Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2025, proposto da
Condominio Domus Flora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Di Massimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN SC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari
1) della nota prot. 43546 del 10.06.2025, notificata in pari data, di archiviazione della IL prot. 15506 del 28.02.2024 e successiva integrazione prot. n. 82420 del 25.11.2024, per interventi finalizzati alla delimitazione di un'area condominiale in prossimità del civico 49, Viale Europa Terracina, distinta in catasto al FLG 203 mapp. 157;
2) per quanto occorrer posa della nota prot. 35306 del 12.05.2025 a firma del Comandante della Polizia Locale, con la quale è stato emesso parere negativo “alla delimitazione dell'area, poiché la stessa andrebbe ad arrecare intralcio al corretto deflusso veicolare.”;
3) di ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale agli atti impugnati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RO IA US BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il condominio ricorrente in data 28 febbraio 2024 ha presentato IL prot. 15506, con la quale ha comunicato al Comune di Terracina l’esecuzione di opere per la delimitazione della porzione di strada privata, adiacente il civico n. 49, di proprietà del condominio, della larghezza di 6 m per una lunghezza di m 50, mediante tracciamento con vernice della striscia di terreno in questione e allocazione di vasi di cemento con piante da siepe, intervallati da paletti in ferro di altezza pari a cm 80 collegati da una catenella.
Con nota prot. 43546 del 10 giugno 2025 il Comune di Terracina ha dichiarato l’inefficacia della IL presentata dal condominio, relativa agli interventi di delimitazione dell’area comune condominiale, con diffida all’esecuzione dei prospettati lavori, in quanto con nota prot. 35306 del 12 maggio 2025 il Settore Viabilità – Polizia Locale aveva espresso parere negativo alla delimitazione dell’area con la motivazione che “la stessa andrebbe ad arrecare intralcio al corretto deflusso veicolare” .
2. Avverso detti atti il condominio ha proposto il ricorso all’esame, affidato ai seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per carente istruttoria ed errata ricostruzione dei fatti. Illegittimità del parere della Polizia Locale - Viabilità ed illegittimità derivata del provvedimento impugnato . Con il primo motivo di ricorso il condominio lamenta il difetto d’istruttoria dell’atto impugnato, evidenziando che la delimitazione dell’area condominiale oggetto della IL non inciderebbe in alcun modo sulla viabilità.
II. Violazione di legge (D.Lgs 285/1992 ed art. 51 D.P.R. 495/1992) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente. Secondo il ricorrente gli atti impugnati sarebbero affetti dai vizi indicati in epigrafe, in quanto la strada privata di cui è stata comunicata la delimitazione non sarebbe ricompresa nell’elenco delle strade private ad uso pubblico. Inoltre, il Comune avrebbe fondato il proprio provvedimento esclusivamente sul parere della Polizia locale, senza condurre una autonoma istruttoria.
III. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Secondo il ricorrente l’operato dell’amministrazione avrebbe comportato un sacrificio eccessivo del diritto di proprietà del condominio, senza che detto sacrificio sia stato adeguatamente giustificato dall’amministrazione con il perseguimento di un interesse pubblico prevalente.
3. Il Comune di Terracina, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza fissata per la trattazione del merito il Collegio ha dato avviso al difensore della parte ricorrente presente della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a., relativa ad un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in ragione della non immediata lesività della dichiarazione di inefficacia della IL oggetto d’impugnazione, e indi, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso proposto contro l’atto che dichiara inefficace la IL presentata dal condominio ricorrente deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse, poiché rivolto contro una mera comunicazione ovvero contro un atto informativo, privo di autonoma e immediata efficacia lesiva.
La IL è un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l'amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'art. 27 DPR 380/2001.
Il regime proprio dell’attività edilizia libera subordinata alla presentazione della IL ex art. 6 del D.P.R. 380 del 2001, a differenza di quello proprio dell’attività edilizia subordinata alla presentazione della SCIA, non prevede, tuttavia, una fase di controllo successivo con eventuale esito inibitorio.
Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio da esercitarsi nel caso in cui gli stessi vengano realizzati in contrasto con la disciplina urbanistica o edilizia.
Eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con IL non hanno, quindi, carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato.
Il Consiglio di Stato nel parere reso il 4.08.2016, n. 1784, sullo schema di D.Lgs. 222/2016, ha chiarito che "l'attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera, come nei casi di s.c.i.a., ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie". Si tratta quindi di un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l'amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'art. 27 DPR 380/2001.
Pertanto, eventuali pronunciamenti anticipati dell'ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con IL non hanno carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato (T.A.R. Toscana, Sezione III, 10 novembre 2016, n. 1625, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 08/05/2019, n. 2469; T.A.R. Veneto, sez. II, 27/03/2020, n. 307).
Del tutto minoritario risulta, allo stato, l’indirizzo richiamato dalla parte ricorrente, secondo cui la IL soggiacerebbe, in via analogica, ai medesimi poteri ed alle medesime forme di interdizione e di autotutela decisoria previsti per la SCIA dall’art. 19 della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, 25 febbraio 2025 n. 1651).
A suffragio della rilevata carenza di interesse ad agire avverso la nota del 10 giugno 2025, il Collegio ribadisce che la IL, poiché riguarda un’attività che non solo è libera, ma, che non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Pertanto, la IL non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, da parte dell'amministrazione comunale, sebbene a quest'ultima non sia precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di IL alle prescrizioni vigenti in materia (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 giugno 2024 n. 1374; 14 dicembre 2020, n. 1935).
