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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1804-1/2024
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE – SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
nel sub-procedimento, ex art. 830 c.p.c., iscritto al n. r.g. 1804-1/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZW AT MO, dell'avv. CANDIDO MARCO, dell'avv.
UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI e dell'avv. GUARNACCIA
VINCENZO.
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RIGHINI MONICA e dell'avv. PESCATORE GIACOMO.
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. RIGHINI MONICA e dell'avv. PESCATORE GIACOMO.
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUCCARELLA Controparte_3 P.IVA_1
GIANCARLO.
RESISTENTI
Pagina 1 Esaminata l'istanza avanzata dall'appellante, a norma dell'art. 830 c.p.c.;
letti gli atti e le note difensive depositate dalle parti in via telematica,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il presupposto dei “gravi motivi” richiesto dall'art. 830 c.p.c. ai fini dell'invocata sospensione dell'impugnato lodo arbitrale, consiste, come noto, in analogia alla disciplina dettata dall'art. 373 c.p.c., nel pericolo di grave ed irreparabile danno per la parte soccombente istante e, più esattamente, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata (v. ad es. Corte App. Milano 19/9/2001; Corte Appello Roma 26/7/1995; Corte App.
Roma 26/2/1994; Corte App. Salerno 22/2/2012);
Rilevato che, nel caso di specie, allo stato degli atti e in base ad una loro sia pur sommaria delibazione, il paventato rischio che l'esecuzione del suddetto lodo arbitrale, in ragione della denunciata esorbitanza dell'entità dei compensi arbitrali e delle spese di lite ivi complessivamente liquidati (€ 1.267.000,00), possa generare per la stessa appellante, anche sotto il profilo dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio per le controparti e il proprio pregiudizio, uno stato di irreversibile insolvenza e, in ogni caso, con elevata probabilità, l'irripetibilità delle somme oggetto di condanna in considerazione della condotta ostruzionistica e illegittimamente estromissiva e/o discriminatoria asseritamente tenuta dalle controparti nei suoi confronti, non appare, in concreto, sufficientemente dimostrato;
Pagina 2 Ritenuto, infatti, che, da un lato, il patrimonio, mobiliare e immobiliare, nella titolarità dell'odierna ricorrente risulta, per la sua documentata e non confutata consistenza e composizione quali-quantitativa, capiente e, quindi, oggettivamente idoneo a scongiurare il rischio di insolvenza o di eccezionale sproporzione nei termini sopra allegati anche rispetto all'ingente importo in precedenza indicato, e, dall'altro, l'asserita illegittimità delle determinazioni e delle iniziative societarie assunte da controparte non sembra emergere, prima facie, in modo manifesto anche alla luce della motivazione con cui il Collegio Arbitrale ha rigettato, sul punto, le domande formulate dall'appellante (di nullità delle delibere societarie meglio indicate in atti e di risarcimento del conseguente danno), con argomentazioni non connotate, ictu oculi, da palesi erroneità e/o illogicità tali da inficiarne l'intero iter motivazionale, in fatto e in diritto;
Considerata, di conseguenza, la necessità di operare un più completo ed approfondito vaglio dei suddetti motivi all'esito del pendente giudizio ordinario a cognizione piena, nel contraddittorio tra le parti e alla luce delle difese avversarie che, a loro volta, almeno in parte, non appaiono prima facie manifestamente infondate;
Ritenuta, pertanto, l'insussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui in premessa;
Rilevato, infine, che, nella fattispecie in commento, non si ravvisa nell'istanza avanzata dall'appellante un coefficiente di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza tale da imporre la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 283 u.c.
c.p.c.;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 7 marzo 2025,
RIGETTA il ricorso di cui in premessa, riservando all'esito del pendente giudizio di merito ogni eventuale ulteriore determinazione.
Pagina 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 25 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
Pagina 4
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE – SEZIONE IMPRESA
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
nel sub-procedimento, ex art. 830 c.p.c., iscritto al n. r.g. 1804-1/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZW AT MO, dell'avv. CANDIDO MARCO, dell'avv.
UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI e dell'avv. GUARNACCIA
VINCENZO.
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. RIGHINI MONICA e dell'avv. PESCATORE GIACOMO.
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. RIGHINI MONICA e dell'avv. PESCATORE GIACOMO.
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BUCCARELLA Controparte_3 P.IVA_1
GIANCARLO.
RESISTENTI
Pagina 1 Esaminata l'istanza avanzata dall'appellante, a norma dell'art. 830 c.p.c.;
letti gli atti e le note difensive depositate dalle parti in via telematica,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il presupposto dei “gravi motivi” richiesto dall'art. 830 c.p.c. ai fini dell'invocata sospensione dell'impugnato lodo arbitrale, consiste, come noto, in analogia alla disciplina dettata dall'art. 373 c.p.c., nel pericolo di grave ed irreparabile danno per la parte soccombente istante e, più esattamente, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata (v. ad es. Corte App. Milano 19/9/2001; Corte Appello Roma 26/7/1995; Corte App.
Roma 26/2/1994; Corte App. Salerno 22/2/2012);
Rilevato che, nel caso di specie, allo stato degli atti e in base ad una loro sia pur sommaria delibazione, il paventato rischio che l'esecuzione del suddetto lodo arbitrale, in ragione della denunciata esorbitanza dell'entità dei compensi arbitrali e delle spese di lite ivi complessivamente liquidati (€ 1.267.000,00), possa generare per la stessa appellante, anche sotto il profilo dell'eccezionale sproporzione tra il vantaggio per le controparti e il proprio pregiudizio, uno stato di irreversibile insolvenza e, in ogni caso, con elevata probabilità, l'irripetibilità delle somme oggetto di condanna in considerazione della condotta ostruzionistica e illegittimamente estromissiva e/o discriminatoria asseritamente tenuta dalle controparti nei suoi confronti, non appare, in concreto, sufficientemente dimostrato;
Pagina 2 Ritenuto, infatti, che, da un lato, il patrimonio, mobiliare e immobiliare, nella titolarità dell'odierna ricorrente risulta, per la sua documentata e non confutata consistenza e composizione quali-quantitativa, capiente e, quindi, oggettivamente idoneo a scongiurare il rischio di insolvenza o di eccezionale sproporzione nei termini sopra allegati anche rispetto all'ingente importo in precedenza indicato, e, dall'altro, l'asserita illegittimità delle determinazioni e delle iniziative societarie assunte da controparte non sembra emergere, prima facie, in modo manifesto anche alla luce della motivazione con cui il Collegio Arbitrale ha rigettato, sul punto, le domande formulate dall'appellante (di nullità delle delibere societarie meglio indicate in atti e di risarcimento del conseguente danno), con argomentazioni non connotate, ictu oculi, da palesi erroneità e/o illogicità tali da inficiarne l'intero iter motivazionale, in fatto e in diritto;
Considerata, di conseguenza, la necessità di operare un più completo ed approfondito vaglio dei suddetti motivi all'esito del pendente giudizio ordinario a cognizione piena, nel contraddittorio tra le parti e alla luce delle difese avversarie che, a loro volta, almeno in parte, non appaiono prima facie manifestamente infondate;
Ritenuta, pertanto, l'insussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza di cui in premessa;
Rilevato, infine, che, nella fattispecie in commento, non si ravvisa nell'istanza avanzata dall'appellante un coefficiente di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza tale da imporre la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 283 u.c.
c.p.c.;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., del 7 marzo 2025,
RIGETTA il ricorso di cui in premessa, riservando all'esito del pendente giudizio di merito ogni eventuale ulteriore determinazione.
Pagina 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 25 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
Pagina 4