Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2881/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2881 del Ruolo Generale degli Affari Civili COnziosi dell'anno
2021 riservata in decisione all'udienza del 4.10.2024 avente ad oggetto divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via S. Nullo, 179 presso lo studio dell'avv. OR CO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania CP_1 C.F._2 alla via Staffetta, 209 parco Aprovitola presso lo studio dell'avv. Alessandra Vitulli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 ottobre 2024 tenutasi in modalità cartolare (cfr. ordinanza del 4/8 ottobre 2024) i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 marzo 2021, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver
1
contratto matrimonio in Pozzuoli in data 4 giugno 2011, con la resistente (nata a [...] il [...]), dal quale è nato un figlio (nato a [...] il [...])- chiedeva pronunciarsi la Per_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare assumeva che, successivamente alla separazione, la resistente si era trasferita con il minore presso la casa dei propri genitori, non distante dall'abitazione familiare, di proprietà del padre del ricorrente, recandosi solo sporadicamente presso il domicilio coniugale;
di aver acquistato, al fine di poter avere una stabile dimora, anche per i periodi da trascorrere con il figlio, un immobile in Castel Volturno, stipulando un mutuo fondiario con rate mensili di € 338,00.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, stante il mancato utilizzo da parte della stessa;
la conferma dell' affido condiviso del minore, con collocazione privilegiata presso la madre in Giugliano in Campania, alla via Domitiana, 104, dove di fatto risiedono;
la conferma del diritto di visita come da calendario vigente;
la conferma del mantenimento stabilito per il figlio minore pari € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre Istat;
la rideterminazione delle spese straordinarie nella misura del 50% (in luogo del 100% previsto in sede di separazione).
All'udienza del 29 giugno 2021 soltanto il ricorrente compariva innanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Sequino) il quale, all'esito dell'ascolto del ricorrente, considerato che la notifica del ricorso era stata effettuata presso la casa familiare (lasciata dalla resistente, per stessa dichiarazione del ricorrente) rinviava per rinotifica al 16.11.2021.
In tale udienza, stante il mancato perfezionamento della notifica alla resistente, veniva disposto un ulteriore rinvio al 18.3.2022 (cfr. verbale di udienza del 16.11.2021 del precedente Presidente f.f. dott. Di Leone).
Nel costituirsi in giudizio la resistente evidenziava di non aver mai lasciato la casa coniugale, ma di trascorrevi poco tempo a causa del clima ostile che riscontrava da parte dei suoceri nei suoi confronti;
deduceva una situazione reddituale del ricorrente più florida rispetto a quella emergente ex actis.
A tal fine chiedeva la conferma dell'assegnazione della casa familiare;
la conferma dell'affidamento condiviso del minore con collocazione presso di sé; in via riconvenzionale il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore non inferiore ad € 200,00 oltre rivalutazione Istat;
in considerazione delle aumentate esigenze del minore ed in ragione dell'incremento di reddito e patrimoniale del ricorrente, chiedeva un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 500,00, oltre Istat;
il pagamento del 100% delle spese mediche straordinarie non coperte dal SSN e spese straordinarie scolastiche e ludico sportive come previsto in sede di separazione;
in caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare, chiedeva un assegno di mantenimento per il minore nella misura di € 800,00 oltre Istat nonché il 100% delle spese straordinarie .
2 R.G. n. 2881/2021
All'udienza del 20 maggio 2022, dopo un rinvio per impedimento della resistente, entrambe le parti comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa Sequino) il quale, sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, onerava le parti del deposito della documentazione reddituale.
All'esito del deposito, con ordinanza del 24.6.2022 il Presidente f.f. confermava le condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 13/16 settembre 2019 per quanto concerne il regime di affido condiviso con collocamento presso la madre e la disciplina del diritto di visita del minore;
confermava, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare - Per_1
sita in Giugliano in Campania alla via Domiziana n.95/14 -alla resistente;
confermava quanto stabilito sotto il profilo economico (ossia l'obbligo del di versare alla €. 300,00 euro per il Pt_1 CP_1
minore, oltre Istat nonché il 100% spese straordinarie relative al figlio); nulla stabiliva a titolo di assegno divorzile essendo la resistente giovane, con capacità lavorativa e percettrice di reddito di cittadinanza;
infine nominava se stessa G.I. rinviando all'udienza del 18-11-2022.
