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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6315 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. FI NO Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. TT LV Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 30.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5735 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Botti, giusta procura allegata all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale
Europa, 100;
Appellante
e
1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Pacillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, corso Trieste, 128, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13507/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 19.9.2022.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario il CP_1 Parte_1
23.12.1978, hanno avuto una figlia, , nata l'[...] e si sono separati Per_1
consensualmente con provvedimento di omologa del Tribunale di Roma del
28.11.2008, in cui era previsto, tra l'altro, che avrebbe vissuto con il Per_1
padre nella casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi), a lui assegnata fintanto che fosse proseguita tale convivenza;
con ricorso depositato in data 24.9.2019, ha adito il Tribunale CP_1
di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio;
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, in quanto (ancora) convivente con la figlia disabile;
all'esito dell'udienza presidenziale, sentita , con ordinanza depositata il Per_1
24.6.2020, sono state confermate le condizioni della separazione;
2 con sentenza n. 13507/22, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed è stata revocata l'assegnazione della casa coniugale a Pt_1
, condannato altresì al pagamento della metà delle spese di lite, in
[...]
favore della ricorrente;
con ricorso depositato il 28.10.2022, ha impugnato la sentenza, Parte_1
lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal Tribunale in ordine alle condizioni economiche e di salute della figlia e concludendo per l'assegnazione della casa coniugale, con vittoria delle spese per entrambi i gradi della lite;
si è costituita contestando la fondatezza dell'appello e CP_1
chiedendone il rigetto;
il Procuratore Generale, in data 14.10.2025, ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere, non essendo coinvolti soggetti minorenni;
autorizzato, con decreto del 10.9.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere concerne esclusivamente l'assegnazione della casa coniugale, rivendicata dall'appellante in ragione della sua allegata attuale convivenza con la figlia, ultraquarantenne ma portatrice di handicap grave, che, pacificamente, ha sempre vissuto con il padre, salvo per un periodo di circa sei mesi, nel 2014, allorquando si era trasferita a vivere altrove Per_1
(nella medesima abitazione in cui risulta ancora formalmente residente), essendo, poi, tornata ad abitare nella casa coniugale quando la madre aveva cessato di contribuire alle spese per il suo mantenimento.
3 In materia di assegnazione della casa coniugale al genitore convivente con il figlio maggiorenne e disabile, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Non può essere revocata in dubbio, infatti, la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave, tenuto conto che l'assegnazione della casa familiare anche in questi casi è tesa a garantire a quest'ultimo la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle specifiche esigenze relative alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione (v. ancora Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 2670 del 30/01/2023). … Con riferimento ai requisiti per l'assegnazione della casa familiare, questa Corte ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni
o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica
o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023). Questa Corte ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16134 del
17/06/2019). Tale principio opera anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia portatore di una disabilità grave. Anche in questa ipotesi il giudice è tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell'attualità, che la casa familiare
4 rappresenti per il figlio gravemente disabile, l'habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all'accudimento e alla cura. Deve, in sintesi, risultare l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23443 del 18/08/2025).
La Corte di legittimità ha, quindi, chiaramente ancorato l'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con il figlio minorenne o disabile alla sola necessità di tutelare quest'ultimo ed il suo radicamento nel suo habitat di vita.
E', pertanto, evidente che, qualora il figlio se ne sia spontaneamente allontanato, con ciò rinunciando volontariamente alle proprie radici domestiche, tale circostanza recide quel legame con la casa in cui abitava, di cui, evidentemente, ha dimostrato di poter prescindere, a nulla rilevando il fatto che, per meri motivi economici, in seguito vi abbia fatto ritorno.
Così, nel caso di specie, è evidente che l'allontanamento di dalla casa Per_1
familiare, seppur risalente al 2014 e protrattosi per soli 6 mesi circa, ha reciso quel collegamento tra la ragazza disabile e l'abitazione in cui aveva precedentemente vissuto, che solo giustificava l'assegnazione della casa coniugale all'appellante.
Del tutto irrilevanti, quindi, devono considerarsi le attuali condizioni di salute della figlia delle parti o la circostanza che quest'ultima abbia o meno raggiunto l'indipendenza economica dai genitori: come già osservato, infatti,
l'assegnazione della casa coniugale al padre convivente non era stata prevista quale contributo per il mantenimento di , né a titolo di alimenti Per_1
(piuttosto, né un mantenimento, né gli alimenti sono mai stati chiesti né dal padre, né dalla figlia nel presente giudizio), ma unicamente per tutelare il suo radicamento nell'ambiente domestico e le sue abitudini di vita.
5 Né rileva la circostanza che non abbia rivendicato il rilascio CP_1
dell'immobile nei confronti dell'ex coniuge all'epoca del volontario allontanamento di dalla casa coniugale: le motivazioni interiori che Per_1
abbiano indotto l'appellata a tollerare la situazione di fatto creatasi attengono solo alla sua sfera personale ed esulano da ciò che può considerarsi giuridicamente rilevante.
Non può neppure desumersi alcun vizio della sentenza impugnata dal fatto che abbia un contenuto difforme dai provvedimenti temporanei e urgenti adottati a seguito dell'udienza presidenziale, in quanto tali, assolutamente non vincolanti rispetto al provvedimento definitivo collegialmente assunto.
infine, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 17.10.2025, CP_1
ha dedotto che sarebbe cessata la materia del contendere e sarebbe sopravvenuto un difetto d'interesse ad agire di , in ragione del Parte_1
giudizio di divisione della comunione sull'immobile, già introdotto davanti al
Tribunale di Roma.
Invero, neppure tale argomentazione risulta condivisibile, permanendo l'interesse dell'appellante alla domanda formulata nel presente giudizio, in pendenza di altro procedimento la cui durata e il cui esito non sono nemmeno prevedibili.
L'appello, in conclusione, non è comunque meritevole di accoglimento, con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Infine, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a Parte_1
versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
13507/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 19.9.2022.
Condanna al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di Parte_1
questo grado del giudizio, liquidate in € 6.000,00, per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
TT LV FI NO
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