TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2178 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2178/2023 promossa da:
(c.f. quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Diego Monteleone (c.f.
) e Giuseppe Ancona (c.f. in Milano (MI), alla via C.F._2 C.F._3
Cesare Battisti n. 23;
- parte opponente nei confronti di:
c.f. e p,iva ) rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cecchini (c.f. ) C.F._4 in Napoli (NA), alla via Pietro Castellino n. 179;
- parte resistente
Conclusioni di parte opponente
“1) nel merito, in via principale, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 883/23 – RG 1.432/23, emesso dal Tribunale di Lodi;
2) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale formulata da quale titolare dell'omonima ditta individuale, accertare l'effettivo Parte_1 importo dallo stesso dovuto e, per l'effetto, dichiararlo tenuto al pagamento delle sole somme accertate in corso di causa;
3) in ogni caso, spese di lite rifuse da distrarsi in favore dei procuratori attorei antistatari. in via istruttoria:
A) ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli preceduti dalla locazione “Vero è”:
1. che sin dall'inizio della propria attività di commerciante di prodotti alimentari Parte_1 acquista, a cadenza non regolare, prodotti di frutta secca dalla Controparte_1
2. che in origine gli acquisti di frutta secca da parte di presso la Parte_1 Controparte_1 erano concordati con
[...] Controparte_2
3. che e si accordavano perché quest'ultimo versasse Controparte_2 Parte_1 anticipatamente somme, variabili nell'ammontare, in acconto sulle future forniture di frutta secca;
4. che e si accordavano, altresì, perché il pagamento delle residue Controparte_2 Parte_1 somme dovute da alla venisse effettuato in diverse rate, di Parte_1 Controparte_1 importi ed in date variabili;
5. che per le modalità di pagamento alcun accordo interveniva tra le parti;
6. che assunta la gestione della dai figli di alcuna Controparte_3 Controparte_2 modifica interveniva in ordine al pagamento dei prodotti ordinati da il quale Parte_1 continuava, quindi, a versare somme, variabili, a titolo di acconto su future forniture saldando le residue somme dovute alla con pagamenti a rate, di importi, con modalità e date Controparte_1 variabili;
7. che le scadenze dei pagamenti e gli importi dovuti dipendevano anche dalla eventuale restituzione, da parte di di merce di scarsa qualità o deperita il cui prezzo, d'accordo con Parte_1 [...]
veniva di volta in volta scontata dalle somme emesse nelle fatture di quest'ultima; Controparte_1
8. che in molte occasioni tentava di consegnare a frutta Controparte_1 Parte_1 secca che quest'ultimo aveva omesso di ordinare;
9. che ogni qualvolta tentava di fornire a prodotti da questi Controparte_1 Parte_1 non ordinati, il deducente rifiutava la consegna.
Si indica come teste:
- sig. , residente a [...], su tutti i Testimone_1 capitoli di prova.
B) Sui medesimi capitoli di prova si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante pro tempore della ”. Controparte_1
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto evidentemente infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti motivi esposti in atti, stante la nullità,
2 l'illegittimità, la pretestuosità e la dilatorietà della stessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2023 (R.G. n. 1432/2023), emesso in data 05/06/23 e pubblicato in data 08/06/23 dal
Tribunale di Lodi – Dott.ssa Lodi Giulia Isadora –,con condanna di in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta indivuduale, al pagamento dell'importo pari ad euro €. 37.445,25 oltre interessi moratori nonché €. 1.591,00 per compensi, di cui €. 1.305,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., nonché;
In ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite e competenze professionali Parte_1
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché condannarla al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 883/2023 del 05.06.2023 del Tribunale di Lodi, pubblicato il 08.06.2023 e notificato il 15.06.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
37.445,25, oltre interessi e spese di procedura, a saldo delle fatture n. 4980 del 28.09.2018, n. 7008 del
19.12.2018 e n. 775 del 22.03.2019, chiedendo in via principale l'accertamento della infondatezza della pretesa creditore di controporte e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullabilità e/o la dichiarazione della nullità e/o dell'inefficacia del decreto ingiuntivo;
e, in via subordinata, l'accertamento dell'effettivo importo dovuto e la condanna al pagamento delle sole somme accertate in corso di causa.