Ne deriva che l'atto con cui l'amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando inefficace/irricevibile/improponibile/improcedibile) una IL presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta (nella specie: delimitazione dell’area comune condominiale mediante il posizionamento di fioriere) con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l'esercizio sia del potere sanzionatorio sia del potere di autotutela esecutiva ex artt. 35, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 e 823 cod. civ., qualora l'attività posta in essere debordi dal paradigma normativamente tipizzato per la IL (TAR Palermo, Sez. III, n. 272/2024; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5057/2023; cfr. TAR Campania Napoli, sez. II, n. 5516/2018; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 415/2015).
In altri termini, l'azione impugnatoria non è configurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell'inesistenza di un atto amministrativo (declinatorio o inibitorio) qualificabile a guisa di esercizio della funzione amministrativa di controllo della IL (cfr. Cons. Stato sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; TAR Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3026), mentre si rende esperibile solo allorquando l’attività da quest’ultima contemplata sia repressa, siccome abnorme.
Anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza sez. IV, 17.07.2025, n. 632) ha chiarito puntualmente non solo la natura della IL, ma altresì i poteri dell’Amministrazione relativamente alla stessa IL.
In questa pronuncia, condivisa dal Collegio, si legge quanto segue: “.6. La diversa formulazione normativa prevista per la IL, ad avviso del Collegio, non appare il frutto di una dimenticanza del Legislatore e non consente, dunque, il ricorso all’interpretazione analogica.
La previsione di poteri solo sanzionatori corrisponde, infatti, ad una precisa ratio, consistente nel limitare l’ingerenza dei poteri pubblici in presenza di un’attività privata a limitato impatto sul territorio e, come tale, passibile di essere oggetto di sola comunicazione di inizio lavori.
La IL, infatti, ha solo una funzione informativa nei riguardi della pubblica Amministrazione circa l’avvio dei lavori (pur sulla scorta di un progetto asseverato) da parte del soggetto privato, con la conseguenza per cui le conseguenti verifiche dell’Amministrazione saranno limitate al riscontro della conformità dell’intervento al paradigma legale.
[...]
3.7. L’orientamento condiviso dal Collegio appare maggiormente coerente con il principio di legalità, che costituisce il fondamento ed il limite dell’intera attività amministrativa, anche di quella che si esprime con l’adozione di provvedimenti di secondo grado.
In tale direzione appare orientata anche la giurisprudenza costituzionale, che, con la recente sentenza 2 luglio 2025, n. 88, superando la tradizionale prospettiva che riteneva il potere di autotutela espressione dello stesso potere esercitato in primo grado (o di un potere implicito che da questo derivava), di cui condivideva il carattere di inesauribilità, ha autorevolmente ribadito l’importanza della stretta osservanza del principio di legalità in relazione ai poteri di secondo grado, osservando, in particolare che “Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.).
Dal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere.
Il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, non costituisce espressione di quel potere già esercitato, bensì di un altro potere riconosciuto in via generale all’Amministrazione, quello dell’annullamento d’ufficio, che, proprio perché diverso da quello esercitato e su cui va a incidere, è assoggettata a regole specifiche, quanto a presupposti, a disciplina procedimentale e a portata della discrezionalità di cui la funzione di autotutela è espressione. In particolare – come si è già osservato (punto 3.2.) – in sede di riesame emerge l’esigenza di una regola di certezza e di correttezza nei rapporti tra il potere pubblico e i privati, che rende immodificabile l’assetto degli interessi che si è consolidato nel tempo”.
3.8. A non dissimili conclusioni, come anticipato, è giunto anche il, più volte menzionato, parere del Consiglio di Stato n. 1784/2016 secondo cui “nel caso in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire o la SCIA o comunque in violazione della normativa in materia [...] l’Amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6- bis , d.P.R. n. 380/2001, N.d.R.] laddove fa salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.
3.9. La conclusione condivisa dal Collegio appare, infine, più coerente sul piano sistematico, perché attribuisce all’istituto della IL una autonomia concettuale e funzionale rispetto all’istituto della SCIA dal quale, diversamente opinando, stenterebbe a differenziarsi.
3.10. La evidenziata diversità tra i regimi normativi della SCIA e della IL non esclude, tuttavia, che debbano ritenersi operare, anche in relazione alla IL, pur sempre i poteri di vigilanza spettanti, ai sensi degli artt. 27 ss., d.P.R. n. 380/2001, alla P.A. al ricorrere di ipotesi di abuso, e ciò sia a valle di una istanza del terzo, sia d’ufficio, con la conseguenza che anche nella IL permangono forme di esercizio di potere repressivo da parte dell’Amministrazione, ancorché non coincidenti (e non identicamente individuate, finanche sotto il profilo lessicale) con quelle previste per la SCIA ordinaria, dall’art. 19, L. n. 241/1990.
3.11. Da quanto in precedenza osservato discende che, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 27, del d.P.R. n. 380 del 2001, l’Amministrazione comunale può certamente dichiarare l'inefficacia della IL quando, come avvenuto nel caso in esame, essa viene utilizzata per legittimare interventi che avrebbero richiesto una SCIA o un Permesso di Costruire e, dunque, nel caso di IL radicalmente difforme dal suo paradigma legislativo”.
6. Per tutto quanto sin qui esposto - rilevato che nel caso di specie la IL è stata inibita per un contrasto con il parere reso dal Settore Viabilità– Polizia Locale (ma non risulta che la stessa sia stata utilizzata per legittimare interventi che avrebbero richiesto una SCIA o un Permesso di Costruire), ribadito che la IL, diversamente dalla SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse poiché proposto contro un atto informativo, privo di un’autentica, diretta e immediata efficacia lesiva.
7. La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco DI, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
RO IA US BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA US BE | Marco DI |
IL SEGRETARIO