Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/12/2025, n. 21841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21841 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12595 del 2025, proposto da IA IT OR, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, la Commissione Interministeriale Ripam, EZ Pa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione esaminatrice del concorso ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del “Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito”, pubblicato in data 5 giugno u.s., nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 25 luglio u.s. tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 20,50, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di due domande identiche;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 33, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 33;
del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- del bando di concorso de quo , nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
per l'adozione di idonee misure cautelari
volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del “Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito”, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, con il punteggio legittimamente spettante;
nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, del “Concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale, per il Ministero dell'istruzione e del merito”;
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Commissione Interministeriale Ripam, di EZ Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. IN TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, lamentando la presenza nel questionario somministratole di due domande identiche (nello specifico, il quiz n. 1 -“ Ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile, il contratto è nullo quando: - è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, - una delle parti era legalmente incapace di contrarre - il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione ” - ed il quiz n. 33 - “ In base all'art. 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando: - il consenso è stato ottenuto con dolo; - una delle parti era legalmente incapace di stipularlo; - è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente ” -), circostanza che l’avrebbe disorientata inducendola a rispondere erroneamente al secondo quesito;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno depositato la documentazione relativa alla procedura concorsuale, senza articolare una memoria difensiva;
- all’udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è infondato;
- la previsione di due domande identiche nella scheda quiz somministrata alla ricorrente, lungi dal costituire un elemento di “distrazione”, ha senza dubbio agevolato la candidata che, avendo risposto correttamente al quiz n. 1, non avrebbe dovuto fare altro che rispondere allo stesso modo anche al quiz n. 33;
- la diversità delle risposte errate ai due quiz identici, inoltre, ha ulteriormente agevolato la candidata, che in tal modo, pur non conoscendo in ipotesi l’argomento, ha avuto a disposizione un inequivocabile “indizio” per fornire la risposta esatta che, a differenza delle prime, si ripeteva in entrambe le domande;
- in quest’ottica, non si comprende come possa paventarsi una lesione della par condicio dei partecipanti alla procedura concorsuale, avendo al contrario la ricorrente beneficiato di un vantaggio rispetto agli altri candidati;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va rigettato, attesa la palese infondatezza delle censure proposte;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.000 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Valerio Bello, Referendario
IN TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN TT | IT IC |
IL SEGRETARIO