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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12089 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 10529/2023, posta in decisione all'udienza, tenutasi a trattazione scritta, del 30.4.2025, vertente
TRA
- , (C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM) Largo Strindberg n. 39, ed ivi elettivamente domiciliato in Via
Benedetto Croce n. 62, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Otranto,
C.F.: , il quale lo rappresenta e difende giusta C.F._2
procura su foglio separato unito materialmente e telematicamente all'atto di citazione (PEC: ) Email_1
- attore;
E
- (C.F. - P.IVA ), in CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore
[...]
con sede in RO, Piazza del Campidoglio n. 1 ed ivi CP_2
elettivamente domiciliata in via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bernardi (C.F. PEC C.F._3
), che la rappresenta e Email_2
difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Nicola Sabato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- convenuta –
E CONTRO
- P.IVA ) con sede legale in RO, Controparte_3 P.IVA_3
via Angelo Poliziano n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, secondo i poteri per come risultanti da Certificato C.C.I.A.A. di RO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello
Marino, in RO, Viale dei Quattro Venti n. 126
(PEC: ), il quale la rappresenta e Email_3
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata;
E CONTRO
(con riferimento al rischio CP_4 Parte_2
assunto con il Certificato n. ), in persona della dott.ssa NumeroDiCar_1
( , quale procuratore Controparte_5 C.F._4
speciale del Rappresentante generale per l'Italia, giusta procura per
Notaio Avv. Dario Cortucci di Milano in data 18 marzo 2019 rep. 20801 racc. 15.043, domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Carnevali, con studio in RO
Viale Bruno Buozzi 19( ), giusta Email_4
delega su foglio separato versato in atti;
- terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (art. 2051 c.c.);
CONCLUSIONI: all'udienza del 30.4.2025, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio . CP_1
Esponeva parte attrice che:
- il giorno 07.07.2021 verso le ore 13,00, in RO, percorreva a piedi il marciapiede di Via dei Conciatori quando, giunto in prossimità del civico
4/6, cadeva in terra, a causa di una sostanza bituminosa utilizzata per ripristinare il marciapiede a seguito di alcuni lavori eseguiti, ancora non consolidata e priva di segnalazione di pericolo;
- egli non aveva mai percorso tale tratto di suolo pubblico, poiché lontano dagli abituali percorsi e, pertanto non poteva essere in grado di conoscere lo stato dei luoghi;
- soccorso da alcuni passanti tra i quali il Sig. a causa Persona_1
delle lesioni fisiche subite, era trasportato dallo stesso presso il Per_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO “A. Alesini” di RO”;
- il danno era stato cagionato da una situazione di pericolo occulto, ossia dalla presenza di una sostanza bituminosa utilizzata per ripristinare il marciapiede a seguito di alcuni lavori eseguiti lungo il suddetto marciapiede di Via dei Conciatori civico n. 4/6;
- nel pomeriggio del 7.7.2021, dopo esser stato dimesso dell'Ospedale
C.T.O. “A. Alesini di RO”, soprattutto per evitare danni ad altre persone, segnalava quanto accaduto e lo stato di pericolo del luogo del sinistro al Comando della Polizia Municipale di RO;
Parte_3
- a seguito della suddetta segnalazione la sera stessa del 7.7.2021 veniva transennata tutta la parte del marciapiede, teatro del sinistro;
- successivamente, in data 9.7.2021, veniva smantellata tutta la parte interessata del marciapiede in questione, con esecuzione di nuovi lavori, finalmente eseguiti a regola d'arte; - a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a
[...]