Con memoria integrativa il ricorrente, riportandosi alle precedenti conclusioni, chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla resistente sia in ordine all' aumento dell'assegno di mantenimento in favore del minore ( e contribuzione delle spese straordinarie al 100%) sia in ordine all'assegno divorzile, con condanna alle spese di lite con attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta la resistente reiterava le conclusioni già rassegnate.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 20 marzo 2024 su richiesta dei procuratori delle parti la causa era rimessa al Collegio per la sentenza non definitiva sullo status.
Con sentenza n. 1734/2024 (del 26 marzo 2024 e pubblicata il 4.4.2024) veniva pronunciata la sentenza parziale non definitiva sullo status; con ordinanza collegiale la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza del 4 ottobre 2024, tenuta in modalità cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c. (cfr. ordinanza del 4 ottobre comunicata l'8.10.2024).
Osserva preliminarmente il Collegio che con sentenza non definitiva è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ( sentenza n. 1734/2024 pubblicata il 4.4.2024).
Sull'affido del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
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l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per il minore (ragion per cui l'ascolto non è necessario) tali da ostacolare l'affido dello stesso ad entrambi i genitori;
del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso del minore, come disposto in sede presidenziale e come previsto in sede di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata del minore, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c..
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Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia del figlio che della madre.
In ordine alle modalità del diritto di visita le parti hanno chiesto di recepire le modalità vigenti previste nel decreto del 13/16.9.2019 dell'intestato Tribunale.
In ogni caso il Collegio prevede che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.00); il primo, il terzo ed il quinto week end del mese (nei mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 del sabato alle ore
20.00 della domenica, con pernottamento;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore;
la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze del minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti. Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Il titolo ad abitare per il coniuge
è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Proprio in considerazione di tale ratio protettiva la Suprema Corte ha affermato che, il provvedimento di assegnazione deve essere revocato :”in ogni caso in cui, a seguito della separazione
, la casa coniugale abbia cessato di essere tale “ in quanto non può assolvere alla funzione di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli nell'ambiente nel quale
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durante il matrimonio esse si sviluppavano “(Ordinanza Cass. Civ. 10453 del 31 marzo 2022)
La Corte di Cassazione ha quindi affermato che la revoca dell'assegnazione possa basarsi sui principi generali sanciti dall' art.337 sexies, comma 1 c.c. nel caso in cui il genitore assegnatario non abbia più la propria abitazione “effettiva” nell'immobile già adibito a casa coniugale.
La casa familiare assegnata deve fungere da abitazione principale, nel senso che madre (o padre) e figli devono viverci in maniera continuativa, tale da costituire il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini.
Ove manchi tale presupposto viene anche meno l'applicazione dell'istituto in questione.
Ciò premesso, dall'istruttoria espletata è emerso che la resistente ed il figlio non abitano nella casa familiare dal 2015; in particolare il teste ( escussa all'udienza del 23 giugno 2023) Testimone_1 ha riferito: “la vive a casa della mamma. Abita un km più avanti di dove abitiamo noi. Lei da CP_1
sposata abitava affianco a me. Dal 2015 invece dorme e vive dalla mamma con il figlio. Io sono anche stata a casa della mamma della perché ho portato mio figlio a giocare con il figlio. Non CP_1
sono entrata in casa della mamma della ma ho accompagnato mio figlio a giocare con il cugino. CP_1
Al massimo viene nella casa familiare per un'oretta, una volta a settimana. Viene da sola e senza il figlio. Le finestre sono arrugginite, la casa non è vissuta. Non c'è neanche il gas, c'è il sigillo. Il contatore del suo gas è affianco al mio ed ho visto che c'è il sigillo da almeno un anno o più………lei vive con il figlio a casa della madre. Questo dal 2015”,
Parimenti il teste (escusso all'udienza del 24 novembre 2023) ha riferito:” la Testimone_2 CP_1
vive a casa della mamma. Io abito vicino la casa familiare. Dal 2015 lei viene a casa soltanto per qualche ora e se ne va. Non vivono lì né lei né il figlio. A volte mi è capitato di accompagnare mio figlio a giocare con;
lo accompagno a casa della mamma della , che abita a un km di Per_2 CP_1
distanza da casa mia. non dorme nella casa familiare, dal 2015 e neanche a casa mia vuole Per_2
venire a dormire. Dorme a casa dei nonni materni. La casa familiare non ha il gas ci sono i sigilli da più di un paio di anni. Le finestre sono rovinate. Ogni tanto lei viene un'ora il venerdì e poi va via. Viene o il venerdì o il sabato per un'ora ma senza bambino………lei vive con il figlio a casa della madre. Questo dal 2015. Io mi sono sposato nel 2014. Lei nel 2015 già era andata via a casa della mamma. Ho visto la cameretta di a casa dei nonni, con il computer. Sono entrato a Per_2 casa dei nonni e l'ho vista.”,
Inoltre sono stati depositati documenti fotografici che comprovano la piombatura del contatore del gas ovvero la sua chiusura tramite sigilli (sul punto vi sono anche le dichiarazioni rese anche dal teste di parte convenuta, madre della che ha affermato nella casa c'è solo la luce, il gas non CP_1
c'è).
