TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 476/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 476/2023, avente ad oggetto: reiterazione contratti a termine docente di religione
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Di Cola e dall'avv. Peppino Russo elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in Cosenza alla Piazza I° Maggio n. 18 come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Controparte_2
e funzionarie in servizio presso l' di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 25.03.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di aver lavorato come docente di Controparte_1 religione nella scuola secondaria per 29 anni, a partire dall'anno scolastico 1993/1994 fino all'anno scolastico 2022/2023 in forza di contratti a termine svolgendo supplenze sino al 31/8 su posti vacanti e disponibili, lamentava la abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato e la violazione della
L. n. 186/2003 sul reclutamento dei docenti di religione e, dopo aver richiamato a sostegno la pronuncia di Corte di Giustizia del 13.1.2022 nonché plurime pronunce di legittimità, affermava di aver diritto, in ragione dell'abusivo ricorso da parte della Amministrazione alla contrattazione a termine, al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del diritto e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Premesso che è documentata (cfr. fasc. ricorrente) la reiterazione dei contratti a termine inter partes per il periodo dall'anno 1993/1994 al corrente anno scolastico 2022/2023, si osserva che - come correttamente rileva parte ricorrente - la questione oggetto di giudizio è stata affrontata dalla Corte di
Giustizia che, con sentenza n. 282-2019 del 13.1.2022, ha affermato “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta
a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui taletitolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Occupatasi, nello specifico, di siffatta questione la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 19044/2022; Cass n.
23914/2022; Cass. n. 24144/2022; Cass. n. 24146/2022; Cass. n. 24260/2022; Cass. n. 24393/2022 e, più recentemente, Cass. 4124/2023) ha, in sintesi, affermato i seguenti principi: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno
c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».”
Facendo applicazione di detti principi– ribadita la documentata reiterazione dei contratti a termine per un periodo pari a ventinove anni – si osserva che è la stessa Amministrazione convenuta ad aver allegato (cfr. memoria di costituzione) che l'ultimo concorso indetto per il reclutamento dei docenti risale al 2004 sicché, avuto riguardo alla continuità dei rapporti a termine dal 1993/1994 al 2022/2023, certamente ricorre la condizione del protrarsi di detti rapporti per un periodo superiore a tre annualità scolastiche e, conseguentemente, risulta integrato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà.
Come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18698/2022) [..] L'ordinamento interno [..] già prevede una misura idonea a sopperire alla [..] condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari [..] sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. [..]. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del CP_1 sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso [..]. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore [..]”.
A fronte della protrazione del rapporto di lavoro per cui è causa per un periodo superiore al triennio l'Amministrazione convenuta ha dedotto che graduatoria dell'ultimo concorso indetto (nel 2004) non era ancora esaurita e che si stava provvedendo all'immissione in ruolo dei docenti in essi inseriti;
ha quindi sostenuto la legittimità della proroga degli incarichi a termine per cui è causa “sia perché motivati dalla particolare ripartizione delle modalità di reclutamento (come disposto dalla normativa in materia sopra esposta 70% e 30%) sia in quanto attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria medesima”.
Sennonché la particolare modalità di reclutamento dei docenti di religione non può, all'evidenza, costituire motivo sufficiente per legittimare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine mentre allegazione secondo cui gli incarichi in questione sarebbero stati attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee come nel caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo, rimarcando che in tali ipotesi l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del (cfr. Cass. n. 18698/2022 citata). CP_1
Nella specie, tuttavia, è appena sufficiente rilevare che non si è in presenza di contratti di durata infrannuale, essendo stati gli incarichi conferiti con durata annuale con scadenza al 31.8 di ciascun anno.
§ 3. In particolare, da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 30779/2025 ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186/2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L.
n. 126/2019 conv. con mod. in legge n. 159/2019, poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre alla valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto.”
In altri termini, ha chiarito la Suprema Corte, superati i 36 mesi di servizio a termine, si configura un diritto al risarcimento del danno da precarizzazione, secondo i parametri dell'art.
32, comma 5, L. 183/2010, salvo prova di maggior pregiudizio, e il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento richiamato è decennale e decorre dall'ultimo contratto a termine, non dal singolo contratto.
§ 4. Chiariti i termini della vicenda, spetta alla parte ricorrente, per quanto precede, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario che, in applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L.
183/2010 (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), si stima equo fissare, avuto riguardo alla durata di precariato (ventinove anni, escluso il triennio), in una indennità onnicomprensiva pari alla misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Trattandosi di debito di valore, gli interessi legali vanno riconosciuti dalla pubblicazione della sentenza.
Va respinta l'eccezione di prescrizione in applicazione dei principi innanzi chiariti circa il dies a quo che va individuato nell'ultimo contratto a termine, che nel caso di specie è stato stipulato per l' CP_6
2022/2023, con l'ovvia conseguenza che nessuna prescrizione decennale è dunque maturata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del e vengono CP_1 liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 26.001,00 – 52.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
2. Condanna il al risarcimento del danno, nella misura Controparte_1 pari a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
3. Condanna il , in persona del l.r.p.t. al pagamento, Controparte_7 per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo;
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 476/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 476/2023, avente ad oggetto: reiterazione contratti a termine docente di religione
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Di Cola e dall'avv. Peppino Russo elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo sito in Cosenza alla Piazza I° Maggio n. 18 come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori Controparte_2
e funzionarie in servizio presso l' di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Cosenza, come da incarico allegato, con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna 13
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 25.03.2023 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di aver lavorato come docente di Controparte_1 religione nella scuola secondaria per 29 anni, a partire dall'anno scolastico 1993/1994 fino all'anno scolastico 2022/2023 in forza di contratti a termine svolgendo supplenze sino al 31/8 su posti vacanti e disponibili, lamentava la abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato e la violazione della
L. n. 186/2003 sul reclutamento dei docenti di religione e, dopo aver richiamato a sostegno la pronuncia di Corte di Giustizia del 13.1.2022 nonché plurime pronunce di legittimità, affermava di aver diritto, in ragione dell'abusivo ricorso da parte della Amministrazione alla contrattazione a termine, al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'intervenuta prescrizione Controparte_1 del diritto e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La domanda è fondata e merita accoglimento, per i motivi che seguono.
Premesso che è documentata (cfr. fasc. ricorrente) la reiterazione dei contratti a termine inter partes per il periodo dall'anno 1993/1994 al corrente anno scolastico 2022/2023, si osserva che - come correttamente rileva parte ricorrente - la questione oggetto di giudizio è stata affrontata dalla Corte di
Giustizia che, con sentenza n. 282-2019 del 13.1.2022, ha affermato “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta
a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui taletitolo di idoneità
è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Occupatasi, nello specifico, di siffatta questione la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 19044/2022; Cass n.
23914/2022; Cass. n. 24144/2022; Cass. n. 24146/2022; Cass. n. 24260/2022; Cass. n. 24393/2022 e, più recentemente, Cass. 4124/2023) ha, in sintesi, affermato i seguenti principi: “Stante
l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli» «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno
c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato». «I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso».”
Facendo applicazione di detti principi– ribadita la documentata reiterazione dei contratti a termine per un periodo pari a ventinove anni – si osserva che è la stessa Amministrazione convenuta ad aver allegato (cfr. memoria di costituzione) che l'ultimo concorso indetto per il reclutamento dei docenti risale al 2004 sicché, avuto riguardo alla continuità dei rapporti a termine dal 1993/1994 al 2022/2023, certamente ricorre la condizione del protrarsi di detti rapporti per un periodo superiore a tre annualità scolastiche e, conseguentemente, risulta integrato l'abuso riconnesso al mantenimento della precarietà.
Come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18698/2022) [..] L'ordinamento interno [..] già prevede una misura idonea a sopperire alla [..] condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari [..] sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. [..]. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del CP_1 sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso [..]. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore [..]”.
A fronte della protrazione del rapporto di lavoro per cui è causa per un periodo superiore al triennio l'Amministrazione convenuta ha dedotto che graduatoria dell'ultimo concorso indetto (nel 2004) non era ancora esaurita e che si stava provvedendo all'immissione in ruolo dei docenti in essi inseriti;
ha quindi sostenuto la legittimità della proroga degli incarichi a termine per cui è causa “sia perché motivati dalla particolare ripartizione delle modalità di reclutamento (come disposto dalla normativa in materia sopra esposta 70% e 30%) sia in quanto attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria medesima”.
Sennonché la particolare modalità di reclutamento dei docenti di religione non può, all'evidenza, costituire motivo sufficiente per legittimare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine mentre allegazione secondo cui gli incarichi in questione sarebbero stati attribuiti in attesa dello scorrimento della graduatoria non coglie nel segno.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee come nel caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo, rimarcando che in tali ipotesi l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del (cfr. Cass. n. 18698/2022 citata). CP_1
Nella specie, tuttavia, è appena sufficiente rilevare che non si è in presenza di contratti di durata infrannuale, essendo stati gli incarichi conferiti con durata annuale con scadenza al 31.8 di ciascun anno.
§ 3. In particolare, da ultimo la Corte di Cassazione con sentenza n. 30779/2025 ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186/2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art.
1-bis, comma 2, del D.L.
n. 126/2019 conv. con mod. in legge n. 159/2019, poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre alla valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l'attribuzione del posto.”
In altri termini, ha chiarito la Suprema Corte, superati i 36 mesi di servizio a termine, si configura un diritto al risarcimento del danno da precarizzazione, secondo i parametri dell'art.
32, comma 5, L. 183/2010, salvo prova di maggior pregiudizio, e il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento richiamato è decennale e decorre dall'ultimo contratto a termine, non dal singolo contratto.
§ 4. Chiariti i termini della vicenda, spetta alla parte ricorrente, per quanto precede, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario che, in applicazione dei parametri dell'art. 32, comma 5, L.
183/2010 (ora art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015), si stima equo fissare, avuto riguardo alla durata di precariato (ventinove anni, escluso il triennio), in una indennità onnicomprensiva pari alla misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Trattandosi di debito di valore, gli interessi legali vanno riconosciuti dalla pubblicazione della sentenza.
Va respinta l'eccezione di prescrizione in applicazione dei principi innanzi chiariti circa il dies a quo che va individuato nell'ultimo contratto a termine, che nel caso di specie è stato stipulato per l' CP_6
2022/2023, con l'ovvia conseguenza che nessuna prescrizione decennale è dunque maturata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del e vengono CP_1 liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 26.001,00 – 52.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine con durata annuale stipulati tra le parti per più di 36 mesi;
2. Condanna il al risarcimento del danno, nella misura Controparte_1 pari a n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
3. Condanna il , in persona del l.r.p.t. al pagamento, Controparte_7 per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €4.629,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Livia Di Cola e Peppino Russo;
Si comunichi.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso