Art. 3. 1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:
a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b) il tipo di abrasivo;
c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validita' che, in ogni caso, non puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d) i limiti di impiego.
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.
a) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b) il tipo di abrasivo;
c) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validita' che, in ogni caso, non puo' superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d) i limiti di impiego.
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.