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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
2803/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2803/2024 V.G., promossa congiuntamente da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.4.1990, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.12.1989, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo Signorello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 49, c.p.c. depositato il 9.7.2024 i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.8.2018 a Noto e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite,
1 di seguito riportate:
1. “autorizzare i IG.ri e a vivere separati, con l'obbligo Parte_1 Parte_2
reciproco di non recarsi molestia alcuna;
2. Omologare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
4. Il Sig. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza anagrafica infra il Parte_2
termine di mesi 6 dal deposito del predetto ricorso;
5. La casa coniugale rimarrà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
con tutti i beni mobili che la arredano che pertanto devono ritenersi di esclusiva proprietà della stessa;
6. Il IG. porterà seco i seguenti beni mobili: n. 1 TV, due scrivanie, una sedia Parte_2 da scrivania, un pc, due librerie e una stampante, arredanti “l'angolo studio” della casa coniugale;
7. Durante il matrimonio i coniugi hanno contratto diversi finanziamenti intestati tutti al IG.
ma contratti nell'interesse della “famiglia”; Parte_2 pertanto i coniugi concordano che il finanziamento contratto con AGOS, per l'acquisto del frigorifero dell'importo mensile di € 100,00, con scadenza 10/2025, nonché il finanziamento contratto per l'acquisto del depuratore d'acqua dell'importo mensile di € 50,00 verranno pagati per le rate a scadere a far data dal mese di Luglio del corrente anno e fino all'estinzione dalla IG.ra , che provvederà mensilmente a versare la Parte_1 complessiva somma di € 150,00 mensili al IG. atteso che il pagamento Parte_2
delle relative rate avviene mediante addebito sul contro del Pt_2
8. L'autovettura EN LI targata DS471AG, di proprietà del IG. con la Parte_2
sottoscrizione del presente viene trasferita alla IG.ra , che si obbliga a Parte_1
curare la trascrizione al PRA, infra il termine di un anno dal deposito del presente ricorso;
resta inteso che qualunque spesa relativa alla autovettura EN LI (bollo auto, eventuali contravvenzioni/multe, assicurazione, etc), fino a quando non verrà curata la suddetta trascrizione al PRA, resteranno comunque a carico della IG.ra che ne ha già la Parte_1
materiale disponibilità;
9. Per effetto degli accordi di cui ai n.ri 6,7, e 8, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere fra di loro per nessun titolo e/o causale, anche se ivi non specificato;
salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente;
10. Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi sussistono i requisiti di
2 fatto e di legge per la richiesta pronuncia di divorzio a domanda congiunta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.”.
Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Noto in data 27.8.2018 (Anno
2018 – Atto n. 56 – Parte II- Serie A, cfr. documento in atti).
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto apposto in data 5.12.2024).
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2803/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
prende atto delle ulteriori condizioni meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio. spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2803/2024 V.G., promossa congiuntamente da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.4.1990, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.12.1989, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo Signorello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 49, c.p.c. depositato il 9.7.2024 i coniugi, premettendo di avere contratto matrimonio in data 27.8.2018 a Noto e che dall'unione non nascevano figli, chiedevano concordemente a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni pattuite,
1 di seguito riportate:
1. “autorizzare i IG.ri e a vivere separati, con l'obbligo Parte_1 Parte_2
reciproco di non recarsi molestia alcuna;
2. Omologare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
4. Il Sig. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza anagrafica infra il Parte_2
termine di mesi 6 dal deposito del predetto ricorso;
5. La casa coniugale rimarrà assegnata alla IG.ra che continuerà ad abitarla Parte_1
con tutti i beni mobili che la arredano che pertanto devono ritenersi di esclusiva proprietà della stessa;
6. Il IG. porterà seco i seguenti beni mobili: n. 1 TV, due scrivanie, una sedia Parte_2 da scrivania, un pc, due librerie e una stampante, arredanti “l'angolo studio” della casa coniugale;
7. Durante il matrimonio i coniugi hanno contratto diversi finanziamenti intestati tutti al IG.
ma contratti nell'interesse della “famiglia”; Parte_2 pertanto i coniugi concordano che il finanziamento contratto con AGOS, per l'acquisto del frigorifero dell'importo mensile di € 100,00, con scadenza 10/2025, nonché il finanziamento contratto per l'acquisto del depuratore d'acqua dell'importo mensile di € 50,00 verranno pagati per le rate a scadere a far data dal mese di Luglio del corrente anno e fino all'estinzione dalla IG.ra , che provvederà mensilmente a versare la Parte_1 complessiva somma di € 150,00 mensili al IG. atteso che il pagamento Parte_2
delle relative rate avviene mediante addebito sul contro del Pt_2
8. L'autovettura EN LI targata DS471AG, di proprietà del IG. con la Parte_2
sottoscrizione del presente viene trasferita alla IG.ra , che si obbliga a Parte_1
curare la trascrizione al PRA, infra il termine di un anno dal deposito del presente ricorso;
resta inteso che qualunque spesa relativa alla autovettura EN LI (bollo auto, eventuali contravvenzioni/multe, assicurazione, etc), fino a quando non verrà curata la suddetta trascrizione al PRA, resteranno comunque a carico della IG.ra che ne ha già la Parte_1
materiale disponibilità;
9. Per effetto degli accordi di cui ai n.ri 6,7, e 8, le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere fra di loro per nessun titolo e/o causale, anche se ivi non specificato;
salvo l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente;
10. Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi sussistono i requisiti di
2 fatto e di legge per la richiesta pronuncia di divorzio a domanda congiunta, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. 898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.”.
Contestualmente, in seno al ricorso, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Noto in data 27.8.2018 (Anno
2018 – Atto n. 56 – Parte II- Serie A, cfr. documento in atti).
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 21.5.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto apposto in data 5.12.2024).
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione e la concorde volontà espressa dalle parti sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, inoltre, dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo per la prosecuzione della causa relativamente alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2803/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
prende atto delle ulteriori condizioni meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio. spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, il 22.5.2025, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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