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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11972 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
LI ES GI rel.
EF CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25494/2020, vertente
TRA (ROMA (RM), 22/05/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NN PI;
ricorrente E (ROMA (RM), 30/04/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ER LI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:
- Pronunciare, la separazione legale del matrimonio contratto dal Sig. e la Sig.ra Parte_1 in Roma il 20.02.99 (Reg.to Stato Civile: Atto n. 00061, parte 2, serie Controparte_1
A02, anno 1999), con condanna dell'addebito in capo a questa ultima per i gravi fatti commessi dalla stessa, rilevabili sia civilmente che penalmente;
- Disporre a carico della Sig.ra ed in favore dei figli e questo Controparte_1 Per_1 Per_2 ultimo ormai divenuto maggiorenne, l'assegno di mantenimento non inferiore ad € 800,00 mensili, da assoggettarsi alla futura rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 2
Ciò anche in ragione dell'aver privato i figli della casa famigliare avendola venduta alla propria LA ( e a vili condizioni economiche, pur di distrarla al marito, reale Controparte_2 proprietario della stessa ed ella intestataria fiduciaria.
Quindi, da considerare tale somma dovuta anche quale contributo per la necessaria nuova dimora famigliare del e dei figli conviventi con questo ultimo, giusto provvedimento Pt_1 presidenziale dell'8.11.20, assunto a scioglimento della riserva dell'ud. del 3.11.20, con il quale veniva concesso l'affido esclusivo del minore in capo al padre.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Per la resistente
- dichiarare in via riconvenzionale la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- Considerata la capacità reddituale del figlio modificare ex art. 709 c.p.c. il Persona_3 provvedimento emesso in sede presidenziale e disporre che nulla è dovuto per il suo mantenimento. Quanto alle spese c.d. straordinarie, disporre che queste vengano poste in capo al ricorrente per la misura del 100% tenuta conto la disparità reddituale tra moglie e marito;
- disporre, in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di €. 700,00 mensili quale contributo al di lei mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da ha esposto a fondamento della domanda Controparte_1
che dal matrimonio (celebrato nel 1999) erano nati i figli (2000) e Per_1
2004), che nel 2019 improvvisamente la moglie aveva deciso di non Per_2
trascorrere le vacanze con la famiglia, e successivamente aveva manifestato ostilità nei riguardi del marito e dei figli, fino a decidere nel mese di dicembre di allontanarsi dalla casa familiare;
quindi aveva falsamente denunciato il marito per violenza sessuale, provocando l'emissione di un ordine di allontanamento del medesimo dalla casa familiare;
ancora, aveva ceduto alla LA la casa 3 familiare di cui era fittizia intestataria, permutandola con altro immobile della LA di minor valore, locato a terzi;
aveva quindi costretto i figli ad abbandonare la casa ove avevano sempre vissuto e questi avevano trovato ospitalità presso il nonno paterno unitamente al ricorrente, cui nel frattempo era stata revocata la misura cautelare.
Per tali ragioni il ricorrente ha invocato l'addebito della separazione alla moglie.
La resistente ha invece sostenuto di avere agito per sottrarsi ad un vissuto di ripetute violenze e sopraffazioni da parte del marito aduso ad esercitare un pieno controllo sulla moglie e sulle risorse familiari, e da ultimo ad abusare sessualmente di lei;
ha quindi chiesto a sua volta che la separazione fosse addebitata al marito.
All'esito della fase presidenziale il figlio (all'epoca minore di età) è stato Per_2
affidato al padre in via esclusiva, dandosi atto che la madre non aveva più rapporti con entrambi i figli e che l'operazione immobiliare da lei effettuata unitamente alla propria LA, in concomitanza con la separazione, aveva di fatto impedito ogni possibilità di assegnazione della casa familiare e privato i figli della possibilità di permanere nel loro habitat domestico;
è stato previsto inoltre a carico della resistente un contributo di € 450 mensili per il mantenimento ordinario dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 60% a carico del padre e per il resto della madre.
La posizione assunta da entrambe le parti in questo processo conferma che non vi è tra di essi alcuna prospettiva di vita comune;
deve quindi pronunciarsi la loro separazione personale, come da entrambi richiesto.
Nel corso del giudizio anche il figlio è divenuto maggiorenne e Per_2
nulla deve quindi disporsi in merito al suo affidamento;
la casa familiare come già riportato, è stata ceduta a terzi prima della instaurazione del giudizio e non vi
è luogo per un provvedimento di assegnazione. L'operazione immobiliare è 4 oggetto di un separato contenzioso in sede civile, che non spiega tuttavia effetti diretti su questo giudizio, considerato che l'immobile da ormai cinque anni non
è stato più abitato da alcuno dei componenti della famiglia.
Restano quindi da valutare le contrapposte domande di addebito ed i provvedimenti di natura economica;
Il marito imputa alla moglie di avere abbandonato la casa familiare per poi cederla a terzi, di avere trascurato in tal modo le necessità materiali ed emotive dei figli, di avere costruito delle false accuse ai suoi danni;
la moglie a sua volta accusa il marito di ripetuti abusi psicologici e fisici e sostiene di essersi allontanata al solo scopo di sottrarsi a tali vessazioni.
Le testimonianze dei due figli della coppia sono entrambe sfavorevoli alla madre. I due ragazzi hanno confermato di essere stati improvvisamente avvisati dalla donna che avrebbero dovuto lasciare la casa, precisando che di fronte alla loro resistenza la madre aveva fatto intervenire la propria LA ed il CP_2
compagno di lei, i quali avevano preso a smontare gli arredi minacciando i ragazzi che se non fossero usciti spontaneamente sarebbero stati mandati via con la forza;
hanno poi riferito che mentre il padre era sottoposto a divieto di avvicinamento, aveva provveduto a far pervenire ai figli dei viveri tramite un collega (circostanza poi confermata anche dal collega in questione,
[...]
) a riprova dell'interesse del genitore nei loro confronti. Per_4
Con riferimento alle accuse mosse dalla resistente al marito, CP_3
è stata sentita in merito ad un episodio che si sarebbe svolto nel luglio del 2019
a Sora, dove tutta la famiglia si trovava unitamente alla LA della resistente e alla figlia di lei, . Secondo la resistente CP_2 Parte_2
nell'occasione il marito le avrebbe usato violenza sessuale e le sue urla sarebbero state udite dai figli;
inoltre avrebbe assistito alla fase iniziale Parte_2
dell'aggressione, che si sarebbe svolta mentre la porta della stanza da letto era 5 semiaperta, e ne avrebbe parlato con la cugina , la quale tuttavia in questa CP_1
sede ha smentito radicalmente tale ricostruzione ed ha riferito: posso dire che non ho mai sentito mia madre urlare a mio padre di smettere ma non so se all'incirca alle ore 23, mentre passava dinanzi alla camera da letto dei miei genitori mia cugina abbia visto o meno mio padre che toccava mia madre tra le gambe e sul seno e sentiva la stessa urlare al marito di smetterla. Posso anche dire che mia cugina non è mai passata davanti la loro stanza in quanto dormiva con me e condividevamo lo stesso letto …. posso dire che nel corso di quanto descritto al precedente capitolo di prova, mia cugina parlava con me e non era al telefono con il suo fidanzato del tempo, …. non è vero che mia cugina venne a parlare con me Persona_5
dell'accaduto …. posso dire che mia cugina quella sera non era al telefono …posso dire che non ho sentito alcuna persona gridare quella notte. Preciso che quella notte vi era silenzio e non ho sentito nessuno urlare”
Sullo stesso episodio il fratello così si esprime: “ non so cosa sia Per_2
successo alle 23 a casa in quanto a quell'ora stavo dormendo ma sicuramente nessuno gridava altrimenti mi sarei svegliato poiché la camera dove dormivo era di fronte a quella dei miei genitori e le porte erano aperte. Preciso che io, mia LA e mia cugina dormivamo nella stessa stanza …. come ho detto prima stavo dormendo e non so se mia cugina era al telefono con il fidanzato alle ore 23….come ho detto stavo dormendo ma non ho mai sentito mia cugina e mia LA parlare di grida di mia madre di quella sera”.
Una versione decisamente diversa viene resa da , figlia Parte_2
di la quale ha dichiarato: “è vero che la sera del 17.7.2019 io mi Controparte_2
trovavo a Sora, in compagnia dei miei zii e e dei miei cugini Controparte_1 Parte_1
e … è vero che all'incirca alle ore 23, mentre passavo dinanzi alla Per_2 Persona_6
camera da letto dei miei zii, vedevo il che toccava mia zia tra le gambe e sul Pt_1 CP_1
seno e sentivo mia zia urlare al marito di smetterla. Tanto posso dire in quanto la porta della loro camera da letto era aperta a metà e si vedeva bene il letto. ADR io dormivo nella stanza con davanti alla stanza dove dormivano i miei zii …è vero che nel corso di quanto Per_1 6 descritto al precedente capitolo di prova, io ero al telefono con il mio fidanzato del tempo,
[...]
io ero solita sentire al telefono il ed in quell'occasione mi sono spostata in Per_5 Per_5
altra stanza dove il telefono prendeva meglio e nell'andare nell'altra stanza ho visto quando sopra descritto;
non ricordo l'orario esatto ma sicuramente dopo cena;
non sono sicura se la mia utenza telefonica è la stessa da allora ….è vero che sono andata a parlare dell'accaduto con mia cugina la quale mi ha riferito che erano cose che accadevano sempre e che dopo Per_1
una ventina di minuti sarebbe finito tutto”. Tale racconto non trova però rispondenza nelle dichiarazioni di ex fidanzato della giovane, il quale Persona_5
dichiara: “è vero che a luglio del 2019 sentivo spesso al telefono la mia fidanzata
[...]
ma non ricordo se la ho sentita la sera del 7.7.2019 … non ho mai sentito, Parte_2
dall'altro capo del telefono, in quel periodo durante le conversazioni con la mia fidanzata una donna gridare …. se durante la conversazione telefonica con la mia fidanzata avessi sentito una donna gridare “smettila”, “non mi va”, “fermati”, me lo sarei ricordato”.
I figli della coppia sono stati sentiti anche nel processo penale in corso a carico del ricorrente, ed anche in quella sede hanno negato decisamente di avere mai assistito a violenze di qualsiasi natura ad opera del padre in danno della madre;
la resistente, a riprova della falsità delle dichiarazioni rese in particolare da fa riferimento ad un documento audio depositato tanto in questo Per_1
giudizio quanto nel corso del processo penale (v. verbali dibattimentali in atti); si tratta di una conversazione tra madre e figlia, durante la quale la donna racconta di essere stata appena fatta oggetto di violenza sessuale da parte del marito, la figlia nega di essersi accorta di quello specifico episodio ma interrogata dalla madre afferma di avere avuto percezione dell'episodio di Sora, e dichiara
“si quello ho sentito tutto quanto purtroppo, che schifo”, ripetendo più volte
“che schifo”. La circostanza è stata contestata a durante la Persona_6
deposizione nel processo penale e di fronte alla incongruenza delle due versioni la giovane ha dichiarato “ Magari probabilmente... anzi, quasi sicuramente mi riferivo al 7 fatto che era mia cugina (fonetico) che mi ha riferito queste cose, ma io non... Persona_7
non ho sentito niente, anche alla casa a Sora alla fine non è tanto grande, poi le camere da letto erano una di fronte l'altra, poi... mi scusi Avvocato, però le porte erano anche aperte, c'era mio fratello in cucina...
Ed ancora: “Che schifo” molto probabilmente... molto probabilmente mi riferivo a quello che ha detto la signora ... mia madre, scusi, perché lei ha detto che lei ha subìto CP_1
delle violenze, in quel caso probabilmente ho detto: “Che schifo” nel senso che comunque non
è... cioè subire violenze comunque in quel momento probabilmente sono rimasta un attimo schifata della situazione, nel senso che... delle parole che diceva, delle parole che... cioè quando ha detto appunto: “Ho subìto violenze” probabilmente mi riferivo proprio a questa suddetta frase, “Che schifo”.
Sempre nel corso del processo penale è stato contestato a Persona_6
che durante le indagini preliminari ella aveva dichiarato che la madre nel 2019 le aveva confidato di subire violenze dal padre mentre nella fase iniziale della deposizione la giovane aveva negato di avere mai sentito la madre lamentarsi delle violenze del padre, affermazione su cui è poi tornata indietro in seguito alla produzione dell'audio di cui si è detto, nel quale dichiara Controparte_1
apertamente di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera del marito.
Il quadro istruttorio che complessivamente emerge è complessivamente incerto;
le prove raccolte in questo giudizio sembrano complessivamente confermare la versione del ricorrente (con la sola eccezione delle dichiarazioni della teste ), tuttavia dal raffronto con gli atti del procedimento Parte_2
penale e con il file audio di cui già si è detto, emergono non pochi dubbi in ordine alla genuinità di quanto dichiarato dai testimoni in questo giudizio. Non si può escludere che i figli, comprensibilmente scioccati dal comportamento della madre, che cedendo la casa familiare alla LA li aveva costretti ad un improvviso trasloco, abbiano scelto di tenere una posizione acriticamente 8 adesiva alla versione del padre, con cui del resto sono rimasti a vivere.
Va ricordato che colui che propone domanda di addebito è anche onerato di provarne i presupposti: come ricorda la Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra
i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (40795/2021);
Nel caso in esame si può definire incerta la prova relativa alle violenze che dichiara di avere subito nel corso della vita matrimoniale in Controparte_1
ragione di alcune incongruenze fra le deposizioni dei testi e delle incongruenze interne in particolare delle dichiarazioni di ciò implica che non Persona_6
vi sono elementi sufficienti per addebitare la separazione al marito, ma allo stesso tempo non consente di escludere che l'improvviso allontanamento della donna dalla famiglia sia stato determinato proprio dal rifiuto di subire ulteriori violenze e non consente pertanto di attribuire a tale condotta efficacia causale determinante nella rottura del sodalizio matrimoniale.