, proprietaria e custode del tratto teatro del sinistro e pertanto CP_1
responsabile dell'evento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
e/o 2043 c.c.; così concludeva parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di RO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare:
- in via principale accertata la responsabilità della convenuta, condannarla all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice, nella misura che sarà determinata in corso di causa ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, salva e più compiuta specificazione all'esito della espletanda CTU medico-legale o nella misura minore o maggiore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino al soddisfo”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”;
Si costituiva , contestando gli assunti attorei, infondati in CP_1
fatto e in diritto, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la
[...]
avendo affidato in appalto a detta società la sorveglianza CP_3
ed il pronto intervento sui luoghi di causa, essendo pertanto la stessa tenuta a manlevarla da qualsiasi responsabilità per i danni cagionati a terzi, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, assumendo l'eventuale esclusiva responsabilità dello stesso attore nell'occorso, rilevando l'incompatibilità temporale fra l'assunta data del sinistro e l'accesso al vicino pronto soccorso, essendo intercorso un notevole lasso di tempo, rilevando l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., stante l'eventuale caso fortuito coincidente col fatto dello stesso danneggiato e dell'art. 2043 c.c., contestando anche il quantum della pretesa attorea, così concludendo:
- In via preliminare: per quanto esposto e documentato, voglia il
Giudicante adito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106 e
269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa dell'Impresa CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...]
differimento della prima udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire a la citazione in giudizio del terzo CP_1
chiamato nel rispetto dei termini di legge;
- In via principale nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di dal Sig. in quanto CP_1 Parte_1
inammissibili, non provate ed infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur. Il tutto con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge in favore di;
CP_1
- In via subordinata nel merito: accertare l'esclusiva responsabilità, per il danno lamentato dal Sig. dell' Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_6
aggiudicataria del servizio per la sorveglianza e pronto intervento e, per l'effetto, condannarla al pagamento del risarcimento eventualmente riconosciuto all'attore. Il tutto con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge in favore di;
CP_1
- In via ulteriormente subordinata nel merito: nell'eventuale e denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo a
[...]
, anche solo parziale, accertare anche quella esclusiva e/o CP_1
concorrente di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente esclusione e/o riduzione del risarcimento dovuto. In relazione a tale ipotesi voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare il diritto di manleva e/o rivalsa di nei CP_1 confronti dell'Impresa in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, aggiudicataria del servizio per la sorveglianza e pronto intervento e, per l'effetto, condannarla a rifondere a le somme che dovesse corrispondere a CP_1
titolo di eventuale risarcimento al Sig. all'esito Parte_1
dell'odierno giudizio. Il tutto con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge in favore di ”. CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_3
rilevando come l'appalto avesse essenzialmente ad oggetto lo svolgimento della manutenzione ordinaria, del servizio di sorveglianza, e del servizio di pronto intervento, rientranti nei municipi di volta in volta individuati nel singolo contratto di appalto, vale a dire interventi privi di carattere di urgenza ed espressamente ordinati dalla Direzione Lavori,
e interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli stati di pericolo rilevati attraverso segnalazioni provenienti, direttamente, dalla stazione appaltante attraverso i diversi uffici capitolini e dalle squadre, della stessa impresa, preposte al servizio di Sorveglianza, rilevando come, in forza di contratto, l'impresa non era obbligata a fornire alcuna segnalazione e di conseguenza nessun intervento, di quegli stati di pericolo non rilevabili perché occultati e invisibili e perché lo stato di pericolo si è formato solo successivamente al controllo della squadra di sorveglianza, rilevando che, affinchè potesse essere individuata una violazione degli obblighi di Sorveglianza imputabile alle impresa
[...]
era necessario che provasse che l'insidia CP_7 CP_1
era visibile, che le squadre di sorveglianza avevano già percorso il tratto stradale/marciapiede e che la stessa insidia si fosse già formata, prima della ricognizione, assumendo ogni totale assenza di sua responsabilità da inadempimento, rilevando come non avesse individuato CP_1 la condotta imputabile all'impresa appaltatrice, rinvenibile nella dinamica del sinistro, che determinerebbe una violazione delle norme contrattuali e di conseguenza il sorgere dell'obbligo della garanzia impropria, contestando nel merito gli assunti attorei, rilevando l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., assumendo la responsabilità dello stesso attore nell'occorso, essendo lo stato dei luoghi assolutamente ben visibile e soprattutto non tale da causare il danno lamentato da parte attrice, rilevando l'interruzione del nesso causale e la sussistenza del caso fortuito, da individuarsi nella stessa colpa del danneggiato o in ogni caso ex art. 1227 comma 2 c.c. (il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza), contestando anche il quantum della pretesa attorea e rilevando che nel verbale di pronto soccorso emergeva come il presunto evento si fosse verificato durante l'orario lavorativo, chiedendo anche volersi ordinare a parte attrice l'esibizione delle somme percepite dall'Inail o da altro ente, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa i Lloyd's rappresentanza generale per l'Italia. in virtù di polizza assicurativa n° A7LPR00160L al fine della manleva, così concludendo:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti,
1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
2) disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della Lloyd's rappresentanza generale per l'Italia in persona del l.r.p.t. con sede legale in Corso Garibaldi n. 86 C.A.P. 20121 -
Milano (MI). 3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita obbligatoria.
