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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1064/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. PETTITI SIMONE (c.f. ), da C.F._2
ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.:
Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. MORTAROTTI LORENZO (c.f.
), da ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo C.F._3
indirizzo p.e.c.: ; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 13.3.2025. In particolare:
1 - il procuratore dell'attore ha chiesto: “accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento descritto, condannare la a pagare a favore del sig. Controparte_1 [...]
la somma di € 14.440,00, quale accertata dal C.T.U., o quella maggiore o Pt_1
minore somma che risulti dovuta, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (12.08.2020) sino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege”;
- il procuratore della convenuta ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale: respingere, poiché infondate, le domande svolte dal signor
nei confronti di con vittoria delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio;
In via subordinata: contenere l'obbligo di indennizzo di Controparte_1
in favore del signor entro i limiti del giusto e del provato e
[...] Parte_1 delle previsioni del contratto assicurativo, con spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) per Controparte_1 CP_1
ottenere la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della somma di Euro
16.790,00 (“o quella diversa dovuta all'esito dell'istruttoria”), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, a titolo di indennizzo assicurativo per i danni subiti a seguito del violento temporale occorso in data 12.8.2020, che ha interessato il fabbricato sito in Savigliano (CN), via Torino n. 187, ove ha sede la
Trucco Tessile S.p.A. e, all'ultimo piano, l'attore manteneva la propria collezione di motocicli storici.
Con comparsa depositata in data 28.7.2022 si è costituta l' , eccependo la non CP_1 ricompresibilità di detti beni tra quelli assicurati e, comunque, l'assenza di prova in
2 merito all'effettiva presenza dei motocicli al momento del sinistro e la riconducibilità dei danni all'evento denunciato ed all'effettivo ammontare degli stessi.
Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti ed istruito il giudizio, anche a mezzo di CT, all'udienza figurata del 13.3.2025 la causa è stata assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Merito
1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2. Trattandosi di azione avente ad oggetto il pagamento di un corrispettivo negoziale, trovano applicazione i principi espressi in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
3. Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza dell'assicurazione su cui l'attore fonda
– per i danni “in garanzia diretta” – la propria richiesta di indennizzo risulta per tabulas dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (v. doc. 7 produzione attorea e doc. 1 produzione convenuta).
3.1. In particolare, si tratta di polizza n. 2016/01/6080244 conclusa in data
31.12.2016 (pacificamente operante alla data del sinistro) tra la Italiana e la Trucco
Tessile S.p.A., strutturata quale polizza “omnicomprensiva”, come si deduce già dall'intestazione della stessa “All Risk” e dall'art.
2.1 delle Condizioni Generali, ove il “Rischio Assicurato” viene individuato in “tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, presso la o le ubicazioni, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza” (grassetto aggiunto).
3.2. La definizione di “beni assicurati” rinvia alla indicazione contenuta nella
“scheda di polizza” (v. pag. 8 polizza: “I beni assicurati sono quelli indicati nella scheda di polizza”), ove “l'individuazione del rischio assunto da
[...]
con la polizza, l'attività considerata e la relativa descrizione del Controparte_1
3 rischio” viene specificata come segue: “complesso di fabbricati contigui, comunicanti e separati da spazio vuoto variamente elevati, costruiti con strutture portanti verticali in cemento armato, metallo e/o materiale non combustibile, pareti esterne, coperture e solai in materiale incombustibile, strutture portanti del tetto e coibentazioni ove esistenti in materiale combustibile, con la presenza di lucernari in materiale plastico rigido per non oltre un terzo dell'area coperta.
I sopradescritti fabbricati sono adibiti per una porzione di essi ad Industria IL per la produzione ed il commercio di biancheria intima in genere, con operazioni di taglio, cucitura, confezionamento, deposito, logistica ed imballaggio.
Si precisa che non vengono effettuate operazioni di tessitura, orditura ed attività similari salvo che per piccole campionature.
