Articolo 13 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 12Articolo 14
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13 luglio 1913
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3 luglio 1985
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1 luglio 1998
Art. 13. ((IL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 5) che "Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate".
Entrata in vigore il 1 luglio 1998