Articolo 75 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 74Articolo 76
Versione
4 maggio 1973
Art. 75.
Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le localita' lungo la linea.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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