All'interno dello stabilimento esistono due negozi di cui il primo adibito alla vendita al dettaglio dei prodotti commercializzati dalla e sito in Via Controparte_2
Palmiro Togliatti n. 32 ed il secondo adibito alla vendita di abbigliamento per bambini sito in Via Palmiro Togliatti n. 32/A.
Esiste piccola officina ad uso interno con deposito di motocicli storia uso privato.
Si precisa, inoltre, che nell'area aziendale esistono altri fabbricati aventi caratteristiche costruttive simili ai fabbricati sopradescritti ed adibiti a supermercato e palestra in locazione a terzi, locali uso civile abitazione del custode
e/o dipendenti dimoranti, e altri in locazione a terzi.
Sono compresi e si intendono in garanzia uffici, tettoie, servizi socio aziendali, cabina elettrica, centrale termica, impianto di produzione di energia elettrica ad acqua calda mediante sistema di cippatura (compresa nella definizione di macchinario) ed ogni altra minore dipendenza relativa all'attività descritta in polizza il tutto comprensivo della merce di terzi, tutto compreso e nulla eccettuato.
I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, o che
l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
La polizza opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.
4 , in base alle condizioni riportate sul Controparte_3
Mod. INC53091, i beni assicurati ubicati in SAVIGLIANO Via Torino n. 187 Prov. P.IVA_ CN C.A.P. , e nei vari negozi (vedi elenco allegato)” (grassetto aggiunto).
4. Pacifico è che in data 12 agosto 2020 i suddetti beni siano stati interessati da un violento temporale, caratterizzato da raffiche di vento di forza tale da scoperchiare parte della copertura del fabbricato in Savigliano, via Torino n. 187, ove erano situati i motocicli storici di proprietà del sig. . Pt_1
4.1. Tanto trova, peraltro, riscontro, oltre che nella documentazione prodotta dalla difesa attorea (v. in particolare, doc. 1, 2), nella stessa perizia redatta dal tecnico assicurativo (v. doc. 3 produzione Italiana), il quale in sede di sopralluogo ha precisato che “all'interno dello stabilimento sono presenti anche due negozi di abbigliamento adulto e bambino ed una officina meccanica con deposito motocicli storici ad uso privato” e che “in seguito all'evento atmosferico sono stati gravemente danneggiati diversi fabbricati del complesso e parte delle merci in essi contenute. Il fabbricato maggiormente colpito risulta la palazzina uffici e spaccio dove è stato interamente divelto il manto di copertura e gravemente danneggiati i locali dell'ultimo piano...” (v. pag. 1 doc. 4 produzione Italiana). Inoltre, nella relazione conclusiva il perito assicurativo ha precisato, in merito al “Fabbricato C – (Spaccio
Aziendale, Ufficio, Magazino/Officina)” che “la struttura dedicata a ufficio e officina ha subito danni puntuali alla copertura a per materiale trasportato del vento e richiede la sostituzione parziale dei faldali delle grondaie e dei colmi in alluminio” e che il “Fabbricato G – (Abitazione Guardiano, Autofficina ad uso privato,
Artigiano)” ha subito “gravi danni al manto di copertura in parte divelta ed in parte distrutta da una trave in legno trasportata dal vento proveniente dal tetto del
Fabbricato C”, (v. pagg.
5 -6 doc. 7 produzione Italiana).
4.2. Quanto alla presenza, al momento dell'evento, delle n. 14 vespe storiche dell'attore nel locale sito all'ultimo piano dell'edificio, si tratta di circostanza, genericamente contestata in comparsa dalla compagnia di assicurazione, che risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea sub doc. 3 e che trova riscontro nella CT svolta in corso di causa, ove il perito nominato dal Tribunale ha concluso tra la piena compatibilità tra “i danni
5 visionati patiti dalle motociclette...con l'evento atmosferico ed il luogo del sinistro”
(infatti, “la tipologia delle deformazioni riscontrate, caratterizzata da abrasioni ed ammaccature, è perfettamente riconducibile agli elementi del rivestimento interno del soffitto ed altri detriti, caduti a seguito dello scopertamento del tetto, oltre al materiale trasportato dal vento”: v. pag. 5 perizia); a tal riguardo, il Consulente ha anche avuto cura di specificare che uno solo di tali motocicli (la Piaggio Vespa 150 targata CN106574) non è stato direttamente visionato (in quanto “il proprietario riferisce di avere portato fuori regione per l'utilizzo presso una seconda casa”) ma
“il collegio peritale ha ritenuto di avere una documentazione fotografica esaustiva”, per cui “è stata effettuata la valutazione dei costi di riparazione esclusivamente su tale documentazione” (v. pag. 6 perizia).
5. Tanto premesso, il principale punto di contrasto tra le parti attiene alla possibilità di includere le Vespe storiche presenti nel locale “officina/deposito” nel concetto di “bene assicurato”, circostanza su cui l'attore fonda il proprio diritto all'indennizzo in forza della suddetta polizza, quale “beneficiario” non contrante, essendo lo stesso proprietario dei motocicli in questione (circostanza non contestata e comprovata dal doc. 4 della relativa produzione).
5.1. In particolare, secondo la tesi della convenuta compagnia, in sintesi, i suddetti beni non sarebbero annoverabili tra quelli “assicurati” e ciò, da un lato, in quanto, dalla descrizione del rischio emergerebbe che l'attività assicurata fosse unicamente quella di industria IL (il riferimento all'officina nella scheda di polizza sarebbe funzionale all'identificazione del complesso immobiliare assicurato ai fini della partita fabbricati e del perimetro di operatività della garanzia ricorso terzi, che è estesa ai danni a cose di terzi presenti in tutto il complesso immobiliare e non implicherebbe l'acquisizione anche dei rischi connessi all'esercizio di tale attività) e neppure i motocicli compaiono nell'elenco dei beni assicurati allegato al frontespizio di polizza e, dall'altro, in quanto in ogni caso – ai sensi dell'art.
3.2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione (Beni esclusi) – sono sempre esclusi da garanzia “F. veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito
6 dell'attività”, quali per l'appunto i motocicli in questione, facenti parte di deposito
“ad uso privato” dell'attore (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
5.2. Ebbene, tale tesi non si reputa condivisibile.
5.3. Com'è noto, l'oggetto della garanzia prestata dall'assicuratore (e, quindi, del contratto) risulta dalla lettura complessiva della polizza, delle cause di esclusione della stessa e delle eventuali delimitazioni causali del rischio.
5.4. A tal fine, le condizioni generali predisposte dalla compagnia di assicurazione vanno interpretate in maniera conforme ai parametri ermeneutici di cui agli artt.
1362-1371 c.c. e quindi, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto e, ove risultino ambigue, in senso sfavorevole al proponente, come previsto dall'art. 1370 c.c. (Cass. civ. n. 10825/2020; Cass. civ. n.
19299/2016).
5.5. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e della definizione di “beni assicurati” ricavabile dalle dichiarazioni contenute nella scheda di polizza (sopra riportate nella loro integralità: v. par. 3.2), integrative delle disposizioni generali,
l'interpretazione dell'oggetto della copertura assicurativa fornita dalla compagnia convenuta nella parte in cui sostiene di poter ricondurre l'attività assicurata unicamente a quella di “industria IL” e/o di non poter ricomprendere le Vespe storiche depositate nella “piccola officina ad uso interno” tra i beni assicurati in quanto non compresi nell'elenco allegato al frontespizio, finisce per risultare il contrasto sia col generale criterio di buona fede ex art. 1366 c.c. (nella parte in cui sfrutta l'ambiguità delle espressioni utilizzate in polizza a danno dell'assicurato) sia con il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., privando la previsione negoziale contenuta nella scheda di polizza in merito alla ricomprensione nel rischio della
“piccola officina ad uso interno con deposito di motocicli storici ad uso privato” e della “merce di terzi, tutto compreso e nulla eccettuato” di alcun significato effettivo.
5.6. Piuttosto, dal complesso delle citate disposizioni negoziali si desume la volontà delle parti di assicurare tutti i beni che, al momento della stipulazione della polizza, fossero contenuti nei luoghi in cui era ubicato il rischio, come specificamente indicati nella scheda di polizza.