A fondamento delle proprie domande, parte opponente ha dedotto di avere già parzialmente saldato le fatture azionate in sede monitoria, mediante pagamenti periodici, per complessivi €20.000,00, rappresentando le seguenti circostanze di fatto:
- alla fattura n. 4980 del 28.09.2018, relativa al DDT n. 2813, di € 26.999,37, ha fatto seguito la nota di credito n. 477 del 28.09.2018, pari ad € 11.486,80, imputata alla stessa fattura che, per l'effetto, si è ridotta ad € 15.512,57;
- alla predetta fattura sono succedute la fattura n. 7008 del 19.fattura 12.2018, portante la somma di € 10.492,25 e la n. 775 del 22.02.2019, portante la somma di € 14.715,77;
- il sig. ha saldato parzialmente il debito con pagamenti periodici, in accordo con Pt_1
controparte, spesso anche in anticipo sulla fornitura dei prodotti, difatti risultano assegni da €
5.000,00 datati 30.09.2018, 30.10.2018, 30.11.2018 e, in seguito alla fattura n. 775 del
22.02.2019, un bonifico da € 5.000,00 a titolo di “acconto fattura del 28-09-2018 numero 4980”;
3 - non è dunque chiaro come, per effetto di tali pagamenti, il credito di Controparte_1
possa ancora ammontare ad € 37.445,25, ove si consideri che sommando gli importi riversati nelle fatture su cui si fonda l'azione monitoria avversaria si ottiene un totale di € 52.207,39, a cui occorre sottrarre € 11.486,80 di cui alla predetta nota di credito, e l'ulteriore importo di €
20.000,00 versato con le modalità sopra descritte da . Parte_1
1.2 Si è costituita la chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e in via subordinata ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda avversaria e il risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via istruttoria la convenuta opposta ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale del sig. Parte_1
e l'ammissione alla prova contraria sulle circostanze dedotte dall'opponente e dai testi, con riserva di indicare testimoni e produrre altri mezzi istruttori, oltre vittoria di spese.
1.3 Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3 c.p.c.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 26.01.2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo. All'esito, è stata pronunciata ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. nei confronti dell'opponente per l'importo di €17.445,25 ed è stata disposta l'introduzione del procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. 28/2010, fissando l'udienza del 25.10.2024 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
A tale udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata per la mancata partecipazione di parte opponente, la Giudice non ha ammesso i capitoli di prova orale formulati dalle parti e, ritenuta matura la causa per la decisone, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il
14.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione di termine del deposito di note conclusive sino al 24.01.2025 e per il deposito di note scritte sino all'udienza.
All'udienza del 14.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sulla pretesa creditoria di Controparte_1
L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo
4 senso si veda Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In tale fase, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le sole fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito (ex multis, Tribunale Milano, 22 ottobre 2018, n. 10657).
In definitiva, nonostante l'instaurazione del procedimento gravi sull'opponente, convenuto sostanziale, spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la propria pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso, infatti, spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n.
13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214;
Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ.
S.U. 23.09.2013, n. 21678).
La regola del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la domanda a di pagamento azionata in sede monitoria trae fondamento dalla fornitura di frutta secca in favore dell'odierno opponente di cui alle fatture commerciali nn.: 4890 del 28.09.2018 (portante un totale di €26.999,37), 7008 del 19.12.2018
(portante un totale di €10.492,25) e 775 del 22.02.2019 (portante un totale di €14.715,00) prodotte da in sede monitoria unitamente ai relativi documenti di trasporto sottoscritti dal Controparte_1 destinatario e all'estratto autentico delle fatture contabili.
Parte opponente ha dedotto di aver già in parte saldato il proprio credito, con pagamenti imputabili alle predette fatture.
Facendo applicazione ai principi sopra richiamati al caso in esame, occorre rilevare che l'opponente non
5 ha contestato il mancato o inesatto adempimento di alla obbligazione principale Controparte_1 di fornitura e consegna di frutta secca risultante dalle fatture azionate in sede monitoria – e risultante dai
DDT debitamente sottoscritti dal destinatario prodotti in atti, che pertanto può ritenersi provata e pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., bensì si è limitata a dedurre di non essere tenuta al pagamento dell'importo richiesto da controparte, in quanto vi avrebbe già provveduto con versamenti parziali per circa
€20.000,00 complessivi, avvenuti in epoca coincidente e di poco successiva all'emissione della fattura n. 4890 del 28.09.2018, alla quale dunque devono imputarsi i relativi pagamenti.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha, del tutto genericamente, invocato una prassi in base alla quale la convenuta inviava al sig. i propri prodotti senza che ve ne fosse richiesta da parte di Pt_1 quest'ultimo il quale, in più di un'occasione, avrebbe rifiutato di riceverla, “vuoi perché non ordinata vuoi perché priva di quella qualità che l'esponente è solito garantire ai propri clienti dal primo giorno in cui ha aperto la propria attività di rivenditore”. Trattasi tuttavia di mera asserzione oltre che generica del tutto irrilevante, in quanto non riferita alle forniture per cui è causa, e comunque rimasta priva di alcun riscontro probatorio, anche relativamente alle modalità e tempi di effettuazione ed evasione degli ordini in atto tra le parti, anche in considerazione della totale genericità dei capitoli di prova formulati in atti sul punto, dei quali deve pertanto in questa sede confermarsi il rigetto.
Di contro, risulta per tabulas dalle produzioni documentali di parte convenuta opposta, che le forniture oggetto delle fatture per cui è causa sono state correttamente consegnate al sig. (cfr. Parte_1
DDT, doc.
4 - fascicolo monitorio) e che i pagamenti parziali (per importi di €5.000,00 ciascuno) ricevuti dalla controparte nel corso del tempo fossero stati via via imputati a precedenti forniture già fatturate e per le quali era previsto il pagamento a 60-90 giorni, circostanza quest'ultima rispetto alla quale parte opponente non ha mosso alcuna contestazione (cfr. fascicolo monitorio estratto delle scritture contabili di ove sono riscontrabili i versamenti ricevuti dall'opponente). Controparte_1
Conseguentemente, il credito di risultante all'esito dei predetti parziali e Controparte_1
azionato in sede monitoria è riferibile alla fattura n. 4890 del 28.09.2018 emessa per complessivi
26.999,37, al netto degli importi di euro 11.486,80, giusta nota di credito n. 477 depositata in atti, ed euro
3.275.34 versati dal a titolo di acconto sulla fattura stessa, con importo residuale pari ad euro Pt_1
12.237,23.
A tale importo deve aggiungersi quello portato dalle fatture n. 7008 del 19.12.2018 per €10.492.25 e n.
775 del 22.02.2019 per €14.715,77, in relazione alle quali non risultano intervenuti pagamenti da parte del sig. Pt_1
La somma di tali importi è pari ad € 37.445,25 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte opponente in base ai principi sopra richiamati, l'opposizione proposta da Parte_1 risulta infondata e deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo
[...] opposto, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, in assenza di questioni di particolare complessità e tenuto conto del modulo decisorio adottato.
In accoglimento della domanda di parte convenuta opposta, l'opponente viene altresì condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 primo comma c.p.c., presentandosi l'opposizione meramente dilatoria, tenuto conto che l'udienza in citazione è stata fissata ad oltre 150 giorni dalla notifica dell'opposizione, nonché alla luce delle difese del tutto generiche e ripetitive svolte dalla parte nel presente giudizio;
e, infine, tenuto conto del comportamento processuale della parte, che non si è presentata senza giustificato motivo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., prevista per il tentativo di conciliazione, né al primo incontro del procedimento di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. 28/2010 che, come noto costituisce condizione di procedibilità della domanda, determinandone l'esito negativo.
Il danno viene equitativamente determinato in € 2.000,00, tenuto conto del valore della controversia e della durata del giudizio.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., parte opponente viene altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente al versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 per non aver partecipato al primo incontro della mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs.
28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'omonima ditta individuale e, Parte_1 per l'effetto:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 883/2023, emesso dal Tribunale di Lodi in data 8/06/2023, che
7 acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima a rifondere a Parte_1 le spese di lite, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima al pagamento di € Parte_1
2.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, primo Controparte_1 comma, c.p.c.;
5) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima al pagamento di Parte_1
€800,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;
6) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di €1.036,00, corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Lodi, il 10 aprile 2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2178/2023 promossa da:
(c.f. quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Diego Monteleone (c.f.