Infine la stessa resistente ha affermato di andare nella casa coniugale 3-4 volte a settimana e di
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dormire due volte al mese e di non trovarsi a suo agio per la vicinanza alla famiglia di origine del ricorrente (dichiarazioni rese all'udienza del 20 maggio 2022; contenuto della memoria difensiva nonché dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, madre della che ha affermato “ A casa CP_1 sua non sta bene perché la suocera l'appella puttana ed altre parole ).
In definitiva, non sussistendo i presupposti ex art 337 sexies c.c. va revocata l' assegnazione della casa familiare.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 12), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
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In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente è un autista con una retribuzione pari a
1.700,00 euro mensili al netto (cfr. buste paga aprile-maggio 2022) ; risultano redditi netti per il 2019 pari ad €14.396,68; per il 2020 pari ad €11.622,15; per il 2021 pari ad € 17.344,03 (CUD in atti); ha una compagna che lavora come segretaria e dalla quale ha avuto una figlia (nata il 20 ottobre Per_3
2022); dispone di un'auto e di un conto corrente;
è proprietario al 50% di un immobile sul quale grava una rata di mutuo di 338,00 euro;
mentre la resistente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come parrucchiera;
di aver percepito il reddito di cittadinanza per un importo di 300,00 euro;
di aver percepito un reddito lordo pari ad €. 420,00 per l'anno 2020; €. 9.725,00 per l'anno 2021; di non essere proprietaria di beni immobili, né di mobili registrati.
In ordine all'attività di parrucchiera a domicilio, oltre le dichiarazioni rese dalla stessa resistente in sede presidenziale, depongono le dichiarazioni rese dal teste (ascoltata all'udienza Testimone_1 del 23 giugno 2023 ) la quale ha riferito: “lei lavora a nero come parrucchiera, faceva i capelli per le case, anche quando era sposata. Attualmente l'ho vista qualche volta con il borsone o per strada.
Io personalmente di recente non sono andata. Prima invece si”
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione (2019) e delle accresciute esigenze del figlio;
considerata la capacità reddituale del ricorrente il quale ha successivamente alla separazione avuto un'altra figlia;
il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 380,00 da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, confermato l'obbligo di contribuire, a carico del ricorrente, nella misura del 100 %, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019, come previsto nella separazione ed in sede presidenziale.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
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Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
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Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, valutando tutti i predetti elementi in rapporto alla durata del matrimonio (contratto nel 2011 con separazione del 2019 preceduta da una separazione di fatto di tre anni prima); l'assenza di prova circa l'apporto della per la crescita CP_1
patrimoniale della famiglia o il sacrificio di aspettative professionali;
la mancanza di prova circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
tenuto conto, inoltre, della circostanza che la ricorrente è giovane (ha 38 anni) ed al momento della separazione aveva appena 32 anni, con capacità lavorativa (avendo lavorato come parrucchiera a domicilio) oltre che percettrice di reddito di cittadinanza, il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore, come previsto in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50% mentre il residuo 50% è posto a carico della resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite nella misura del 50% sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
I compensi spettanti al difensore della resistente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato sono liquidati all'esito del deposito della documentazione richiesta con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
10 R.G. n. 2881/2021
a) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi Per_1
i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
b) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, la somma mensile di € 380,00 per il mantenimento del figlio minore
(nato a [...] il [...]) oltre il 100%, delle spese mediche, non coperte dal Per_1
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019, . Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) Revoca l'assegnazione della casa familiare non sussistendone i presupposti ex art. 337 sexies
c.c.;
e) Nulla dispone a titolo di assegno divorzile in assenza dei presupposti;
f) compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna a pagare le CP_1
spese di lite in favore del ricorrente liquidandole complessivamente in euro 1.904,50
(millenovecentoquattro,50) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all'avv. OR CO antistatario
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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