Quanto al comportamento che la resistente ha tenuto in merito alla casa familiare, si è di fronte ad una condotta indubbiamente censurabile: la donna, vendendo la casa alla LA poco prima di avviare la separazione, ha in sostanza impedito che i figli potessero continuare ad abitarvi, dimostrando di anteporre al loro benessere la propria tranquillità economica;
tuttavia tale operazione immobiliare è intervenuta quando la crisi familiare era ormai ampiamente conclamata e la convivenza tra i coniugi era già cessata, e non può quindi essere 9 invocata quale ragione di addebito. In conclusione, entrambe le domande di addebito devono essere respinte.
Restano quindi da valutare le questioni economiche.
Il ricorrente è un maresciallo dell'arma dei Carabinieri;
il suo reddito netto annuo, secondo le ultime informazioni fornite (v. dichiarazione sostitutiva del febbraio 2024) è pari a circa 28.000 euro;
è titolare di risparmi per circa 30.000,00 euro;
vive nella casa di sua proprietà (dove in precedenza abitava suo padre e dove si è trasferito con i figli all'indomani della vendita della casa familiare); è proprietario di una ulteriore quota di 2/9 di un immobile in Sora.
La resistente è un'impiegata, al tempo dei provvedimenti presidenziali si trovava in cassa integrazione, successivamente ha ripreso a lavorare regolarmente;
il suo stipendio è pari a circa 1.100 euro mensili;
è titolare di un fondo pensione per un importo di oltre 36.000 euro;
vive in una abitazione di cui è comproprietaria al 50% e non sostiene spese abitative;
La figlia delle parti è studentessa universitaria (circostanza non Per_1
contestata) e non risulta avere ancora acquisito una sua autonomia;
il figlio risulta invece svolgere attività di aiuto commesso a far data Per_2
dal settembre 2022 presso la Valori s.p.a; nell'agosto 2024 ha rassegnato per ragioni non note dimissioni volontarie da tale impiego.
Sulla base di tali elementi di conoscenza si può affermare quanto segue: la domanda della ricorrente di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento non è fondata;
sebbene i suoi redditi siano inferiori a quelli del marito, ella dispone di maggiori riserve economiche;
inoltre occorre tener conto che dal 2020 il padre si è occupato in via esclusiva dell'accudimento dei due figli, che hanno interrotto ogni contatto con la madre, sopportando i relativi oneri anche in termini di incombenze domestiche;
in ogni caso ella dispone di una abitazione e di un reddito da lavoro che le consentono di svolgere una vita 10 dignitosa.
Il figlio può ritenersi autonomo. La circostanza che abbia Per_2
rassegnato volontariamente le dimissioni nell'agosto 2024 non implica alcuna reviviscenza dell'obbligo di mantenerlo in capo ai genitori, giacché è evidente che egli abbia capacità di procurarsi una autonoma fonte di reddito (arg. ex Cass.
40282/2021); dalla documentazione prodotta risulta che il rapporto, inizialmente sorto a tempo determinato e con orario part time, sia stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno ( dal confronto tra le buste paga emerge che le ore lavorate sono passate da 26 a 120) le prime retribuzioni risultano variabili tra i 680 e gli 800 euro in media ma la busta paga di luglio 2024 è pari ad oltre 1.200 euro equiparabile quindi al reddito della madre.
Fermi per il passato i provvedimenti adottati, va dunque in questa sede posto a carico della resistente unicamente un contributo per il mantenimento della figlia che, in considerazione del divario reddituale tra i genitori da Per_1
un lato e della permanenza della ragazza unicamente presso il padre, può essere determinato in € 280,00 mensili, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
resta ferma la suddivisione delle spese straordinarie prevista con l'ordinanza presidenziale dell'11.11.2020, che ha posto il 60% delle suddette spese a carico del padre;
per la regolazione delle spese suddette le parti si rifaranno al protocollo del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio, già richiamato nel corpo dell'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25494/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 11 dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 22/05/1967) e (ROMA (RM), 30/04/1970), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 20/02/1999, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 61, Parte 2 , Serie A02,
Anno 1999;
- Rigetta le contrapposte domande di addebito;
- Rigetta la domanda di attribuzione di assegno separativo formulata dalla resistente;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, dispone che a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza la resistente corrisponda al ricorrente per il mantenimento ordinario della sola figlia l'assegno di € 280,00 mensili, da corrispondere entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione con base dalla medesima decorrenza;
- Pone le spese straordinarie relative alla figlia da regolarsi sulla Per_1
base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario - per il
60% a carico del padre e per il resto a carico della madre;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25- 7- 2025
Il GI estensore Il Presidente
LI ES TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
LI ES GI rel.
EF CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25494/2020, vertente
TRA (ROMA (RM), 22/05/1967), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NN PI;
ricorrente E (ROMA (RM), 30/04/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ER LI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:
- Pronunciare, la separazione legale del matrimonio contratto dal Sig. e la Sig.ra Parte_1 in Roma il 20.02.99 (Reg.to Stato Civile: Atto n. 00061, parte 2, serie Controparte_1
A02, anno 1999), con condanna dell'addebito in capo a questa ultima per i gravi fatti commessi dalla stessa, rilevabili sia civilmente che penalmente;
- Disporre a carico della Sig.ra ed in favore dei figli e questo Controparte_1 Per_1 Per_2 ultimo ormai divenuto maggiorenne, l'assegno di mantenimento non inferiore ad € 800,00 mensili, da assoggettarsi alla futura rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. 2
Ciò anche in ragione dell'aver privato i figli della casa famigliare avendola venduta alla propria LA ( e a vili condizioni economiche, pur di distrarla al marito, reale Controparte_2 proprietario della stessa ed ella intestataria fiduciaria.
Quindi, da considerare tale somma dovuta anche quale contributo per la necessaria nuova dimora famigliare del e dei figli conviventi con questo ultimo, giusto provvedimento Pt_1 presidenziale dell'8.11.20, assunto a scioglimento della riserva dell'ud. del 3.11.20, con il quale veniva concesso l'affido esclusivo del minore in capo al padre.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Per la resistente
- dichiarare in via riconvenzionale la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- Considerata la capacità reddituale del figlio modificare ex art. 709 c.p.c. il Persona_3 provvedimento emesso in sede presidenziale e disporre che nulla è dovuto per il suo mantenimento. Quanto alle spese c.d. straordinarie, disporre che queste vengano poste in capo al ricorrente per la misura del 100% tenuta conto la disparità reddituale tra moglie e marito;
- disporre, in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 la somma di €. 700,00 mensili quale contributo al di lei mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua separazione Parte_1
personale da ha esposto a fondamento della domanda Controparte_1
che dal matrimonio (celebrato nel 1999) erano nati i figli (2000) e Per_1
2004), che nel 2019 improvvisamente la moglie aveva deciso di non Per_2
trascorrere le vacanze con la famiglia, e successivamente aveva manifestato ostilità nei riguardi del marito e dei figli, fino a decidere nel mese di dicembre di allontanarsi dalla casa familiare;
quindi aveva falsamente denunciato il marito per violenza sessuale, provocando l'emissione di un ordine di allontanamento del medesimo dalla casa familiare;
ancora, aveva ceduto alla LA la casa 3 familiare di cui era fittizia intestataria, permutandola con altro immobile della LA di minor valore, locato a terzi;
aveva quindi costretto i figli ad abbandonare la casa ove avevano sempre vissuto e questi avevano trovato ospitalità presso il nonno paterno unitamente al ricorrente, cui nel frattempo era stata revocata la misura cautelare.
Per tali ragioni il ricorrente ha invocato l'addebito della separazione alla moglie.
La resistente ha invece sostenuto di avere agito per sottrarsi ad un vissuto di ripetute violenze e sopraffazioni da parte del marito aduso ad esercitare un pieno controllo sulla moglie e sulle risorse familiari, e da ultimo ad abusare sessualmente di lei;
ha quindi chiesto a sua volta che la separazione fosse addebitata al marito.
All'esito della fase presidenziale il figlio (all'epoca minore di età) è stato Per_2
affidato al padre in via esclusiva, dandosi atto che la madre non aveva più rapporti con entrambi i figli e che l'operazione immobiliare da lei effettuata unitamente alla propria LA, in concomitanza con la separazione, aveva di fatto impedito ogni possibilità di assegnazione della casa familiare e privato i figli della possibilità di permanere nel loro habitat domestico;
è stato previsto inoltre a carico della resistente un contributo di € 450 mensili per il mantenimento ordinario dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie in ragione del 60% a carico del padre e per il resto della madre.
La posizione assunta da entrambe le parti in questo processo conferma che non vi è tra di essi alcuna prospettiva di vita comune;
deve quindi pronunciarsi la loro separazione personale, come da entrambi richiesto.
Nel corso del giudizio anche il figlio è divenuto maggiorenne e Per_2
nulla deve quindi disporsi in merito al suo affidamento;
la casa familiare come già riportato, è stata ceduta a terzi prima della instaurazione del giudizio e non vi
è luogo per un provvedimento di assegnazione. L'operazione immobiliare è 4 oggetto di un separato contenzioso in sede civile, che non spiega tuttavia effetti diretti su questo giudizio, considerato che l'immobile da ormai cinque anni non
è stato più abitato da alcuno dei componenti della famiglia.
Restano quindi da valutare le contrapposte domande di addebito ed i provvedimenti di natura economica;
Il marito imputa alla moglie di avere abbandonato la casa familiare per poi cederla a terzi, di avere trascurato in tal modo le necessità materiali ed emotive dei figli, di avere costruito delle false accuse ai suoi danni;
la moglie a sua volta accusa il marito di ripetuti abusi psicologici e fisici e sostiene di essersi allontanata al solo scopo di sottrarsi a tali vessazioni.
Le testimonianze dei due figli della coppia sono entrambe sfavorevoli alla madre. I due ragazzi hanno confermato di essere stati improvvisamente avvisati dalla donna che avrebbero dovuto lasciare la casa, precisando che di fronte alla loro resistenza la madre aveva fatto intervenire la propria LA ed il CP_2
compagno di lei, i quali avevano preso a smontare gli arredi minacciando i ragazzi che se non fossero usciti spontaneamente sarebbero stati mandati via con la forza;
hanno poi riferito che mentre il padre era sottoposto a divieto di avvicinamento, aveva provveduto a far pervenire ai figli dei viveri tramite un collega (circostanza poi confermata anche dal collega in questione,
[...]
) a riprova dell'interesse del genitore nei loro confronti. Per_4
Con riferimento alle accuse mosse dalla resistente al marito, CP_3
è stata sentita in merito ad un episodio che si sarebbe svolto nel luglio del 2019
a Sora, dove tutta la famiglia si trovava unitamente alla LA della resistente e alla figlia di lei, . Secondo la resistente CP_2 Parte_2
nell'occasione il marito le avrebbe usato violenza sessuale e le sue urla sarebbero state udite dai figli;
inoltre avrebbe assistito alla fase iniziale Parte_2
dell'aggressione, che si sarebbe svolta mentre la porta della stanza da letto era 5 semiaperta, e ne avrebbe parlato con la cugina , la quale tuttavia in questa CP_1
sede ha smentito radicalmente tale ricostruzione ed ha riferito: posso dire che non ho mai sentito mia madre urlare a mio padre di smettere ma non so se all'incirca alle ore 23, mentre passava dinanzi alla camera da letto dei miei genitori mia cugina abbia visto o meno mio padre che toccava mia madre tra le gambe e sul seno e sentiva la stessa urlare al marito di smetterla. Posso anche dire che mia cugina non è mai passata davanti la loro stanza in quanto dormiva con me e condividevamo lo stesso letto …. posso dire che nel corso di quanto descritto al precedente capitolo di prova, mia cugina parlava con me e non era al telefono con il suo fidanzato del tempo, …. non è vero che mia cugina venne a parlare con me Persona_5
dell'accaduto …. posso dire che mia cugina quella sera non era al telefono …posso dire che non ho sentito alcuna persona gridare quella notte. Preciso che quella notte vi era silenzio e non ho sentito nessuno urlare”
Sullo stesso episodio il fratello così si esprime: “ non so cosa sia Per_2
successo alle 23 a casa in quanto a quell'ora stavo dormendo ma sicuramente nessuno gridava altrimenti mi sarei svegliato poiché la camera dove dormivo era di fronte a quella dei miei genitori e le porte erano aperte. Preciso che io, mia LA e mia cugina dormivamo nella stessa stanza …. come ho detto prima stavo dormendo e non so se mia cugina era al telefono con il fidanzato alle ore 23….come ho detto stavo dormendo ma non ho mai sentito mia cugina e mia LA parlare di grida di mia madre di quella sera”.
Una versione decisamente diversa viene resa da , figlia Parte_2
di la quale ha dichiarato: “è vero che la sera del 17.7.2019 io mi Controparte_2
trovavo a Sora, in compagnia dei miei zii e e dei miei cugini Controparte_1 Parte_1
e … è vero che all'incirca alle ore 23, mentre passavo dinanzi alla Per_2 Persona_6
camera da letto dei miei zii, vedevo il che toccava mia zia tra le gambe e sul Pt_1 CP_1
seno e sentivo mia zia urlare al marito di smetterla. Tanto posso dire in quanto la porta della loro camera da letto era aperta a metà e si vedeva bene il letto. ADR io dormivo nella stanza con davanti alla stanza dove dormivano i miei zii …è vero che nel corso di quanto Per_1 6 descritto al precedente capitolo di prova, io ero al telefono con il mio fidanzato del tempo,
[...]
io ero solita sentire al telefono il ed in quell'occasione mi sono spostata in Per_5 Per_5
altra stanza dove il telefono prendeva meglio e nell'andare nell'altra stanza ho visto quando sopra descritto;
non ricordo l'orario esatto ma sicuramente dopo cena;
non sono sicura se la mia utenza telefonica è la stessa da allora ….è vero che sono andata a parlare dell'accaduto con mia cugina la quale mi ha riferito che erano cose che accadevano sempre e che dopo Per_1
una ventina di minuti sarebbe finito tutto”. Tale racconto non trova però rispondenza nelle dichiarazioni di ex fidanzato della giovane, il quale Persona_5
dichiara: “è vero che a luglio del 2019 sentivo spesso al telefono la mia fidanzata
[...]
ma non ricordo se la ho sentita la sera del 7.7.2019 … non ho mai sentito, Parte_2
dall'altro capo del telefono, in quel periodo durante le conversazioni con la mia fidanzata una donna gridare …. se durante la conversazione telefonica con la mia fidanzata avessi sentito una donna gridare “smettila”, “non mi va”, “fermati”, me lo sarei ricordato”.
I figli della coppia sono stati sentiti anche nel processo penale in corso a carico del ricorrente, ed anche in quella sede hanno negato decisamente di avere mai assistito a violenze di qualsiasi natura ad opera del padre in danno della madre;
la resistente, a riprova della falsità delle dichiarazioni rese in particolare da fa riferimento ad un documento audio depositato tanto in questo Per_1
giudizio quanto nel corso del processo penale (v. verbali dibattimentali in atti); si tratta di una conversazione tra madre e figlia, durante la quale la donna racconta di essere stata appena fatta oggetto di violenza sessuale da parte del marito, la figlia nega di essersi accorta di quello specifico episodio ma interrogata dalla madre afferma di avere avuto percezione dell'episodio di Sora, e dichiara
“si quello ho sentito tutto quanto purtroppo, che schifo”, ripetendo più volte
“che schifo”. La circostanza è stata contestata a durante la Persona_6
deposizione nel processo penale e di fronte alla incongruenza delle due versioni la giovane ha dichiarato “ Magari probabilmente... anzi, quasi sicuramente mi riferivo al 7 fatto che era mia cugina (fonetico) che mi ha riferito queste cose, ma io non... Persona_7
non ho sentito niente, anche alla casa a Sora alla fine non è tanto grande, poi le camere da letto erano una di fronte l'altra, poi... mi scusi Avvocato, però le porte erano anche aperte, c'era mio fratello in cucina...
Ed ancora: “Che schifo” molto probabilmente... molto probabilmente mi riferivo a quello che ha detto la signora ... mia madre, scusi, perché lei ha detto che lei ha subìto CP_1
delle violenze, in quel caso probabilmente ho detto: “Che schifo” nel senso che comunque non
è... cioè subire violenze comunque in quel momento probabilmente sono rimasta un attimo schifata della situazione, nel senso che... delle parole che diceva, delle parole che... cioè quando ha detto appunto: “Ho subìto violenze” probabilmente mi riferivo proprio a questa suddetta frase, “Che schifo”.
Sempre nel corso del processo penale è stato contestato a Persona_6
che durante le indagini preliminari ella aveva dichiarato che la madre nel 2019 le aveva confidato di subire violenze dal padre mentre nella fase iniziale della deposizione la giovane aveva negato di avere mai sentito la madre lamentarsi delle violenze del padre, affermazione su cui è poi tornata indietro in seguito alla produzione dell'audio di cui si è detto, nel quale dichiara Controparte_1
apertamente di essere stata vittima di violenza sessuale ad opera del marito.
Il quadro istruttorio che complessivamente emerge è complessivamente incerto;
le prove raccolte in questo giudizio sembrano complessivamente confermare la versione del ricorrente (con la sola eccezione delle dichiarazioni della teste ), tuttavia dal raffronto con gli atti del procedimento Parte_2
penale e con il file audio di cui già si è detto, emergono non pochi dubbi in ordine alla genuinità di quanto dichiarato dai testimoni in questo giudizio. Non si può escludere che i figli, comprensibilmente scioccati dal comportamento della madre, che cedendo la casa familiare alla LA li aveva costretti ad un improvviso trasloco, abbiano scelto di tenere una posizione acriticamente 8 adesiva alla versione del padre, con cui del resto sono rimasti a vivere.
Va ricordato che colui che propone domanda di addebito è anche onerato di provarne i presupposti: come ricorda la Cassazione, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra
i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (40795/2021);
Nel caso in esame si può definire incerta la prova relativa alle violenze che dichiara di avere subito nel corso della vita matrimoniale in Controparte_1
ragione di alcune incongruenze fra le deposizioni dei testi e delle incongruenze interne in particolare delle dichiarazioni di ciò implica che non Persona_6
vi sono elementi sufficienti per addebitare la separazione al marito, ma allo stesso tempo non consente di escludere che l'improvviso allontanamento della donna dalla famiglia sia stato determinato proprio dal rifiuto di subire ulteriori violenze e non consente pertanto di attribuire a tale condotta efficacia causale determinante nella rottura del sodalizio matrimoniale.
