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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 16.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8723/24 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] ad [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Fuschino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il consulente aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta con particolare riguardo alla patologia cardiaca e, pertanto, chiedeva disporre una nuova CTU per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in CP_1
difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 13036/2023, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.07.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 05.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 05.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti al Ctu nominato in fase ATP. Il Ctu Dott. riportandosi alle note integrative del 15.05.2025 ha confermato le Persona_1
risultanze dell'elaborato peritale concludendo che la ricorrente per le patologie di cui è affetta
(ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio;
asma in deficit ventilatorio di grado moderato;
artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale) è da ritenersi invalida nella misura del 67%, per cui non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile.
In particolare con riguardo alla patologia cardiaca il consulente ha precisato che “sulla base della documentazione medica agli atti in uno con l'obiettività riscontrata durante la visita medico legale, questo CTU non ritiene opportuno assegnare una percentuale maggiore del 15% all'ipertensione arteriosa della ricorrente confermando il giudizio espresso nella bozza peritale: l'ipertensione arteriosa in compenso emodinamico è valutabile, con criterio analogico-proporzionale, al 15% in ottemperanza al codice n. 6445 “CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 15% - 20%”.
Tale riferimento tabellare è stato utilizzato con criterio analogico proporzionale. Si precisa che all'interno del fascicolo non vi è nessun certificato medico specialistico che attesti la patologia cardiaca in II (seconda) classe NYHA né vi è un esame ecocardiografico che attesti segni di danno cardiaco e per questo motivo non è stato utilizzato il riferimento tabellare n. 6442
“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II
CLASSE NYHA) 41%-50%” che riporta delle percentuali superiori ma che non rispecchiano lo stato attuale della patologia cardiaca della ricorrente. Pertanto, in considerazione della documentazione medica presente agli atti, della terapia assunta, dei valori pressori riscontrati in corso di accertamento peritale e considerando che l'ipertensione arteriosa è in compenso emodinamico non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore del 15%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004). Pertanto, i rilievi formulati, in assenza di certificazione medica probante non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 16.06.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione del 16.06.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8723/24 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] ad [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Fuschino, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il consulente aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetta con particolare riguardo alla patologia cardiaca e, pertanto, chiedeva disporre una nuova CTU per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile anche alla luce della certificazione medica depositata, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa o da data successiva, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in CP_1
difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 13036/2023, disposta la riunione dei procedimenti, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 04.07.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 05.07.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 05.07.2024, ossia entro il termine di
30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile.
Sulla base delle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio e tenuto conto della certificazione medica depositata, questo Tribunale ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti al Ctu nominato in fase ATP. Il Ctu Dott. riportandosi alle note integrative del 15.05.2025 ha confermato le Persona_1
risultanze dell'elaborato peritale concludendo che la ricorrente per le patologie di cui è affetta
(ipertensione arteriosa in compenso emodinamico;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio;
asma in deficit ventilatorio di grado moderato;
artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale) è da ritenersi invalida nella misura del 67%, per cui non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile.
In particolare con riguardo alla patologia cardiaca il consulente ha precisato che “sulla base della documentazione medica agli atti in uno con l'obiettività riscontrata durante la visita medico legale, questo CTU non ritiene opportuno assegnare una percentuale maggiore del 15% all'ipertensione arteriosa della ricorrente confermando il giudizio espresso nella bozza peritale: l'ipertensione arteriosa in compenso emodinamico è valutabile, con criterio analogico-proporzionale, al 15% in ottemperanza al codice n. 6445 “CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 15% - 20%”.
Tale riferimento tabellare è stato utilizzato con criterio analogico proporzionale. Si precisa che all'interno del fascicolo non vi è nessun certificato medico specialistico che attesti la patologia cardiaca in II (seconda) classe NYHA né vi è un esame ecocardiografico che attesti segni di danno cardiaco e per questo motivo non è stato utilizzato il riferimento tabellare n. 6442
“MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II
CLASSE NYHA) 41%-50%” che riporta delle percentuali superiori ma che non rispecchiano lo stato attuale della patologia cardiaca della ricorrente. Pertanto, in considerazione della documentazione medica presente agli atti, della terapia assunta, dei valori pressori riscontrati in corso di accertamento peritale e considerando che l'ipertensione arteriosa è in compenso emodinamico non si ritiene opportuno attribuire una percentuale maggiore del 15%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004). Pertanto, i rilievi formulati, in assenza di certificazione medica probante non sono sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006 n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.. Le spese di consulenza tecnica relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU relative alla fase di Atp sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Aversa, 16.06.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano