute dalla
con quelle eventualmente dovute dalla per la quantità Parte_1 CP_2
corrispondente;
• disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
ha adito il presente Tribunale al fine di ottenere, quale effetto del mancato
[...]
avveramento della condizione sospensiva apposta alla scrittura privata (denominata
“Preliminare di Compravendita Immobiliare”) stipulata il 7.5.2021, la condanna della resistente, sig.ra alla restituzione della somma di Euro 5.000,00 CP_2
3 versata dalla prima (promissaria acquirente) alla seconda (promittente alienante) a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla stipula di detto contratto, oltre alla condanna al pagamento degli interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché delle spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo, al quale la resistente non ha aderito;
il tutto con vittoria di spese.
In particolare, a supporto delle proprie pretese, ha allegato che:
- in data 7.5.2021 ha provveduto a corrispondere alla resistente (promittente alienante), a mezzo di bonifico bancario, l'importo di Euro 5.000,00 in adempimento di quanto stabilito all'Art. V del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti in pari data, ovvero a titolo di caparra confirmatoria sul prezzo di vendita dell'immobile;
- la vendita in questione era soggetta alla condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento del prezzo di acquisto dell'immobile tramite mutuo ipotecario
(in particolare, all'Art. II della predetta scrittura, le parti pattuivano quanto segue:
“Il presente contratto preliminare di compravendita è sottoposto alla condizione dell'ottenimento del finanziamento del prezzo tramite mutuo ipotecario da parte della Banca di fiducia della parte promissaria acquirente per l'ottenimento del quale la parte promissaria acquirente inoltrerà domanda presso l'Agenzia/Filiale bancaria territoriale e/o di competenza. Qualora la Banca dovesse respingere la domanda di mutuo o comunque non comunicare le proprie deliberazioni in merito entro la data del 15 luglio 2021, il presente contratto rimarrà senza effetto tra le parti - quindi risolto - e la parte promittente venditrice dovrà inderogabilmente restituire immediatamente alla parte promissaria acquirente la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria pari ad Euro 5.000,00…”);
- il termine di stipula del contratto definitivo era stabilito entro e non oltre il giorno
15.7.2021, salvo deroghe o ritardi legati alla Pandemia Covid-19;
- malgrado la propria richiesta, la ricorrente non ha conseguito il finanziamento necessario per l'acquisto dell'immobile, così come risultante dalla dichiarazione della Banca Popolare di Sondrio del 15.6.2021, con la quale detto istituto ha espresso il proprio diniego in ordine alla domanda di mutuo presentata;
4 - per effetto del mancato avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto preliminare di compravendita, quest'ultimo deve ritenersi risolto, con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria;
- la sig.ra non ha partecipato alla procedura di conciliazione senza CP_2
alcun giustificato motivo.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita la sig.ra CP_2 evidenziando, in via preliminare, l'opportunità di procedere secondo le forme del rito ordinario (richiesta alla quale questo Giudice ha dato seguito disponendo, all'udienza del 7.7.2022, il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario) e di non aver potuto partecipare all'incontro di mediazione per difficoltà contingenti relative al grave periodo pandemico e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto stante il grave inadempimento della ricorrente (per non avere adempiuto con la dovuta diligenza all'onere di presentare la domanda di mutuo e di depositare tutta la documentazione necessaria, con ciò determinando l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto definitivo) con conseguente legittimo diritto della resistente di ritenere la caparra confirmatoria.
Ha inoltre, chiesto, in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata stipula del contratto definitivo, pari alla perdita dei benefici fiscali c.d. prima casa (quantificati alle pagg. 14-15 della comparsa di costituzione e risposta in Euro 3.724,50) nonché del danno provocato all'impianto elettrico dell'immobile, pari al costo di ripristino delle pulsantiere e degli apparati elettrici (quantificato in Euro 1.000,00).
Disposto il mutamento del rito ed assunta la prova orale ammessa, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza figurata del 29.10.2024 e, a fronte della richiesta del difensore di parte ricorrente, è stata assunta in decisione ex art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. all'udienza del 13.2.2025.
Domanda principale
1. Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.
Il contratto preliminare di compravendita stipulato il 7.5.2022 era (pacificamente) soggetto alla condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento del prezzo di
5 vendita dell'immobile (pari ad Euro 53.000,00) tramite mutuo ipotecario da parte della Banca di fiducia della parte promissaria acquirente.
2. Com'è noto, la condizione può essere qualificata come casuale, potestativa o mista. Tale distinzione si fonda sul tipo di evento dedotto in condizione: se si tratta di un fatto estraneo alla volontà delle parti, la condizione si definisce casuale, se invece tale fatto dipendente dalla volontà di una delle parti, la stessa si definisce potestativa;
quando, infine, il fatto dipende sia dalla volontà delle parti, sia da fattori esterni, la condizione è definita mista.
La condizione che qui occupa è ascrivibile a tale ultima categoria: da un lato, la concessione del finanziamento non è riconducibile alla sfera di dominio delle parti, dipendendo dalla discrezionalità dell'istituto bancario, dall'altro, occorre pur sempre l'impulso della parte (nella specie, della promissaria acquirente) finalizzato a stimolare la sequenza casuale, impulso rappresentato dalla presentazione della domanda di mutuo.
3. Ebbene, come correttamente evidenziato dalla difesa attorea, la sig.ra ha agito secondo i dovuti canoni di correttezza e buona fede, provvedendo Parte_1
a presentare la richiesta di mutuo presso la Banca Popolare di Sondrio.
Ciò si evince dal tenore della comunicazione di mancata accettazione della domanda di mutuo resa il 15.6.2021 dal predetto istituto bancario (cfr. doc. 3 prodotto in allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), dalla quale emerge che la promissaria acquirente ha provveduto a presentare apposita richiesta di mutuo, non accolto dall'istituto di credito (“Oggetto: mutuo acquisto abitazione euro 53.000. In merito all'oggetto con la presente Le comunichiamo che la sua richiesta di mutuo ipotecario non è stata accolta”, ergo una valida domanda di mutuo era stata presentata).
Peraltro, a fronte delle contestazioni svolte dalla convenuta circa la valenza probatoria di tale documento, la difesa attore ha prodotto dichiarazione del dott.
[...]
(direttore dalla filiale di Cuneo della Banca Popolare di Sondrio), datata 4 Tes_1
luglio 2022 in cui lo stesso ha confermato che la sigla apposta alla lettera del 15 giugno 2021 è di suo pugno e che la stessa è stata rilasciata alla sig.ra Persona_1
a seguito di richiesta di mutuo per acquisto abitazione, specificando altresì che
[...]
6 detta richiesta è stata “declinata dal sottoscritto avente i i poteri di delibera per non sostenibilità della rata” (cfr. doc. 8 produzione attorea).
Le contestazioni della difesa convenuta circa la valenza probatoria di detto documento appaiono scarsamente dirimenti.
Ed, infatti, le dichiarazioni scritte da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti nella controversia, assumono in ogni caso valore di indizio che ben può essere utilizzato dal giudice e posto a fondamento del proprio convincimento ove sia idoneo ad offrire elementi di giudizio non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie
(cfr. Cass. civ. sent. n. 17392/2015 e Cass. civ. n. 4310/2018).
Nella specie, tale dichiarazione si appalesa indubbiamente significativa, sia alla luce della terzietà e della qualifica soggettiva del soggetto dichiarante (direttore di filiale di banca) sia in quanto intrinsecamente coerente sotto il profilo logico sia in quanto trova proprio diretto riscontro con i redditi dell'attrice nel periodo in contestazione documentati sub doc. 9, che rendono più che plausibile l'ipotesi che la mancata concessione del mutuo sia dipesa dalle ritenute scarse garanzie economiche offerte dall'attrice.
4. Le contestazioni della resistente in punto di imputabilità del mancato avveramento della condizione alla condotta gravemente inadempiente dell'attrice
(sub specie di violazione del canone di buona fede ex art. 1358 c.c.) sono, quindi, prive di pregio.
Ed infatti, alla luce di quanto sopra emerge che i motivi che hanno indotto l'istituto bancario a negare il finanziamento del prezzo di acquisto dell'immobile attengono alla valutazione del merito creditizio, il che implica l'analisi della documentazione reddituale, che dunque, deve ritenersi essere stata trasmessa dall'attrice.
5. Neppure è utilmente invocabile in specie l'istituto della finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
5.1. Al riguardo, giova premettere che, per pacifica giurisprudenza, quando nel contratto di compravendita immobiliare sia dedotta una condizione sospensiva potestativa mista (i.e. la concessione del mutuo da parte dell'istituto bancario), la mancata erogazione del prestito comporta le conseguenze in esso previste, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del
7 promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione (e, dunque, quando la condizione sia qualificabile come bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività può ritenersi contraria a buona fede - e costituire dunque fonte di responsabilità - solo quando l'attività omessa costituisca la violazione di un obbligo giuridico che, tuttavia, in ipotesi di condizione mista non è configurabile in relazione all'attività di attuazione dell'elemento potestativo (in tal senso Cass. civ., n. 5976/2024; Cass. civ., n. 22046/2018; Cass. civ.
n. 23824/2004; Cass. civ. n. 10074/96).
Detto altrimenti, la mancata concessione del mutuo (cui è assimilabile il mancato assenso all'accollo del mutuo) comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente.
5.2. D'altro canto, gravava sulla convenuta l'onere di provare l'imputabilità dell'avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore (Cass. civ. 23417/2019; Cass. civ. 10844/2019), onere che in specie non può ritenersi assolto, essendosi la sig.ra limitata ad allegare che la sig.ra CP_2
si sarebbe “disinteressata della pratica di accollo del mutuo in Intesa Per_2
Sanpaolo, presentandosi in banca solo 4 giorni prima del rogito” e senza fornire
“alla banca Intesa San Paolo la documentazione reddituale necessaria per
l'istruttoria di accollo mutuo”, peraltro in relazione ad evento (accollo di mutuo) estraneo alla dedotta condizione sospensiva contrattuale.
5.3. In ogni caso e per ciò che qui rileva, dagli atti non emerge che il rifiuto del mutuo sia dipeso dalla condotta dell'attrice né che quest'ultima abbia palesato alcun interesse contrario all'avveramento della condizione.
Ed anzi, in senso contrario depone la circostanza che poco prima della data pattuita per la stipula del contratto definitivo dinanzi al Notaio Dott. (e, più Persona_3
nello specifico, nelle date del 22, 23 e 24 luglio 2021), la promissaria acquirente avesse incaricato un artigiano di eseguire lavori di stuccatura e tinteggiatura nell'unità immobiliare di cui di lì a qualche giorno sarebbe dovuta divenire proprietaria (cfr. sul punto le dichiarazioni del teste sig. , il quale ha Testimone_2
8 dichiarato: “mi era stato chiesto di svolgere questi lavori in quanto era intenzione della signora acquistare questo appartamento e trasferirsi a Beinette”).
Lo stesso dicasi per la disponibilità inizialmente manifestata dalla stessa ad Parte_1
accollarsi il preesistente mutuo concesso alla resistente, accollo che non era stato specificatamente dedotto in condizione (neppure in via subordinata) e la cui pratica – pur avviata dall' attrice in data 1.8.2021 – non risulta completata (v. deposizione teste dipendente di Intesa Sanpaolo) per cause ignote. Tes_3
Nello stesso senso depongono le dichiarazioni testimoniali rese dal notaio
[...]
, il quale ha riferito di essere stato incaricato dalla sig.ra di Per_3 Parte_1
predisporre il rogito e che la stessa nei giorni immediatamente precedenti alla data fissata (5 agosto 2021) gli comunicò che non era possibile perfezionare l'accollo del mutuo entro la predetta data, anche se per il tramite del figlio, il 4 agosto 2021 ribadiva la speranza di poter procedere alla stipula (“anche se è ovvio che senza
l'accollo del mutuo da parte della Banca non si potesse stipulare il rogito, non avendo neppure il calcolo del debito residuo, per cui il rinvio si rendeva necessario”).
6. In definitiva, poiché la condizione non si è avverata per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il contratto è rimasto definitivamente privo di effetti giuridici.
Ne deriva che la convenuta è tenuta a restituire alla controparte la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, conformemente alla previsione contrattuale di cui all'Art. II, che stabilisce quanto segue: “Qualora la Banca dovesse respingere la domanda di mutuo o comunque non comunicare le proprie deliberazioni in merito entro la data del 15 luglio 2021, […] la parte promittente venditrice [e cioè la signora dovrà inderogabilmente restituire immediatamente alla parte CP_2
promissaria acquirente [e cioè alla signora ] la somma ricevuta a titolo di Parte_1 caparra confirmatoria”.