Quanto al comportamento che la resistente ha tenuto in merito alla casa familiare, si è di fronte ad una condotta indubbiamente censurabile: la donna, vendendo la casa alla LA poco prima di avviare la separazione, ha in sostanza impedito che i figli potessero continuare ad abitarvi, dimostrando di anteporre al loro benessere la propria tranquillità economica;
tuttavia tale operazione immobiliare è intervenuta quando la crisi familiare era ormai ampiamente conclamata e la convivenza tra i coniugi era già cessata, e non può quindi essere 9 invocata quale ragione di addebito. In conclusione, entrambe le domande di addebito devono essere respinte.
Restano quindi da valutare le questioni economiche.
Il ricorrente è un maresciallo dell'arma dei Carabinieri;
il suo reddito netto annuo, secondo le ultime informazioni fornite (v. dichiarazione sostitutiva del febbraio 2024) è pari a circa 28.000 euro;
è titolare di risparmi per circa 30.000,00 euro;
vive nella casa di sua proprietà (dove in precedenza abitava suo padre e dove si è trasferito con i figli all'indomani della vendita della casa familiare); è proprietario di una ulteriore quota di 2/9 di un immobile in Sora.
La resistente è un'impiegata, al tempo dei provvedimenti presidenziali si trovava in cassa integrazione, successivamente ha ripreso a lavorare regolarmente;
il suo stipendio è pari a circa 1.100 euro mensili;
è titolare di un fondo pensione per un importo di oltre 36.000 euro;
vive in una abitazione di cui è comproprietaria al 50% e non sostiene spese abitative;
La figlia delle parti è studentessa universitaria (circostanza non Per_1
contestata) e non risulta avere ancora acquisito una sua autonomia;
il figlio risulta invece svolgere attività di aiuto commesso a far data Per_2
dal settembre 2022 presso la Valori s.p.a; nell'agosto 2024 ha rassegnato per ragioni non note dimissioni volontarie da tale impiego.
Sulla base di tali elementi di conoscenza si può affermare quanto segue: la domanda della ricorrente di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento non è fondata;
sebbene i suoi redditi siano inferiori a quelli del marito, ella dispone di maggiori riserve economiche;
inoltre occorre tener conto che dal 2020 il padre si è occupato in via esclusiva dell'accudimento dei due figli, che hanno interrotto ogni contatto con la madre, sopportando i relativi oneri anche in termini di incombenze domestiche;
in ogni caso ella dispone di una abitazione e di un reddito da lavoro che le consentono di svolgere una vita 10 dignitosa.
Il figlio può ritenersi autonomo. La circostanza che abbia Per_2
rassegnato volontariamente le dimissioni nell'agosto 2024 non implica alcuna reviviscenza dell'obbligo di mantenerlo in capo ai genitori, giacché è evidente che egli abbia capacità di procurarsi una autonoma fonte di reddito (arg. ex Cass.
40282/2021); dalla documentazione prodotta risulta che il rapporto, inizialmente sorto a tempo determinato e con orario part time, sia stato trasformato in lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno ( dal confronto tra le buste paga emerge che le ore lavorate sono passate da 26 a 120) le prime retribuzioni risultano variabili tra i 680 e gli 800 euro in media ma la busta paga di luglio 2024 è pari ad oltre 1.200 euro equiparabile quindi al reddito della madre.
Fermi per il passato i provvedimenti adottati, va dunque in questa sede posto a carico della resistente unicamente un contributo per il mantenimento della figlia che, in considerazione del divario reddituale tra i genitori da Per_1
un lato e della permanenza della ragazza unicamente presso il padre, può essere determinato in € 280,00 mensili, a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
resta ferma la suddivisione delle spese straordinarie prevista con l'ordinanza presidenziale dell'11.11.2020, che ha posto il 60% delle suddette spese a carico del padre;
per la regolazione delle spese suddette le parti si rifaranno al protocollo del dicembre 2014 in uso presso questo ufficio, già richiamato nel corpo dell'ordinanza presidenziale.
Le spese di lite possono compensarsi in presenza di margini di soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25494/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 11 dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA Parte_1
(RM), 22/05/1967) e (ROMA (RM), 30/04/1970), che Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Roma in data 20/02/1999, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 61, Parte 2 , Serie A02,
Anno 1999;
- Rigetta le contrapposte domande di addebito;
- Rigetta la domanda di attribuzione di assegno separativo formulata dalla resistente;
- Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, dispone che a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza la resistente corrisponda al ricorrente per il mantenimento ordinario della sola figlia l'assegno di € 280,00 mensili, da corrispondere entro il giorno Per_1
5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione con base dalla medesima decorrenza;
- Pone le spese straordinarie relative alla figlia da regolarsi sulla Per_1
base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario - per il
60% a carico del padre e per il resto a carico della madre;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25- 7- 2025
Il GI estensore Il Presidente
LI ES TA IE