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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 420, 429 e 664 R.G.A. 2023, promosse in grado di appello D A in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati CIMINO LUIGI, BERRETTA VITO e CARDONE LUIGI
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINE Parte_2
CALOGERO
- Appellato - E CONTRO
CP_1
- Appellato contumace - All'udienza del 3/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con distinti ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Agrigento il 18.02.2020, il 24.11.2020 ed il 27.12.2012 , dipendente della Parte_2 [...]
-, esponeva che il proprio datore di lavoro Controparte_2 aveva omesso di versare nel fondo di previdenza complementare dallo stesso sottoscritto le quote di TFR maturate (quanto al primo ricorso) dal mese di gennaio 2018 al novembre 2019, da dicembre 2019 a ottobre 2020 (quanto al secondo ricorso) e dal mese di novembre 2020 ad agosto 2021 (quanto al terzo ricorso), nonché il contributo del 2%, trattenuto in busta paga, e quello di pari misura
1 dovuto dal datore di lavoro;
ha dunque chiesto, per l'effetto dell'accertamento di tale inadempimento datoriale, “condannare la Controparte_3
, all'immediato versamento al Fondo dei contributi
[...] CP_1 trattenuti al ricorrente e non versati al fondo e delle quote del TFR maturato e da destinarsi al fondo”, per la somma complessiva di € 6.698,70, quanto al primo periodo, di € 2.780,13 per il secondo e di € 2.944,92 per il terzo, “maggiorata dell'indennizzo previsto a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo in misura pari al tasso di interesse CP_1 della BCE + 2%, da calcolarsi in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo”; in subordine, condannare la società convenuta a corrispondere direttamente al ricorrente le somme predette “affinché possa provvedere direttamente al versamento al fondo ed alla regolarizzazione della propria posizione contributiva”; CP_1 in ogni caso, sempre previo accertamento dell'inadempimento della Società convenuta al versamento dei contributi contrattualmente dovuti al Fondo e previo accertamento della potenzialità lesiva CP_1 dell'omissione contributiva sulla posizione previdenziale del ricorrente, condannare in forma generica la società convenuta al risarcimento del danno con espressa riserva di esperire successiva azione al momento dell'attualizzarsi del danno stesso;
con vittoria di spese…”. La , costituitasi nei Controparte_2 predetti giudizi, contestava variamente i ricorsi chiedendone il rigetto;
il Fondo Priamo, parimenti citato in giudizio, invece, non si costitutiva. Con le sentenze nn. 865/2022, 875/2022 e 534/2023 rispettivamente rese il 9 e 10.11.2022 nonché il 6.06.2023 il Tribunale di Agrigento ha accolto le domande condannando la a “conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto CP_2 dalla parte ricorrente con rispettivamente “la somma complessiva di 6.262,76 CP_1
(di cui 4.283,14 euro a titolo di TFR non conferito, euro 1.171,81 per la contribuzione del 2% a carico del datore di lavoro non conferita al di Previdenza complementare € CP_1 CP_1
1.171,81 per la contribuzione del 2% a carico del lavoratore non conferita al di CP_1
Previdenza complementare Priamo da parte della società resistente), nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo, la somma di 303,14 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; ed ancora, per il secondo periodo, “la somma complessiva di € 2.870,13, cui va aggiunto l'indennizzo calcolato a norma dell'art.8 comma 10 dello Statuto del Fondo Priamo, in misura pari al tasso di interesse della maggiorato del 2% in ragione di anno su tali somme sin dalle singole scadenze e fino all'integrale soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria …”; infine, con riferimento al terzo ricorso, ha condannato la medesima società “a conferire al fondo di previdenza complementare sottoscritto dalla parte ricorrente con la somma CP_1
2 complessiva di 2.909,84 euro (di cui 1.814,93 euro a titolo di TFR maturato relativamente al periodo compreso tra il mese di novembre 2020 e agosto 2021, 513,46 euro a titolo di contributo del 2% trattenuto al lavoratore in busta paga, 513,46 euro a titolo di contributo dovuto dal datore di lavoro in egual misura e 68,00 euro a titolo di contribuzione integrativa prevista dall'art. 38 del CCNL 28.11.2015) nonché a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di redditività del fondo medesimo conseguente ai ritardi superiori ad un anno nel conferimento al predetto fondo del suindicato importo, la somma di 85,91 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. In particolare, il Tribunale, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento (d. Lgs. n. 252/2005), ha dato atto di come fosse incontestata sia l'adesione, da parte del ricorrente, al Fondo , fondo nazionale di previdenza CP_1 complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto e settori affini, sia il mancato versamento, da parte della società datoriale, delle quote di TFR maturate nel periodo indicato in ricorso nonché i contributi destinati al finanziamento del fondo medesimo che, dunque, condannava la resistente a conferire, nella misura calcolata dal CTU;
destinava, invece, al ricorrente il pagamento delle ulteriori somme dovute a norma dell'art. 8 comma 10 D. Lgs. n. 252/2005, a titolo di
“risarcimento del danno dovuto … per la perdita di redditività per il mancato versamento del t.f.r. e della contribuzione del (2% + 2%)”. Avverso le suddette sentenze ha proposto appello la con ricorsi CP_2 depositati rispettivamente il 9.05.2023, il 10.05.2023 ed il 6.07.2023, chiedendone la riforma. Ha resistito agli appelli . Parte_2
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, il Fondo non si è costituito CP_1 neppure in questo grado. Dopo alcuni rinvii motivati dalla dichiarata pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 3/04/2025, previa riunione dei procedimenti nn. 429 e 664/2023 a quello iscritto al n. 420/2023, per identità di questioni e connessione soggettiva, sulle conclusioni delle parti costituite, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia del , ritualmente CP_1 evocato in giudizio e non costituitosi. Con l'interposto gravame, dopo aver stigmatizzato l'abusivo frazionamento della domanda posto in essere dal - autore di tre distinte azioni per porzioni Pt_2 contributive di analoga natura –, e chiedendo per tale motivo affermarsene la responsabilità processuale ex art. 96 comma 3° c.p.c., l'appellante censura nel
3 merito la sentenza di primo grado per non aver accolto l'eccezione di inammissibilità della domanda, dalla stessa articolata sotto due distinti profili:
1) Il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per ottenere condanna a favore di un terzo;
2) L'inesigibilità della prestazione complementare durante il corso del rapporto di lavoro. Quanto al primo rilievo deduce che il sistema non contemplerebbe la facoltà del lavoratore iscritto al fondo di previdenza complementare di domandare, nella veste di sostituto processuale, la condanna al versamento del TFR. Circa il secondo aspetto, poiché i versamenti effettuati dal datore di lavoro, in proprio e anche per conto dei lavoratori, hanno natura contributiva e non retributiva, oppone che il G.L. non avrebbe dovuto dare corso alla richiesta di condanna, ostandovi la inesigibilità del credito in costanza di rapporto dettata dall'art. 11 del D. Lgs n. 252/2005 per la quale “il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza”. Di tal che, stante la circostanza pacifica che il rapporto di lavoro era ancora in corso, il recupero dell'omesso versamento del TFR al fondo di previdenza avrebbe potuto esercitarsi esclusivamente al momento della sua cessazione, dovendo individuarsi, sino a tale momento, esclusivamente in capo al Fondo la legittimazione attiva all'azione di condanna, come peraltro previsto dal regolamento del Fondo medesimo, potendo il lavoratore al più promuovere una mera azione di accertamento del diritto e dell'omissione di versamento. L'inesigibilità delle quote di TFR accantonate veniva altresì ribadita anche nell'ipotesi in cui si fosse – seppure erroneamente - attribuita a tali importi natura retributiva, ciò discendendo dal disposto dell'art. 2120 c.c. Con altro separato motivo la si duole della violazione dell'art. 112 CP_2
c.p.c. per vizio di ultrapetizione, nel quale sarebbe incorso il primo giudice, laddove, a fronte di una domanda di risarcimento del danno in forma generica, aveva invece liquidato, a tale titolo, per la perdita di redditività del fondo ex art. 8 comma 10 d. lgs. n. 252/2005, degli importi specifici, oltrepassando, dunque, i limiti del petitum. L'appello è infondato. In ordine al contestato abuso del processo, insito nell'adozione di una strategia processuale volta all'artificioso smembramento dell'unitaria azione giudiziale, astrattamente sanzionabile per violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ritiene il collegio che il motivo, oltre che assente nelle difese svolte nel giudizio di primo grado, non offra elementi adeguati, al di là della deduzione della identità delle parti e della materia, per ritenere accertata la
4 strumentalizzazione dell'istituto processuale;
tanto più che il lavoratore si è attivato (come si desume dalla tempistica del presente ricorso e del periodo di contribuzione omessa da parte datoriale, oggetto di domanda), al verificarsi dell'inadempimento riferito ad un determinato spazio temporale, in un momento in cui non poteva ancora avere alcuna contezza dell'ulteriore inadempimento che si sarebbe in seguito verificato con riferimento ai versamenti da eseguirsi in periodi successivi. Ciò premesso, giova osservare che la disciplina generale della previdenza complementare disegnata dalla Legge delega n. 243/2004 e declinata dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) definisce un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti. Essa propugna “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” [art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.]. Il legislatore delegato, tuttavia, ha rinunciato ad esercitare la delega diretta a conferire ai fondi la rappresentanza degli iscritti nelle controversie aventi ad oggetto le omesse contribuzioni, avendo preferito devolvere allo Statuto ed al Regolamento del fondo le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime (art. 14). Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa. Ciò posto, la disamina della fattispecie non può evitare di confrontarsi con l'esegesi autorevole formulata in materia dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2406 del 27/01/2022) la quale ha avuto modo di fissare alcuni caposaldi interpretativi, pienamente condivisibili.
5 Ha osservato la S.C. che, anche nel vigore della disciplina riformata dei fondi di previdenza complementare, va mantenuta ferma la qualificazione della natura contributiva dei versamenti effettuati dal datore di lavoro in proprio ed anche per conto dei lavoratori stessi, tanto desumendosi dal fatto che l'obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, ed è finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, che costituisce un ulteriore beneficio per il lavoratore ma non modifica i diritti e gli obblighi nascenti dai rapporti di lavoro.
“In definitiva il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire;
"la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (…) Quello che invece (il lavoratore) non può fare perché le finalità della disciplina legislativa sono quelle di assicurare una speciale tutela ai fondi complementari per garantirne il funzionamento, è proprio chiedere la restituzione degli importi trattenuti.” (Cass. cit.). La previsione di una siffatta garanzia risulta nondimeno coerente con la parallela disciplina dettata in materia di Fondo di Garanzia (art. 5 Legge n. 80/1992) il quale può essere chiamato ad attivarsi dal lavoratore in caso di insolvenza del datore di lavoro allo scopo di reintegrare il Fondo complementare della contribuzione mancante. Essa non collide, peraltro, in nessun modo con il vincolo di inesigibilità della prestazione previdenziale dettato dall'art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005, atteso che non si ha riguardo in questo caso ad una domanda diretta a riscuotere la prestazione previdenziale ma ad assicurare la continuità della implementazione del fondo in funzione della integrità della provvista finanziaria destinata ad alimentarlo. Ora, premesso che, nel caso che occupa, non appare revocabile in dubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore, datore di lavoro e CP_1
Pensione ripeta il modello tipico della delegazione di pagamento e del mandato a riscuotere – ciò desumendosi dalla dichiarazione di adesione al Fondo con la quale il lavoratore ha delegato il datore di lavoro a prelevare dalla retribuzione e dalla quota annuale del TFR i contributi previsti -, spostando l'attenzione alla disamina dello Statuto del Fondo , cui la legislazione primaria demanda la CP_1 regolamentazione specifica del rapporto previdenziale, esso stabilisce che “in caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente mediante versamento dei contributi dovuti, maggiorati a titolo di indennizzo di una
6 percentuale corrispondente al tasso di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di due punti percentuali entrambi calcolati in ragione dell'anno” (art. 8 comma 10) e che l'azione di recupero di tali misure risarcitorie è esercitata da parte del lavoratore il quale risulta pertanto legittimato ad agire, in quanto titolare del credito, per richiedere che tali misure vengano attribuite ed acquisite alla posizione individuale dell'iscritto, mentre il Fondo è legittimato ad agire, disgiuntamente dal lavoratore, per il risarcimento del danno provocato dagli omessi versamenti in termini di “maggiore impegno organizzativo e amministrativo per la gestione delle procedure di calcolo dei mancati versamenti e degli interessi moratori e dei relativi indennizzi individuali” (v. Regolamento). Tale previsione, oltre a sciogliere ogni residuo dubbio riguardo la titolarità dell'azione in capo al lavoratore, chiarisce anche il perimetro della statuizione di condanna oggi impugnata, la quale si è correttamente conformata ai limiti della domanda formulata dal ricorrente, liquidando le poste contributive e l'indennità risarcitoria nella misura specificamente richiesta in ricorso, non sussistendo pertanto la supposta violazione del principio dettato dall'art. 112 c.p.c.; ed infatti, ferma restando la pertinenza dell'indennizzo liquidato quale recupero della perdita di redditività del fondo – impropriamente destinata a risarcire il patrimonio del lavoratore, ma sul punto non risulta proposto specifico motivo di gravame - nessun'altra posta risarcitoria risulta riconosciuta in violazione del divieto di ultrapetizione. Né, infine, appare configurabile alcun conflitto tra la soluzione interpretativa sopra adottata ed il complanare principio formulato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 11198 del 26/4/2024) secondo cui, in materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, si ripristina la disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate;
una siffatta eventualità postula, infatti, nella lettura della Corte, il venir meno del vincolo di destinazione della contribuzione omessa alla previdenza complementare conseguente alla risoluzione per inadempimento del mandato conferito dal lavoratore, circostanza quest'ultima assente nel caso in esame in cui la volontà manifestata del lavoratore è stata piuttosto quella di obbligare il datore di lavoro ad adempiere coattivamente al mandato ricevuto. Per le ragioni che precedono le sentenze di primo grado meritano integrale conferma. Le spese si regolano secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
7 Nulla deve disporsi in ordine alla posizione del , rimasto CP_1 contumace. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia del , qui dichiarata, conferma le sentenze n. 865/2022, CP_1
875/2022 e n. 534/2023 rispettivamente rese il 9.11.2022, il 10.11.2022 ed il 6.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che liquida Parte_2 per compensi in € 1.984,00 oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei confronti del Fondo . CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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