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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2814/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. Parte_1
l'avv. Valeria Primerano (PEC: ) Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 atina, via Aprilia Ang. Via Piperno, presso lo studio dell'avv. Adriano Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente lo Email_5 rappresentano e difendon RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239002022252000, notificata il 16.12.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 4392016000057248000; 43920160000576634000; 43920170000257480000; 43920180000152335000; 43920180000512106000 e 43920180000739346000, relativi a pretese contributive riferite a un periodo intercorrente fra il 2013 e il 2019. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare l'intimazione di pagamento n. 13920239002022252000 opposta
1 e gli avvisi di addebito indicati in narrativa e alla stessa sottesi e ogni ulteriore atto agli stessi sotteso, presupposto e/o consequenziale per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Emettere ogni altro provvedimento di legge e di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_3 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle d La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione delle stesse per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' ha dedotto e documentato di aver validamente notificato gli avvisi di Controparte_4 add e, nelle date di seguito riportate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000572480000 è stato notificato il 13.04.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000576634000 è stato notificato il 27.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000257480000 è stato notificato il 28.09.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000152335000 è stato notificato il 3.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000512106000 è stato notificato il 4.09.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000739346000 è stato notificato il 18.12.2018.
2 5. Il ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato, l'11.01.2022, CP_5
l'inti mento n. 13920219001394338000, contenente tutti gli avvisi di addebito suddetti.
6. L'intimazione suddetta, pertanto, deve considerarsi quale atto diretto a interrompere i termini di prescrizione, tesa a rappresentare una nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale.
7. Per tale ragione, non si ravvisa, nel caso di specie, l'estinzione delle pretese creditorie, in ragione della mancata maturazione della prescrizione.
8. Anche in occasione della sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico (corrispondente a 311 giorni): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Per tutte le ragioni suddette, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in complessivi Parte_1
1.500,00€, egge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via Francesco Pellegrino, n. Parte_1
l'avv. Valeria Primerano (PEC: ) Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_1 atina, via Aprilia Ang. Via Piperno, presso lo studio dell'avv. Adriano Rocco (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P. E Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo (PEC: ) e Email_3
Gianfranco Esposito (PEC: t) che congiuntamente lo Email_5 rappresentano e difendon RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 16/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239002022252000, notificata il 16.12.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito aventi n. 4392016000057248000; 43920160000576634000; 43920170000257480000; 43920180000152335000; 43920180000512106000 e 43920180000739346000, relativi a pretese contributive riferite a un periodo intercorrente fra il 2013 e il 2019. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare nulli e/o illegittimi e, comunque, annullare l'intimazione di pagamento n. 13920239002022252000 opposta
1 e gli avvisi di addebito indicati in narrativa e alla stessa sottesi e ogni ulteriore atto agli stessi sotteso, presupposto e/o consequenziale per le motivazioni tutte esposte. Condannare le resistenti a spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore. Emettere ogni altro provvedimento di legge e di giustizia”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_2 CP_3 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle d La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dell'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione delle stesse per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L' ha dedotto e documentato di aver validamente notificato gli avvisi di Controparte_4 add e, nelle date di seguito riportate:
- l'avviso di addebito n. 43920160000572480000 è stato notificato il 13.04.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920160000576634000 è stato notificato il 27.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000257480000 è stato notificato il 28.09.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000152335000 è stato notificato il 3.07.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000512106000 è stato notificato il 4.09.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000739346000 è stato notificato il 18.12.2018.
2 5. Il ha, inoltre, dedotto e documentato di aver notificato, l'11.01.2022, CP_5
l'inti mento n. 13920219001394338000, contenente tutti gli avvisi di addebito suddetti.
6. L'intimazione suddetta, pertanto, deve considerarsi quale atto diretto a interrompere i termini di prescrizione, tesa a rappresentare una nuova data da cui far decorrere il quinquennio prescrizionale.
7. Per tale ragione, non si ravvisa, nel caso di specie, l'estinzione delle pretese creditorie, in ragione della mancata maturazione della prescrizione.
8. Anche in occasione della sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico (corrispondente a 311 giorni): il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. Per tutte le ragioni suddette, il ricorso va rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.500,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in complessivi Parte_1
1.500,00€, egge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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