) e Giuseppe Ancona (c.f. in Milano (MI), alla via C.F._2 C.F._3
Cesare Battisti n. 23;
- parte opponente nei confronti di:
c.f. e p,iva ) rappresentata, difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cecchini (c.f. ) C.F._4 in Napoli (NA), alla via Pietro Castellino n. 179;
- parte resistente
Conclusioni di parte opponente
“1) nel merito, in via principale, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 883/23 – RG 1.432/23, emesso dal Tribunale di Lodi;
2) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale formulata da quale titolare dell'omonima ditta individuale, accertare l'effettivo Parte_1 importo dallo stesso dovuto e, per l'effetto, dichiararlo tenuto al pagamento delle sole somme accertate in corso di causa;
3) in ogni caso, spese di lite rifuse da distrarsi in favore dei procuratori attorei antistatari. in via istruttoria:
A) ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli preceduti dalla locazione “Vero è”:
1. che sin dall'inizio della propria attività di commerciante di prodotti alimentari Parte_1 acquista, a cadenza non regolare, prodotti di frutta secca dalla Controparte_1
2. che in origine gli acquisti di frutta secca da parte di presso la Parte_1 Controparte_1 erano concordati con
[...] Controparte_2
3. che e si accordavano perché quest'ultimo versasse Controparte_2 Parte_1 anticipatamente somme, variabili nell'ammontare, in acconto sulle future forniture di frutta secca;
4. che e si accordavano, altresì, perché il pagamento delle residue Controparte_2 Parte_1 somme dovute da alla venisse effettuato in diverse rate, di Parte_1 Controparte_1 importi ed in date variabili;
5. che per le modalità di pagamento alcun accordo interveniva tra le parti;
6. che assunta la gestione della dai figli di alcuna Controparte_3 Controparte_2 modifica interveniva in ordine al pagamento dei prodotti ordinati da il quale Parte_1 continuava, quindi, a versare somme, variabili, a titolo di acconto su future forniture saldando le residue somme dovute alla con pagamenti a rate, di importi, con modalità e date Controparte_1 variabili;
7. che le scadenze dei pagamenti e gli importi dovuti dipendevano anche dalla eventuale restituzione, da parte di di merce di scarsa qualità o deperita il cui prezzo, d'accordo con Parte_1 [...]
veniva di volta in volta scontata dalle somme emesse nelle fatture di quest'ultima; Controparte_1
8. che in molte occasioni tentava di consegnare a frutta Controparte_1 Parte_1 secca che quest'ultimo aveva omesso di ordinare;
9. che ogni qualvolta tentava di fornire a prodotti da questi Controparte_1 Parte_1 non ordinati, il deducente rifiutava la consegna.
Si indica come teste:
- sig. , residente a [...], su tutti i Testimone_1 capitoli di prova.
B) Sui medesimi capitoli di prova si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante pro tempore della ”. Controparte_1
Conclusioni di parte resistente
“Nel merito ed in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta, in quanto evidentemente infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti motivi esposti in atti, stante la nullità,
2 l'illegittimità, la pretestuosità e la dilatorietà della stessa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 883/2023 (R.G. n. 1432/2023), emesso in data 05/06/23 e pubblicato in data 08/06/23 dal
Tribunale di Lodi – Dott.ssa Lodi Giulia Isadora –,con condanna di in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta indivuduale, al pagamento dell'importo pari ad euro €. 37.445,25 oltre interessi moratori nonché €. 1.591,00 per compensi, di cui €. 1.305,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a., nonché;
In ogni caso, condannare al pagamento delle spese di lite e competenze professionali Parte_1
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, nonché condannarla al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 883/2023 del 05.06.2023 del Tribunale di Lodi, pubblicato il 08.06.2023 e notificato il 15.06.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € Controparte_1
37.445,25, oltre interessi e spese di procedura, a saldo delle fatture n. 4980 del 28.09.2018, n. 7008 del
19.12.2018 e n. 775 del 22.03.2019, chiedendo in via principale l'accertamento della infondatezza della pretesa creditore di controporte e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullabilità e/o la dichiarazione della nullità e/o dell'inefficacia del decreto ingiuntivo;
e, in via subordinata, l'accertamento dell'effettivo importo dovuto e la condanna al pagamento delle sole somme accertate in corso di causa.
A fondamento delle proprie domande, parte opponente ha dedotto di avere già parzialmente saldato le fatture azionate in sede monitoria, mediante pagamenti periodici, per complessivi €20.000,00, rappresentando le seguenti circostanze di fatto:
- alla fattura n. 4980 del 28.09.2018, relativa al DDT n. 2813, di € 26.999,37, ha fatto seguito la nota di credito n. 477 del 28.09.2018, pari ad € 11.486,80, imputata alla stessa fattura che, per l'effetto, si è ridotta ad € 15.512,57;
- alla predetta fattura sono succedute la fattura n. 7008 del 19.fattura 12.2018, portante la somma di € 10.492,25 e la n. 775 del 22.02.2019, portante la somma di € 14.715,77;
- il sig. ha saldato parzialmente il debito con pagamenti periodici, in accordo con Pt_1
controparte, spesso anche in anticipo sulla fornitura dei prodotti, difatti risultano assegni da €
5.000,00 datati 30.09.2018, 30.10.2018, 30.11.2018 e, in seguito alla fattura n. 775 del
22.02.2019, un bonifico da € 5.000,00 a titolo di “acconto fattura del 28-09-2018 numero 4980”;
3 - non è dunque chiaro come, per effetto di tali pagamenti, il credito di Controparte_1
possa ancora ammontare ad € 37.445,25, ove si consideri che sommando gli importi riversati nelle fatture su cui si fonda l'azione monitoria avversaria si ottiene un totale di € 52.207,39, a cui occorre sottrarre € 11.486,80 di cui alla predetta nota di credito, e l'ulteriore importo di €
20.000,00 versato con le modalità sopra descritte da . Parte_1
1.2 Si è costituita la chiedendo in via preliminare la concessione della Controparte_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e in via subordinata ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.; nel merito il rigetto della domanda avversaria e il risarcimento dei danni per lite temeraria;
in via istruttoria la convenuta opposta ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale del sig. Parte_1
e l'ammissione alla prova contraria sulle circostanze dedotte dall'opponente e dai testi, con riserva di indicare testimoni e produrre altri mezzi istruttori, oltre vittoria di spese.
1.3 Le parti hanno depositato memorie ex art. 171 ter n. 1, 2 e 3 c.p.c.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 26.01.2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo. All'esito, è stata pronunciata ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. nei confronti dell'opponente per l'importo di €17.445,25 ed è stata disposta l'introduzione del procedimento di mediazione demandata ex art. 5 quater D.Lgs. 28/2010, fissando l'udienza del 25.10.2024 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
A tale udienza, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione demandata per la mancata partecipazione di parte opponente, la Giudice non ha ammesso i capitoli di prova orale formulati dalle parti e, ritenuta matura la causa per la decisone, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il
14.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione di termine del deposito di note conclusive sino al 24.01.2025 e per il deposito di note scritte sino all'udienza.
All'udienza del 14.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sulla pretesa creditoria di Controparte_1
L'opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma anche la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (in questo
4 senso si veda Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In tale fase, le prove scritte idonee ex art. 634 c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le sole fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito (ex multis, Tribunale Milano, 22 ottobre 2018, n. 10657).
In definitiva, nonostante l'instaurazione del procedimento gravi sull'opponente, convenuto sostanziale, spetta al creditore opposto l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo da cui deriva la propria pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione di pagamento.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso, infatti, spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n.
13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214;
Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ.
S.U. 23.09.2013, n. 21678).
La regola del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie, la domanda a di pagamento azionata in sede monitoria trae fondamento dalla fornitura di frutta secca in favore dell'odierno opponente di cui alle fatture commerciali nn.: 4890 del 28.09.2018 (portante un totale di €26.999,37), 7008 del 19.12.2018
(portante un totale di €10.492,25) e 775 del 22.02.2019 (portante un totale di €14.715,00) prodotte da in sede monitoria unitamente ai relativi documenti di trasporto sottoscritti dal Controparte_1 destinatario e all'estratto autentico delle fatture contabili.
Parte opponente ha dedotto di aver già in parte saldato il proprio credito, con pagamenti imputabili alle predette fatture.
Facendo applicazione ai principi sopra richiamati al caso in esame, occorre rilevare che l'opponente non
5 ha contestato il mancato o inesatto adempimento di alla obbligazione principale Controparte_1 di fornitura e consegna di frutta secca risultante dalle fatture azionate in sede monitoria – e risultante dai
DDT debitamente sottoscritti dal destinatario prodotti in atti, che pertanto può ritenersi provata e pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., bensì si è limitata a dedurre di non essere tenuta al pagamento dell'importo richiesto da controparte, in quanto vi avrebbe già provveduto con versamenti parziali per circa
€20.000,00 complessivi, avvenuti in epoca coincidente e di poco successiva all'emissione della fattura n. 4890 del 28.09.2018, alla quale dunque devono imputarsi i relativi pagamenti.
A sostegno della propria tesi parte opponente ha, del tutto genericamente, invocato una prassi in base alla quale la convenuta inviava al sig. i propri prodotti senza che ve ne fosse richiesta da parte di Pt_1 quest'ultimo il quale, in più di un'occasione, avrebbe rifiutato di riceverla, “vuoi perché non ordinata vuoi perché priva di quella qualità che l'esponente è solito garantire ai propri clienti dal primo giorno in cui ha aperto la propria attività di rivenditore”. Trattasi tuttavia di mera asserzione oltre che generica del tutto irrilevante, in quanto non riferita alle forniture per cui è causa, e comunque rimasta priva di alcun riscontro probatorio, anche relativamente alle modalità e tempi di effettuazione ed evasione degli ordini in atto tra le parti, anche in considerazione della totale genericità dei capitoli di prova formulati in atti sul punto, dei quali deve pertanto in questa sede confermarsi il rigetto.
Di contro, risulta per tabulas dalle produzioni documentali di parte convenuta opposta, che le forniture oggetto delle fatture per cui è causa sono state correttamente consegnate al sig. (cfr. Parte_1
DDT, doc.
4 - fascicolo monitorio) e che i pagamenti parziali (per importi di €5.000,00 ciascuno) ricevuti dalla controparte nel corso del tempo fossero stati via via imputati a precedenti forniture già fatturate e per le quali era previsto il pagamento a 60-90 giorni, circostanza quest'ultima rispetto alla quale parte opponente non ha mosso alcuna contestazione (cfr. fascicolo monitorio estratto delle scritture contabili di ove sono riscontrabili i versamenti ricevuti dall'opponente). Controparte_1
Conseguentemente, il credito di risultante all'esito dei predetti parziali e Controparte_1
azionato in sede monitoria è riferibile alla fattura n. 4890 del 28.09.2018 emessa per complessivi
26.999,37, al netto degli importi di euro 11.486,80, giusta nota di credito n. 477 depositata in atti, ed euro
3.275.34 versati dal a titolo di acconto sulla fattura stessa, con importo residuale pari ad euro Pt_1
12.237,23.
A tale importo deve aggiungersi quello portato dalle fatture n. 7008 del 19.12.2018 per €10.492.25 e n.
775 del 22.02.2019 per €14.715,77, in relazione alle quali non risultano intervenuti pagamenti da parte del sig. Pt_1
La somma di tali importi è pari ad € 37.445,25 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
6 Alla luce delle considerazioni che precedono, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte opponente in base ai principi sopra richiamati, l'opposizione proposta da Parte_1 risulta infondata e deve essere rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo
[...] opposto, che acquista efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte opponente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, in assenza di questioni di particolare complessità e tenuto conto del modulo decisorio adottato.
In accoglimento della domanda di parte convenuta opposta, l'opponente viene altresì condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 primo comma c.p.c., presentandosi l'opposizione meramente dilatoria, tenuto conto che l'udienza in citazione è stata fissata ad oltre 150 giorni dalla notifica dell'opposizione, nonché alla luce delle difese del tutto generiche e ripetitive svolte dalla parte nel presente giudizio;
e, infine, tenuto conto del comportamento processuale della parte, che non si è presentata senza giustificato motivo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., prevista per il tentativo di conciliazione, né al primo incontro del procedimento di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. 28/2010 che, come noto costituisce condizione di procedibilità della domanda, determinandone l'esito negativo.
Il danno viene equitativamente determinato in € 2.000,00, tenuto conto del valore della controversia e della durata del giudizio.
In applicazione dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., parte opponente viene altresì condannata al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna di parte opponente al versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010 per non aver partecipato al primo incontro della mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs.
28/2010.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da quale titolare dell'omonima ditta individuale e, Parte_1 per l'effetto:
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 883/2023, emesso dal Tribunale di Lodi in data 8/06/2023, che
7 acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima a rifondere a Parte_1 le spese di lite, che liquida in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima al pagamento di € Parte_1
2.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, primo Controparte_1 comma, c.p.c.;
5) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima al pagamento di Parte_1
€800,00 in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.;
6) condanna in qualità di titolare della ditta individuale omonima versamento Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di €1.036,00, corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Lodi, il 10 aprile 2025.
La Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
8