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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1664 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
, con l'avv. SALERNO ISABELLA;
[...]
attore contro
(c.f. ), con l'avv. SALLEMI SEBASTIANO;
Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con l'avv. DIMAGRO Controparte_2 C.F._1
SALVATORE;
(c.f. con l'avv. SALLEMI SELIO;
CP_3 CodiceFiscale_2
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. posta in decisione con ordinanza del 18.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.04.2017 Parte_2
conveniva in giudizio la società e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti
[...] pubblici di compravendita del 16.03.2016 (Rep. n. 3332/Racc. n. 2585) e del
6.05.2016 (Rep. n. 3461/Racc. n. 2688), entrambi ai rogiti del Notaio
[...]
Notaio in Cosenza, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Per_1
Ragusa rispettivamente in data 17.03.2016 (reg. gen. 3363 – reg. part. 2184) ed in data 9.05.2016 (reg. gen. 6357 – reg. part. 4223).
In particolare, con il primo atto di compravendita la società ha Controparte_1
venduto a la piena proprietà del fabbricato per esercizio sportivo Controparte_2
sito in Ragusa nella via Germania n. 10, identificato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Ragusa al foglio 81 particella 652 sub. 3 ed il terreno contiguo identificato nel Catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio 81 particella 832, il tutto per il complessivo prezzo di € 75.000,00; con il secondo atto di compravendita la Società convenuta ha venduto al suo legale rappresentante,
, la piena proprietà del fabbricato per esercizio sportivo sito in CP_3
Ragusa nella via Germania n. 10, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ragusa al foglio 81 particella 652 sub. 2, per il prezzo complessivo di €
1.810.000,00.
L'odierna attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della convenuta società per un complessivo importo di € 579.320,12, oltre interessi, spese Controparte_1
ed accessori (derivante da diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, emessi per varie causali e notificati tra il 2010 ed il 2014), e che la debitrice convenuta, con la stipula dei suindicati atti pubblici di compravendita, aveva trasferito i propri beni immobili, escludendo qualsiasi possibilità di recupero del credito da parte di Parte_2
Parte attrice precisava altresì che i predetti trasferimenti di proprietà risultavano effettuati successivamente alla notifica dei crediti di cui sopra, dimostrando la volontà del venditore/debitore di porre in essere detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante. Inoltre, stante che sui beni oggetto dei due diversi contratti gravavano alla data della compravendita formalità ipotecarie per € 4.000.000,00, ciò dimostrava l'intento fraudolento degli acquirenti che avevano acquistato beni gravati da formalità significative superiori al valore dei beni stessi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, società e Controparte_1 Controparte_2
; i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza del CP_3
Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione non è stata comunicata ai difensori.
Tale circostanza è stata rilevata dai soli convenuti, i quali tuttavia non hanno eccepito alcuna nullità, ma si sono limitati, con le comparse conclusionali di replica, a chiedere al giudice “di verificare la circostanza ed ove ritenuto opportuno rimettere in termini le parti”: non vi è quindi alcuna istanza volta a far dichiarare la nullità dell'ordinanza stessa la quale deve quindi ritenersi irrilevante e come tale inidonea ad inficiare gli atti successivi ossia la sentenza (sulla nullità del provvedimento non comunicato e di quelli conseguenziali C. 32724/2024).
L'eccezione di incompetenza è tardiva perché formulata con le comparse di costituzione e risposta depositate il 11.01.2018 a fronte di una prima udienza tenutasi l'indomani e, pertanto, tardivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 166 c.p.c.
Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che i convenuti si sono limitati a far valere il proprio foro generale omettendo di contestare la competenza del giudice adito alla luce di tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili
(cfr. Cass. Civ. n. 1594/2020).
Infine, la qualità di consumatori in capo ai sig.ri è stata dedotta CP_2
tardivamente, ossia solo con le comparse conclusionali di replica. Venendo al merito, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata, come meglio precisato nel prosieguo.
Ciò posto, non risulta provato dagli atti di causa l'eventus damni, ossia il pregiudizio che avrebbe dovuto subire il creditore, che in astratto potrebbe anche derivare dal mero compimento di un atto di disposizione del patrimonio del debitore che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Ed infatti, nel caso di specie, la vendita dei beni immobili della Controparte_1
ancorché costituenti a detta della parte attrice l'intero patrimonio immobiliare della società convenuta, non può considerarsi operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto dall'esame degli atti notarili di compravendita oggetto di revocatoria emerge che i beni venduti risultano tutti gravati da ipoteca legale a favore di Parte_2
Con riguardo a tale ipotesi recente giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (cfr. Cass.
Civ., Sez.
1 - Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023).
Nella fattispecie in esame l'ipoteca legale a favore di è Parte_2
stata iscritta in data 17.09.2015 per € 923.245,38 a fronte di una quota capitale di €
461.622,69; mentre i due atti di compravendita sono stati trascritti in data
17.03.2016 ed in data 9.05.2016.
A fronte di ciò, l'attrice non ha nemmeno allegato che tale garanzia possa riferirsi a crediti diversi da quelli oggetto del presente giudizio, che sono oggetto di titoli esecutivi formatisi tra il 2010 e il 2014 e quindi anteriormente alla garanzia, che deve quindi presumersi ad essi riferita;
né l'insufficienza di essa in ragione del semplice fatto che nel presente giudizio l'attrice si vanta creditrice per un importo
(€ 579.320,12) superiore al capitale per cui vi è ipoteca (€ 461.622,69), essendo questa comunque iscritta per un importo di gran lunga superiore (€ 923.245,38).
Ne consegue, in applicazione del principio appena riportato, l'infondatezza della domanda.
Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, occorre evidenziare che, sebbene i tre convenuti siano assistiti ciascuno da un diverso difensore, essi hanno svolto identiche difese.
Esemplificando, le rispettive comparse di costituzione contengono paragrafi identici in tutto e per tutto: sono comuni a tutti i convenuti i capitoli A e C
(compresi i capitoletti di quest'ultimo, salvo per l'aggiunta dei paragrafi da “ma vi
è di più” nei paragrafi c-3 dei sig.ri , mentre è identica la buona parte dei CP_2
paragrafi del capitolo B. L'identità riguarda addirittura i refusi di battitura (“del16” nelle premesse della comparsa della società e di;
“conla”, Controparte_2 “concessaper”, “diuna” al capitolo B è presente nelle comparse della società e di
“chiaramentefinalizzati” nel capitolo c-3 è comune a tutte e tre le CP_3
comparse).
Analoghi profili di identicità presentano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le note di trattazione scritta nonché le comparse conclusionali di replica.
Alla luce di ciò, dovendosi escludere che tali somiglianze possano essere frutto del caso, deve ritenersi che i difensori dei convenuti, pur costituendosi separatamente e depositando ciascuno i propri atti, abbiano coordinato un'identica strategia difensiva, così determinando una situazione analoga a quella in cui i convenuti si fossero costituiti congiuntamente col patrocinio di tutti i difensori coinvolti.
Orbene, l'art. 3 d.m. 55/2014 prevede espressamente che “nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 [ossia nella liquidazione di compensi e spese legali], per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe”.
Deve quindi applicarsi l'art. 4, co. 2, del medesimo d.m., secondo cui “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” (precisando che per “posizione processuale” si intende quella formale di attore, convenuto, chiamato, etc.), liquidando quindi un unico compenso a favore di tutti i convenuti, con due maggiorazioni. Considerando il valore della causa (oltre € 520.000) e che è stata svolta la fase di trattazione ma non quella istruttoria, può liquidarsi un importo di € 10.000,00 con due aumenti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta la domanda;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti in solido, liquidandole in € 16.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 17/02/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1664 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
, con l'avv. SALERNO ISABELLA;
[...]
attore contro
(c.f. ), con l'avv. SALLEMI SEBASTIANO;
Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), con l'avv. DIMAGRO Controparte_2 C.F._1
SALVATORE;
(c.f. con l'avv. SALLEMI SELIO;
CP_3 CodiceFiscale_2
convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. posta in decisione con ordinanza del 18.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.04.2017 Parte_2
conveniva in giudizio la società e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti
[...] pubblici di compravendita del 16.03.2016 (Rep. n. 3332/Racc. n. 2585) e del
6.05.2016 (Rep. n. 3461/Racc. n. 2688), entrambi ai rogiti del Notaio
[...]
Notaio in Cosenza, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Per_1
Ragusa rispettivamente in data 17.03.2016 (reg. gen. 3363 – reg. part. 2184) ed in data 9.05.2016 (reg. gen. 6357 – reg. part. 4223).
In particolare, con il primo atto di compravendita la società ha Controparte_1
venduto a la piena proprietà del fabbricato per esercizio sportivo Controparte_2
sito in Ragusa nella via Germania n. 10, identificato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Ragusa al foglio 81 particella 652 sub. 3 ed il terreno contiguo identificato nel Catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio 81 particella 832, il tutto per il complessivo prezzo di € 75.000,00; con il secondo atto di compravendita la Società convenuta ha venduto al suo legale rappresentante,
, la piena proprietà del fabbricato per esercizio sportivo sito in CP_3
Ragusa nella via Germania n. 10, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ragusa al foglio 81 particella 652 sub. 2, per il prezzo complessivo di €
1.810.000,00.
L'odierna attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della convenuta società per un complessivo importo di € 579.320,12, oltre interessi, spese Controparte_1
ed accessori (derivante da diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, emessi per varie causali e notificati tra il 2010 ed il 2014), e che la debitrice convenuta, con la stipula dei suindicati atti pubblici di compravendita, aveva trasferito i propri beni immobili, escludendo qualsiasi possibilità di recupero del credito da parte di Parte_2
Parte attrice precisava altresì che i predetti trasferimenti di proprietà risultavano effettuati successivamente alla notifica dei crediti di cui sopra, dimostrando la volontà del venditore/debitore di porre in essere detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante. Inoltre, stante che sui beni oggetto dei due diversi contratti gravavano alla data della compravendita formalità ipotecarie per € 4.000.000,00, ciò dimostrava l'intento fraudolento degli acquirenti che avevano acquistato beni gravati da formalità significative superiori al valore dei beni stessi.
Si costituivano in giudizio i convenuti, società e Controparte_1 Controparte_2
; i quali eccepivano in via preliminare l'incompetenza del CP_3
Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda.
***
Preliminarmente, occorre rilevare che l'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. con cui la causa è stata rimessa in decisione non è stata comunicata ai difensori.
Tale circostanza è stata rilevata dai soli convenuti, i quali tuttavia non hanno eccepito alcuna nullità, ma si sono limitati, con le comparse conclusionali di replica, a chiedere al giudice “di verificare la circostanza ed ove ritenuto opportuno rimettere in termini le parti”: non vi è quindi alcuna istanza volta a far dichiarare la nullità dell'ordinanza stessa la quale deve quindi ritenersi irrilevante e come tale inidonea ad inficiare gli atti successivi ossia la sentenza (sulla nullità del provvedimento non comunicato e di quelli conseguenziali C. 32724/2024).
L'eccezione di incompetenza è tardiva perché formulata con le comparse di costituzione e risposta depositate il 11.01.2018 a fronte di una prima udienza tenutasi l'indomani e, pertanto, tardivamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 166 c.p.c.
Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che i convenuti si sono limitati a far valere il proprio foro generale omettendo di contestare la competenza del giudice adito alla luce di tutti i criteri di collegamento astrattamente applicabili
(cfr. Cass. Civ. n. 1594/2020).
Infine, la qualità di consumatori in capo ai sig.ri è stata dedotta CP_2
tardivamente, ossia solo con le comparse conclusionali di replica. Venendo al merito, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria di parte attrice è infondata e deve pertanto essere rigettata, come meglio precisato nel prosieguo.
Ciò posto, non risulta provato dagli atti di causa l'eventus damni, ossia il pregiudizio che avrebbe dovuto subire il creditore, che in astratto potrebbe anche derivare dal mero compimento di un atto di disposizione del patrimonio del debitore che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Ed infatti, nel caso di specie, la vendita dei beni immobili della Controparte_1
ancorché costituenti a detta della parte attrice l'intero patrimonio immobiliare della società convenuta, non può considerarsi operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore, in quanto dall'esame degli atti notarili di compravendita oggetto di revocatoria emerge che i beni venduti risultano tutti gravati da ipoteca legale a favore di Parte_2
Con riguardo a tale ipotesi recente giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria” (cfr. Cass.
Civ., Sez.
1 - Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023).
Nella fattispecie in esame l'ipoteca legale a favore di è Parte_2
stata iscritta in data 17.09.2015 per € 923.245,38 a fronte di una quota capitale di €
461.622,69; mentre i due atti di compravendita sono stati trascritti in data
17.03.2016 ed in data 9.05.2016.
A fronte di ciò, l'attrice non ha nemmeno allegato che tale garanzia possa riferirsi a crediti diversi da quelli oggetto del presente giudizio, che sono oggetto di titoli esecutivi formatisi tra il 2010 e il 2014 e quindi anteriormente alla garanzia, che deve quindi presumersi ad essi riferita;
né l'insufficienza di essa in ragione del semplice fatto che nel presente giudizio l'attrice si vanta creditrice per un importo
(€ 579.320,12) superiore al capitale per cui vi è ipoteca (€ 461.622,69), essendo questa comunque iscritta per un importo di gran lunga superiore (€ 923.245,38).
Ne consegue, in applicazione del principio appena riportato, l'infondatezza della domanda.
Le spese seguono la soccombenza. Sul punto, occorre evidenziare che, sebbene i tre convenuti siano assistiti ciascuno da un diverso difensore, essi hanno svolto identiche difese.
Esemplificando, le rispettive comparse di costituzione contengono paragrafi identici in tutto e per tutto: sono comuni a tutti i convenuti i capitoli A e C
(compresi i capitoletti di quest'ultimo, salvo per l'aggiunta dei paragrafi da “ma vi
è di più” nei paragrafi c-3 dei sig.ri , mentre è identica la buona parte dei CP_2
paragrafi del capitolo B. L'identità riguarda addirittura i refusi di battitura (“del16” nelle premesse della comparsa della società e di;
“conla”, Controparte_2 “concessaper”, “diuna” al capitolo B è presente nelle comparse della società e di
“chiaramentefinalizzati” nel capitolo c-3 è comune a tutte e tre le CP_3
comparse).
Analoghi profili di identicità presentano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le note di trattazione scritta nonché le comparse conclusionali di replica.
Alla luce di ciò, dovendosi escludere che tali somiglianze possano essere frutto del caso, deve ritenersi che i difensori dei convenuti, pur costituendosi separatamente e depositando ciascuno i propri atti, abbiano coordinato un'identica strategia difensiva, così determinando una situazione analoga a quella in cui i convenuti si fossero costituiti congiuntamente col patrocinio di tutti i difensori coinvolti.
Orbene, l'art. 3 d.m. 55/2014 prevede espressamente che “nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 [ossia nella liquidazione di compensi e spese legali], per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe”.
Deve quindi applicarsi l'art. 4, co. 2, del medesimo d.m., secondo cui “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento” (precisando che per “posizione processuale” si intende quella formale di attore, convenuto, chiamato, etc.), liquidando quindi un unico compenso a favore di tutti i convenuti, con due maggiorazioni. Considerando il valore della causa (oltre € 520.000) e che è stata svolta la fase di trattazione ma non quella istruttoria, può liquidarsi un importo di € 10.000,00 con due aumenti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- rigetta la domanda;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dei convenuti in solido, liquidandole in € 16.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 17/02/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)