5.7. Ne discende, altresì, l'inapplicabilità dell' esclusione di cui all'art.
3.2 lett. F),
7 posto che le Vespe storiche di proprietà dell'attore ubicate all'ultimo piano del fabbricato, costituiscono “veicoli iscritti in pubblici registri” ma “oggetto di deposito...nell'ambito dell'attività”.
5.8. Ogni diversa interpretazione, infatti, si tradurrebbe in operazione ermeneutica in contrasto, oltre che con il generale principio di buona fede (art. 1366 c.c.), con le regole di cui agli artt. 1367 (principio di conservazione del contratto) e 1370
(interpretatio contra stipulatorem) c.c.
6. Per mera completezza va detto che neppure possono assumere rilevanza, ai fini del rigetto della pretesa attorea, l'avvenuta accettazione – da parte della sola
Contraente, Trucco Tessile S.p.A. – del concordato di danno proposto dall'assicurazione “a totale definizione dei danni subiti dai beni assicurati con la garanzia diretta” ovvero l'esclusione della riconducibilità dei motocicli attorei ai beni assicurati da parte del perito assicurativo (non avendo, peraltro, l'attore preso parte alle operazioni peritali ante causam) ovvero l'assenza di attinenza degli stessi con l'attività aziendale svolta dalla contraente (circostanza – confermata dal teste e, per vero, mai posta in discussione – inidonea ex se ad escludere Testimone_1
l'operatività della garanzia in commento, alla luce di quanto sopra ricostruito).
7. Avendo, pertanto, l'attore assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'avvenuta verificazione di un sinistro rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e causativo del danno del quale chiede il ristoro (Cass. civ., n. 4426/1997;
v. anche Cass. civ., n. 30656/2017), lo stesso, in qualità di assicurato, ha certamente diritto ad essere indennizzato dalla convenuta compagnia in forza della garanzia diretta azionata.
7.1. In particolare, alla luce della stima dei danni operata dal nominato CT (il quale ha quantificato in Euro 14.440,00 il valore dei costi di ripristino dei veicoli oggetto di causa, somma superiore alla franchigia) – non oggetto di contestazioni – e tenuto conto dello scoperto del 10% previsto in relazione ai danni diretti connessi ad eventi atmosferici (v. punto 3.3 D pag. 3 polizza), l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta a parte attrice a titolo di indennizzo assicurativo risulta pari a complessivi € 12.960,00 (da ritenersi già attualizzato), pienamente ricompreso nel massimale di polizza relativo al rischio avveratosi nella specie (v. punto 3.3 D cit.),
8 7.2. In ordine agli interessi richiesti da parte attrice, giova richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. civ. n. 395 del 2007; Cass. civ. n. 3268 del
2008; Cass. civ. n. 10488 del 2009; Cass. civ. n. 15868 del 2015 e Cass. civ. n. 25099 del 2017).
7.3. Ne deriva che devono ulteriormente essere corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla
“devalutazione” al momento del sinistro (12.8.2020) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo (Cass. civ. Sez. Un. sent. n.
1712/1995).
7.4. Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, conformemente alla nota spese
9 depositata dal difensore di parte attrice.
9. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di le spese della compiuta Controparte_1
CT, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'azione e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 12.960,00, oltre interessi Parte_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al 12.8.2020 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
2. pone definitivamente a carico di le spese della CT, Controparte_1 già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex Parte_1
D.M. 55/2014 in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. PETTITI SIMONE (c.f. ), da C.F._2
ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo indirizzo p.e.c.:
Email_1
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 come da procura in atti, dall'Avv. MORTAROTTI LORENZO (c.f.
), da ritenersi elettivamente domiciliato presso il relativo C.F._3
indirizzo p.e.c.: ; Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 13.3.2025. In particolare:
1 - il procuratore dell'attore ha chiesto: “accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta per il denegato indennizzo in conseguenza dell'evento descritto, condannare la a pagare a favore del sig. Controparte_1 [...]
la somma di € 14.440,00, quale accertata dal C.T.U., o quella maggiore o Pt_1
minore somma che risulti dovuta, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (12.08.2020) sino al saldo effettivo.
Con il favore delle spese di causa, 15% T.F., C.P.A. e I.V.A. ex lege”;
- il procuratore della convenuta ha chiesto: “Voglia l'On.le Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via principale: respingere, poiché infondate, le domande svolte dal signor
nei confronti di con vittoria delle spese Parte_1 Controparte_1
del giudizio;
In via subordinata: contenere l'obbligo di indennizzo di Controparte_1
in favore del signor entro i limiti del giusto e del provato e
[...] Parte_1 delle previsioni del contratto assicurativo, con spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ”) per Controparte_1 CP_1
ottenere la condanna della stessa al pagamento in proprio favore della somma di Euro
16.790,00 (“o quella diversa dovuta all'esito dell'istruttoria”), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, a titolo di indennizzo assicurativo per i danni subiti a seguito del violento temporale occorso in data 12.8.2020, che ha interessato il fabbricato sito in Savigliano (CN), via Torino n. 187, ove ha sede la
Trucco Tessile S.p.A. e, all'ultimo piano, l'attore manteneva la propria collezione di motocicli storici.
Con comparsa depositata in data 28.7.2022 si è costituta l' , eccependo la non CP_1 ricompresibilità di detti beni tra quelli assicurati e, comunque, l'assenza di prova in
2 merito all'effettiva presenza dei motocicli al momento del sinistro e la riconducibilità dei danni all'evento denunciato ed all'effettivo ammontare degli stessi.
Tentata inutilmente la conciliazione tra le parti ed istruito il giudizio, anche a mezzo di CT, all'udienza figurata del 13.3.2025 la causa è stata assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Merito
1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2. Trattandosi di azione avente ad oggetto il pagamento di un corrispettivo negoziale, trovano applicazione i principi espressi in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
3. Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza dell'assicurazione su cui l'attore fonda
– per i danni “in garanzia diretta” – la propria richiesta di indennizzo risulta per tabulas dalla documentazione prodotta da entrambe le parti (v. doc. 7 produzione attorea e doc. 1 produzione convenuta).
3.1. In particolare, si tratta di polizza n. 2016/01/6080244 conclusa in data
31.12.2016 (pacificamente operante alla data del sinistro) tra la Italiana e la Trucco
Tessile S.p.A., strutturata quale polizza “omnicomprensiva”, come si deduce già dall'intestazione della stessa “All Risk” e dall'art.
2.1 delle Condizioni Generali, ove il “Rischio Assicurato” viene individuato in “tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, presso la o le ubicazioni, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza” (grassetto aggiunto).
3.2. La definizione di “beni assicurati” rinvia alla indicazione contenuta nella
“scheda di polizza” (v. pag. 8 polizza: “I beni assicurati sono quelli indicati nella scheda di polizza”), ove “l'individuazione del rischio assunto da
[...]
con la polizza, l'attività considerata e la relativa descrizione del Controparte_1
3 rischio” viene specificata come segue: “complesso di fabbricati contigui, comunicanti e separati da spazio vuoto variamente elevati, costruiti con strutture portanti verticali in cemento armato, metallo e/o materiale non combustibile, pareti esterne, coperture e solai in materiale incombustibile, strutture portanti del tetto e coibentazioni ove esistenti in materiale combustibile, con la presenza di lucernari in materiale plastico rigido per non oltre un terzo dell'area coperta.
I sopradescritti fabbricati sono adibiti per una porzione di essi ad Industria IL per la produzione ed il commercio di biancheria intima in genere, con operazioni di taglio, cucitura, confezionamento, deposito, logistica ed imballaggio.
Si precisa che non vengono effettuate operazioni di tessitura, orditura ed attività similari salvo che per piccole campionature.
All'interno dello stabilimento esistono due negozi di cui il primo adibito alla vendita al dettaglio dei prodotti commercializzati dalla e sito in Via Controparte_2
Palmiro Togliatti n. 32 ed il secondo adibito alla vendita di abbigliamento per bambini sito in Via Palmiro Togliatti n. 32/A.
Esiste piccola officina ad uso interno con deposito di motocicli storia uso privato.
Si precisa, inoltre, che nell'area aziendale esistono altri fabbricati aventi caratteristiche costruttive simili ai fabbricati sopradescritti ed adibiti a supermercato e palestra in locazione a terzi, locali uso civile abitazione del custode
e/o dipendenti dimoranti, e altri in locazione a terzi.
Sono compresi e si intendono in garanzia uffici, tettoie, servizi socio aziendali, cabina elettrica, centrale termica, impianto di produzione di energia elettrica ad acqua calda mediante sistema di cippatura (compresa nella definizione di macchinario) ed ogni altra minore dipendenza relativa all'attività descritta in polizza il tutto comprensivo della merce di terzi, tutto compreso e nulla eccettuato.
I processi di lavorazione, la forza motrice, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, o che
l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.
La polizza opera pertanto per il completo ciclo di lavorazione, nulla escluso né eccettuato.
4 , in base alle condizioni riportate sul Controparte_3
Mod. INC53091, i beni assicurati ubicati in SAVIGLIANO Via Torino n. 187 Prov. P.IVA_ CN C.A.P. , e nei vari negozi (vedi elenco allegato)” (grassetto aggiunto).
4. Pacifico è che in data 12 agosto 2020 i suddetti beni siano stati interessati da un violento temporale, caratterizzato da raffiche di vento di forza tale da scoperchiare parte della copertura del fabbricato in Savigliano, via Torino n. 187, ove erano situati i motocicli storici di proprietà del sig. . Pt_1
4.1. Tanto trova, peraltro, riscontro, oltre che nella documentazione prodotta dalla difesa attorea (v. in particolare, doc. 1, 2), nella stessa perizia redatta dal tecnico assicurativo (v. doc. 3 produzione Italiana), il quale in sede di sopralluogo ha precisato che “all'interno dello stabilimento sono presenti anche due negozi di abbigliamento adulto e bambino ed una officina meccanica con deposito motocicli storici ad uso privato” e che “in seguito all'evento atmosferico sono stati gravemente danneggiati diversi fabbricati del complesso e parte delle merci in essi contenute. Il fabbricato maggiormente colpito risulta la palazzina uffici e spaccio dove è stato interamente divelto il manto di copertura e gravemente danneggiati i locali dell'ultimo piano...” (v. pag. 1 doc. 4 produzione Italiana). Inoltre, nella relazione conclusiva il perito assicurativo ha precisato, in merito al “Fabbricato C – (Spaccio
Aziendale, Ufficio, Magazino/Officina)” che “la struttura dedicata a ufficio e officina ha subito danni puntuali alla copertura a per materiale trasportato del vento e richiede la sostituzione parziale dei faldali delle grondaie e dei colmi in alluminio” e che il “Fabbricato G – (Abitazione Guardiano, Autofficina ad uso privato,
Artigiano)” ha subito “gravi danni al manto di copertura in parte divelta ed in parte distrutta da una trave in legno trasportata dal vento proveniente dal tetto del
Fabbricato C”, (v. pagg.
5 -6 doc. 7 produzione Italiana).
4.2. Quanto alla presenza, al momento dell'evento, delle n. 14 vespe storiche dell'attore nel locale sito all'ultimo piano dell'edificio, si tratta di circostanza, genericamente contestata in comparsa dalla compagnia di assicurazione, che risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa attorea sub doc. 3 e che trova riscontro nella CT svolta in corso di causa, ove il perito nominato dal Tribunale ha concluso tra la piena compatibilità tra “i danni
5 visionati patiti dalle motociclette...con l'evento atmosferico ed il luogo del sinistro”
(infatti, “la tipologia delle deformazioni riscontrate, caratterizzata da abrasioni ed ammaccature, è perfettamente riconducibile agli elementi del rivestimento interno del soffitto ed altri detriti, caduti a seguito dello scopertamento del tetto, oltre al materiale trasportato dal vento”: v. pag. 5 perizia); a tal riguardo, il Consulente ha anche avuto cura di specificare che uno solo di tali motocicli (la Piaggio Vespa 150 targata CN106574) non è stato direttamente visionato (in quanto “il proprietario riferisce di avere portato fuori regione per l'utilizzo presso una seconda casa”) ma
“il collegio peritale ha ritenuto di avere una documentazione fotografica esaustiva”, per cui “è stata effettuata la valutazione dei costi di riparazione esclusivamente su tale documentazione” (v. pag. 6 perizia).
5. Tanto premesso, il principale punto di contrasto tra le parti attiene alla possibilità di includere le Vespe storiche presenti nel locale “officina/deposito” nel concetto di “bene assicurato”, circostanza su cui l'attore fonda il proprio diritto all'indennizzo in forza della suddetta polizza, quale “beneficiario” non contrante, essendo lo stesso proprietario dei motocicli in questione (circostanza non contestata e comprovata dal doc. 4 della relativa produzione).
5.1. In particolare, secondo la tesi della convenuta compagnia, in sintesi, i suddetti beni non sarebbero annoverabili tra quelli “assicurati” e ciò, da un lato, in quanto, dalla descrizione del rischio emergerebbe che l'attività assicurata fosse unicamente quella di industria IL (il riferimento all'officina nella scheda di polizza sarebbe funzionale all'identificazione del complesso immobiliare assicurato ai fini della partita fabbricati e del perimetro di operatività della garanzia ricorso terzi, che è estesa ai danni a cose di terzi presenti in tutto il complesso immobiliare e non implicherebbe l'acquisizione anche dei rischi connessi all'esercizio di tale attività) e neppure i motocicli compaiono nell'elenco dei beni assicurati allegato al frontespizio di polizza e, dall'altro, in quanto in ogni caso – ai sensi dell'art.
3.2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione (Beni esclusi) – sono sempre esclusi da garanzia “F. veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito
6 dell'attività”, quali per l'appunto i motocicli in questione, facenti parte di deposito
“ad uso privato” dell'attore (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
5.2. Ebbene, tale tesi non si reputa condivisibile.
5.3. Com'è noto, l'oggetto della garanzia prestata dall'assicuratore (e, quindi, del contratto) risulta dalla lettura complessiva della polizza, delle cause di esclusione della stessa e delle eventuali delimitazioni causali del rischio.
5.4. A tal fine, le condizioni generali predisposte dalla compagnia di assicurazione vanno interpretate in maniera conforme ai parametri ermeneutici di cui agli artt.
1362-1371 c.c. e quindi, le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto e, ove risultino ambigue, in senso sfavorevole al proponente, come previsto dall'art. 1370 c.c. (Cass. civ. n. 10825/2020; Cass. civ. n.
19299/2016).
5.5. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e della definizione di “beni assicurati” ricavabile dalle dichiarazioni contenute nella scheda di polizza (sopra riportate nella loro integralità: v. par. 3.2), integrative delle disposizioni generali,
l'interpretazione dell'oggetto della copertura assicurativa fornita dalla compagnia convenuta nella parte in cui sostiene di poter ricondurre l'attività assicurata unicamente a quella di “industria IL” e/o di non poter ricomprendere le Vespe storiche depositate nella “piccola officina ad uso interno” tra i beni assicurati in quanto non compresi nell'elenco allegato al frontespizio, finisce per risultare il contrasto sia col generale criterio di buona fede ex art. 1366 c.c. (nella parte in cui sfrutta l'ambiguità delle espressioni utilizzate in polizza a danno dell'assicurato) sia con il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., privando la previsione negoziale contenuta nella scheda di polizza in merito alla ricomprensione nel rischio della
“piccola officina ad uso interno con deposito di motocicli storici ad uso privato” e della “merce di terzi, tutto compreso e nulla eccettuato” di alcun significato effettivo.
