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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1908/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 13.12.2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Dentice (C.F. C.F._1
), giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Napoli (NA) alla C.F._2
Piazza Carlo III n. 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13 dicembre 2024 svoltasi in modalità cartolare parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Il P.M. apponeva il visto in data 02.07.24
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024, la ricorrente premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario, in data 31.01.1987 in Sant'Antimo (NA), con
, dalla cui unione nascevano cinque figli, nata ad [...] il [...], CP_1 Per_1 nata ad [...] il [...], nato a [...] il Per_2 Persona_3
07.07.1991, nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Per_4 Per_5
30.08.1998, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che venuto meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione resa dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 2439/2012 del 05.06.2014; stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente -di cui dichiarava la contumacia-, revocava le statuizioni accessorie della sentenza di separazione resa dal tribunale di Alessandria, essendo i figli divenuti tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in mancanza di richieste, anche istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.12.24, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la sentenza n. 588/2014 del giudizio avente R.G. 2439/12 pubblicata il 05.06.2014 dal Tribunale di
Alessandria.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di udienza di separazione innanzi al Tribunale di Alessandria nel predetto giudizio conclusosi con sentenza n.
588/2014 pubblicata il 09.06.2014 e passata in giudicato e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Stante la necessità dell'intervento del Giudice per la pronuncia del divorzio, vanno dichiarate non ripetibili le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 31.01.1987 in Sant'Antimo (NA), da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 6 parte 2 serie A - anno 1987) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 07.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1908/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 13.12.2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Vincenzo Dentice (C.F. C.F._1
), giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Napoli (NA) alla C.F._2
Piazza Carlo III n. 42, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13 dicembre 2024 svoltasi in modalità cartolare parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Il P.M. apponeva il visto in data 02.07.24
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024, la ricorrente premetteva: di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario, in data 31.01.1987 in Sant'Antimo (NA), con
, dalla cui unione nascevano cinque figli, nata ad [...] il [...], CP_1 Per_1 nata ad [...] il [...], nato a [...] il Per_2 Persona_3
07.07.1991, nato ad [...] il [...] e nata a [...] il Per_4 Per_5
30.08.1998, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che venuto meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione resa dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 2439/2012 del 05.06.2014; stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva la pronuncia del divorzio.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice delegato, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente -di cui dichiarava la contumacia-, revocava le statuizioni accessorie della sentenza di separazione resa dal tribunale di Alessandria, essendo i figli divenuti tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in mancanza di richieste, anche istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c. rinviando per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 13.12.24, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e all'esito del deposito delle note la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la sentenza n. 588/2014 del giudizio avente R.G. 2439/12 pubblicata il 05.06.2014 dal Tribunale di
Alessandria.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di udienza di separazione innanzi al Tribunale di Alessandria nel predetto giudizio conclusosi con sentenza n.
588/2014 pubblicata il 09.06.2014 e passata in giudicato e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Stante la necessità dell'intervento del Giudice per la pronuncia del divorzio, vanno dichiarate non ripetibili le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 31.01.1987 in Sant'Antimo (NA), da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 6 parte 2 serie A - anno 1987) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 07.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro