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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4294 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45135/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.12.2024 da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. (C.F. ) C.F._1 residente in [...]
Professione: imprenditore senza scopo di lucro con l'Avv. Sonia Casanova (C.F. con studio in Trezzano Sul Naviglio (MI) Via C.F._2
Beniamino Gigli, 18, presso la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo e all'avv. Elena Idrini Email_1
contro
Controparte_1 nata a Diadema in [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._3 residente in [...]
Professione: Cuoca su navi battenti bandiera straniera pagina 1 di 5 con l'Avv. Elena Nicoli (C.F. ) con studio in Milano Via Santa Sofia 14, presso C.F._4 la quale ha eletto domicilio telematico via PEC all'indirizzo Email_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buccinasco il 27.07.2012 (anno 2012 atto n.12
Parte I)
In regime di separazione dei beni
I coniugi si sono separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano con verbale ex art. 711 cpc del
08/05/2017 e decreto di omologa del 22/06/2017
Con i seguenti figli: di anni 17, nata a [...] il [...] cittadina italiana CP_2
FATTO
Nel procedimento promosso dal sig. con ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio Pt_1 depositato il 16.12.2024, si costituiva la sig.ra dando atto che le parti avevano raggiunto un CP_1 accordo complessivo della lite;
le parti depositavano quindi istanza congiunta di conversione del rito e trattazione dell'udienza in forma cartolare. Visto l'art. 473bis.51 cpc, con decreto in data 8.04.2025 veniva revocata l'udienza del 6.05.2025 e disposta nuova udienza al 30.04.25 sostituita ex art. 127ter cpc con note scritte e dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a loro carico, con richiesta congiunta di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- Affido condiviso della minore con collocamento della stessa presso l'abitazione CP_2 paterna;
il padre si obbliga a informare la madre con cadenza settimanale, salvo urgenze, via mail o con messaggi telefonici scritti, di ogni avvenimento inerente la crescita di;
a CP_2 titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) andamento alla scuola/università; b) stato di salute e benessere psicofisico;
c) frequentazioni di ragazzi, di cui ha conoscenza il signor;
d) Pt_1
luogo festeggiamenti compleanno, Pasqua, Natale, fine anno e vacanze;
e) eventuali lavori della figlia anche presso il locale del sig. ; in tale ultimo caso il padre si obbliga Pt_1 comunque a non impegnare la figlia in attività lavorative oltre le ore 23:00.
2- Diritti di visita fra madre e in libera determinazione fra le stesse;
CP_2
3- Assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, per CP_2
12 mensilità a partire dal mese di gennaio 2025, da corrispondersi al padre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, secondo modalità compensativa con il credito di 15.000,00 vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. e dallo stesso dovuto, senza aggravio di CP_1 Pt_1 interessi, a titolo di arretrati per il concorso al mantenimento di spettanti alla madre;
CP_2
Ciò fino ad estinzione dello stesso;
Una volta compensate le reciproche ragione di debito/credito l'assegno mensile di € 350,00 a titolo di concorso per il mantenimento di pagina 2 di 5 verrà corrisposto dalla madre direttamente alla figlia con versamento sulla sua carta CP_2 personale;
4- Qualora trascorra un proprio periodo estivo di ferie/vacanze di almeno 15 giorni con la CP_2 madre, l'assegno di mantenimento mensile (dodicesima mensilità) non sarà corrisposto al sig.
. Qualora trascorra un periodo di vacanza estiva con gli amici, l'importo del Pt_1 CP_2 mantenimento a carico della madre sarà versato direttamente alla figlia per le sue occorrenze durante detto periodo di ferie estivo, con versamento sulla sua carta personale;
5- L'assegno di mantenimento non verrà rivalutato fino ad estinzione delle reciproche posizioni di dare/avere delle parti andando fin da ora a compensarsi la rivalutazione con gli interessi per la rateizzazione del credito vantato dalla sig.ra ad intervenuta estinzione del credito CP_1
l'assegno verrà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT;
6- La madre sempre a titolo di concorso al mantenimento della figlia rimborserà al padre CP_2 sig. il 50% delle spese straordinarie documentate di natura medica e di istruzione Pt_1 occorrenti alla figlia. Fin d'ora i genitori esprimo il loro consenso a che la figlia, compatibilmente con la volontà della ragazza prossima alla maggiore età, effettui anche privatamente con suddivisione fra i genitori delle relative spese: a) almeno una visita di controllo annuale ortopedica, ginecologica, dermatologica, odontoiatrica e relative spese per acquisti farmaci e/o per interventi prescritti da detti specialisti, e/o supporti odontoiatrici e ortopedici;
b) prosegua il supporto psicologico fino alla fine del liceo/esame di maturità di
; c) sostenga l'esame per la patente di guida;
d) ottenga documenti anagrafici e di CP_2 passaporto). Dette spese saranno tutte pagate in via anticipata dal padre e rimborsate dalla madre nella misura del 50%, su esibizione della documentazione fiscale, per compensazione con il residuo credito di 15.000,00 vantato dalla sig.ra Una volta estinto il debito i CP_1 genitori si obbligano a suddividersi le spese straordinarie occorrenti a con versamento CP_2 delle rispettive quote parte del 50% direttamente alla figlia che provvederà ad assolverle, con versamento sulla carta personale della figlia. Le parti danno atto che la figlia segue un corso di pianoforte il cui costo mensile è di Euro 80,00 per 10 mensilità, ricarica il cellulare per la spesa mensile di Euro 10,00 per 12 mensilità ed effettua ripetizioni per il costo mensile di Euro 70,00 per 10 mensilità e che tali spese, sin da ora riconosciute ed accettate da entrambi, saranno ripartite tra gli stessi nella misura del 50% ed anticipate dal padre. La signora CP_1 rimborserà la propria quota mensile, previa esibizione delle ricevute (per le lezioni di pianoforte e per le ripetizioni previa esibizione delle ore/conteggio degli insegnanti) con compensazione sul credito di Euro 15.000,00 e, qualora il debito si sia estinto, mediante corresponsione delle stesse mensilmente rimborsandole al padre.
7- Qualora la figlia decidesse di compiere i suoi eventuali studi universitari o corsi/master di studio all'estero, previo consenso di entrambi i genitori sulla spesa, concordano fin da ora: a) la cessazione del versamento dell'assegno periodico di mantenimento a carico della madre;
b) l'obbligo reciproco di suddividersi il mantenimento e le spese necessarie a per vivere e CP_2
pagina 3 di 5 studiare all'estero (es. spese di vitto/cura, alloggio, trasporti, costi di istruzione) versando direttamente alla figlia quanto necessario al suo mantenimento e per rimborso spese;
8- Il cane Shiba, acquistato da entrambi genitori come regalo a , e quindi parte della CP_2 famiglia originaria, resterà collocato nell'abitazione del sig. o comunque dove la figlia Pt_1 vive, ma durante i periodi di pausa lavorativa o ferie della sig. la stessa avrà diritto, a CP_1 semplice richiesta e senza limitazione alcuna, a trascorrere del tempo con senza che il sig. Per_1
nulla possa opporre, previo accordo con la figlia. Pt_1
9- Spese di lite compensate fra le parti.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Hanno infine personalmente confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età della figlia, prossima alla maggiore età, e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Buccinasco il 27/07/2012 (anno 2012 atto n.12 Parte I) tra e Controparte_1 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti la prole ed i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa le spese di lite tra le parti;
pagina 4 di 5 6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buccinasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in Milano, il 30.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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