Data l'inefficacia del contratto, infatti, tale spostamento patrimoniale non risulta sorretto da alcuna valida giustificazione, costituendo anzi l'insorgere di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di Euro 5.000,00, pari alla caparra corrisposta, trattandosi di
9 indebito oggettivo.
Trattandosi di debito di valuta, su tale importo sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data di proposizione della domanda di mediazione (e, dunque, con decorrenza dal 22.12.2021) e fino all'effettivo soddisfo.
Com'è noto, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione “dal giorno della domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass.,
Sez. Un., n. 15895/2019; Cass. civ., n. 9757/2024), tale dovendosi ritenere anche l'invito al procedimento di mediazione contendendo esso, oltre ovviamente all'indicazione della sig.ra quale soggetto obbligato, anche l'esplicazione della CP_2
pretesa poi azionata in giudizio, ed essendo quindi idoneo ex se a manifestare la volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. civ. n. 4405/2024).
Domande riconvenzionali
7. Quanto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla perdita dei benefici fiscali c.d. prima casa, la stessa non può che essere rigettata, in quanto l'asserito danno subito dalla sig.ra – di CP_2
cui, peraltro, non è stato documentato l'effettivo esborso economico – non è riconducibile ad alcuna condotta inadempiente dell'attrice (rimasta indimostrata) ed apparendo, piuttosto, conseguenza della scelta unilaterale della promittente venditrice di acquistare una nuova abitazione prima di essere certa che la vendita dell'appartamento in Beinette per cui è causa sarebbe intervenuto entro un anno (sul punto cfr. pagg. 3 comparsa di costituzione, ove si legge: “Occorre innanzi tutto premettere che la Sig.ra odierna resistente, immediatamente dopo aver CP_2 acquistato l'attuale abitazione in Diano Castello (IM), indicativamente nel luglio/agosto del 2020, ha posto in vendita il proprio appartamento in Beinette (CN)
Via Giovanni XXIII n. 16 per il tramite del mediatore immobiliare “Interaffari
Immobiliare di Blengino Aurelio” con sede in Cuneo (CN) Viale degli Angeli n. 8”).
8. Quanto al richiesto risarcimento dei danni che l'attrice, rimasta nella disponibilità dell'alloggio per circa un mese, avrebbe arrecato all'impianto elettrico
10 presente nell'appartamento, la domanda dev'essere parimenti rigettata, per la sua genericità e non avendo la convenuta fornito alcuna prova dell'esistenza dei danni e della loro riconducibilità alla odierna attrice né avendo allegato i criteri utilizzati per la relativa quantificazione.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che le immagini di cui al doc. 9, oltre a non essere in alcun modo riconducibili temporalmente al periodo in cui la sig.ra aveva la disponibilità dell'alloggio (lacuna neppure colmata con la Parte_1
formulata prova per testi, del tutto generica e come tale inammissibile: “12) Vero che le pulsantiere elettriche dell'immobile promesso sono state rivenute smontate dopo la consegna delle chiavi da parte della ”), in ogni caso non appaiono Parte_1
rappresentative di alcuno specifico danno all'impianto elettrico, emergendo unicamente che le prese elettriche sono state smontate dalla parete, lasciandole appese ai fili.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente svolta ed incluso il richiesto aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
Non si reputano, tuttavia, dovute le spese occorse per il procedimento di mediazione, vertendosi in materia (contratto preliminare di compravendita immobiliare) non rientrante nell'elenco di cui al comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 e neppure essendo prescritto per contratto l'obbligo del ricorso alla suddetta procedura
(l'art. VIII prescrive infatti, genericamente il deferimento ad un “competente e abilitato organo di arbitrato e/o di conciliazione” di tutte le controversie circa validità, interpretazione ed esecuzione della scrittura privata”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
11 1. condanna al pagamento, in favore di , CP_2 Parte_1
della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 22.12.2021 al saldo effettivo;
2. rigetta le domande riconvenzionali;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in CP_2
favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. Parte_1
55/2014 in Euro 167,50 per esborsi ed Euro 6.600,10 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 05/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
12