Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n.309/2025
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24362 del registro di segreteria, proposto da:
S. F. nato a [...] il omissis, c.f. omissis, ivi residente alla via omissis, e S. A., nato a [...] il omissis, c.f. omissis, ivi residente alla c.da omissis, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec dell'avv. Pasquale Andrizzi (pasquale.andrizzi@avvocativibo.legalmail.it), c.f. [...], e dell'avv. Giuseppe Spinelli (spinellig@pec.it), c.f. [...], dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti (telefax 0963.41439);
contro
l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall’Avv. Silvia Parisi (C.F:.[...]- PEC: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.
F A T T O
1. In data 11.7.2025 i ricorrenti hanno adito l’intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare “che la sig.ra S. A., quale coniuge superstite del sig. M. R., aveva titolo a percepire la pensione ai superstiti di cui all'art. 5 del R.D.L. 30 dicembre 1937, n. 2411, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello del decesso del suo dante causa (id est dal omissis) a quello di morte della stessa (omissis)” e per l’effetto condannare l’Inps al pagamento dei relativi ratei, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria in favore dei ricorrenti, “quali eredi legittimi della sig.ra S. A.”, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori.
A sostegno della domanda i ricorrenti rappresentavano di essere coeredi della sig.ra S. C. (deceduta il omissis), sorella della sig.ra S. A. (deceduta, senza prole, il giorno omissis), la quale era coniugata con il sig. M. R. deceduto in data omissis.
Riferivano, inoltre, che il sig. M. R., in vita aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione diretta, interrotto a seguito del suo decesso e riassunto dagli eredi S. A. (coniuge superstite), e i sig.ri M. G. S., e M. F. B. (figli del de cuius, ma non della sig.ra S.); il ricorso, rigettato in primo grado, trovava accoglimento in sede di gravame (Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, con sentenza n. 257/A/2009) proposto dalla sig.ra M. F. B., condannando il Ministero della difesa alla corresponsione del suddetto trattamento in favore degli eredi dell’originario ricorrente, con rivalutazione e interessi legali.
I ricorrenti odierni evidenziavano, dunque, che l’Inps provvedeva alla liquidazione dei ratei di pensione dovuti e non riscossi, dalla data di decorrenza a quella di decesso, pari ad euro 73.989,53, “in favore dei sig.ri M. G. e M. F. B., figli del de cuius M. R., nonché degli eredi della sig.ra S. A., anch’essa nel contempo deceduta”.
Pertanto, i ricorrenti – premettendo che la sig.ra S. A., a decorrere dal omissis, primo giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge aveva titolo a percepire la pensione di reversibilità – in qualità di coeredi della stessa, stante il decesso della loro dante causa il giorno omissis (in epoca antecedente rispetto all’emissione della sentenza n. 257/A/2009), in data 2 settembre 2013 formulavano istanza all’Inps di liquidazione dei ratei connessi al trattamento di reversibilità spettante alla dante causa e formulavano diffide in data 23 maggio 2012, 2 settembre 2013 e 7 febbraio 2022, rimaste prive di riscontro.
Rappresentando il proprio diritto a percepire le quote dei ratei della pensione di reversibilità spettante alla signora S. A. per il periodo dal omissis al giorno omissis, i ricorrenti in punto di diritto richiamavano la sentenza n. 257/A/2009, che aveva riconosciuto il diritto alla pensione invocata condannando il Ministero della Difesa al pagamento del suddetto trattamento in favore degli eredi del sig. M. R., e l'art. 5 del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (“il trattamento di quiescenza spettante a norma dei precedenti articoli è riversibile alle vedove ed agli orfani degli ufficiali in servizio permanente”) specificando che la sig.ra S. A., in forza di tale norma, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del marito (suo dante causa), aveva titolo a fruire della pensione di reversibilità, tuttavia era deceduta prima ancora che la Corte dei conti riconoscesse, con la sentenza, il diritto alla pensione diretta, con relativa condanna al pagamento “dei ratei maturati in capo al sig. M. R. in favore degli eredi di questi”.
