Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 525 dell'anno 2024, avente per oggetto: assicurazione,
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Casale, C.F._2 attori E
(p.i. ), in persona del procuratore, Avv. Ilves Controparte_1 P.IVA_1
Cimbro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Nespoli, Mariachiara Camosci e Luca
Andrisani, convenuta All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che e convenivano davanti a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2 compagnia di assicurazione in epigrafe indicata, chiedendo che, accertato e dichiarato in via preliminare il carattere vessatorio della clausola di cui a pag. 3 in alto sul modulo
“Rapporto di visita medica: allegato alla Proposta n. 91533211802” e, per l'effetto, dichiaratane la nullità, nonché accertato il diritto degli attori di riscuotere il capitale assicurato pari ad € 100.000,00, in qualità di beneficiari della polizza assicurativa meglio specificata in citazione, in seguito al decesso del proprio genitore, la convenuta fosse condannata al pagamento di detta somma assicurata, oltre interessi legali dal
08.03.2022 al soddisfo;
• osservato che la compagnia di assicurazione convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
• ritenuto che la domanda possa trovare accoglimento, in quanto, parte convenuta richiama e sostiene l'applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell'art. 1892, comma 1, c.c., il quale dispone che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave”; sostiene la stessa parte che il contraente avrebbe omesso di fornire, in sede di conclusione del contratto di assicurazione, alcune informazioni relative alla propria salute e che delle stesse la compagnia sarebbe venuta a conoscenza dopo la morte del medesimo contraente (padre degli attori); in particolare, il contraente avrebbe firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il questionario anamnestico, nell'ambito del quale rispondeva “No” alla domanda n. 5 (“Percepisce o è in attesa di percepire una pensione di invalidità, oppure una pensione per inabilità permanente, oppure riceve un anticipo di pensione per ragioni di salute?”); inoltre, sottoponendosi a visita medica e nella parte I del rapporto di visita medica, non ha dichiarato di avere sofferto della sindrome da carcinoide ed ha negato di avere sofferto di malattia dell'apparato digerente, del sistema nervoso e della psiche, quando, invece, dalla documentazione medica trasmessa dagli eredi dopo il decesso era emerso che “nel 2007 gli veniva fatta diagnosi di sindrome da carcinoide” e che trattavasi di soggetto
• osservato che dalla lettura della disposizione innanzi citata emerge che sono causa di annullamento del contratto (o, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, consentono alla compagnia di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine indicato nel comma precedente), sempre che sussista anche il requisito della mala fede o della colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose;
si afferma, infatti, comunemente che, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell' o le dichiarazioni inesatte sono causa di Parte_3 annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la inesattezza o la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore;
• osservato che detti tre presupposti, in quanto condizioni dell'azione di annullamento o, comunque, in quanto fatti posti a base dell'eccezione che giustifica il rifiuto di pagamento della somma assicurata, devono essere specificamente allegati ed adeguatamente dimostrati dalla compagnia;
nel caso di specie, quest'ultima non allega specificamente che se avesse conosciuto, al momento della stipulazione del contratto, il vero stato delle cose, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni;
infatti, prescindendo dalla generica affermazione contenuta negli atti processuali della compagnia, con cui si allude alla gravità della patologie emergenti dalla documentazione acquisita dopo la morte del contraente, non viene offerta alcuna argomentazione specifica relativa alla natura concretamente determinante delle reticenze o delle dichiarazioni inesatte imputate al contraente;
né viene offerta alcuna adeguata dimostrazione di detta natura determinante, lasciando sostanzialmente al giudicante la selezione della concreta ragione per la quale la sostenuta omessa o inesatta informazione relativa ad una patologia anche grave sofferta avrebbe importato per la compagnia il rifiuto della conclusione del contratto o la sua conclusione a condizioni differenti;
e tanto vale soprattutto se si considera che la compagnia ha comunque accettato di stipulare il contratto nonostante fossero state indicate dal contraente altre patologie, anche gravi, dallo stesso sofferte (linfoma Hodgkin); peraltro, la stessa compagnia avrebbe potuto ad esempio dimostrare l'esistenza di procedure standardizzate (come comunemente avviene quando vengono stipulati numerosi contratti di un determinato tipo) che importano il rifiuto di stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di determinate patologie (presenti o pregresse) o la stipulazione a condizioni più onerose per l'assicurato; sempre a mero titolo di esempio, la stessa compagnia avrebbe potuto dimostrare la mancata stipulazione di contratti in presenza di determinate patologie, producendo, con le dovute cautele tese al rispetto della riservatezza di terzi soggetti, pratiche rifiutate proprio a causa di una condizione patologica allegata dall'aspirante contraente analoga a quelle che Persona_1 avrebbe omesso di riferire in sede di stipulazione del contratto del 2018;
• rilevato che la clausola contenuta nella pagina 3 del modulo “Rapporto di visita medica: allegato alla Proposta n. 91533211802”, della cui vessatorietà la parte attrice si duole, è del seguente tenore letterale: “Acconsento inoltre che tali informazioni fornite sopra o al medico della Società, servano come base al contratto proposto tra la Società e me stesso e che, nel caso in cui una qualche mia affermazione si rivelasse non veritiera o una qualsiasi informazione dovuta alla Società fosse omessa o taciuta, l'eventuale polizza che mi venisse concessa sarà nulla e senza effetto”; orbene, pur prescindendo dalla valutazione relativa alla possibilità giuridica per le parti di prevedere ipotesi di nullità del contratto differenti ed ulteriori rispetto a quelle, testuali o virtuali, disciplinate dal legislatore e pur prescindendo dalla possibilità di derogare alla disciplina dettata dagli artt. 1892 e 1893 c.c., va osservato che, ad avviso del Tribunale, qualora si riconosca alla dichiarazione innanzi testualmente riportata, la natura di clausola contrattuale, il suo carattere vessatorio, apparirebbe obiettivamente sostenibile, in quanto darebbe evidentemente luogo, si ripete, se così interpretata detta clausola, a carico del consumatore ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005), posto che la citata clausola, nella misura in cui aggravi la condizione del contraente rispetto alla disciplina contenuta nel citato articolo 1892 c.c., non distinguendo fra omissioni, inesattezze e reticenze determinanti ed omissioni, inesattezze e reticenze non determinanti del consenso, sostanzialmente rimette alla mera volontà della compagnia la selezione di una qualsiasi informazione omessa o non veritiera, fondando su detta clausola la nullità/inefficacia del contratto e, pertanto, la possibilità, magari ad evento verificatosi, di rifiutare il pagamento del capitale assicurato, anche qualora detta inesattezza o reticenza non fosse determinante del consenso nei termini dettati dal citato art. 1892 c.c;
• rilevato, pertanto, che la convenuta deve essere condannata a pagare agli attori la somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dall'8 marzo 2022 al soddisfo, essendo pacifica la verificazione dell'evento assicurato (morte di ), peraltro Persona_1 dimostrata dal certificato di morte prodotto dagli attori, che attesta l'avvenuto decesso in data 26.11.2021; dalla polizza risulta, inoltre, che beneficiari in caso di morte dell'assicurato sono gli odierni attori e che il capitale assicurato in caso di morte è pari ad € 100.000,00 e che la data di decorrenza del contratto è l'11.10.2018 e la data di scadenza l'11.10.2031;
• rilevato che la convenuta deve essere condannata a pagare in favore degli attori le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e , in accoglimento delle stesse, così Parte_1 Parte_2 provvede: a) dichiara la vessatorietà della clausola contenuta nella pagina 3 del modulo “Rapporto di visita medica: allegato alla Proposta n. 91533211802”, della polizza per cui è causa, del seguente tenore letterale: “Acconsento inoltre che tali informazioni fornite sopra o al medico della Società, servano come base al contratto proposto tra la Società e me stesso e che, nel caso in cui una qualche mia affermazione si rivelasse non veritiera o una qualsiasi informazione dovuta alla Società fosse omessa o taciuta, l'eventuale polizza che mi venisse concessa sarà nulla e senza effetto”; b) condanna la convenuta a pagare in favore degli attori la somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dall'8 marzo 2022 al soddisfo;
c) condanna la convenuta a pagare in favore degli attori le spese di lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Taranto, 05.03.2025
Il giudice dott. Remo Lisco