NEL MERITO:
1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che
l'impresa non è tenuta a manlevare e/o rimborsare Controparte_3
; CP_1
3) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di , CP_1
condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la
LLOYD'S spa in persona del rappresentante generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza Chiamata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano i Lloyd's, eccependo preliminarmente la sussistenza di una franchigia nel contratto assicurativo, pari ad € 2.500,00 per ciascun sinistro, rilevando che la società assicurata aveva violato il patto di gestione alla lite espresso dall'art. 13 di cui alla polizza escussa, avendo provveduto unilateralmente alla nomina di un proprio legale senza consultazione alcuna con la
Compagnia assicurativa, discendendone la perdita del diritto alla eventuale manleva in relazione alle spese di lite e, più in generale, a qualsivoglia esborso sostenuto per resistere nel presente giudizio che non fosse stato preventivamente concordato con la Compagnia assicurativa, eccependo l'assenza di responsabilità in capo all'assicurata, associandosi alle eccezioni e deduzioni già formulate dalla chiamante, ribadendo l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo a quest'ultima, contestando i fatti, la dinamica dell'evento e il nesso di causalità con i lamentati danni, incerti e non provati, assumendo l'esclusiva responsabilità dell'attore per negligenza e disattenzione, essendo il fatto avvenuto in condizioni di massima visibilità da luce solare (ore 13:00 del 7.7.2021), su tratto rettilineo, pianeggiante nonché privo di qualsivoglia ostacolo tale da poterne occultare la conformazione, circostanze che consentivano di individuare agevolmente qualsivoglia irregolarità qualora effettivamente sussistente, evidenziando come il rattoppo bituminoso, inoltre, apparisse di colore ben diverso dal restante piano di calpestio, soprattutto alle ore 13:00 di un pomeriggio d'estate, non potendosene certamente addurre la non visibilità, inoltre il bitume non ancora solidificato può generare una forte resistenza al passaggio, essendo tutt'altro che scivoloso o insidioso ma al contrario tendente a trattenere i corpi che ne vengono a contatto, inoltre il rattoppo bituminoso era stato ultimato nei giorni precedenti l'evento ma, viste le forti temperature che caratterizzavano il luglio del 2021, aveva probabilmente perso consistenza nell'approssimarsi dell'ora più calda della giornata (13:00), evidenziando come, nelle fotografie, si notassero una serie di orme, impronte e mozziconi di sigaretta su tutto il rattoppo,
a conferma che innumerevoli soggetti erano già transitati sul luogo evitando qualsivoglia conseguenza dannosa, mancando pertanto sostanzialmente qualsivoglia presupposto di pericolo occulto tale da giustificare l'azione esperita, assumendo in subordine la concorrente responsabilità dell'attore nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, non provato e non dovuto, così infine concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: sul rapporto assicurativo accertare e dichiarare la pendenza di franchigia contrattuale pari ad €2.500,00 in capo alla società
[...]
e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda CP_3
attorea, dichiarare che tale somma rimarrà in ogni caso a carico dell'assicurata. sempre sul rapporto assicurativo accertare e dichiarare la violazione del patto di gestione alla lite da parte della società CP_3
e, per l'effetto, dichiarare inoperante l'eventuale manleva in
[...]
relazione alle spese di lite, legali e tecniche, sostenute per resistere nel presente giudizio;
nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia condotta colposa in capo alla società e, per l'effetto, Controparte_3
rigettare tutte le domande spiegate nei suoi confronti. sempre nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta della danneggiata e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare una corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta di giustizia. in via gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi. All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 30.4.2025 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta affidata, in punto di prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento, alle dichiarazioni rese dal testimone indotto dall'attore e regolarmente escusso, Persona_1
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, può ritenersi sufficientemente provato che verso le ore 13,00 del giorno 7.7.2021, mentre l'attore percorreva a piedi il marciapiede di via dei Conciatori, giunto in prossimità del civico 4/6, nel transitare su un esteso rattoppo del manto stradale effettuato con una sostanza bituminosa, finiva in terra riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale C.T.O. “A. Alesini” di RO.
Il testimone ha dichiarato che, al momento del fatto, era “… appena uscito dal mio ristorante sito in via dei Conciatori 10,12,14, il signore camminava sul marciapiede verso l'incrocio, ce lo avevo davanti (io sono uscito e andavo a sinistra); ho visto questo ragazzo che d'un tratto ha barcollato ed è caduto in avanti sulla sua destra, battendo contro una colonnina credo telefonica;
mi sono avvicinato per soccorrerlo, sembrava una cosa comica ma dopo aver urtato contro la colonnina è caduto in terra e l'ho aiutato a rialzarsi;
ho preso una sedia e l'ho fatto sedere;
all'inizio della via erano stati fatti dei lavori, per qualche metro vi era dell'asfalto molto liquido, non delimitato, ci si passava;
il ragazzo è caduto proprio su questo tratto; la sostanza era semiliquida;
non vi erano segnalazioni;
anche io passando stavo per scivolare perché la sostanza era scivolosa;
erano circa 3-4 metri in questa situazione;
dopo un po' di tempo, circa tre quarti d'ora, un'ora, gli avevo portato acqua, ghiaccio, lui non è riuscito a trovare nessuno e mi ha chiesto di accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale CTO con la mia macchina;
lui è caduto dopo le 13,00, l'ho accompagnato verso le ore 14,00; … la sera il tratto è stato transennato e due giorni dopo è stato rifatto il lavoro.
Non so se siano intervenuti i vigili, io non li ho chiamati. Non si è avvicinato nessun altro. Non so dire se altri siano caduti …”.
Tali essendo le uniche risultanze istruttorie acquisite agli atti, perché sul posto non è stato richiesto l'intervento dell'autorità (ma assume la parte attrice che, segnalato lo stato di pericolo, il tratto fu successivamente transennato e interdetto al passaggio, come da fotografie che la stessa deposita in atti), deve rilevarsi che, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attore a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile al caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, come nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di un luogo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con Ord. del 2.11.2023 n. 30394,
“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. anche sent. Cass. n.
8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n. 9315 che richiama le ordinanze
1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Nel caso di specie, rileva il giudicante che non è adeguatamente emersa la prova del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno.
Benchè, a detta del testimone, il tratto ove cadde l'attore fosse scivoloso, lo stesso ha riferito che il pedone barcollò e cadde, non che scivolò.
Inoltre il testimone ha riferito che il tratto era scivoloso ma lui non cadde, segno questo, che con la dovuta attenzione, si poteva senz'altro evitare di scivolare.
Ancora, non può non rilevarsi come il bitume, per la sua caratteristica strutturale, non presenti consistenza scivolosa ma, al più appiccicosa, tale dunque da non costituire elemento di pericolosità per coloro che vi transitano con la dovuta attenzione e, nelle ideali condizioni di tempo e di luce e nella assenza di ostacoli che impedissero la visuale, il rattoppo, così come visibile nelle fotografie prodotte in atti, ben poteva essere evitato da un pedone cauto o attraversato in tutta sicurezza, con un incedere prudente.
Ne consegue che la domanda, come proposta, deve essere rigettata e le domande di manleva, di conseguenza, devono intendersi assorbite.
Gli accertamenti in fatto, se non giustificano la responsabilità della convenuta per i motivi esposti, giustificano tuttavia, ad avviso di questo giudice, la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; CP_1
-) dichiara assorbite le domande di manleva proposte contro la
[...]
e la CP_3 Controparte_8
-) compensa fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in RO, 1 settembre 2025. IL GIUDICE