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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3830/2023 R.L. promossa da rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1
dall'avv.to Salvatore Caligiuri,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
opposto
, in persona del legale rappresentante p.t.,; CP_2
contumace
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e la proponendo opposizione CP_1 CP_2
l'avviso di addebito notificatagli il 16 maggio precedente con il quale gli veniva richiesto, il pagamento, tra gli altri, di contributi gestione aziende ipotesi omessi per gli anni 2013-2016 e chiedeva pronunciarsene l'annullamento .
La benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva CP_2
contumace.
Con memoria in data 8.2.2024 si costituiva l' chiedendo CP_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere .
1 In particolare l' deduceva l'avvenuto sgravio dei ruoli in CP_1
contestazione.
Con le note del 17.2.2024 la difesa di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per fatti sopravvenuti (sgravio del ruolo opposto), l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, in mancanza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Residua la questione delle spese di lite che vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale per due CP_1
terzi, liquidate come da dispositivo, mentre per il restante terzo esse vanno compensate tra le parti atteso il rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere circa la domanda di annullamento dell'avviso opposto;
rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc;
condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese di lite CP_1
sostenute da che si liquidano in tale ridotta Parte_1
misura in complessivi euro 4.700,00 oltre iva e cpa come per legge nonché rimborso spese generali al 15%, da distrarsi;
compensa il restante terzo.
Torre Annunziata, 15.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 20.2.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3830/2023 R.L. promossa da rappresentato e difeso per procura in atti Parte_1
dall'avv.to Salvatore Caligiuri,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
opposto
, in persona del legale rappresentante p.t.,; CP_2
contumace
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 16.6.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e la proponendo opposizione CP_1 CP_2
l'avviso di addebito notificatagli il 16 maggio precedente con il quale gli veniva richiesto, il pagamento, tra gli altri, di contributi gestione aziende ipotesi omessi per gli anni 2013-2016 e chiedeva pronunciarsene l'annullamento .
La benché ritualmente evocata in giudizio, rimaneva CP_2
contumace.
Con memoria in data 8.2.2024 si costituiva l' chiedendo CP_1
dichiararsi la cessazione della materia del contendere .
1 In particolare l' deduceva l'avvenuto sgravio dei ruoli in CP_1
contestazione.
Con le note del 17.2.2024 la difesa di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per fatti sopravvenuti (sgravio del ruolo opposto), l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 cpc, in mancanza di allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Residua la questione delle spese di lite che vanno poste a carico dell' secondo il principio della soccombenza virtuale per due CP_1
terzi, liquidate come da dispositivo, mentre per il restante terzo esse vanno compensate tra le parti atteso il rigetto della domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere circa la domanda di annullamento dell'avviso opposto;
rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 cpc;
condanna l' alla rifusione di due terzi delle spese di lite CP_1
sostenute da che si liquidano in tale ridotta Parte_1
misura in complessivi euro 4.700,00 oltre iva e cpa come per legge nonché rimborso spese generali al 15%, da distrarsi;
compensa il restante terzo.
Torre Annunziata, 15.4.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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