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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16824/2025 R.G.
TRA
, con gli avv.ti Manfredo Piazza e Concetta Palma, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Faleria, n. 17
E
in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, con l'avv. Francesco Forte, elettivamente domiciliato in Roma, via Calderon de la Barca, n. 87
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato - in data 8.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 9.5.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
-accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è da dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace, stante la insussistenza del fatto contestato;
per l'effetto, condannare la Società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore , alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
- In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione della normativa a tutela dei disabili e dunque dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al ricorrente e per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
- Sempre con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.”. L' costituitasi in giudizio con articolata memoria, Controparte_1 ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare accertare la nullità e/o annullabilità del ricorso per genericità dello stesso e/o per difetto di allegazione e carenza di prova, in via principale e nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig. Pt_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la piena legittimità
[...] del licenziamento intimato da in data 08/11/2024. Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso che, conforme al disposto dell'art. 414 c.p.c. non presenta profili di nullità, nel merito va respinto.
3. è stato licenziato con lettera del 8.11.2024 (in atti) ove si legge: Parte_1
“Considerato che: l'art. 43 del vigente CCNL Utilitalia servizi ambientali prevede:
- al punto B) commi 1 e 2 che: “nel caso di assenza dal servizio dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 365 giorni di calendario. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l'arco temporale di 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”;
- al punto G) “Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata” comma 1 lettera c) che “a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alla misura precedente, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto contrattuale”; in applicazione di quanto sopra esposto, nei 1095 giorni precedenti l'ultimo episodio morboso del 06.11.2024 la S.V. ha superato la soglia massima di 365 giorni calendariali di assenza, come indicato in specifica nell'elenco di assenze allegato che costituisce parte integrante della presente nota. Per mera completezza espositiva, in riferimento all'assenza per malattia del lavoratore, si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, ai fini del calcolo del comporto, è necessario tener conto anche dei giorni non lavorativi non cadenti nel periodo di assenza, dovendosi presumere la continuità dell'evento morboso. La S.V. non ha richiesto l'aspettativa di cui al punto D) dell'art. 43 del CCNL. Le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 69 del CCNL UTILITALIA servizi ambientali a decorrere dalla data di notifica della presente nota. Il licenziamento ha effetto immediato, La invitiamo pertanto a ritirare i Suoi effetti personali, qualora non abbia già provveduto, nonché a restituire all'Azienda tutti i dispositivi di protezione (DPI) e indumenti di lavoro a Lei forniti;
in caso di mancata restituzione l'Azienda procederà al recupero del costo dal TFR.”.
, che non contesta la durata delle assenze dal lavoro per malattia, riferisce Parte_1 di essere affetto dalle seguenti patologie:
“Protrusione discale concentrica in L5-S1. Discopatia multipla ed ernia discale. Spalla destra Artrosi acromion –claveare con lieve riduzione dello spazio di scorrimento subacromiale. Borsa subacromiondeltoidea non distesa. Marcato assottigliamento del footprint del sovra spinoso a livello delle fibre anteriori, espressione di lesione a spessore parziale (indicativamente con diametro AP di 7 mm e diametro trasversale di 6 mm). Trofismo complessivo del ventre muscolare ai limiti inferiori della norma;
involuzione adiposadi marcata entità limitata alle fibre muscolari anteriori……”Analoghi problemi anche alla spalla sinistra.”; “disturbo dell'umore di tipo misto”, “psicosi dell'umore”, “disturbo bipolare”, certificati dalla ASL Roma 1 rispettivamente in data 21.6.2021, 14.11.2023 e 17.10.2024; Come rileva il ricorrente deduce genericamente la riconducibilità delle Parte_2 predette patologie, causa delle assenze per malattia, all'esecuzione delle prestazioni lavorative. In effetti , nel riferire le predette patologie, come risultanti dai certificati Parte_1 medici dal medesimo allegati agli atti, ciascuna di diversa natura e genesi, non descrive le mansioni in concreto eseguite per la resistente, le relative modalità di svolgimento (come quantità ed articolazione dell'orario di lavoro, nonché gli strumenti di lavoro utilizzati), sicché non emerge l'asserito collegamento con l'attività lavorativa svolta;
anzi gli ultimi due certificati medici in atti (di data 17.10.2024 e 25.11.2024) affermano che “il peggioramento clinico rilevato è correlato ad una condizione di malattia della madre convivente…”. In ogni caso il ricorrente, ritenuto dal medico competente idoneo al lavoro con obblighi precauzionali per il relativo svolgimento (come da certificati depositati da , Parte_2 neppure contesta che la resistente abbia adempiuto a tali prescrizioni. Quanto all'assenza di preventiva comunicazione della prossima scadenza del periodo di comporto, altresì lamentata dal ricorrente, si richiama la Suprema Corte ove ha precisato:
“In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione.” (Cass., sez. L, sent. n. 20761 del 17.8.2018). Non vi è dunque un generale obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore della prossima scadenza del periodo di comporto (come si riconosce anche nel ricorso). D'altro canto neppure si evince dai certificati dello psichiatra della ASL Roma 1, che le condizioni psico-fisiche di , in terapia farmacologica come risultante da tali Parte_1 certificati, abbiano cagionato una riduzione della capacità di curare i propri interessi o almeno di rendersi conto della durata delle proprie assenze per malattia. Inoltre, quanto alla lamentata discriminazione asseritamente dovuta alla condizione di
“handicap”, si richiama la Suprema Corte laddove, nella sentenza n. 11731/2024, citata dal ricorrente, ha precisato :
“I suenunciati principi di attenuazione dell'onere probatorio operano anche nell'ipotesi di discriminazione indiretta, realizzata mediante licenziamento per superamento dell'ordinario periodo di comporto nei confronti del lavoratore disabile (Cass. 31 marzo 2023, n. 9095, in motivazione sub p.to 28) e valgono anche in riferimento alla consapevolezza del datore di lavoro dell'“handicap di salute” del proprio dipendente, nel senso dell'onere del primo, una volta che sia edotto della condizione effettiva di handicap del secondo…di attivarsi per approfondire le ragioni delle assenze per malattia eventualmente dipendenti dall'handicap noto, così da superare quell'incertezza su di sé negativamente ridondante, in quanto tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione, una volta dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere…”. Nello specifico va escluso il profilo discriminatorio, atteso che ha adibito il Parte_2
all'attività lavorativa conformandosi alle prescrizioni mediche (ciò che non è in Pt_1 contestazione) e, d'altro canto, non risulta dagli atti che la medesima, prima del deposito del ricorso, fosse a conoscenza della patologia psichiatrica di cui al ricorso stesso (come eccepito dalla stessa resistente). E' inconferente il richiamo del ricorrente alla possibilità di adottare “accomodamenti ragionevoli”, che in effetti va valutata in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle prestazioni lavorative, ciò che esula dalla vicenda in esame, atteso che il ricorrente (come detto) è stato adibito al lavoro secondo la sua idoneità, in conformità con le prescrizioni del medico competente ed è stato licenziato per una ragione oggettiva, cioè il superamento del periodo di comporto. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, ex D. M. n. 147/2022, per cause di lavoro di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 [...]
liquidate complessivamente in € 3.689,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
Roma, 4.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 16824/2025 R.G.
TRA
, con gli avv.ti Manfredo Piazza e Concetta Palma, elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Faleria, n. 17
E
in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, con l'avv. Francesco Forte, elettivamente domiciliato in Roma, via Calderon de la Barca, n. 87
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato - in data 8.5.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 9.5.2025) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
-accertare e dichiarare che il licenziamento intimato al ricorrente è da dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace, stante la insussistenza del fatto contestato;
per l'effetto, condannare la Società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro-tempore , alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
- In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato in violazione della normativa a tutela dei disabili e dunque dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato dalla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al ricorrente e per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.
- Sempre con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi.”. L' costituitasi in giudizio con articolata memoria, Controparte_1 ha formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare accertare la nullità e/o annullabilità del ricorso per genericità dello stesso e/o per difetto di allegazione e carenza di prova, in via principale e nel merito, rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig. Pt_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la piena legittimità
[...] del licenziamento intimato da in data 08/11/2024. Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso che, conforme al disposto dell'art. 414 c.p.c. non presenta profili di nullità, nel merito va respinto.
3. è stato licenziato con lettera del 8.11.2024 (in atti) ove si legge: Parte_1
“Considerato che: l'art. 43 del vigente CCNL Utilitalia servizi ambientali prevede:
- al punto B) commi 1 e 2 che: “nel caso di assenza dal servizio dovuta a infermità per malattia o infortunio non sul lavoro debitamente certificata, il lavoratore non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 365 giorni di calendario. Il periodo di conservazione del posto di cui al precedente comma si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi durante l'arco temporale di 1095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso”;
- al punto G) “Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata” comma 1 lettera c) che “a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alla misura precedente, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto contrattuale”; in applicazione di quanto sopra esposto, nei 1095 giorni precedenti l'ultimo episodio morboso del 06.11.2024 la S.V. ha superato la soglia massima di 365 giorni calendariali di assenza, come indicato in specifica nell'elenco di assenze allegato che costituisce parte integrante della presente nota. Per mera completezza espositiva, in riferimento all'assenza per malattia del lavoratore, si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, ai fini del calcolo del comporto, è necessario tener conto anche dei giorni non lavorativi non cadenti nel periodo di assenza, dovendosi presumere la continuità dell'evento morboso. La S.V. non ha richiesto l'aspettativa di cui al punto D) dell'art. 43 del CCNL. Le comunichiamo la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 69 del CCNL UTILITALIA servizi ambientali a decorrere dalla data di notifica della presente nota. Il licenziamento ha effetto immediato, La invitiamo pertanto a ritirare i Suoi effetti personali, qualora non abbia già provveduto, nonché a restituire all'Azienda tutti i dispositivi di protezione (DPI) e indumenti di lavoro a Lei forniti;
in caso di mancata restituzione l'Azienda procederà al recupero del costo dal TFR.”.
, che non contesta la durata delle assenze dal lavoro per malattia, riferisce Parte_1 di essere affetto dalle seguenti patologie:
“Protrusione discale concentrica in L5-S1. Discopatia multipla ed ernia discale. Spalla destra Artrosi acromion –claveare con lieve riduzione dello spazio di scorrimento subacromiale. Borsa subacromiondeltoidea non distesa. Marcato assottigliamento del footprint del sovra spinoso a livello delle fibre anteriori, espressione di lesione a spessore parziale (indicativamente con diametro AP di 7 mm e diametro trasversale di 6 mm). Trofismo complessivo del ventre muscolare ai limiti inferiori della norma;
involuzione adiposadi marcata entità limitata alle fibre muscolari anteriori……”Analoghi problemi anche alla spalla sinistra.”; “disturbo dell'umore di tipo misto”, “psicosi dell'umore”, “disturbo bipolare”, certificati dalla ASL Roma 1 rispettivamente in data 21.6.2021, 14.11.2023 e 17.10.2024; Come rileva il ricorrente deduce genericamente la riconducibilità delle Parte_2 predette patologie, causa delle assenze per malattia, all'esecuzione delle prestazioni lavorative. In effetti , nel riferire le predette patologie, come risultanti dai certificati Parte_1 medici dal medesimo allegati agli atti, ciascuna di diversa natura e genesi, non descrive le mansioni in concreto eseguite per la resistente, le relative modalità di svolgimento (come quantità ed articolazione dell'orario di lavoro, nonché gli strumenti di lavoro utilizzati), sicché non emerge l'asserito collegamento con l'attività lavorativa svolta;
anzi gli ultimi due certificati medici in atti (di data 17.10.2024 e 25.11.2024) affermano che “il peggioramento clinico rilevato è correlato ad una condizione di malattia della madre convivente…”. In ogni caso il ricorrente, ritenuto dal medico competente idoneo al lavoro con obblighi precauzionali per il relativo svolgimento (come da certificati depositati da , Parte_2 neppure contesta che la resistente abbia adempiuto a tali prescrizioni. Quanto all'assenza di preventiva comunicazione della prossima scadenza del periodo di comporto, altresì lamentata dal ricorrente, si richiama la Suprema Corte ove ha precisato:
“In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione.” (Cass., sez. L, sent. n. 20761 del 17.8.2018). Non vi è dunque un generale obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore della prossima scadenza del periodo di comporto (come si riconosce anche nel ricorso). D'altro canto neppure si evince dai certificati dello psichiatra della ASL Roma 1, che le condizioni psico-fisiche di , in terapia farmacologica come risultante da tali Parte_1 certificati, abbiano cagionato una riduzione della capacità di curare i propri interessi o almeno di rendersi conto della durata delle proprie assenze per malattia. Inoltre, quanto alla lamentata discriminazione asseritamente dovuta alla condizione di
“handicap”, si richiama la Suprema Corte laddove, nella sentenza n. 11731/2024, citata dal ricorrente, ha precisato :
“I suenunciati principi di attenuazione dell'onere probatorio operano anche nell'ipotesi di discriminazione indiretta, realizzata mediante licenziamento per superamento dell'ordinario periodo di comporto nei confronti del lavoratore disabile (Cass. 31 marzo 2023, n. 9095, in motivazione sub p.to 28) e valgono anche in riferimento alla consapevolezza del datore di lavoro dell'“handicap di salute” del proprio dipendente, nel senso dell'onere del primo, una volta che sia edotto della condizione effettiva di handicap del secondo…di attivarsi per approfondire le ragioni delle assenze per malattia eventualmente dipendenti dall'handicap noto, così da superare quell'incertezza su di sé negativamente ridondante, in quanto tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione, una volta dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere…”. Nello specifico va escluso il profilo discriminatorio, atteso che ha adibito il Parte_2
all'attività lavorativa conformandosi alle prescrizioni mediche (ciò che non è in Pt_1 contestazione) e, d'altro canto, non risulta dagli atti che la medesima, prima del deposito del ricorso, fosse a conoscenza della patologia psichiatrica di cui al ricorso stesso (come eccepito dalla stessa resistente). E' inconferente il richiamo del ricorrente alla possibilità di adottare “accomodamenti ragionevoli”, che in effetti va valutata in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle prestazioni lavorative, ciò che esula dalla vicenda in esame, atteso che il ricorrente (come detto) è stato adibito al lavoro secondo la sua idoneità, in conformità con le prescrizioni del medico competente ed è stato licenziato per una ragione oggettiva, cioè il superamento del periodo di comporto. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va integralmente respinto (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, ex D. M. n. 147/2022, per cause di lavoro di valore da € 26.001,00 ad € 52.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 [...]
liquidate complessivamente in € 3.689,00, oltre spese Controparte_1 forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
Roma, 4.11.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia