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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/08/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2731/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguen- te
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 2731/2018
TRA
, (c.f. ) elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato in Napoli alla via Arcoleo n. 19, nello studio del suo procu- ratore Avv. Lidia Prevedello (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia, 53 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitiello (c.f. che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie- devano l'integrale accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 1
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore adiva l'intestato
Tribunale chiedendo il rimborso delle spese legali occorrenti per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale per un giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli e definito in sede transattiva, deducendo di aver sottoscritto con la convenuta idonea polizza per la “tutela legale” convenuta compagnia al pagamento delle spese legali dallo stesso sostenuto nel giudizio conclusosi con tale accordo transattivo del 6.07.2016. In particolare, rassegna- va le seguenti conclusioni “condannare parte convenuta, in adempimento del contratto, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.5.477,41, a cui aggiungere €.450,00 per il Contributo Unificato ed €.48,00 per le spese medi- tative, e, in totale, €.5.876,21 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, compensi, C.U., rimborso spese forfettarie, rivalsa CPA ed IVA e ad una maggiore somma di cui all'art. 96 c.p.c.”.
Si costituiva la convenuta Compagnia chiedendo in via pregiudiziale di- chiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda e nel merito rigettarsi la medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per le com- parse conclusionali.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premet- tere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che:
- Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
2
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di CP_3
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
[...]
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sen- tenza n. 12002 del 28/05/2014)
- In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esa- minare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudi- zio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sen- tenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della società convenuta deve essere rigettata risultando coperta della transazione stipulata a definizione del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, (debita- mente sottoscritta – per quanto rileva in questa sede, tra gli altri, – dai legali del dott. e della e dal- Parte_1 Controparte_2
le parti personalmente) con la quale le parti definivano integralmente i rapporti nascenti dal sinistro ivi dedotto, statuendo anche in ordine alle spese fatte oggetto della presente domanda.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di tran- sazione ha precisato che “deve distinguersi la cosiddetta transazione genera- le dalla transazione speciale: mediante la prima le parti in lite chiudono de- finitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costi- tuendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario indivi- duare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel con- tratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacri- ficio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel compi- mento di interessi. Si ha, invece, transazione speciale quando l'accordo ha ad
3
oggetto un affare determinato, essa produce l'effetto preclusivo della lite limi- tatamente al solo affare transatto” (Cass. Sez. 1, 05/07/2019, n. 18219) ed an- cora che “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale spe- cificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazio- ne di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso recipro- che concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di preven- zione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedot- to ed il deducibile” (Cass. Sez. 6, 09/10/2017, n. 23482).
Calando i suddetti principi alla fattispecie de qua non vi è alcun dubbio che le parti, nel transigere la lite insorta innanzi al Tribunale di Napoli abbiano inteso concludere un contratto di transazione novativa del tipo “genera- le”, con la inevitabile conseguenza di chiudere definitivamente ogni contesta- zione su tutti i loro pregressi rapporti. Nel corpo del testo, infatti, si legge chiaramente che “le parti sono addivenute alla decisione di transigere il giudi- zio, pendente dinanzi alla VII Sez. Civile del Tribunale di Napoli, GOT dott.
La Marca al n. RG 5963/2013 e, definitivamente, la controversia insorta” (cfr. atto di transazione pag. 2) ed ancora che “tutte le parti si danno espressamente atto dell'effetto novativo della presente transazione, rinunciando reci- procamente a qualsivoglia precedente ed ulteriore richiesta, in relazione alle pretese dirette ed indirette, mediate ed immediate riconducibili al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli” (cfr. atto di transazio- ne pag. 4), ivi incluse, con tutta evidenza, anche le spese da esso derivanti (che nella predetta transazione vengono fatte oggetto di apposita statuizione, senza che nel presente giudizio possa azionarsi autonomamente la c.d. tutela legale).
Dal tenore letterale dell'atto, infatti, emerge inequivocabilmente la volontà delle parti di rinunciare ad eventuali pretese – dirette ed indirette – ri- conducibili al predetto giudizio. Resta, dunque, preclusa ed assorbita dall'atto di transazione la questione inerente il rimborso delle spese legali da
4
parte della compagnia assicurativa in favore del sanitario, che, del resto, nello stesso atto vengono compensate reciprocamente, con sottoscrizione per ri- nuncia alla solidarietà passiva di cui alla l. 247 del 2012.
Ne discende il rigetto della domanda avanzata nel presente giudizio da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività con- cretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 2731/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da Parte_2
nei confronti di già
[...] Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, Controparte_5
2) condanna , a rifondere in fa- Parte_1
vore di (già Controparte_4 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_6
€.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella mi- sura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge;
8.8.25. Pt_3
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro ha pronunciato la seguen- te
SENTENZA nella causa civile n. r. g. 2731/2018
TRA
, (c.f. ) elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato in Napoli alla via Arcoleo n. 19, nello studio del suo procu- ratore Avv. Lidia Prevedello (c.f. ) che lo rappresenta e C.F._2
difende in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in Napoli alla Riviera di Chiaia, 53 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Paolo Vitiello (c.f. che la C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chie- devano l'integrale accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 1
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore adiva l'intestato
Tribunale chiedendo il rimborso delle spese legali occorrenti per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale per un giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli e definito in sede transattiva, deducendo di aver sottoscritto con la convenuta idonea polizza per la “tutela legale” convenuta compagnia al pagamento delle spese legali dallo stesso sostenuto nel giudizio conclusosi con tale accordo transattivo del 6.07.2016. In particolare, rassegna- va le seguenti conclusioni “condannare parte convenuta, in adempimento del contratto, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.5.477,41, a cui aggiungere €.450,00 per il Contributo Unificato ed €.48,00 per le spese medi- tative, e, in totale, €.5.876,21 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese, compensi, C.U., rimborso spese forfettarie, rivalsa CPA ed IVA e ad una maggiore somma di cui all'art. 96 c.p.c.”.
Si costituiva la convenuta Compagnia chiedendo in via pregiudiziale di- chiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda e nel merito rigettarsi la medesima in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni innanzi alla scrivente, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di legge per le com- parse conclusionali.
Considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premet- tere che l'orientamento elaborato dalla Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice di decidere la controversia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che:
- Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire
2
il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di CP_3
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
[...]
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sen- tenza n. 12002 del 28/05/2014)
- In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esa- minare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudi- zio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sen- tenza n. 9936 del 08/05/2014).
Nel merito, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della società convenuta deve essere rigettata risultando coperta della transazione stipulata a definizione del giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, (debita- mente sottoscritta – per quanto rileva in questa sede, tra gli altri, – dai legali del dott. e della e dal- Parte_1 Controparte_2
le parti personalmente) con la quale le parti definivano integralmente i rapporti nascenti dal sinistro ivi dedotto, statuendo anche in ordine alle spese fatte oggetto della presente domanda.
In diritto, la giurisprudenza di legittimità in materia di contratto di tran- sazione ha precisato che “deve distinguersi la cosiddetta transazione genera- le dalla transazione speciale: mediante la prima le parti in lite chiudono de- finitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costi- tuendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario indivi- duare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel con- tratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacri- ficio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel compi- mento di interessi. Si ha, invece, transazione speciale quando l'accordo ha ad
3
oggetto un affare determinato, essa produce l'effetto preclusivo della lite limi- tatamente al solo affare transatto” (Cass. Sez. 1, 05/07/2019, n. 18219) ed an- cora che “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale spe- cificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazio- ne di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso recipro- che concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di preven- zione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedot- to ed il deducibile” (Cass. Sez. 6, 09/10/2017, n. 23482).
Calando i suddetti principi alla fattispecie de qua non vi è alcun dubbio che le parti, nel transigere la lite insorta innanzi al Tribunale di Napoli abbiano inteso concludere un contratto di transazione novativa del tipo “genera- le”, con la inevitabile conseguenza di chiudere definitivamente ogni contesta- zione su tutti i loro pregressi rapporti. Nel corpo del testo, infatti, si legge chiaramente che “le parti sono addivenute alla decisione di transigere il giudi- zio, pendente dinanzi alla VII Sez. Civile del Tribunale di Napoli, GOT dott.
La Marca al n. RG 5963/2013 e, definitivamente, la controversia insorta” (cfr. atto di transazione pag. 2) ed ancora che “tutte le parti si danno espressamente atto dell'effetto novativo della presente transazione, rinunciando reci- procamente a qualsivoglia precedente ed ulteriore richiesta, in relazione alle pretese dirette ed indirette, mediate ed immediate riconducibili al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli” (cfr. atto di transazio- ne pag. 4), ivi incluse, con tutta evidenza, anche le spese da esso derivanti (che nella predetta transazione vengono fatte oggetto di apposita statuizione, senza che nel presente giudizio possa azionarsi autonomamente la c.d. tutela legale).
Dal tenore letterale dell'atto, infatti, emerge inequivocabilmente la volontà delle parti di rinunciare ad eventuali pretese – dirette ed indirette – ri- conducibili al predetto giudizio. Resta, dunque, preclusa ed assorbita dall'atto di transazione la questione inerente il rimborso delle spese legali da
4
parte della compagnia assicurativa in favore del sanitario, che, del resto, nello stesso atto vengono compensate reciprocamente, con sottoscrizione per ri- nuncia alla solidarietà passiva di cui alla l. 247 del 2012.
Ne discende il rigetto della domanda avanzata nel presente giudizio da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività con- cretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., definitivamente pronunciando nella cau- sa iscritta al n. 2731/2018 R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, ecce- zione e conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da Parte_2
nei confronti di già
[...] Controparte_4 [...]
e, per l'effetto, Controparte_5
2) condanna , a rifondere in fa- Parte_1
vore di (già Controparte_4 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano in Controparte_6
€.2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella mi- sura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge;
8.8.25. Pt_3
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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