5.6. Piuttosto, dal complesso delle citate disposizioni negoziali si desume la volontà delle parti di assicurare tutti i beni che, al momento della stipulazione della polizza, fossero contenuti nei luoghi in cui era ubicato il rischio, come specificamente indicati nella scheda di polizza.
5.7. Ne discende, altresì, l'inapplicabilità dell' esclusione di cui all'art.
3.2 lett. F),
7 posto che le Vespe storiche di proprietà dell'attore ubicate all'ultimo piano del fabbricato, costituiscono “veicoli iscritti in pubblici registri” ma “oggetto di deposito...nell'ambito dell'attività”.
5.8. Ogni diversa interpretazione, infatti, si tradurrebbe in operazione ermeneutica in contrasto, oltre che con il generale principio di buona fede (art. 1366 c.c.), con le regole di cui agli artt. 1367 (principio di conservazione del contratto) e 1370
(interpretatio contra stipulatorem) c.c.
6. Per mera completezza va detto che neppure possono assumere rilevanza, ai fini del rigetto della pretesa attorea, l'avvenuta accettazione – da parte della sola
Contraente, Trucco Tessile S.p.A. – del concordato di danno proposto dall'assicurazione “a totale definizione dei danni subiti dai beni assicurati con la garanzia diretta” ovvero l'esclusione della riconducibilità dei motocicli attorei ai beni assicurati da parte del perito assicurativo (non avendo, peraltro, l'attore preso parte alle operazioni peritali ante causam) ovvero l'assenza di attinenza degli stessi con l'attività aziendale svolta dalla contraente (circostanza – confermata dal teste e, per vero, mai posta in discussione – inidonea ex se ad escludere Testimone_1
l'operatività della garanzia in commento, alla luce di quanto sopra ricostruito).
7. Avendo, pertanto, l'attore assolto al proprio onere probatorio, dimostrando l'avvenuta verificazione di un sinistro rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e causativo del danno del quale chiede il ristoro (Cass. civ., n. 4426/1997;
v. anche Cass. civ., n. 30656/2017), lo stesso, in qualità di assicurato, ha certamente diritto ad essere indennizzato dalla convenuta compagnia in forza della garanzia diretta azionata.
7.1. In particolare, alla luce della stima dei danni operata dal nominato CT (il quale ha quantificato in Euro 14.440,00 il valore dei costi di ripristino dei veicoli oggetto di causa, somma superiore alla franchigia) – non oggetto di contestazioni – e tenuto conto dello scoperto del 10% previsto in relazione ai danni diretti connessi ad eventi atmosferici (v. punto 3.3 D pag. 3 polizza), l'importo complessivamente dovuto dalla convenuta a parte attrice a titolo di indennizzo assicurativo risulta pari a complessivi € 12.960,00 (da ritenersi già attualizzato), pienamente ricompreso nel massimale di polizza relativo al rischio avveratosi nella specie (v. punto 3.3 D cit.),
8 7.2. In ordine agli interessi richiesti da parte attrice, giova richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. civ. n. 395 del 2007; Cass. civ. n. 3268 del
2008; Cass. civ. n. 10488 del 2009; Cass. civ. n. 15868 del 2015 e Cass. civ. n. 25099 del 2017).
7.3. Ne deriva che devono ulteriormente essere corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla
“devalutazione” al momento del sinistro (12.8.2020) della somma testé liquidata all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai
(cosiddetto indice “FOI” pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio
1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo (Cass. civ. Sez. Un. sent. n.
1712/1995).
7.4. Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Spese
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, determinato in base al decisum, conformemente alla nota spese
9 depositata dal difensore di parte attrice.
9. In applicazione del medesimo principio, peraltro, devono essere definitivamente poste a carico di le spese della compiuta Controparte_1
CT, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'azione e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 12.960,00, oltre interessi Parte_1 al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al 12.8.2020 e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre agli interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
2. pone definitivamente a carico di le spese della CT, Controparte_1 già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con separato decreto, fermo restando il vincolo esterno di solidarietà;
3. condanna al pagamento, per le causali di cui in Controparte_1
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex Parte_1
D.M. 55/2014 in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 26/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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