Pertanto, nella tesi di parte ricorrente, il diritto ai ratei dovuti a titolo di pensione di reversibilità nel periodo dal omissis al giorno omissis (data di decesso della sig.ra S. A.) si sarebbe devoluta in favore degli eredi di quest'ultima.
In tal senso richiamavano l'art. 90, comma 4, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, (“le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza dei figli, agli eredi legittimi o testamentari”) e l'art. 201 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (“in caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli”) e, quali eredi legittimi della sig.ra S. A., agivano in giudizio nei termini esposti.
1. L’Inps si costituiva in giudizio con memoria del 5 dicembre 2025, premetteva che il giudizio seguiva quello instaurato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, lasciato estinguere, e richiamava le difese già articolate in quella sede e, precisamente, l’inammissibilità e/o improponibilità della domanda, in quanto la pensione di reversibilità richiede ex lege la presentazione di una domanda amministrativa che non può essere in alcun caso essere trasmessa dagli eredi di colui che avrebbe potuto beneficiare del trattamento pensionistico spettante al coniuge superstite. La presentazione della domanda amministrativa esprime la precisa volontà (che comunque non può essere in alcun caso presunta) del coniuge superstite di percepire un trattamento in ragione della sua qualità ed in forza di un legame coniugale. Si tratta quindi di un diritto che non è trasferibile agli eredi dei superstiti del defunto, in quanto la pensione di reversibilità non ha natura successoria, ma è una forma di tutela previdenziale regolata da leggi diverse dalle norme generali sulle successioni.
Dunque, in assenza di presentazione della domanda di trattamento di reversibilità da parte del coniuge superstite, non sarebbe sorto in suo favore alcun diritto all’erogazione della prestazione da parte dell’Istituto e, pertanto, non sussisterebbe alcun rateo di pensione di reversibilità maturato in vita.
Veniva poi eccepita l’intervenuta prescrizione, specificando che la sentenza di secondo grado della Corte dei conti non era stata pronunciata anche in favore della sig.ra S. A., nei confronti della quale il suddetto procedimento si è estinto e richiamava l’art. 38, comma 1, lettera d) numero 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché l’art. 2 del RDL 19 gennaio 1939, n° 295, come sostituito dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n°428.
Dunque, evidenziava che la pensione di reversibilità non ha natura successoria, ma si acquista jure proprio in capo a quei soggetti cui la legge riconosce il relativo diritto. E tra questi non rientrano i figli dei fratelli del dante causa.
3. All’udienza del 18 dicembre 2025 l’Avv. Andrizzi si riportava al ricorso, prendeva posizione sulle difese dell’Inps, argomentava sulla legittimazione dei ricorrenti attesa la qualità di eredi e sulla natura non costitutiva della domanda amministrativa rispetto al diritto alla reversibilità e sull’assenza di prescrizione.
Per l’Inps l’Avv. Caterina Battaglia si riportava alla propria memoria ed insisteva sui rilievi ivi formulati e sulle conclusioni rassegnate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
4. In via preliminare occorre osservare che la domanda dei ricorrenti attiene al riconoscimento dei ratei della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla loro dante causa, la quale, tuttavia, era deceduta prima ancora che la Corte dei conti, riconoscesse, con la sentenza di appello, il diritto alla pensione diretta del proprio marito e, dunque, in assenza di una domanda amministrativa della stessa.
Premesso che secondo la giurisprudenza “Esiste, infatti, la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 (cui è sotteso l'interesse pubblico "ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie" - Cass., Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269 - che impone alla parte privata di compulsare ante causam l'ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all'amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.
La tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 cod. proc. civ. (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale; nei confronti sia dell'I.N.P.S. sia degli altri enti erogatori; anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756;
Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063” (Cass. ord. n. 11574/2015), si evidenzia che la questione di diritto sottesa alla domanda giudiziale – ossia l’azionabilità del riconoscimento del diritto alla reversibilità da parte degli eredi del legittimo avente diritto – è stata di recente affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 2297/2025 che ha richiamato la disciplina della domanda amministrativa (“La previa domanda amministrativa, dunque, assurge a "elemento costitutivo del corrispondente diritto" (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle Ragioni della decisione) e non si atteggia come mera condizione dell'azione, rilevante anche quando sopravviene in corso di causa donde la necessità di presentarla prima dell'instaurazione della lite (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27384)”) e, partendo da tale funzione, ha evidenziato come, “in mancanza della domanda amministrativa, in quanto provvista di carattere costitutivo, il relativo diritto non è acquisito al patrimonio del lavoratore e neppure, dunque, è trasmissibile, in caso di decesso, agli eredi (Cass., sez. VI-L, 4 giugno 2015, n. 11574). Pertanto, alla mancata presentazione della domanda da parte del de cuius non può supplire una domanda dell'erede, quando questi, come avviene nel caso di specie, faccia valere un diritto iure hereditatis e vanti il diritto ai ratei del trattamento pensionistico di vecchiaia che, in quanto non richiesti dal dante causa (che pacificamente non ha presentato domanda all'INPS), non sono entrati nel patrimonio del de cuius e non possono pertanto essere trasmessi per successione" (ordinanza n. 11574 del 2015, cit., in motivazione, pagina 6; da ultimo, Cass. n. 32288/2024 cit.)”.
In adesione con le ragioni sottese a tale giurisprudenza, emerge l’assoluta infondatezza della pretesa azionata perché, come osservato correttamente dall’Inps, manca la domanda amministrativa da parte dell’avente diritto, ossia di colei che avrebbe potuto determinarsi a richiedere o meno la suddetta reversibilità.
Ciò detto - in termini astratti e ai fini della ricostruzione del sistema di diritto sulla possibilità di terzi (eredi) di azionare i diritti pensionistici del dante causa che nella fattispecie in esame risulterebbe dunque esclusa - viene comunque in rilievo in via preliminare la questione relativa alla stessa legittimazione dei ricorrenti ad agire in giudizio.
Infatti, dalla documentazione in atti – e dalla stessa prospettazione del ricorso invero – non è dimostrato che i ricorrenti siano effettivamente gli eredi della signora S., per la quale rivendicano il riconoscimento della reversibilità della pensione e il pagamento dei relativi ratei che sarebbero maturati (ove fosse stata richiesta).
A sostegno della loro domanda vengono allegati tre certificati di “stato di famiglia originario” dai quali – secondo la prospettazione – si dovrebbe evincere la loro qualità di eredi e, dunque, la legittimazione attiva.
Tuttavia, in disparte la circostanza che la loro qualità di eredi di S. A. – in quanto eredi della propria madre S. C. (cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) – concorrerebbe con quello degli altri collaterali della sig.ra S. A. (doc. 2), in ogni caso il certificato dello stato di famiglia originario di quest’ultima, asserita dante causa, (doc. 3) indica espressamente M. R. (marito), S. A. (moglie), M. G. S. (figlio) e M. F. B. (figlia).
Pertanto, da tale documentazione depositata e in assenza di ulteriori elementi che non risultano in atti, l’affermazione secondo cui la signora S. A. (di cui si vuole chiedere la pensione di reversibilità) sarebbe deceduta priva di prole ab intestato, sì da aprire la successione ex lege di tutti i collaterali (e dei loro rispettivi aventi causa), rimane enunciazione di principio e, come tale, non consente di individuare nei confronti dei ricorrenti l’asserita qualità di eredi di S. A..
Si rammenta, infatti, che per il principio incumbit probatio qui dicit è onere di chi agisce in giudizio dare prova del proprio diritto e, dunque, della propria legittimazione attiva che, nel caso in esame, manca.
Per le ragioni sopra indicate, dunque, il ricorso è infondato.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da S. F. e S. A. contro l’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore:
· lo rigetta;
· condanna S. F. e S. A. al pagamento delle spese id giudizio in favore dell’Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che si liquidano in € 1.238,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
ID EL
Depositata in segreteria il 23/12/2025 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni